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ADEMPIMENTI ASSICURATIVI IN BASE ALLA NUOVA LEGGE

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Presentazione sul tema: "ADEMPIMENTI ASSICURATIVI IN BASE ALLA NUOVA LEGGE"— Transcript della presentazione:

1 ADEMPIMENTI ASSICURATIVI IN BASE ALLA NUOVA LEGGE
RELATORE: Dott. G. Zanoni

2 ASPETTI PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
GLI ASPETTI PRINCIPALI E LE NOVITA’ INTRODOTTE

3 Tutto ciò premesso, vanno considerati i seguenti aspetti:
Il necessario punto di partenza è la precisazione che l’Assicurazione altro non è che un trasferimento di rischio. Vanno inoltre tenute in considerazione le peculiarità alla copertura di RC Professionale, oggetto di questo incontro. Tutto ciò premesso, vanno considerati i seguenti aspetti: Il contesto normativo in cui si opera (in questo caso con particolare attenzione le novità introdotte dalla Legge n. 24, 8 Marzo 2017); La corretta identificazione del proprio profilo di rischio (relativamente ai singoli soggetti oggetto della normativa: Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche o Private, Esercenti la Professione Sanitaria sia a qualsiasi titolo operanti presso e strutture sanitarie sopra descritte, sia per l’attività svolta al di fuori delle stesse o all’interno delle stesse ma in regime libero professionale o avvalendosi delle stesse nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente); L’identificazione di una copertura ottimale, per l’identificazione della quale dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti: Rispondenza ad obblighi di legge; Predisposizione, attraverso i professionisti del settore, di un normativo adeguato; Verifica della rispondenza del mercato assicurativo in termini di ricettività del rischio e delle singole garanzie; PREMESSA

4 Identificazione profilo di rischio
Identificazione del normativo più corretto rispetto ai rischi assicurabili Ottenimento del miglior prodotto assicurativo tenendo conto del mercato assicurativo In ambito RC gli Assicuratori lavorano per tutelare la fattispecie più lineare e più rispondente alla normativa. Le eccezioni vengono gestite caso per caso PREMESSA

5 STRUTTURE E LIBERI PROFESSIONISTI
IL PROFILO DI RESPONSABILITA’ RIMANE INVARIATO: IN CAPO ALLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA O PRIVATA CHE, NELL’ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE, SI AVVALGA DELL’OPERA DI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA, VIENE CONFERMATA UNA RESPONSABILITA’ DI TIPO CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1228 DEL C.C.: ONERE DELLA PROVA DEL MANCATO RAPPORTO CAUSALE A CARICO DELLA STRUTTURA; POSSIBILITA’ DI RICHIESTA RISARCIMENTO ENTRO 10 ANNI DAL MOMENTO DELL’EVIDENZA DEL PREGIUDIZIO SUBITO E DEL POSSIBILE NESSO CAUSALE CON LE CURE PRESTATE/OMESSE DALLA STRUTTIRA E/O DAI SUOI PRESTATORI D’OPERA DA PARTE DAL RICHIEDENTE; IN CAPO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIA AGITO NELL’ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE VIENE CONFERMATA UNA RESPONSABILITA’ DI TIPO CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1228 DEL C.C; I PROFILI DI RESPONSABILITA’

6 MEDICI CHE OPERANO ALLE DIPENDENZE DI UNA STRUTTURA
VENGONO INTRODOTTE NOVITA’ RILEVANTI: IN CAPO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA OPERA ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA O PRIVATA (ANCHE IN REGIME DI INTRAMOENIA O NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE E DI RICERCA CLINICA, OVVERO IN CONVENZIONE CON IL SSN NONCHE’ ATTRAVERSO LA TELEMEDICINA, VIENE INTRODOTTA UNA RESPONSABILITA’ DI TIPO EXTRA-CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART DEL C.C.: ONERE DELLA PROVA DEL RAPPORTO CAUSALE A CARICO DEL RICHIEDENTE; POSSIBILITA’ DI RICHIESTA RISARCIMENTO ENTRO 5 ANNI DAL MOMENTO DELL’EVIDENZA DEL PREGIUDIZIO SUBITO E DEL POSSIBILE NESSO CAUSALE CON LE CURE PRESTATE/OMESSE DALLA STRUTTURA E/O DAI SUOI PRESTATORI D’OPERA DA PARTE DAL RICHIEDENTE; I PROFILI DI RESPONSABILITA’

7 VIENE CONFERMATO E RIBADITO CHE L’AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE: LA FATTISPECIE DEL DOLO, PERSONALE E NON TRASFERIBILE, NON PUO’ ESSERE ASSICURATA; LA FATTISPECIE DELLA COLPA GRAVE E’ L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DEDICATA ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE PRESTI LA PROPRIA OPERA NELL’AMBITO DEL SSN; IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA, L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, PER DOLO O COLPA GRAVE, NEI CONFRONTI DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E’ ESERCITATA DAL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI: VIENE MANTENUTA E RIBADITA LA TITOLARITA’ DELLA MAGISTRATURA CONTABILE NELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA VERSO I MEDICI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SSN; VIENE INSERITO UN IMPORTO MASSIMO A TALE TITOLO, PER SINGOLO EVENTO, IN CASO DI COLPA GRAVE, CHE NON PUO’ SUPERARE UNA SOMMA PARI A TRE VOLTE VALORE MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE LORDA O DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONALE CONSEGUITI NELL’ANNO DI INIZIO DELLA CONDOTTA CAUSA DELL’EVENTO O NELL’ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE O SUCCESSIVO; L’AZIONE DI RIVALSA

8 VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DEBBANO ESSERE PROVVISTE DI COPERTURA ASSICURATIVA O DI ANALOGHE MISURE ANCHE PER I DANNI CAGIONATI DAL PERSONALE A QUALUNQUE TITOLO OPERANTE PRESSO LE STESSE, COMPRESI COLORO CHE SVOLGANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, NONCHE’ DI SPERIMENTAZIONE CLINICA, COMPRESA L’ATTIVITA’ INTRAMOENIA E PER LE PRESTAZIONI SVOLTE IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN. TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIANO AGITO NELL’ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE; AL FINE DI GARANTIRE L’EFFICACIA DELL’EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE OPERANO NELL’AMBITO DEL SSN O IN STRUTTURE PRIVATE, VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI STIPULA, CON ONERI A PROPRIO CARICO, DI UN’ADEGUATA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE; I REQUISITI MINIMI DELLE COPERTURE DOVRANNO ESSERE STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DA EMENARE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (01/04/2017); L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

9 …A PROPOSITO DELLE «ANALOGHE MISURE»

10 ASSICURAZIONE – AUTOASSICURAZIONE – NON ASSICURAZIONE
L‘ASSICURAZIONE è il trasferimento da un soggetto a un altro (Assicuratore) di un rischio. Quando non viene attuato il trasferimento del rischio, si parla di NON ASSICURAZIONE. Si parla di AUTOASSICURAZIONE quando vi è un accantonamento di fondi generati nel processo di gestione attuato in vista di eventi futuri imprevedibili, per i quali non si è ritenuto conveniente ricorrere alla copertura assicurativa tradizionale. E’ pertanto conseguente ad un giudizio di opportunità che dovrebbe basarsi sull’analisi: Vanno identificate le RISORSE, le PROFESSIONALITA’, i COMPITI e vanno quantificati i relativi COSTI Dei costi assicurativi Della sinistrosità pregressa Del piano di Risk Management da attuare In costante aumento Difficoltà a reperire dati attendibili, soprattutto in merito agli importi riservati L’AUTOASSICURAZIONE

11 PRINCIPALI REQUISITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERSONALE

12 OPERATIVITA’ IN CASO DI COLPA GRAVE;
SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE ED IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI, SI POSSONO GIA’ IDENTIFICARE I SEGUENTI PRINCIPALI REQUISITI DI CUI TENER CONTO NELLE POLIZZE PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SSN: OPERATIVITA’ IN CASO DI COLPA GRAVE; ADEGUATO MASSIMALE, PER SINGOLO EVENTO E PER ANNO ASSICURATIVO; RETROATTIVITA’ DI DIECI ANNI; ULTRATTIVITA’ DI DIECI ANNI, ESTESA AGLI EREDI E NON ASSOGGETTABILE ALLA CLAUSOLA DI DISDETTA; INCLUSIONE, NELLE SPESE DI DIFESA LEGALE DELLE SPESE INERENTI IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE; PRINCIPALI REQUISITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERSONALE

13 ELEMENTI CARATTERISTICI
DELLE POLIZZE

14 Il concetto di FRANCHIGIA; Il concetto di LIMITE DI INDENNIZZO;
Le polizze assicurative in generale e quelle di responsabilità per le Strutture e egli operatori Sanitari, presentano peculiari clausole o ambiti di operatività che meritano un cenno: Il concetto di FRANCHIGIA; Il concetto di LIMITE DI INDENNIZZO; Il concetto di operatività in regime di CLAIMS MADE; La RETROATTIVITA’; La POSTUMA; ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE POLIZZE

15 E’ la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato.
FRANCHIGIA E’ la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato. Può essere espressa tramite un ammontare economico o una percentuale (scoperto) o una combinazione degli stessi LIMITE DI INDENNIZZO E’ l’importo massimo che verrà risarcito dalla Compagnia Assicuratrice in caso di danno. Può essere stabilito per singolo sinistro o per annualità assicurativa. ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE POLIZZE

16 OPERATIVITA’ IN REGIME DI «CLAIMS MADE»
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata in polizza (ovvero durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ) e non siano già noti all'assicurato. ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE POLIZZE

17 DATA DI RETROATTIVITA’
E’ la data indicata in polizza, prima della quale gli eventi che hanno dato origine alla richiesta di risarcimento non sono coperti dall’Assicurazione. GARANZIA POSTUMA E’ il periodo di tempo stabilito in polizza che prolunga il periodo di accoglimento delle richieste di risarcimento oltre la data di scadenza della copertura. ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE POLIZZE

18 L’AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO

19 IL SOGGETTO DANNEGGIATO HA DIRITTO DI AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE PRESTA LA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE STRUTTURE SANITARIE O SOCIOSANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE E ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA’ AL DI FUORI DELLE STRUTTURE O ALL’INTERNO DELLE STESSE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE OVVERO CHE SI AVVALGA DELLE STESSE NELL’ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE ASSUNTA CON IL PAZIENTE; TALE DIRITTO NON SEMBREREBBE DUNQUE POTER ESSERE ESERCITATO NEI CONFRONTI DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA O SOCIOSANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SSN; AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO

20 I POSSIBILI SCENARI FUTURI

21 DI SEGUITO ALCUNI DEI PRINCIPALI POSSIBILI SCENARI FUTURI:
LE DIRETTIVE DELLA NUOVA LEGGE AVRANNO SICURAMENTE DEGLI IMPATTI SUL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E SULLE NECESSITA’ ASSICURATIVE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE ANDRANNO OLTRE LE PUNTUALI PREVISIONI DELLA NORMA. DI SEGUITO ALCUNI DEI PRINCIPALI POSSIBILI SCENARI FUTURI: L’OBBLIGO DI ASSICURARSI POTREBBE RAGIONEVOLMENTE PORTARE AL RIAFFACCIARSI SUL MERCATO DI COMPAGNIE ASSICURATIVE DA TEMPO ASSENTI; L’IMPOSIZIONE DI UN TETTO MASSIMO DI RISARCIMENTO PER SINGOLO SINISTRO PER LA RIVALSA POTREBBE RAGIONEVOLMENTE PORTARE ALLA FORMULAZIONE DI MASSIMALI PIU’ LIMITATI E AD UNA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO - ANCHE SE NON PROPORZIONALE IN QUANTO LA MEDIA DEI SINISTRI SI ATTESTA AL DI SOTTO DI € , SECONDO LE PIU’ RECENTI ANALISI DI MERCATO; MAGGIOR ATTENZIONE ALLA FASE DI DIFESA DEL MEDICO, CON CONSEGUENTE SEMPRE MAGGIOR RILEVANZA DI UNA BUONA POLIZZA DI TUTELA LEGALE; NECESSITA’ DI PORRE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA, CHE DOVRANNO DA UN LATO RISPONDERE AI REQUISITI MINIMI CHE VERRANNO STABILITI E D’ALTRO CANTO CONTINUARE A TUTELARE IL MEDICO NEL MODO PIU’ AMPIO POSSIBILE; I POSSIBILI SCENARI FUTURI

22 GLI OBBLIGHI COMUNICATIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’Art
GLI OBBLIGHI COMUNICATIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’Art. 13 DELLA LEGGE

23 ART. 13 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DEL GIUDIZIO BASATO SULLA SUA REPSONABILITA’ LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE PRESTANO LA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2, COMUNICANO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO NEI LORO CONFRONTI DAL DANNEGGIATO, ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO, MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CONTENENTE COPIA DELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO. LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ENTRO DIECI GIORNI COMUNICANO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, MEDAINTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, L’AVVIO DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI CON IL DANNEGGIATO, CON INVITO A PRENDERVI PARTE. L’OMISSIONE, LA TARDIVITA’ O L’INCOMPLETEZZA DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA PRECLUDE L’AMMISSIBILITA’ DELLE AZIONI DI RIVALSA O DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 9. L’ARTICOLO 13

24 DIFFICOLTA’ A IDENTIFICARE I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE;
OBIETTIVO: TUTELARE L’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA INFORMANDOLO E COINVOLGENDOLO DA SUBITO IN CASO DI UNA POTENZIALE RICHIESTA RISARCITORIA NEI SUOI CONFRONTI. POTENZIALI RISCHI: COMUNICAZIONE CHE PUO’ CONFIGURARSI COME «FATTO NOTO» MA NON COME «SINISTRO» A TERMINI DELLA POLIZZA PERSONALE; AMPLIAMENTO DEL NOVERO DEI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE PER NON INCORRERE IN POTENZIALI INADEMPIMENTI CON COINVOLGIMENTO DI CORTE DEI CONTI E CONSEGUENTI CRITICITA’ NEI RAPPORTI CON IL COMPARTO; DIFFICOLTA’ A IDENTIFICARE I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE; L’ARTICOLO 13

25 DIFFICOLTA’ A IDENTIFICARE I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE
LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE PRESTANO LA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2, COMUNICANO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO NEI LORO CONFRONTI DAL DANNEGGIATO, ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO, MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CONTENENTE COPIA DELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO. DIFFICOLTA’ A IDENTIFICARE I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE TEMPISTICA RIDOTTA CHI LI IDENTIFICA? TENORE DELLA COMUNICAZIONE L’ARTICOLO 13

26 LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ENTRO DIECI GIORNI COMUNICANO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, MEDAINTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, L’AVVIO DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI CON IL DANNEGGIATO, CON INVITO A PRENDERVI PARTE. RISCHIO DI INFICIARE L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA PERSONALE IN CASO DI COINVOLGIMENTO CON AMMISSIONE RESPONSABILITA’ O CONDOTTA NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATA CON LA COMPAGNIA POTENZIALI RITARDI E DIFFICOLTA’NELLA CONDOTTA DELLA TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE DA PARTE DELL’ENTE IN CASO DI DIVERGENZA DI OPINIONI CON L’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA L’ARTICOLO 13

27 L’OMISSIONE, LA TARDIVITA’ O L’INCOMPLETEZZA DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA PRECLUDE L’AMMISSIBILITA’ DELLE AZIONI DI RIVALSA O DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 9. SENZA CORRETTIVI SU POSSIBILI INTEGRAZIONI FUTURE NEL NOVERO DEI DESTINATARI (AD ES. ALLA LUCE DI NUOVI ELEMENTI INSORTI) RISCHIO DI COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL REPARTO PER IL TIMORE DI INFICIARE AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CONSEGUENTE POSSIBILE COINVOLGIMENTO DA PARTE DI CORTE DEI CONTI L’ARTICOLO 13

28 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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