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L’istituto dell’apprendistato Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali.

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Presentazione sul tema: "L’istituto dell’apprendistato Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali."— Transcript della presentazione:

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4 L’istituto dell’apprendistato

5 Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Le Regioni e Province Autonome a seguito dell’introduzione del TU su apprendistato con il D.Lgs 167/11, in un proprio documento di riflessione inviato al Ministro del Lavoro avevano avanzato osservazioni finalizzate ad evidenziare gli aspetti critici riscontrati nell’attuazione del nuovo apprendistato, che si era fatto sempre più difficile da gestire per le imprese disincentivandone l’uso in generale.

6 Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Ulteriore aspetto segnalato era legato alla forte attrattività esercitata dall’apprendistato di tipo professionalizzante, che ha finito per fagocitare le altre due tipologie. E’ proprio nella coscienza di tali problematiche che le Regioni e Province Autonome hanno avviato un approfondito percorso di riflessione tentando di individuare gli elementi imprescindibili per il rilancio di questi strumenti contrattuali e che è culminato nel confronto sul Job Act.

7 Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Nel solco di tale riflessione e confronto avviato si inquadrano le recenti innovazioni di sistema avviate dal Governo in stretta collaborazione con le Regioni e Province Autonome: Da un lato l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Dall’altro l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” approvato in sede di Conferenza Stato/Regioni il 24 settembre 2015 (“beta test” delle riforme avviate con il “Jobs Act” e la “Buona Scuola”)

8 l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D. Lgs 81/15 ARTT
Nel richiamato percorso di confronto, con riguardo alla disciplina specifica dell’Apprendistato le Regioni e PA segnalavano l’opportunità di prevedere i seguenti aspetti: Semplificazione degli adempimenti e delle procedure Elementi di flessibilità nella retribuzione Definizione di strumenti per incentivare l’utilizzo delle tipologie contrattuali di I e III livello (incentivi/sgravi contributivi) Revisione della disciplina in un’ottica di maggiore compattezza e gestibilità

9 l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D. Lgs 81/15 ARTT
Al fine di incentivare l’apprendistato di I° e III° livello le Regioni e Province Autonome hanno proposto di introdurre elementi di flessibilità nella retribuzione degli apprendisti allineando i trattamenti retributivi alla componente formativa/lavorativa, in una logica di proporzionalità tra formazione e salario. Tale proposta si concretizza, ad esempio, nelle previsioni contenute all’ art. 43, c. 7 e 45, c. 3 dello schema di Decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della L. 183/2014 che attualmente recitano entrambi: «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi»

10 l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D. Lgs 81/15 ARTT
Discende invece direttamente dalle considerazioni in merito alla necessità di garantire maggiore compattezza e gestibilità dei sistemi, la possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore attraverso l’apprendistato di primo livello, in un’ottica di sviluppo organico dei sistemi formativi, nel rispetto delle normative regionali già operanti sui territori. Ciò anche in considerazione dei livelli EQF cui sono agganciati i titoli conseguibili con tale livello di apprendistato. Il tutto va inserito nell’ottica della costruzione del sistema duale, garantendo in primo luogo la portabilità del contratto all’interno di un sistema educativo a sviluppo verticale culminante nell’apertura al diploma IFTS acquisibile sempre nel I livello.

11 l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D. Lgs 81/15 ARTT
Articolazione tipologie pressoché identica a quella disegnata dal 167/11: Art. 41 «Definizione» (L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato articolato secondo 3 tipologie contrattuali) Art. 42 «Disciplina Generale» Art. 43 «Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» Art. 44 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» Art. 45 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» Art. 46 «Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze» Art. 47 «Disposizioni finali»

12 l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D. Lgs 81/15 ARTT
Il nuovo: chiarisce target di riferimento, obiettivi formativi di ciascuna tipologia contrattuale, ribadisce tempi e modi di definizione di aspetti di sistema necessari al pieno funzionamento del ripensato istituto ( Art. 46 Standard professionali e formativi e certificazione delle Competenze)

13 Art. 43 «Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative Per l’acquisizione da parte dell’apprendista di una qualifica o di un diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (queste ultime due tipologie di percorso era precedentemente possibile attivarle sul III livello del 167/11) Si rivolge a giovani dai 15 al compimento dei 25 anni La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire, non può essere superiore a tre o quattro anni (prevista proroga di un anno)

14 Art. 44 «Apprendistato professionalizzante»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative
finalizzato all’acquisizione da parte dell’apprendista di una qualificazione contrattuale, La durata e le modalità della formazione sono regolate dalla contrattazione collettiva; Il contratto non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per il settore dell’artigianato; Si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni (da 17 per chi possiede una qualifica)

15 Art. 45 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio di alta formazione o della qualificazione contrattuale di ricercatore Regolato dalle Regioni e PA per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori e prestatori di lavoro. In assenza di regolamentazione regionale, può essere regolato per il tramite di intese ad hoc tra impresa e istituzioni formative; Si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni

16 Aspetti di sistema: Art
Aspetti di sistema: Art. 46 «Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze» Standard formativi: Definiti con decreto MLPS previa Intesa tra Regioni e PA, MLPS e MIUR (raggiunta il 1° ottobre 2015 in CSR) che costituiscono LEP ai sensi del 226/05 Decreto pubblicato in GU il 12 ottobre 2015 Standard professionali: definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria. Standard di certificazione delle competenze acquisite: le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa ai sensi del D.Lgs 13/13 e nel rispetto dei LEP in esso disciplinati Repertorio delle professioni: istituito presso il MLPS per armonizzare le diverse qualifiche professionali e per consentire una correlazione tra standard formativi (di competenza delle Regioni) e standard professionali (di competenza delle PS).

17 decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015
In sede di Conferenza Stato/Regioni, lo scorso 1° ottobre 2015, è stato espresso parere favorevole in merito schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione degli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015. Il decreto è stato pubblicato in GU il 12 ottobre 2015

18 decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015
definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 226/05 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato: a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015) b. apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015)

19 decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015
definisce puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali: • i requisiti che deve possedere il datore di lavoro per poter assumere un apprendista di I° o III° livello; • la durata dei contratti che in linea generale non può essere inferiore a sei mesi e non può essere invece superiore alla durata ordinamentale del percorso oggetto del contratto prevedendo inoltre espresse deroghe a tale norma; • la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso; i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale di cui all’allegato 1° che costituisce parte integrante del decreto; i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi; • i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale; • valutazione, validazione e certificazione delle competenze.

20 Ulteriori sviluppi attuativi
A livello di azioni di sistema, funzionali alla piena attuazione e messa a regime del nuovo apprendistato resta ancora da realizzare l’armonizzazione delle diverse qualifiche professionali per consentire una correlazione tra standard formativi (di competenza delle Regioni) e standard professionali (di competenza delle PS), all’interno del Repertorio delle Professioni

21 Ulteriori sviluppi attuativi
Il MIUR, sulla falsariga di quanto realizzato dal MLPS con riferimento all’iniziativa di sperimentazione del sistema DUALE quale strumento di incentivazione alla diffusione di contratti di apprendistato di I livello, ha informalmente avanzato la proposta di sviluppare un’azione analoga anche sul III Livello

22 Istruzione e formazione tecnica superiore

23 Istruzione e formazione tecnica superiore
L'art. 69 della Legge n. 144 del 1999 definisce i contorni del canale formativo di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ambito del nuovo sistema integrato di Formazione Superiore. Si punta a costituire partenariati tra Scuole, Enti di formazione, Università e imprese, che individuino nei territori le professionalità strategiche richieste dal mercato del lavoro per organizzare percorsi formativi mirati e a vocazione flessibile. Nel 2004 con Accordo in Conferenza Unificata vengono attivati i Poli formativi per l'IFTS, dando vita ad una progressiva stabilizzazione sul territorio dell'offerta formativa con riferimento a settori economici ritenuti trainanti per i singoli territori.

24 Istruzione e formazione tecnica superiore Con il DPCM del 2008 viene poi prefigurata una riorganizzazione del sistema IFTS, già anticipata nella Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e nella Legge n. 40/2007, con l'obiettivo di contribuire in maniera sistematica alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del Paese. La prefigurata nuova struttura del sistema di formazione tecnica superiore comprende 2 diverse tipologie di intervento: a) l'offerta formativa legata alle esigenze del mercato del lavoro territoriale, riguardante i percorsi IFTS tradizionali, ridefiniti nella loro organizzazione; b) l'offerta formativa stabile, legata a priorità individuate a livello nazionale (Industria 2015), realizzata dai nuovi istituti tecnici superiori (ITS), quali fondazioni di partecipazione finalizzate a programmare ed erogare percorsi biennali in continuità con gli istituti tecnici e professionali; Con il DM n. 272 del 27 aprile 2016 viene ulteriormente definita la struttura e il contenuto dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori.

25 IFTS I corsi IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) sono percorsi di formazione superiore, con una durata tra le 800 e le 1.000 ore, di cui almeno il 40% di tirocinio in azienda, progettati e realizzati in maniera integrata da enti di formazione professionale, istituti di istruzione superiore, università e imprese. Sono rivolti ai giovani sino a 29 anni di età in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore o di Diploma professionale di tecnico (4° anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) ovvero Laureati o iscritti a percorsi universitari. In casi particolari, l'accesso è consentito anche a coloro che non sono in possesso dei predetti titoli di studio, purché in grado di dimostrare di avere i necessari requisiti matematico-linguistici, da verificare attraverso un apposito test di ingresso.

26 IFTS Al superamento dell'esame finale, viene rilasciato il "Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore", valido a livello nazionale e europeo. Il conseguimento dell'attestato da parte di coloro che sono in possesso di Diploma professionale di Tecnico consente la successiva iscrizione a un percorso di Istruzione tecnica Superiore (ITS). Le università presenti nei singoli progetti possono riconoscere crediti che verranno certificati al termine del percorso formativo.

27 Istruzione tecnica superiore

28 ITS Gli Istituti tecnici superiori (ITS), istituiti con DPCM del 25 gennaio 2008, costituiscono un canale formativo di livello post- secondario, parallelo ai percorsi accademici e mirato a formare figure definite a livello nazionale per rispondere al fabbisogno di specializzazioni tecniche nelle sei aree individuate dal ministero dello Sviluppo economico con il Piano Industria 2015 quali ambiti di innovazione e sviluppo per il nostro Paese: - efficienza energetica (13 ITS);   - mobilità sostenibile (17 ITS); - nuove tecnologie per la vita (7 ITS); - nuove tecnologie per il made in Italy (articolata in alimentare, casa, meccanica, moda, servizi alle imprese) (34 ITS); - tecnologie dell'informazione e della comunicazione (10 ITS); tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il   turismo (12 ITS).

29 ITS Si costituiscono secondo la forma della fondazione di partecipazione in cui l'ente di riferimento, ossia l'istituto tecnico o professionale, ne  promuove la costituzione, ma accanto ad esso compaiono altri soggetti: una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore, un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, un ente locale. Altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, possono partecipare alla fondazione a garanzia di una permanente connessione di questo nuovo sistema di formazione con il sistema produttivo.

30 ITS I percorsi hanno una durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, con un possibile ampliamento della durata fino a sei semestri per particolari figure, nell'ambito di specifiche convenzioni con le università. Sono previsti inoltre stage aziendali e tirocini formativi obbligatori per almeno il 30% del monte ore complessivo di formazione. Infine, il 50% dei  docenti deve provenire dal mondo del lavoro, con una specifica esperienza professionale nel settore di indirizzo.

31 ITS A conclusione dei percorsi, i partecipanti potranno conseguire un diploma di Tecnico superiore relativo all'area tecnologica ed alla figura nazionale di riferimento adottata nell'ITS frequentato. Il diploma è valido su tutto il territorio nazionale e all'interno della Comunità europea, raccordandosi con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), e costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

32 ITS N. ITS attivati: 93 N. iscritti: 8.589 N. percorsi attivati: 370
N. diplomati: 6.304 N. soggetti partner: (681 imprese, 93 associazioni d’imprese, 404 istituti secondari di II grado, 295 agenzie formative, 193 enti locali, 97 dipartimenti universitari, 62 enti di ricerca, 40 associazioni datoriali, 33 ordini/collegi professionali, 15 camere di commercio, 13 organizzazioni sindacali, 7 istituti di credito, 4 partner stranieri e 97 soggetti di altra natura)


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