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Rapporto giuridico contributivo

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Presentazione sul tema: "Rapporto giuridico contributivo"— Transcript della presentazione:

1 Rapporto giuridico contributivo
Mutamento del rapporto contributivo dal sistema assicurativo-previdenziale al sistema di sicurezza sociale: dal rapporto trilaterale al rapporto doppio bilaterale Conseguenze giuridiche: indisponibilità dei contributi da parte del lavoratore; automaticità delle prestazioni.

2 Il rapporto contributivo (sistema assicurativo)
Ente gestore Datore Contributi Rapporto di lavoro Prestazioni lavoratore

3 Il rapporto contributivo 1
Ente gestore Datore Contributi Rapporto di lavoro lavoratore

4 Il rapporto contributivo 2
Datore Ente gestore Rapporto di lavoro Prestazioni lavoratore

5 Il sistema di finanziamento
Sistema a capitalizzazione: i contributi sono capitalizzati; le prestazioni sono rendimenti del capitale accumulato. Sistema a ripartizione: i contributi versati dai lavoratori attivi sono utilizzati dall’ente per finanziare le prestazioni in essere

6 A capitalizzazione: i contributi devono essere stabiliti considerando la redditività degli investimenti nel lungo periodo A ripartizione: i contributi devono essere stabiliti considerando il fabbisogno corrente (le prestazioni erogate)

7 L’imponibile contributivo
Il concetto di retribuzione omnicomprensiva: tutto ciò che viene erogato non solo “a causa” ma “in relazione al rapporto di lavoro”, con esclusione di alcune voci. La riforma del 1997: verso l’unificazione con l’imponibile fiscale. L’aliquota aggiuntiva dell’1% dal 1993 per la parte eccedente € (3844/mese) Il problema della unificazione dei contributi versati in diverse gestioni: totalizzazione e ricongiunzione

8 2114 c.c. Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

9 2115 c.c. Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza . L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

10 2116 c.c. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

11 Art. 1886 Assicurazioni sociali.
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. [Capo XX, dell’assicurazione]

12 Il massimale contributivo
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, dall'anno 2015, a € ,00. (Circolare INPS 31/01/2017 n.19)

13 Il minimale contributivo
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle oo.ss. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989 Indisponibilità della contribuzione: 2115, co.3

14 Interpretazione autentica
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).

15 Art.1, co. 287 l. 208/2015 (stabilità 2016 “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

16 la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat è pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.

17 Il minimale contributivo
In ogni caso la contribuzione minima giornaliera non può essere inferiore al 9,5% della pensione mensile minima. (Artt. 7, 1° comma l.n. 638/1983 e 1, 2° comma l.n. 389/1989) Pensione minima (2015/16/17): €501,89 Retribuzione minima giornaliera imponibile: €47,68 Part-time: € 47,68 x 6 /40 = € 7,15/h

18 L’anzianità contributiva
Il numero dei contributi settimanali da accreditare annualmente, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali per le quali è previsto un requisito contributivo, “è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al primo gennaio dell’anno considerato”; dunque, l’accreditamento di una settimana è subordinato alla percezione di una retribuzione non inferiore a 200,76 Euro.

19 Prestazioni occasionali 1
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo. Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:  la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;  l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%; Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

20 Prestazioni occasionali 2 – libretto famiglia
Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL,  e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

21 Anzianità assicurativa/contributiva
La funzione dell’anzianità assicurativa/contributiva (an e quantum delle prestazioni) Il requisito dell’attualità contributiva

22 Disponibilità della contribuzione
Un antecedente storico: previsione della l.243/2004 sul c.d. “superbonus”. I problemi relativi alla disponibilità dei contributi da parte del lavoratore: e il 2115? Contribuzione previdenziale e contribuzione per i fondi complementari

23 L’omissione contributiva
L’automaticità delle prestazioni Prescrizione “pubblicistica” dei contributi Risarcimento del danno e azione ex art.13 l.1338/1962


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