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La fiscalità internazionale nel D. L

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Presentazione sul tema: "La fiscalità internazionale nel D. L"— Transcript della presentazione:

1 La fiscalità internazionale nel D. L
La fiscalità internazionale nel D.L. 78/2010 ed altre novità in materia di paradisi fiscali LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI L’introduzione dell’obbligo di comunicazione periodica delle operazioni con Paesi black list 28 settembre 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Stefano Chirichigno

2 Ambito normativo di riferimento
Art. 1 del D.L n. 40 con L. 73/10 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali Modello di Comunicazione (e relative istruzioni) - Provvedimento AdE Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Audizione del 14 aprile 2010 del Direttore Generale delle Finanze presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati: la ratio della norma è costituita “dal potenziamento dei flussi informativi da o verso l’Agenzia delle entrate all’evidente scopo di accelerare quanto più possibile l’attività di accertamento di quest’ultima in aree di evasione, come quelle caratterizzate dalla frode, ove maggiore è la necessità di un intervento più incisivo da parte degli organi deputati all’effettuazione dei controlli”. “La comunicazione telematica favorirà l’individuazione di soggetti che utilizzano il territorio degli stessi come mero schermo per operazioni finalizzate ad evasione e frode fiscale”.

3 in relazione ad operazioni con:
Ambito soggettivo Soggetti passivi all’IVA in relazione ad operazioni con: Operatori economici aventi in Paesi black list: Sede Residenza Domicilio

4 Paesi c.d. black list Per l’identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato l’art. 1 del D.L. 40/2010 rinvia a: D.M. 4 maggio 1999 circa la presunzione di residenza in Italia dei cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi ivi indicati; e D.M. 21 novembre 2001 attuativo delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR relativi all’imputazione per trasparenza in capo al soggetto residente dei redditi prodotti dalle società estere controllate o collegate (controlled foreign companies) e alla piena imponibilità degli utili provenienti da uno dei Paesi indicati e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in uno dei Paesi indicati. Il D.L. ha attribuito la facoltà al Ministero dell’Economia e delle Finanze (che per il momento non se ne è avvalso) di escludere dall’obbligo alcuni Paesi o settori di attività nonché estendere lo stesso obbligo a Paesi non black list o a specifici settori di attività e tipologie di soggetti.

5 Ambito oggettivo Devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti operazioni (anche art. 1 del Decreto attuativo): cessioni di beni prestazioni di servizi rese acquisti di beni prestazioni di servizi ricevute registrate o soggette a registrazione distinte per ciascuna controparte in operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, al netto delle relative note di variazione.

6 Entrata in vigore L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Quindi: i) in caso di presentazione mensile, la prima comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 31 agosto 2010; DM → 2 novembre 2010. ii) in caso di presentazione trimestrale, la prima comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 2 novembre 2010.

7 Sanzioni L’omissione, l’incompletezza o la non veridicità della comunicazione sarà punibile con la sanzione pecuniaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, elevata al doppio (quindi da 516 euro a euro) Non si applica il principio del cumulo giuridico: più violazioni del medesimo adempimento sono sanzionate autonomamente

8 Altri obblighi legati a soggetti black list
Obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi Art. 110 comma 11 TUIR: indeducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con soggetti domiciliati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal DM L’ambito di applicazione territoriale non è perfettamente coincidente con quello in esame L’ambito soggettivo di applicazione è “sostanzialmente” sovrapponibile visto che: l’art. 1 fa riferimento a “tutti gli operatori economici” l’art. 110 comma 10 alle “imprese” e art. 110 comma 12-bis a professionisti

9 Schema “Carosello” BL 100 100 SPV 20? FORNITORE ACQUIRENTE 80 + IVA
OMESSO VERSAMENTO


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