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IL BIODIRITTO “Regole per disciplinare le decisioni e i comportamenti umani a livello sociale, nel contesto dell’avanzamento delle conoscenze scientifiche.

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1 IL BIODIRITTO “Regole per disciplinare le decisioni e i comportamenti umani a livello sociale, nel contesto dell’avanzamento delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche in biologia e in medicina.” (D’Agostino-Palazzani, 2007) “Regolamentazione giuridica delle pratiche biomediche e sociosanitarie, conseguenti al progresso scientifico e tecnologico.” (d’Avack, 2009)

2 LA COSTITUZIONE ITALIANA
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (articolo 32)

3 IL CODICE PENALE ITALIANO
Il biodiritto può comprendere anche norme che non sono frutto di una riflessione biogiuridica recente. Art. 579 (Omicidio del consenziente): “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. In questa fattispecie, risalente agli anni ’30 del secolo scorso, rientra il divieto di praticare l’eutanasia, a prescindere dall’approvazione di una legge specifica sul tema.

4 IL CODICE CIVILE Articolo 5 : “Atti di disposizione del proprio corpo – Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

5 LEGGI DELLO STATO DI RILEVANZA BIOGIURIDICA
L. 22 maggio 1978, n.194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” L. 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione della morte”. L. 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”. L. 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

6 ATTI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE
D.lgs 211/2003 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa alla applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”.

7 FONTI SECONDARIE Ministero della Salute, Decreto 1 luglio 2015 “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita” ai sensi dell’art. 7 della l. 19 febbraio 2004, n.40. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 luglio 2004 sul documento recante “Linee guida per le attività di genetica medica”, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

8 UNA SENTENZA CHE CREA BIODIRITTO: IL CASO ENGLARO
Il tutore può rinunciare alle cure che tengono in vita il paziente incapace: se la condizione di stato vegetativo è irreversibile se tale istanza è realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente stesso, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni o dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti Cassazione, n /2007

9 I CODICI DEONTOLOGICI “La deontologia si distacca dal diritto positivo: mentre questo si struttura secondo ordinamenti nazionali, rigidamente autoreferenziali, la deontologia mantiene una vocazione universalistica, che è prova dei suoi irrinunciabili radicamenti etici.” (D’Agostino-Palazzani, 2007) “Il linguaggio imperativo non tragga in inganno: la pronuncia di eventuali sanzioni disciplinari non aprirà la via ad alcun diritto per il paziente leso. Siamo di fronte a norme extragiuridiche, ad una giurisdizione ad uso interno il cui senso prevalente è quello di impedire che l’immagine della professione stessa venga offuscata.” (d’Avack, 2009)

10 BIODIRITTO E DIRITTI UMANI
Sentenza del Tribunale internazionale di Norimberga per la punizione dei criminali nazisti (1947) e Codice di Norimberga. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. Due Patti internazionali: 1) sui diritti civili e politici e 2) sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni unite del Art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.”

11 PROSPETTIVE Diritti umani in ambito biomedico: “nuovi diritti” o diritti “di quarta” o “di ultima generazione”. Rilettura dei diritti umani fondamentali in chiave evolutiva. Riflessione sui soggetti titolari dei diritti (inizio e fine vita) e nell’ottica dell’attribuzione della soggettività giuridica a soggetti non (solo) umani e post-umani.

12 BIOETICA E DIRITTO INTERNAZIONALE
Il collegamento tra diritti umani e bioetica chiama in causa le istituzioni internazionali, con importanti conseguenze: - pluralità dei soggetti, pluralismo dei valori e varietà delle fonti; - atipicità, non tassatività, flessibilità e dinamicità; - ruolo crescente dell’individuo come beneficiario delle norme internazionali; - problemi di adattamento tra diritto interno degli Stati e trattati internazionali; - cogenza delle norme di soft law.

13 PLURALITÀ DI ISTITUZIONI
Non esiste una organizzazione internazionale con competenze esclusive in materia bioetica/biogiuridica. Diverse organizzazioni internazionali adottano atti di varia natura che hanno rilievo per questa materia: - ONU, UNESCO, COE, UE, - altre: WHO, WTO, OCSE … - anche organizzazioni regionali degli Stati americani, africani, etc.

14 CENNI SULLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Consuetudine (fonte generale) Trattati, convenzioni, accordi, protocolli (fonti particolari) Atti delle organizzazioni internazionali Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e c.d. soft law Atti dell’Unione europea

15 SOFT LAW Raccomandazioni, dichiarazioni, inviti, appelli, esortazioni, etc. da parte di organizzazioni internazionali. Atti e procedure al di fuori del sistema delle fonti che, seppure privi di valore vincolante, possono comunque produrre determinati effetti giuridici. Ruolo nella formazione delle norme generali in quanto manifestazioni della opinio juris degli Stati. Ruolo nell’elaborazione di standard uniformi in settori in cui emergono interessi comuni al’intera Comunità internazionale .


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