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BARI, 6 APRILE 2016
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La riforma del credito cooperativo: linee prospettiche per le BCC
Prof. Avv. Antonella Sciarrone Alibrandi Ordinario di Diritto bancario Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
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Agenda Le molteplici ragioni della riforma
La scelta del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) fra le alternative possibili L’impianto della riforma nel sistema delle fonti Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) nel TUB Le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia Il completamento della cornice normativa del GBC - Il contratto di coesione e gli statuti delle BCC La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
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Le molteplici ragioni alla base della riforma
Ragioni esogene Evoluzione della normativa internazionale ed europea (one size fits all) che richiede: capitalizzazione e capacità di pronto intervento di fronte al rischio crisi; maggiore attenzione a requisiti dei componenti del board; facilitazione/irrobustimento dell’attività di vigilanza che passa attraverso una riduzione del numero della banche vigilate IFRS 10 attenzione «maniacale» agli aiuti di Stato Diminuzione della redditività con conseguente difficoltà di autofinanziamento Richiesta di maggiore efficienza e di adeguamento alla sfida tecnologica
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Le molteplici ragioni alla base della riforma
Ragioni endogene Voto capitario e limiti al possesso azionario escludono il ricorso al mercato dei capitali Sistema decentralizzato puro, ridotte dimensioni e grande frammentazione rendono più difficile la governance (le ombre del clientelismo del credito e dei conflitti di interessi) Costi elevati e difficilmente riducibili Ridotta redditività incide particolarmente su banche di credito Situazione protratta di crisi economica ha condotto a incremento di NPLs
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Alla ricerca di un modello nuovo
La riforma nasce nel tentativo di dare risposta a tutte le problematiche appena illustrate e, al contempo, con l’intento di preservare: I tratti propri di un diverso modello di banca (la cd. biodiversità bancaria) La funzione di sano sostegno alle economie locali e ai territori La funzione sociale della cooperazione (di rilevanza costituzionale ex art. 45 Cost.) Ciò conduce a cercare una soluzione giuridica nuova fra diversi modelli possibili: il GBC
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La scelta del GBC fra le alternative possibili
Il modello prescelto è nuovo sia rispetto a soluzioni giuridiche conosciute nel nostro ordinamento sia rispetto a soluzioni proposte all’estero nell’ambito del credito cooperativo Il mondo cooperativo si è posto un po’ ovunque, in questi anni, i problemi sopra evidenziati e, più in generale, la questione della attualità del modello della banca di credito cooperativo, della compatibilità fra finalità mutualistiche e mutamento del contesto Sono state date diverse risposte, nessuna parsa pienamente soddisfacente per l’Italia: Network di banche cooperative con IPS (sistema di protezione istituzionale) Singola banca cooperativa (Rabobank dal 2015) Gruppo bancario cooperativo «alla francese»
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L’impianto della riforma nel sistema delle fonti
Un sistema di fonti articolato e in via di completamento: Fonti eteronome (normativa primaria già in essere e normativa secondaria in arrivo: le Disposizioni di Banca d’Italia e quelle, eventuali, del MEF) Fonti autonome (dal progetto di autoriforma al contratto di coesione e agli statuti della capogruppo e delle BCC-CR aderenti) Molti gli snodi ancora aperti
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D.L. 18/2016, convertito nella L. 49/2016
Normativa primaria Art. 1 interviene sul TUB: modificando gli artt. 33, 34, 35, 36, 150-bis, 150-ter e introducendo ex novo gli artt. 37-bis, 37-ter TUB sul Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) Art. 2 (Disposizioni attuative) detta le disposizioni per la gestione della «fase di transizione» al modello del GBC
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Le linee essenziali della riforma
Normativa primaria Le linee essenziali della riforma – e in particolare del Gruppo Bancario Cooperativo e del contratto di coesione che ne costituiscono il fulcro – sono delineate già nel D.L. 18/2016, convertito in legge con L. 49/2016 Obbligatorietà dell'adesione a un GBC, costruita come condizione per il rilascio (e il mantenimento) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC Mantenimento dei caratteri mutualistici delle banche della categoria Contratto di coesione che attribuisce alla capogruppo poteri di direzione e coordinamento proporzionati alla rischiosità delle aderenti
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Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC)
Normativa primaria Istituto giuridico nuovo, a metà tra il gruppo cooperativo paritetico (art septies c.c.) e il gruppo bancario (art. 60 TUB) Disciplinato da disposizioni – primarie e secondarie – nuove e specifiche, nonché da quelle rivolte al gruppo bancario, in quanto compatibili (art. 37-bis, comma 8, TUB) Gruppo costruito principalmente su contratto di coesione (BCC aderenti) ma anche su controllo azionario (società finanziarie controllate da capogruppo)
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La fisionomia del Gruppo Bancario Cooperativo
Normativa primaria capogruppo s.p.a che esercita attività bancaria con patrimonio netto di almeno 1 miliardo di Euro le BCC-CR aderenti, che detengono, di norma, la maggioranza del capitale della capogruppo altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una s.p.a. bancaria controllata dalla capogruppo e composti da BCC e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali
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Il contratto di coesione
Normativa primaria Le BCC si assoggettano alla direzione e al coordinamento della capogruppo attraverso il contratto di coesione (ex art. 37-bis, comma 1, TUB), adottando le connesse clausole statutarie L’art. 37-bis, comma 7-bis, TUB stabilisce che il contenuto minimo del contratto di coesione è definito dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, che a loro volta si devono conformare ai principi espressi dalla normativa primaria
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I contenuti minimi del contratto di coesione / 1
Normativa primaria Poteri della capogruppo soggetti a Limiti di ordine generale Rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art c.c.) Rispetto dei canoni di sana e prudente gestione Limiti propri del GBP Rispetto delle finalità mutualistiche delle BCC Proporzionalità alla rischiosità delle banche aderenti
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I contenuti minimi del contratto di coesione / 2
Individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo Altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle BCC aderenti, compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle BCC volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali/normativa bancaria e finanziaria applicabile al gruppo e ai componenti I poteri della s.p.a.
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I contenuti minimi del contratto di coesione / 3
I poteri della s.p.a. Poteri connessi al governo societario nominare, opporsi alla nomina o revocare, in casi comunque motivati, uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle BCC Il contratto di coesione deve precisare le modalità di esercizio di questi poteri Potere di escludere una BCC dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e di irrogare altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione
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I contenuti minimi del contratto di coesione / 4
Il contratto deve anche precisare Criteri di compensazione e di equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune Criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione, di recesso dal contratto, di esclusione dal gruppo La garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre BCC aderenti
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Normativa secondaria Il MEF ha il potere (ma non l’obbligo) di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia (ex art. 37-bis, comma 7, TUB): Numero minimo di BCC che compongono un GBC Soglia di partecipazione delle BCC al capitale della capogruppo Modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle BCC delle Province di Trento e Bolzano La Banca d’Italia deve inoltre dettare disposizioni di attuazione degli artt. 37-bis e 37-ter TUB
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Disposizioni di Banca d’Italia
Normativa secondaria Disposizioni attuative di Banca d’Italia (ex art. 37-bis, comma 7-bis, TUB) Unione Bancaria Europea Parere del 24 marzo 2016: «[la BCE] gradirebbe essere consultata prima dell'approvazione in via definitiva delle disposizioni di attuazione» Banca d’Italia BCE
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Le disposizioni di Banca d’Italia
Normativa secondaria Art. 37-bis, comma 7-bis, TUB La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo. Le disposizioni di attuazione devono rispettare la disciplina prudenziale applicabile e le finalità mutualistiche
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Le disposizioni di Banca d’Italia
Normativa secondaria Art. 37-bis, comma 7-bis, TUB Le disposizioni hanno ad oggetto: i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia solidale, il procedimento per costituire il GBC e per aderirvi I requisiti specifici relativi ai sottogruppi territoriali, tra cui il patrimonio netto della capogruppo
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Il ruolo del credito cooperativo: le fonti autonome
Il ruolo dell'autonomia all'origine del percorso di trasformazione: il progetto di autoriforma Il ruolo dell’autonomia nel percorso ancora da fare: il contratto di coesione e gli statuti della capogruppo e delle BCC-CR aderenti
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Il completamento della cornice normativa del GBC
Fonti autonome È compito del credito cooperativo predisporre lo statuto della s.p.a. capogruppo, necessariamente diverso da quello di una qualunque s.p.a. Profilo dell’attività concorrenziale diretta con le BCC Definizione dei criteri compensativi per BCC svantaggiate da scelte della capogruppo definire i contenuti di dettaglio del contratto di coesione
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Gli statuti delle singole BCC
Fonti autonome Le BCC devono Adeguare gli statuti coordinandoli con il contratto di adesione e lo statuto della s.p.a. capogruppo Modificare gli statuti conformemente al TUB entro il termine della «fase transitoria» (art. 2 D.L. 18/2016), cioè: aumentare il numero minimo di soci a cinquecento (art. 34, comma 1, TUB) aumentare la soglia complessiva del valore nominale di azioni che ciascun socio può possedere a Euro
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Gli statuti delle singole BCC
Fonti autonome Inoltre gli statuti dovranno contenere «le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia» (art. 35, comma 2, TUB)
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB Entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di Banca d’Italia, la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere alla Banca d'Italia: uno schema di contratto di coesione; un elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB La Banca d’Italia accerta che sussistano: le condizioni previste dal TUB; il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo; l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB Nei successivi 90 giorni deve concludersi il contratto di coesione e le BCC devono modificare i propri statuti La Banca d’Italia iscrive il gruppo nell’albo dei gruppi Segue l’iscrizione nel registro delle imprese
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB 1. Accettazione della richiesta Entro i successivi 90 giorni altre BCC possono chiedere di aderire al gruppo alle stesse condizioni delle aderenti originarie La capogruppo decide entro 30 giorni 2. Mancata risposta (= accettazione) 3. Diniego
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-bis, comma 5, TUB Banca richiedente Diniego all'adesione La capogruppo comunica la decisione e le motivazioni a base della delibera Banca d'Italia Autorizzazione dell’esclusione, con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca
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La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative
Art. 2 D.L. 18/2016 Art. 36, comma 1-bis, TUB Trasformazione della BCC in s.p.a. Autorizzazione di Banca d’Italia all’esclusione della BCC Liquidazione della BCC
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