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Normativa emissioni Prof. Fabio Murena
Dipartimento di Ingegneria Chimica Università degli studi di Napoli “Federico II”
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La normativa è stabilita dal
Normativa italiana La normativa è stabilita dal D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010) parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Titolo II Impianti termici civili Titolo III Combustibili
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Campo di applicazione (art. 267)
- Impianti Attività che producono emissioni in atmosfera Impianti termici civili Stabilisce: Valori di emissione Prescrizioni Metodi di campionamento ed analisi Criteri di valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente; (1) c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti; d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto; (2) e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela; f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto; D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, e salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall’autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria; (13) r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio; s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nrn^) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas; t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento; u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo; D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) v) soglia di rilevanza dell’emissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell’impianto, al disotto del quale non si applicano i valori limite di emissione; z) Condizioni Normali per la valutazione delle concentrazioni: T = 273,15 K P = 101,3 kPa D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Definizioni (art. 268) ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso; mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
Art Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività 2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto. D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (modificato da D.Lgs 29 giugno 2010)
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Valori di emissione e prescrizioni
Allegato I Valori di emissione e prescrizioni Per tipologia di impianti Per inquinante Suddivisi in gruppi per: tossicità chimica (organici/inorganici) stato fisico Ogni gruppo diviso in classi Per ogni classe si stabilisce - Soglia di rilevanza - Valore di emissione
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Definizione dei valori da rispettare
La Regione o la Provincia autonoma stabilisce un valore limite di emissione compreso tra quello minimo e quello massimo definiti dal D.Lgs. 152. Se il D.Lgs. stabilisce un solo valore è da intendersi come minimo e quello massimo è pari al doppio
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Valori di emissione e prescrizioni Suddivisione in gruppi
Allegato I Valori di emissione e prescrizioni Suddivisione in gruppi 1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene 1.2 Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate 2 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere 3 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore 4 Composti organici sotto forma di gas vapori o polveri 5 Polveri totali
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1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene
Suddivise in 3 classi No limite di concentrazione Q < soglia di rilevanza Vale limite di concentrazione Q > soglia di rilevanza
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1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene
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1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene
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1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene
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Limite per impianto > limite per inquinante
Se per un inquinante è definito un valore limite e per uno specifico impianto è definito un valore limite diverso relativo allo stesso inquinante prevale quello stabilito per l’impianto
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