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LE ORIGINI DEL PENSIERO POLITICO MODERNO
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GIUSNATURALISMO (diritto naturale)
IL GIUSNATURALISMO 2 anche se su fondamenti naturali, origine stato in origine artificiale, come opera volontà razionale umana 1 convivenza umana possibile solo entro una cornice statuale 5 legge naturale razionale, preesistente alle norme positive, criterio ispiratore dell’opera legislativa 3 istituzione Stato, passaggio da un primitivo stato di natura a uno stato civile GIUSNATURALISMO (diritto naturale) 4 ruolo fondamentale del contratto e del consenso per l’istituzione e la conferma del vincolo dell’obbligazione politica
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I GIUSNATURALISTI DOVE? QUANDO? CHI?
Europa centro-settentrionale QUANDO? XVII-XVIII secolo CHI? Thomas Hobbes Baruch Spinoza John Locke Jean-Jacques Rousseau Immanuel Kant
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LO STATO DI NATURA SECONDO HOBBES
Homo hominis lupus (l’uomo è lupo per gli altri uomini) Bellum omnium contra omnes (guerra di tutti contro tutti) STATO DI NATURA SITUAZIONE DI PERENNE INSTABILITÀ E INSICUREZZA «Il diritto di tutti a tutto non si deve conservare, ma certi diritti si devono trasferire o abbandonare. Infatti, se ciascuno conservasse il proprio diritto a tutto, ne seguirebbe necessariamente che con lo stesso diritto alcuni invaderebbero la sfera altrui, altri si opporrebbero. Ne deriverebbe quindi la GUERRA.»
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LO STATO DI NATURA SECONDO LOCKE AUTOCONSERVAZIONE E FELICITÀ
STATO DI NATURA come realtà storica libertà uguaglianza DIRITTI NATURALI VITA SICUREZZA LIBERTÀ PROPRIETÀ AUTOCONSERVAZIONE E FELICITÀ
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L’IDEA DEL CONTRATTO SOCIALE
STATO DI NATURA CONTRATTO SOCIALE STATO diritto naturale diritto positivo insieme di norme universali e razionali insieme di norme e regole dettate dallo Stato
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HOBBES: IL PATTO SOCIALE E LA FIGURA DEL SOVRANO
gli individui per garantirsi SICUREZZA e AUTOCONSERVAZIONE stabiliscono un PATTO SOCIALE in cui rinunciano ai loro diritti naturali demandandoli a un “terzo” verso il quale contraggono obbligo di obbedienza SOVRANO unico a detenere lo ius in omnia (diritto su tutto)
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HOBBES: CHE COS’È LA SOVRANITÀ?
SOVRANO UNICO DETENTORE DEL POTERE caratteri SOVRANITÀ economico esecutivo legislativo giudiziario irrevocabilità assolutezza indivisibilità
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LOCKE: DALLO STATO DI NATURA ALLO STATO CIVILE
inscindibilità per Locke di LIBERTÀ e FELICITÀ, aranzia della politica per tre premesse della felicità: PACE, ARMONIA, SICUREZZA uomini TUTTI UGUALI: nessuno lesione a vita, libertà, beni degli altri nello stato di natura, STATO DI GUERRA nei confronti dell’intera comunità per sottrazione a qualcuno di libertà o beni nello stato civile, a differenza dello stato di natura, esistenza di norme e di un giudice dotato di autorità come limite al conflitto NECESSITÀ STATO CIVILE
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3 LIMITI posti dalla legge naturale e dal mandato della società
LOCKE: I LIMITI DEL POTERE POTERE LEGISLATIVO il potere supremo in uno Stato garanzia per assicurare unione della società sotto la guida di persone elette per emanare leggi universalmente vincolanti 3 LIMITI posti dalla legge naturale e dal mandato della società 1. emanazione leggi da parte del legislatore solo per pubblico bene 2. tutto ciò che riguarda lo stato riguarda l’individuo, ma non tutto ciò che riguarda l’individuo è di competenza pubblica 3. leggi da promulgare in forma costituzionalmente legittima
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nella seconda metà del XVII secolo
LO STATO LIBERALE nella seconda metà del XVII secolo INGHILTERRA patria del liberalismo moderno tra popolo sovrano e legislatori rapporto di FIDUCIA: potere politico esercitato per delega popolare, sempre REVOCABILE in tradimento della fiducia riposta. In tal caso, ritorno esercizio della sovranità nelle mani del POPOLO. FUNZIONI PRINCIPALI dello stato non esercitate dalla stessa persona o dallo stesso organo, ma da persone e ORGANI DIVERSI, come suprema garanzia costituzionale dei diritti del popolo (divisione dei poteri). Prima di ricorrere all’arma estrema della rivoluzione, disponibilità del cittadino di MEZZI COSTITUZIONALI per difendersi dalle prevaricazioni delle autorità pubbliche. Uso forza per opporsi alle forze illegali solo se impossibile ricorrere alla LEGGE. Vincolo di un popolo all’obbedienza solo con il CONSENSO, non con la forza. In assenza di un accordo volontario, di un PATTO, presenza di un potere dispotico e non politico.
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