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pubblica Amministrazione
La definizione di pubblica Amministrazione Dott.ssa Giorgia Mattei
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
Art. 1, co.2, del D.lgs.165/2001: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.» Dall’entrata in vigore di questa definizione, direttamente applicabile per le disposizioni relative al personale, molte altre norme hanno fatto riferimento a questo elenco.
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
Ma quali sono i fattori discriminanti che consentono di considerare o meno una azienda pubblica come appartenente alla categoria delle P.A.? Art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 “GOVERNANCE” PUBBLICA AZIENDE CHE NON OPERANO IN REGIME DI MERCATO SOGGETTO GIURIDICO PUBBLICO
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 Enti pubblici non economici istituzionali Aziende autonome Istituzioni Enti pubblici non economici territoriali Aziende (anche senza personalità giuridica autonoma) che operano nell’ambito di un ente pubblico territoriale o istituzionale Enti pubblici economici Fondazioni pubbliche Associazioni pubbliche Aziende speciali
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 Organi costituzionali Automobile Clubs Presidenza del Consiglio e Ministeri Ordini professionali Regioni Enti locali Provincie Aziende sanitarie locali Enti per l’edilizia popolare Università ed Istituti universitari pubblici Altre Altre
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
ORGANISMI PUBBLICI: Il termine è considerato con accezioni diverse a seconda della norma presa in considerazione. Nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici – viene seguita la strada dell’analitica elencazione mediante due tabelle allegate che precisano sia specifiche categorie di enti sia enti singoli indicati nominativamente. Il termine “organismi pubblici” appare anche in una serie di altre norme riguardanti, generalmente, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica – senza essere mai precisato né in termini definitori, né mediante elencazione. Tuttavia, il fatto che le norme in questione si riferiscano al bilancio dello Stato fa ritenere che ci si riferisca a tutte le entità che incidono sulla finanza statale o le cui gestioni contribuiscano alla determinazione dei “parametri di stabilità e crescita” fissati dall’Unione Europea. Nonostante il carattere generale della definizione, nelle norme del nostro ordinamento sono utilizzati termini come: enti pubblici, organismi pubblici, organismi di diritto pubblico, amministrazioni pubbliche, ecc…. E’ facile che queste denominazioni assumano diversi significati a seconda che siano comprese in normative nazionali, internazionali e, talvolta, è lo stesso legislatore ad utilizzare uno stesso termine con significati diversi al mutare dell’oggetto disciplina
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
SETTORE STATALE, AMMINISTRAZIONI STATALI O DELLO STATO , ORGANISMI STATALI CENTRALI E PERIFERICI I termini, qui considerati sinonimi, sono presenti in una pluralità di norme. In nessuna di esse, però, è identificabile una definizione puntuale od una esaustiva elencazione. Pertanto, appare razionale comprendere in questa categoria tutte le Amministrazioni pubbliche, le aziende e le organizzazioni prive di autonoma personalità giuridica, la cui attività produce diritti ed obblighi in testa alla personalità giuridica dello Stato. Le amministrazioni statali, infatti, sono una pluralità di entità ed organizzazioni, dotate di diversi gradi di autonomia, che assieme costituiscono gli organi di un’unica persona giuridica: lo Stato. Le amministrazioni statali vengono suddivise in: centrali e periferiche. Quelle CENTRALI sono quelle a cui vengono affidati compiti relativi all’intero territorio nazionale; le PERIFERICHE rappresentano le articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali.
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
AMMINISTRAZIONI LOCALI Il termine si riferisce quasi sempre agli Enti locali e alle loro articolazioni, ossia agli Enti territoriali minori. Talvolta questa denominazione comprende anche gli Enti istituzionali “locali”, ossia che operano in un ambito territoriale definito, quali le Aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli Enti di derivazione regionale, ecc. Dunque, con questa accezione si identificano tutte le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli Enti istituzionali “nazionali”. Tali accezioni sono rinvenibili nella articolazione della lista delle unità istituzionali riportate nel settore S13 del SEC, ossia nella nozione comunitaria di «settore delle pubbliche amministrazioni».
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Il termine “Organismi di diritto pubblico” appare nelle norme, nazionali e comunitarie, in materia di lavori pubblici e di appalti di forniture e servizi. Con tale termine si intende «qualsiasi organismo con personalità giuridica (indifferentemente pubblica o privata) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti» In questo caso si è preferito seguire la strada della definizione invece della enumerazione. La definizione non consente di cogliere compitamente, se non per intuizione, gil elementi che caratterizzano la nozione in argomento. Tuttavia, l’esclusione degli ORGANISMI ISTITUITI PER SODDISAFRE BISOGNI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE O INDUSTRIALE consente di escludere le imprese pubbliche e di qualificare gli organismi di diritto pubblico come l’insieme delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni e fondazioni pubbliche.
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DEFINIZIONE ITALIANA DI P.A.
SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
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DEFINIZIONE EUROPEA DI P.A.
ESA 2010, par «Il settore delle Amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese»
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DEFINIZIONE EUROPEA DI P.A.
ESA 2010, par Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori: Amministrazioni centrali; Amministrazioni di stati federati; Amministrazioni locali; Enti di previdenza e assistenza sociale.
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DEFINIZIONE EUROPEA DI P.A.
Ma quali sono i fattori discriminanti che consentono di considerare o meno una azienda pubblica come appartenente alla categoria delle P.A.? Par SEC 2010 “GOVERNANCE” PUBBLICA AZIENDE CHE NON OPERANO IN REGIME DI MERCATO NON RILEVA LA NATURA DEL SOGGETTO GIURIDICO
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DEFINIZIONE EUROPEA DI P.A.
NOMINA DEI FUNZIONARI EUROPEA GOVERNANCE PUBBLICA ALTRE DISPOSIZIONI STATUTARIE Par SEC 2010 ACCORDI CONTRATTUALI UN UNICO INDICATORE PUÒ ESSERE SUFFICIENTE PER STABILIRE IL CONTROLLO PUBBLICO = GOVERNANCE PUBBLICA (esempio: Corte dei conti , sentenza n. 12/2015/RIS, Federazione Cronometristi) GRADO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO ESPOSIZIONE AL RISCHIO Sentenza Corte FICR.docx
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DEFINIZIONE EUROPEA DI P.A.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 Organi costituzionali Alcune S.P.A. “pubbliche” Presidenza del Consiglio e Ministeri Enti di previdenza privati Regioni Enti locali Provincie Aziende sanitarie locali Università ed Istituti universitari pubblici Fondazioni “pubbliche” Altre Altre s13_2015
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AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Sintesi: Sulle diverse accezioni di AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANA EUROPEA Art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 Par SEC 2010 “GOVERNANCE” PUBBLICA AZIENDE CHE NON OPERANO IN REGIME DI MERCATO SOGGETTO GIURIDICO PUBBLICO NON RILEVA LA NATURA DEL SOGGETTO GIURIDICO
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SETTORE DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE
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SETTORE DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE
NOZIONE ITALIANA NOZIONE EUROPEA Organi costituzionali Alcune S.P.A. “pubbliche” Automobile Clubs Presidenza del Consiglio e Ministeri Enti di previdenza privati Ordini professionali Regioni Enti locali Provincie Aziende sanitarie locali Università ed Istituti universitari pubblici Enti per l’edilizia popolare Fondazioni “pubbliche” Altre Altre Altre
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SETTORE DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE
Esistono due differenti interpretazioni sulla definizione del settore della PA in Italia: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: per la quale si considerano PA solo quelle entità presenti nell’elenco ISTAT; INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: per la quale anche le entità non indicate nell’elenco ISTAT sono comune PA.
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