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PubblicatoPatrizio Palmieri Modificato 10 anni fa
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COMPITI AI VIDEOTERMINALI I compiti tipici ai VDT richiedono tre distinti processi tra loro correlati: a)Processi visivi per vedere e leggere le informazioni sullo schermo e sulla tastiera b)Capacità psicomotorie per la digitazione della tastiera. c)Processi mentali per linterpretazione e la manipolazione ai fini delle decisioni da adottare durante il lavoro.
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PROGETTAZIONE DEL POSTO DI LAVORO Nel determinare le caratteristiche più appropriate del posto di lavoro devono essere presi in considerazione diversi fattori: a) la luminosità e la vista sullambiente esterno b) la eliminazione di eventuali problemi di rumore c) la dovuta attenzione al microclima. d) piano di lavoro ( scrivania ) e) sedile
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LA LUMINOSITA Al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti delloperatore ed eccessivi contrasti di luminosità la postazione di lavoro deve essere correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nellambiente di lavoro. Lilluminazione artificiale dellambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio,poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori, la linea tra locchio e la lampada deve formare con lorizzonte un angolo non inferiore a 60°.
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RUMORE E importante eliminare o ridurre a livelli accettabili il rumore proveniente dalla stampante o causato da eventuali vibrazioni.
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MICROCLIMA Per quanto attiene il microclima, possiamo affermare che il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro dufficio. E necessario che nella postazione di lavoro la velocità dellaria sia molto ridotta,evitando la presenza di correnti daria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento,ventilatori ecc. E importante che laria non sia troppo secca per evitare possibili irritazione agli occhi.
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PIANO DI LAVORO Il piano di lavoro deve: a) avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature, nonché consentire un appoggio per gli avambracci delloperatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione. b) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo. c) avere il colore della superficie chiaro,possibilmente diverso dal bianco ed in ogni caso non riflettente. d) essere stabile e di altezza fissa o regolabile indicativamente fra 70 e 80 cm.
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SEDILE Il sedile deve: a) essere di tipo girevole,saldo,dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio. b) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assumere un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare. c) qualora necessario essere dotato di poggiapiedi separato,per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori degli operatori.
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INDICAZIONI ATTE AD EVITARE LINSORGENZA DI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre: 1) assumere la postura corretta davanti al video,con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare,regolando allo scopo laltezza della sedia e linclinazione dello schienale; 2) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po più basso dellorizzonte che passa per gli occhi delloperatore ed a una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm;
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INDICAZIONI ATTE AD EVITARE LINSORGENZA DI DISTURBI MUSCOLO -SCHELETRICI 3) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, ed il mouse o eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera in modo che siano facilmente raggiungibili. 4) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di avere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli,del collo e della spalla. 5) evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati.
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LEGISLAZIONE SULLUSO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Titolo IV del D.lgs 626/94, modificata dallarticolo 19 del D.lgs 242/96 e dalla Legge 29 Dicembre 2000, n° 422 Disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alla Camunità Europea.
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DEFINIZIONE DI LAVORATORE Larticolo 51 lettera c) del D.lgs 626/94 definisce lavoratore colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere (dedotte le interruzioni ), per tutta la settimana lavorativa. Larticolo 51 lettera c) è stato modificato dallarticolo 21 della legge comunitaria che definisce lavoratore addetto alluso di attrezzature munite di videoterminale, il lavoratore che utilizza unattrezzature munita di videoterminali in modo sistematico ed abituale per almeno 20 ore settimanali dedotte le interruzioni.
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SORVEGLIANZA SANITARIA Larticolo 55 del D.lgs 626/94 stabilisce che i lavoratori prima di essere addetti alle attività lavorative che comportano luso di attrezzature munite di videoterminale sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuato dal medico competente. Qualora lesito della visita medica ne evidenzi la necessità,il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. In base alle risultanze degli accertamenti i lavoratori vengono classificati in: idonei – non idonei – con prescrizioni. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e i lavoratori che abbiano compiuto 45 anni sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale
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SORVEGLIANZA SANITARIA Le modifiche apportate allarticolo 55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza del 12 dicembre 1996, relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori del controllo sanitario periodico, nonchè alla mancata previsione del controllo oftalmologico. Larticolo 21 della Legge Comunitaria con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte fornisce delle specifiche a quanto contenuto dallarticolo 16 del D.lgs 626/94, in parte con il comma 3 definisce la periodicità della visita di controllo, stabilendo che la stessa,fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizione e per quelli che abbiano compiuto il 50 anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni allesito della vista di controllo preventiva.
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