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Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione

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Presentazione sul tema: "Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione"— Transcript della presentazione:

1 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
Le Linee Guida dell’IGRUE sui sistemi di gestione e controllo della programmazione Genova, 8 luglio 2008 Regione Liguria Dipartimento Ricerca Innovazione Istruzione Formazione Lavoro e Cultura Dott. Paolo Fischetti Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea Controvento competenze e innovazione per gestire il cambiamento

2 Introduzione alle Linee Guida
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione Introduzione alle Linee Guida Le “Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007 – 2013” hanno l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi un supporto per la definizione dei sistemi di gestione e controllo e degli strumenti operativi necessari all’implementazione degli stessi, evidenziando: gli elementi di novità introdotti dal quadro normativo e programmatorio comunitario e nazionale (PARTE I); l’organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo articolato sulla base di macroprocessi gestionali classificati per tipologia di operazione e titolarità della responsabilità di gestione (PARTE II).

3 PARTE I - Il quadro istituzionale e normativo 2007 – 2013
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione PARTE I - Il quadro istituzionale e normativo 2007 – 2013 Questa sezione introduttiva è dedicata agli aspetti istituzionali, con evidenza delle innovazioni principali previste dalla nuova normativa UE, a livello di: priorità della politica di coesione rendere l’Europa e le Regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle imprese promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita creare nuovi e migliori posti di lavoro obiettivi dell’azione comunitaria Convergenza, che promuove lo sviluppo socio-economico delle aree più deboli Competitività regionale e occupazione, attuato soprattutto con interventi sull’innovazione e sull’economia Cooperazione territoriale europea, che affronta le problematiche delle regioni transfrontaliere strumenti finanziari coinvolti Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) Fondo Sociale Europeo (FSE)

4 PARTE II - Organizzazione sistemi di gestione e controllo
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione PARTE II - Organizzazione sistemi di gestione e controllo Questa sezione è dedicata all’approfondimento degli aspetti organizzativi e funzionali dei sistemi di gestione e controllo attraverso l’analisi di: Assetti organizzativi: organismi e modelli Processi gestionali Processi di controllo Sistema informativo e attività di reporting Valutazione di conformità

5 CONTINUITA’ ED INNOVAZIONE
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione CONTINUITA’ ED INNOVAZIONE 2007 2013

6 REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione , i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.

7 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO, attraverso: ASSETTO ORGANIZZATIVO E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NUOVI E MEGLIO DEFINITI, MA IN SOSTANZIALE CONTINUITA’ CON IL PERIODO

8 Circolare IGRUE n. 32336 del 15/03/2004
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALCUNI ESEMPI: Contabilità degli importi recuperabili attribuita univocamente all’autorità di certificazione (art. 61, lett. f) Reg. (CE) 1083/2006) Prima: “autorità di gestione o autorità di pagamento” (art. 8 Reg. (CE) 438/2001). Circolare IGRUE n del 15/03/2004

9 ALCUNI ESEMPI (segue):
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALCUNI ESEMPI (segue): Dichiarazione di chiusura attribuita univocamente all’autorità di audit (art. 62, § 1, lett. e) Reg. (CE) 1083/2006) Prima: “predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all’autorità di gestione designata” (art. 38, § 1 lett. f) Reg. (CE) 1260/99).

10 ALCUNI ESEMPI (segue):
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALCUNI ESEMPI (segue): “Descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima” (art. 71, § 1 Reg. (CE) 1083/2006; art. 21 e allegato XII Reg. (CE) 1828/2006). Prima: c’era già (art. 38, § 1 lett. b) Reg. (CE) 1260/99), ma la previsione era più generica e non c’era il parere di conformità.

11 ALCUNI ESEMPI (segue):
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALCUNI ESEMPI (segue): SISTEMA INFORMATIVO (Art. 58 lett. d) e art. 60 lett. c) Reg. (CE) 1083/2006): previsioni specifiche sulle sue caratteristiche e sulle informazioni che deve contenere. Prima: “dispositivo di raccolta di dati… mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici…” (Art. 34, § 1 lett. a) Reg. (CE) 1260/99).

12 PARTE II - Organizzazione sistemi di gestione e controllo
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione LINEE GUIDA PARTE II - Organizzazione sistemi di gestione e controllo Approfondimento degli aspetti organizzativi e funzionali dei sistemi di gestione e controllo. In particolare: Soggetti e modelli organizzativi Processi di controllo

13 Designazione delle autorità
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione REG. (CE) N. 1083/2006 Articolo 59 Designazione delle autorità 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

14 LINEE GUIDA: Consigliabile…
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione LINEE GUIDA: Consigliabile… Una autorità di gestione per ciascun Programma Operativo e quindi per Fondo; Unica autorità di certificazione ed unica autorità di audit per tutti i Programmi Operativi gestiti nell’ambito di una medesima Amministrazione titolare.

15 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
Modello organizzativo per i Programmi Operativi degli Obiettivi “Convergenza” e “Competitività” con dimensione. finanziaria superiore ai 750 milioni di euro e/o contributo comunitario superiore al 40% della spesa pubblica

16 La valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo.
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione PARTE II – n. 12 La valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo.

17 RIFERIMENTI COMUNITARI
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione RIFERIMENTI COMUNITARI ART e 73 Reg. (CE) 1083/2006. ART. 21, 22, 23, 24 e 25 Reg. (CE) 1828/2006. Nota orientativa sull'attività di valutazione della conformità (a norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) N. 1083/2006). Elenco di controllo per la valutazione della conformità (Articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006) del Consiglio). Modello di relazione In base all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1083/2006

18 ALTRI RIFERIMENTI COMUNITARI
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALTRI RIFERIMENTI COMUNITARI Documento di lavoro riguardante le buone pratiche in materia di controlli di gestione da espletare da parte degli Stati Membri sui progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione per il periodo di programmazione (COCOF 08/0020/01-EN) LINEE GUIDA SULLE FUNZIONI DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE per il periodo di programmazione (COCOF 08/0014/00-EN)

19 RIFERIMENTI NAZIONALI
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione RIFERIMENTI NAZIONALI QUADRO STRATEGICO NAZIONALE, VI.2.4 Tra le Autorità competenti nel settore dei controlli, particolare rilievo assume l’Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit previsto dal Regolamento Generale, all’articolo 73, nel caso di costituzione di una molteplicità di Autorità di Audit. Tale funzione, prevista dal Regolamento Generale, verrà svolta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea. Il ruolo di coordinamento dell’Ispettorato, in tale ambito, si esplicherà attraverso un’azione di orientamento e di impulso finalizzata ad assicurare la corretta attivazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l’emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie da seguire per assicurare una sana gestione finanziaria.

20 ALTRI RIFERIMENTI NAZIONALI
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ALTRI RIFERIMENTI NAZIONALI Circolare IGRUE n. 34 dell’8 novembre 2007. Nota IGRUE n del 27 dicembre 2007. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 71 DEL REG. (CE) N. 1083/2006.

21 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
LE ATTIVITA’

22 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
LE ATTIVITA’

23 Procedura di valutazione di conformità
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione Procedura di valutazione di conformità La metodologia di valutazione di conformità presuppone l’identificazione di ambiti di controllo che sono di seguito riportati: Struttura organizzativa; Procedure di gestione e certificazione; Sistemi e procedure di monitoraggio; Sistemi contabili; Procedure di controllo di primo livello; Procedure di controllo di secondo livello; Modalità di gestione delle irregolarità e dei recuperi.

24 ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ Indicazione di tutti gli organismi del sistema, compresi gli assetti interni (Autorità di Gestione, di Certificazione, di Audit e Organismi Intermedi). Precisazione delle funzioni nel sistema di tali organismi. Separazione delle funzioni di gestione e controllo. Definizione di atti formali che individuino le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi e gli strumenti adottati dalle Autorità deleganti per il controllo delle attività delegate. Strumenti per l’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, al fine di garantire certezza e documentabilità delle stesse. Conformità delle piste di controllo all’art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

25 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ (segue) Adozione di un sistema informativo che assicuri l’evidenza della spesa sostenuta a livello di singola operazione e che dimostri di supportare, mediante successivi livelli di aggregazione, la predisposizione della certificazione della spesa alla Commissione Europea. Adozione di sistemi contabili che distinguano nettamente le movimentazioni afferenti il Programma da quelle delle altre attività degli organismi del sistema. Correttezza della metodologia di campionamento delle operazioni da verificare in loco ai sensi dell’art.13 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Strategia di audit, metodologia e strumenti adottati dall’Autorità di audit per l’esercizio delle sue funzioni.

26 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
ELEMENTI PRINCIPALI NELLA NOTA ORIENTATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA “Una non conformità assoluta rispetto ad uno o più elementi principali dei sistemi, quali definiti nei regolamenti (CE) N. 1083/2006 e N. 1828/2006 deve comportare un parere con riserve o negativo. Un parere con riserve o negativo significa riserve relative a elementi principali.”

27 ELEMENTI PRINCIPALI NELLA NOTA ORIENTATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione ELEMENTI PRINCIPALI NELLA NOTA ORIENTATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA la definizione delle funzioni degli organismi responsabili della gestione e del controllo e l'assegnazione delle funzioni all'interno di ogni organismo (articolo 58, lettera a) del regolamento (CE) N. 1083/2006); la conformità al principio della separazione delle funzioni tra tali organismi e all'interno di ognuno di essi (articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) N. 1083/2006); un sistema di informazione e di controllo ove un organismo responsabile incarichi un altro organismo dell'esecuzione delle mansioni (articolo 58, lettera e) del regolamento (CE) N. 1083/2006); una serie di procedure per la domanda di sovvenzioni, la valutazione delle domande, la selezione per il finanziamento e le istruzioni, gli orientamenti e le misure previste per garantire che siano soddisfatte le norme e le procedure applicabili agli appalti pubblici (articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13 del regolamento (CE) N. 1828/2006); una serie di procedure per garantire l'esattezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo (articolo 58, lettera c) del regolamento (CE) N. 1083/2006);

28 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
ELEMENTI PRINCIPALI NELLA NOTA ORIENTATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA (segue) le verifiche della fornitura di prodotti e servizi e della ricevibilità delle spese (articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) N. 1828/2006); nel caso di programmi CTE, l'adeguatezza della configurazione del sistema conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) N. 1080/2006 e il suo coordinamento con altre funzioni del sistema; sistemi affidabili di contabilità, di controllo e di informazioni finanziarie in forma elettronica (articoli 58, lettera d), 60, lettere c) e d) e articolo 61, lettera e) del regolamento (CE) N. 1083/2006); una serie di sistemi e di procedure per garantire una pista di audit adeguata (articoli 58, lettera g) e 60, lettera f), del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 15 del regolamento (CE) N. 1828/2006); una contabilità adeguata degli importi recuperabili (articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13 del regolamento (CE) N. 1828/2006); la certificazione delle spese conformemente agli articoli 60, lettera g) e 61, lettere a) - d) del regolamento (CE) N. 1083/2006;

29 Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione 2007 - 2013
ELEMENTI PRINCIPALI NELLA NOTA ORIENTATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA (segue) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi (articolo 58, lettera f) del regolamento (CE) N. 1083/2006), inclusa l'esecuzione di audit dei sistemi e di audit delle operazioni conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) - b) del regolamento (CE) N. 1083/ Si terrà conto della mancata presentazione di una strategia di audit entro il periodo fissato; procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati (articolo 58, lettera h), del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articoli del regolamento (CE) N. 1828/2006); norme di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale conformemente all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) N. 1083/2006 e ai regolamenti per ogni Fondo. Le norme di ammissibilità nazionali vanno definite nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e l'organismo di valutazione della conformità deve verificare se esse siano conformi alla norme dell'UE, come disposto nei regolamenti (CE) N. 1080/2006, N. 1081/2006, N. 1083/2006 e N. 1084/2006.

30 QUESTIONI PARTICOLARI
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI Modalità per assicurare la separazione delle funzioni di gestione e controllo ai sensi dell’art. 58 del Reg. (CE) n.1083/2006 nel caso di AdG beneficiario finale. Se l’organismo designato come Autorità di Gestione sia anche beneficiario nel quadro di un PO (es. per le azioni di Assistenza Tecnica), l’attività di verifica deve essere chiaramente e funzionalmente indipendente dalle attività di gestione (separazione espressamente richiesta dal legislatore comunitario, art. 13, par.5, del Reg. (CE) n.1828/2006). Se l’organismo designato come Autorità di Gestione sia anche beneficiario, l’attività di verifica deve essere svolta da un ufficio diverso, esterno alla struttura dell’AdG, così come suggerito nel punto 2.5 del DRAFT Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on projects co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007/2013 programming period (versione del 22 maggio 2008).

31 QUESTIONI PARTICOLARI (segue)
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI (segue) Verifiche in loco a campione ex art. 13 del Reg. (CE) n.1828/2006. Tempi di espletamento delle verifiche in loco: in particolare, se esse debbano essere collegate alle singole certificazioni di spesa presentate nel corso di ciascun anno. Potrebbero esserci notevoli difficoltà, soprattutto in relazione alla certificazione di fine anno (quando si concentra la maggior parte dell’attività, per il pieno rispetto del principio dell’N+2), se dovesse preventivamente essere assicurata un’entità minima dei controlli in loco. Il punto 2.4 del DRAFT Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on projects co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007/2013 programming period, del 22 maggio 2008, prevede che le verifiche documentali "a tavolino" siano espletate “prima” della richiesta di certificazione. Invece le verifiche in loco di cui all’art. 13 del Reg. (CE) n.1828/2006 non sono collegate alle specifiche spese dichiarate dall’Autorità di Gestione per le quali si chiede la certificazione. Tuttavia, poiché è previsto che l’AdG svolga verifiche in loco a campione, l’Autorità di Certificazione deve assicurarsi che il sistema di controllo posto in essere dall’Autorità di Gestione contempli anche le suddette verifiche a campione, basate sull’analisi dei rischi.

32 QUESTIONI PARTICOLARI (segue)
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI (segue) Ambito delle verifiche di competenza dell’Autorità di Certificazione L’Autorità di Certificazione, in base al regolamento, deve certificare che: la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma e alle norme comunitarie e nazionali. A tale fine, essa deve svolgere appositi controlli documentali sulle operazioni per accertare la conformità delle spese alle norme comunitarie e nazionali. L’entità di tali controlli è a discrezione della stessa Autorità di Certificazione. Sulla possibilità per l’Autorità di Certificazione di svolgere anche controlli in loco presso i beneficiari, è ormai pacifico che essi, alla luce dei regolamenti comunitari, non possano essere effettuati. Eventualmente, potrebbero essere previsti da apposita norma nazionale (quindi, più restrittiva di quella comunitaria), laddove ritenuti opportuni e/o necessari.

33 QUESTIONI PARTICOLARI (segue)
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI (segue) Descrizione delle procedure riguardanti le funzioni delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit Il modello di descrizione del sistema di gestione e controllo, di cui all’allegato XII al Reg. (CE) 1828/2006, prevede che nel documento di descrizione siano contenute alcune “procedure” inerenti alle funzioni delle predette Autorità. A tale adempimento è possibile corrispondere, alternativamente: a) con il rinvio ai manuali già predisposti, in cui siano descritti analiticamente i flussi di attività, gli attori coinvolti, gli input ed output dei processi e gli eventuali strumenti di supporto; b) con una descrizione delle procedure direttamente nell’allegato, in chiave più sintetica, ed il rinvio della descrizione analitica a specifici manuali da predisporre in breve tempo (es. entro la 1° rendicontazione di spesa, ovvero nel 1° rapporto annuale di audit). Il parere di conformità non può essere dato sulla base di una descrizione delle procedure troppo generica; pertanto, la descrizione delle procedure deve evidenziare in modo esauriente le modalità di espletamento dei vari processi/attività, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, gli output.

34 QUESTIONI PARTICOLARI (segue)
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI (segue) Descrizione dei sistemi che utilizzano Organismi Intermedi (OI) In relazione agli Organismi Intermedi, dalle descrizioni emergono diverse situazioni: OI già formalmente individuati e per le cui attività è stata firmata apposita convenzione con l’AdG; OI previsti e/o individuati (es. nel Programma), ma per i quali non è ancora stata stipulata formale convenzione; OI non ancora individuati, ma l’Amministrazione si riserva il potere di delegare le proprie funzioni ad OI. Nel caso in cui l’Amministrazione dichiari che si avvarrà di OI ma non è ancora stato predisposto alcun atto convenzionale, non è sufficiente una descrizione “generale” dei meccanismi attraverso cui si intende garantire la correttezza dell’operato dell’OI, ma è necessario descrivere dettagliatamente quale sarà l’OI di cui l’Amministrazione si intende avvalere, quali saranno i compiti e le funzioni ad esso attribuite e, soprattutto, come saranno regolati i rapporti tra l’AdG e l’OI.

35 QUESTIONI PARTICOLARI (segue)
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione QUESTIONI PARTICOLARI (segue) Risorse umane attribuite ai vari organismi. Non esiste un numero predefinito di unità di personale adeguato alle funzione da svolgere. Tale adeguatezza è stimabile con un giudizio professionale in base al tipo di organizzazione, alla dimensione finanziaria del Programma, alla complessità e numerosità delle operazioni, all’eventuale supporto dell’Assistenza Tecnica. Il problema esiste e riguarda principalmente le Autorità di Certificazione e di Audit. Oltre al numero, è oggetto di valutazione anche la qualificazione professionale, da indicare nella Descrizione dei sistemi.

36 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo della programmazione GRAZIE PER L’ATTENZIONE Paolo Fischetti


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