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Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.)

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Presentazione sul tema: "Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.)"— Transcript della presentazione:

1 Marchio collettivo (art. 11 c.p.i.)
Destinati all’utilizzazione da parte di una pluralità di imprenditori Registrati da soggetti che svolgono la funzione di garantire caratteristiche qualitative del prodotto Funzione di garanzia qualitativa Caratteristiche qualitative identificate in un regolamento d’uso allegati alla domanda di marchio Necessità di istituire un sistema di controlli del rispetto di queste caratteristiche Possibile decadenza in caso di mancanza di controlli (art. 14.2, lett. c)

2 Marchi collettivi e nomi geografici
Art. 11.4: possibilità di registrare come marchio collettivo indicazioni descrittive del luogo geografico di produzione Divieto di ingiustificato privilegio Libere utilizzazioni conformi a correttezza professionale

3 Indicazioni geografiche
Collegamento a caratteristiche qualitative del prodotto? Art. 10 CUP e divieto di indicazioni false A prescindere dal rilievo del legame fra origine geografica e caratteristiche qualitative Impostazione pubblicistica (sequestro all’importazione) Analoga impostazione dell’accordo di Madrid

4 Accordo di Lisbona Sistema di registrazione internazionale delle denominazioni d’origine Registrazione all’ufficio OMPI di Ginevra Necessità che qualità e caratteri del prodotto siano dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani Quindi non solo prodotti agroalimentari Protezione estesa ad atti non confusori Possibilità di dichiarare nulla la protezione in caso di assenza di rilievo dei fattori naturali e umani?

5 Indicazioni geografiche e TRIPs
Qualità, notorietà o altre caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica Tutela prescinde dalla registrazione Comunque collegata all’inganno del pubblico

6 D.O.P. e I.G.P. Regolamento 1151/2012 Sistema di registrazione presso la Commissione Con allegato un disciplinare di produzione Previa una fase nazionale D.O.P.: «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. IGP: «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Tutela indipendente dal rischio di inganno, a fronte di qualsiasi agganciamento alla reputazione Dubbi sulle norme applicabili Dubbi sulla registrabilità come marchio collettivo

7 Indicazioni geografiche e c.p.i.
Qualità, reputazione e caratteristiche dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione (art. 29 c.p.i.) Tutela estesa allo sfruttamento indebito della reputazione (art. 30 c.p.i.) Dubbi sul coordinamento con altre norme

8 Domande relative a questa lezione
Marchio collettivo Funzione Disciplinare Particolari casi di decadenza Tutela delle indicazioni geografiche Nell’Accordo di Lisbona Nel TRIPs D.O.P. e I.G.P. Le indicazioni geografiche nel c.p.i.


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