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Ing. Massimo Maffucci massimo.maffucci@enea.it L’attuazione delle bonifiche dei siti industriali contaminati: aspetti normativi, metodologici e tecnici.

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1 Ing. Massimo Maffucci massimo.maffucci@enea.it
L’attuazione delle bonifiche dei siti industriali contaminati: aspetti normativi, metodologici e tecnici. Autori: Riccardo Levizzari, Massimo Maffucci ENEA-ACS Provincia di Brindisi, 23 giugno 2009

2 Programma Lo sviluppo economico nazionale ed internazionale ed i costi ambientali ad esso connessi; La normativa nazionale in tema di aree contaminate e di bonifica; Le aree ad alto rischio di crisi ambientale; Attività ENEA nel contesto dei SIN Nazionali; Aspetti tecnici nella bonifica dei siti contaminati; Prospettive di reindustrializzazione nell’ambito dei SIN.

3 Ing. Massimo Maffucci massimo.maffucci@enea.it
1. Lo sviluppo economico nazionale ed internazionale ed i costi ambientali ad esso connessi.

4 Programma di dettaglio
L’impatto sull’ambiente delle attività antropiche; La difficoltà nella prevenzione dell’inquinamento negli anni del boom industriale; La pesante eredità dello sviluppo economico; Come risolvere e affrontare i problemi ereditati: prevenire e bonificare.

5 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
Attività umane (sviluppo economico) ineluttabili Effetti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo: più o meno gravosi Cosa fare? Conoscere - Valutare - Prevenire

6 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
Nel dopoguerra lo sviluppo economico (industriale) è stato un fattore trainante per tutto l’occidente. La diffusione della ricchezza alimenta la necessità di espandere la produzione, il commercio, l’industria, i beni di prima e seconda necessità, ecc. Parola d’ordine: CRESCITA ECONOMICA! Gli aspetti ambientali non sono praticamente considerati!

7 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
Prima necessità dei governanti: rispondere al bisogno di ridurre la povertà. Negatività Positività Inquinamento diffuso (danni ambientali globali e non solo più localizzati) Siti da bonificare con inquinamento “drammatico” Risposta eccessiva: politiche “eccessivamente” ambientaliste (…) Ricchezza diffusa Miglioramento delle condizioni di vita Stabilità politica (…)

8 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
La pesante eredità (siti contaminati) deriva dalla mancanza di politiche previsionali di tutela. Esempio analogo: il problema della malaria nelle aree umide in Italia era un fatto ancora preoccupante nel primo dopoguerra. Il DDT: soluzione al problema (eradicazione della malaria in Sardegna, combatte efficacemente il tifo); facile produzione, semplice applicazione, molto efficace! Conseguenze negative “non prevedibili”: il DDT ha sicuramente effetti negativi sull’uomo (forse anche cancerogeno) ed è persistente nell’ambiente!

9 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
… e la sensibilità che avrebbe dovuto cautelare le autorità nell’impiego di certi prodotti? Assente! Perché esiste un problema contingente: ridurre i tragici effetti derivanti dalla diffusione della malattia. Discorso analogo durante il boom economico-industriale che ha interessato l’Italia negli anni ’60. Problema contingente: ridurre la povertà, portare il paese in primo piano a livello internazionale, ecc. Obiettivo chiaro e inequivocabile. Come raggiungerlo? Tutti i mezzi a disposizione, senza tenere conto del depauperamento delle risorse ambientali Attenuanti: si sapeva poco degli effetti dell’inquinamento nel lungo termine, mancava la coscienza ambientale diffusa, ecc. Aggravanti: evidenze di alcuni effetti palesi sono state celate.

10 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
È/Era possibile prevenire l’inquinamento? Tecnicamente è possibile! Economicamente non è sempre possibile: costi elevati (in un sistema a risorse infinite sarebbe sempre possibile). E’ però possibile limitarne gli effetti (ad esempio la VIA e la VAS servono a prevenire e limitare gli interventi delle opere e dei piani in progetto). E’ possibile recuperare i siti contaminati? Sì, è tecnicamente possibile ma economicamente molto oneroso. Molto dipende dalla destinazione d’uso finale che si vuole ottenere

11 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati
Perché recuperare i siti contaminati/dismessi? Alto valore economico nei paesi dove vi è carenza di “aree di espansione” (tipico dei paesi europei, non del Nord America). Aree industriali adiacenti alle aree densamente abitate: impossibile la convivenza in talune condizioni di criticità ambientale. Perché è migliore la politica di prevenzione in campo ambientale? Il costo degli interventi di bonifica supera di alcuni ordini di grandezza i costi destinati ad un efficace politica di prevenzione degli inquinamenti (i costi sono a carico della collettività).

12 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati – Alcuni dati
Oggi: opinione pubblica poco informata sul problema delle bonifiche (più attenta all’inquinamento atmosferico, al nucleare, ai rifiuti, ecc.) In Europa: ~ siti da bonificare (fonte: proposta di Direttiva quadro europea sul suolo COM(2006)232) Costi europei derivanti dalla contaminazione: 2,4-17,3 miliardi €/anno.

13 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati – Alcuni dati
Sito nazionale di Bagnoli (Norma di perimetrazione DM ) Superficie: 965 ha a terra e ha in mare. Totale costo interventi bonifica relativo alle sole acque sotterranee: €

14 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati – Alcuni dati
Sito nazionale di Brindisi (Norma di perimetrazione DM ) Superficie: ha a terra e ha in mare. Totale costo interventi bonifica relativo alle sole acque sotterranee: €

15 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati – Alcuni dati
Sito nazionale di Gela (Norma di perimetrazione DM ) Superficie: 470 ha a terra e ha in mare. Totale costo interventi bonifica relativo alle sole acque sotterranee: €

16 Cosa ci insegna l’attuale stato dei siti contaminati – Alcuni dati
Sito nazionale di Priolo (Norma di perimetrazione DM ) Superficie: ha a terra e ha in mare. Totale costo interventi bonifica relativo alle sole acque sotterranee: €

17 In cosa consiste l’eredità dei problemi ambientali
Oggi: affrontare due ordini di problemi Applicazione di un’efficace politica di prevenzione Problemi cogenti relativi alle aree contaminate VIA, VAS, Piani territoriali, ecc. Interventi di bonifica

18 In cosa consiste l’eredità dei problemi ambientali
Le due problematiche si affrontano con metodi e mezzi differenti La prevenzione si materializza mediante una politica accorta che permette di evitare/limitare i danni all’ambiente e con un’efficace opera di controllo e monitoraggio. La bonifica dei siti contaminati si materializza mediante interventi tecnici atti risolvere/limitare il problema dell’inquinamento delle matrici ambientali in certe aree, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica In entrambi i casi: notevole impegno economico per la collettività e per i privati.

19 Precisazione sulle bonifiche dei siti contaminati
Cosa significa “bonificare un sito contaminato”? Definizione (pragmatica): insieme di attività e interventi tecnici volti a ridurre le concentrazioni degli inquinanti nelle matrici ambientali, per garantire condizioni sicure e accettabili per tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente circostante. Definizione (giuridica): l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

20 Precisazione sulle bonifiche dei siti contaminati
E’ sempre possibile “bonificare un sito contaminato”? Non proprio! Messa in sicurezza di un sito contaminato (come previsto dal D.M. 471/99-abrogato): insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee o superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori limite imposti dalla legislazione vigente, se questi non possono essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT). Nella fase progettuale dell’intervento di bonifica si deve dimostrare questa “impossibilità”. Con il nuovo D. Lgs. 152/06: messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa.

21 Precisazione sulle bonifiche dei siti contaminati
Perché “bonificare un sito contaminato”? Se la concentrazione anche di uno solo degli inquinanti previsti dalla legislazione nazionale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) supera la Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (determinata dall’Analisi di Rischio), si è in presenza di un pericolo reale per la salute dell’uomo. Obbligo di interventi di messa in sicurezza/bonifica. Finalità: ridurre le concentrazione degli agenti inquinanti.

22 Precisazione sulle bonifiche dei siti contaminati
Bonificare non significa sempre e solo intervenire con mezzi/attività tecniche per ridurre le concentrazioni degli inquinanti; vuole anche dire: caratterizzare il sito monitorare l’attenuazione naturale monitorare ex-post recuperare le aree contaminate (reindustrializzazione) (…) Bonifica: disciplina molto complessa e articolata che si deve avvalere di molteplici competenze (geologiche, biologiche, naturalistiche, ingegneristiche, chimiche, ecc.)

23 Precisazione sulle bonifiche dei siti contaminati
I principali aspetti da fronteggiare nell’ambito delle bonifiche: Aspetto economico Aspetto tecnico (qual è la soluzione migliore per risolvere il problema?) Aspetto temporale (le soluzioni impiegano molto tempo per svelare la loro efficacia). Problema attuale nel quadro italiano delle bonifiche: come far combaciare questi aspetti con le attese del pubblico e degli eventuali investitori che vogliono la reindustrializzazione di un’area contaminata/dismessa? Bonifica+Reindustrializzazione (messa in sicurezza e bonifica devono avvenire in modo coordinato e contestuale con i piani di sviluppo del sito da riqualificare.)

24 2. La normativa nazionale in tema di aree contaminate e di bonifica
Ing. Massimo Maffucci 2. La normativa nazionale in tema di aree contaminate e di bonifica

25 Legge n. 349/86, art. 7; D. Lgs. 22/97; D.M. 471/99; D.M. 468/01; D. Lgs. 152/06; Analisi di Rischio; D. Lgs. 4/08; Danno ambientale.

26 Legge 8 luglio 1986, n. 349 Nel panorama normativo italiano introduce il concetto di aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Art. 7, comma 1: gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, (…). Art. 7, comma 4: con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

27 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato)
Art. 17: introduce e definisce con un certo dettaglio gli aspetti procedurali relativi alla bonifica dei siti contaminati; pone le basi per la successiva normativa nazionale. Comma 14 - I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. (…)

28 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato)
Alle Province sono affidati: compiti di bonifica nel caso in cui il sito sia compreso sui territori di più comuni; competenze relative al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica; al successivo monitoraggio (in corso d’opera e post opera); al rilascio dell’attestazione dell’avvenuta bonifica (la certificazione è relativa agli interventi effettuati non ai siti!).

29 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Discende direttamente dal precedente D. Lgs. 22/97. Stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. L’allegato 1 definisce i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti. In caso di superamento dei limiti di concentrazione: obbligo di messa in sicurezza o bonifica

30 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Individua quattro tipologie di “bonifica”: Interventi di bonifica relativi a nuovi inquinamenti o ad incidenti; Interventi di bonifica imposti dagli Enti Pubblici che rilevino un superamento dei limiti di legge; il Comune provvederà ad ingiungere al responsabile di provvedere alla messa in sicurezza/bonifica; Interventi di bonifica per iniziativa degli interessati, nel caso in cui i proprietari o altri soggetti vogliano provvedere agli interventi; Interventi di bonifica effettuati dalle Regioni e dai Comuni: se il responsabile non è individuato o non vuole provvedere e se anche il proprietario non provvede; oppure se il sito è di proprietà pubblica ma non si riesca ad individuare il responsabile.

31 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Art. 7: specifica l’iter procedurale per la bonifica (dal rilievo dell’inquinamento alla certificazione di avvenuta bonifica). Art. 12: certificazione di avvenuta bonifica effettuata dalla Provincia competente. Art. 15: Siti di interesse nazionale (come visto in precedenza); non solo tali per il pericolo reale nei confronti della popolazione ma anche per il “rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali”. Art. 16: censimento dei siti da bonificare.

32 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 Anagrafe dei siti contaminati Art. 17: anagrafe dei siti contaminati viene e gestita dall’ISPRA (ex-APAT). Ribadito dall’articolo 251 del D.Lgs 152/06. Aggiornamento a cura delle Regioni. Strumento predisposto da Regioni e Province autonome con l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale; Sono definiti anche gli interventi realizzati nei siti medesimi e i soggetti cui compete la bonifica (o gli enti pubblici di cui ci si deve avvalere in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati); L’ISPRA ne ha definito i contenuti e la struttura in collaborazione con le ARPA regionali; Prima pubblicazione nel corso del 2001.

33 Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468
Regolamento Recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale Approva il programma secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426. Definisce nuovi siti nazionali rispetto a quelli già esistenti e precisamente quelli individuati: dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998; dall’articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; dal programma nazionale sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall’articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999.

34 Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468
Introduce il concetto di controllo sull’attuazione del programma a cura delle Regioni (supportate dalle ARPA) (art. 7). La conformità degli interventi in essere è effettuata dalle Province. Gli allegati A, B, C, D, E, F, elencano e definiscono i siti nazionali. L’allegato G definisce la ripartizione dei finanziamenti per specifico SIN.

35 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Alcuni criteri di fondo
Costituisce l’attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308; razionalizza la precedente normativa ambientale. Per quanto riguarda le bonifiche dei siti inquinati, il tradizionale approccio tabellare (valori limite di concentrazione superati i quali è necessario procedere alla bonifica) viene sostituito con l’Analisi di Rischio; quindi un’analisi specifica sito-dipendente per determinare se è necessario intervenire con le attività di bonifica. Interpretazione maggiormente “elastica” rispetto alla precedente normativa.

36 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Continuità delle norme
Il D. Lgs. 152/06 ha espressamente abrogato il D. Lgs. 22/97 alla lettera i) del comma 1 dell’art. 264; (…) al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto (…) In considerazione del fatto che il D. Lgs. 152/06 non rimanda ad alcun Decreto Ministeriale per l’attuazione delle norme in materia di bonifica, è da ritenersi formalmente abrogato anche il D.M. 471/99.

37 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Articolazione
Diviso in cinque Parti. Ogni parte è divisa in Titoli La parte IV tratta le Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Il titolo V della parte IV tratta espressamente la Bonifica di siti contaminati (quindici articoli, dal 239 al 253, cui si aggiungono le Sanzioni all’art. 257) Gli allegati sostituiscono quelli del D.M. 471/99 La nuova disciplina sulle bonifiche tiene conto del fatto che è stato anche ri- disciplinato il danno ambientale (parte VI del D. Lgs. 152/06) Permane il concetto “chi inquina paga”.

38 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Nuove definizioni
Aggiorna le definizioni del D.M. 471/99 e ne introduce nuove: Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’allegato 5 alla parte quarta del presente decreto Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) - i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

39 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Nuove definizioni
Un’altra definizione di interesse: Messa in sicurezza d’emergenza - Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera (…) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. La nuova norma introduce anche altre definizioni: “sito con attività”, “sito dismesso”, “misure di prevenzione”, “misure di riparazione”.

40 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Nuove definizioni
Con il nuovo D. Lgs. 152/06 un ulteriore affinamento in merito alla messa in sicurezza: messa in sicurezza operativa messa in sicurezza permanente Messa in sicurezza operativa: insieme di interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in esercizio. Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute umana o ambientale attraverso il contenimento dei contaminanti, medianti tecniche che siano compatibili con il proseguimento delle attività produttive svolte nel sito. Messa in sicurezza permanente: insieme di interventi applicati per isolare definitivamente le fonti inquinanti dalle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e ambiente, al fine di rendere il sito fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici e dalle destinazioni d’uso.

41 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Nuove definizioni
Da evidenziare: Messa in sicurezza (operativa/permanente) ≠ Messa in sicurezza di emergenza Esempi di messa in sicurezza di emergenza: rimozione di rifiuti, lo svuotamento delle vasche, raccolta di sostanze pericolose, pompaggio di liquidi galleggianti sotterranei e superficiali, installazione di recinzioni ed opere di contenimento, coperture e impermeabilizzazioni temporanee.

42 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Obbligo di bonifica
Con la precedente normativa i siti che superano le concentrazioni limite previste dalla legislazione, sono definiti “contaminati”. Con questo decreto tali siti sono definiti ”potenzialmente contaminati”, perché superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Sono definiti “siti contaminati” quelli in cui si superano le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), da determinare caso per caso in funzione dell’Analisi di Rischio. Obbligo di bonifica Le procedure volte a verificare l’eventualità che siano state superate le CSC e CSR devono scattare anche nel caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (indagine preliminare).

43 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Procedure
L’art. 241 definisce le procedure operative e amministrative relative alla bonifica di un sito contaminato.

44 di MISE(Messa In Sicurezza d’Emergenza) e Bonifica
PROCEDURE di MISE(Messa In Sicurezza d’Emergenza) e Bonifica D.lgs 152/06 e s.m.m.i.

45 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
La certificazione di avvenuta bonifica viene sempre rilasciata dalla Provincia competente (come già previsto dal D.M. 471/99) sulla base di una relazione tecnica rilasciata dall’ARPA regionale (art. 248). Fine del procedimento! La procedura di bonifica deve attivarsi anche se non si è verificato un evento di contaminazione, ma bensì anche solo se si rilevano contaminazioni storiche (art. 242, comma 1). Art. 252: siti di interesse nazionale (come già visto in precedenza).

46 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il responsabile dell’inquinamento è tenuto alla messa in sicurezza/bonifica del sito. Se si rilevano contaminazioni storiche: il proprietario del sito ne dà comunicazione agli enti preposti; la Provincia si attiva per definire chi è il responsabile dell’inquinamento (art. 245, comma 2). Se non si individua il responsabile: il Comune (in subordine la Regione) provvede alla bonifica. Il proprietario del sito non responsabile “(…) può essere tenuto a rimborsare (…) le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (…).”

47 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegati
Gli allegati al D. Lgs. 152/06

48 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Analisi di Rischio: processo sistematico per la stima di tutti i fattori di rischio significativi che intervengono in uno scenario di esposizione causato dalla presenza di pericoli (NRC, 1983; US EPA, 1984). Nell’Allegato 1 al titolo V vengono descritti i criteri generali per la realizzazione dell’analisi di rischio. Innanzitutto i componenti da definire riguardano: contaminanti indice; sorgenti; vie e modalità di esposizione; ricettori finali. Per quanto riguarda i contaminanti indice è opportuno definire: livelli di tossicità; grado di mobilità e persistenza; correlabilità ad attività svolte nel sito; frequenza dei valori superiori alle CSC.

49 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Sorgente: da definire geometricamente per ogni matrice ambientale. Vie di esposizione: sono quelle seguite dai contaminanti fino al raggiungimento di un bersaglio (dirette o indirette). Modalità di esposizione: ingestione di acqua; ingestione di suolo; contatto dermico; inalazione di vapori e particolato.

50 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Per i ricettori finali si deve definire quale è il punto di conformità e il livello di rischio accettabile. Punto di conformità, compreso tra la sorgente ed il punto di esposizione, rappresenta il punto in cui le concentrazioni dei contaminanti sono inferiori alle CSR. Livello di rischio accettabile: è proposto 10-6 come rischio incrementale accettabile per singola sostanza cancerogena (10-5 rischio cumulativo); per quelle non cancerogene viene proposto il non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI).

51 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
In generale si possono individuare quattro fasi (il valore risultante viene paragonato con parametri di accettabilità previsti dalla legislazione vigente): Raccolta dati e identificazione del pericolo (Hazard Identification) Valutazione tossicologica (Dose Response) Valutazione dell’esposizione (Human exposure) Caratterizzazione e stima del rischio (Risk Characterization) Forward: stima del rischio associato allo stato di contaminazione rilevato nel sito. Backward: stima del rischio a partire dai criteri di accettabilità del rischio; si determinano i livelli di contaminazione accettabili.

52 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Costruzione del modello concettuale del sito (MCS): identificazione delle sorgenti di contaminazione; identificazione dei recettori umani e ambientali sensibili; identificazione dei percorsi potenziali attraverso cui questi ultimi possono entrare in contatto con la contaminazione. Rischio: prodotto tra l’esposizione ad un certo contaminante (E) e la tossicità del contaminante stesso (T) R = E x T

53 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
R = E x T E’ funzione degli effetti cancerogeni/non cancerogeni della sostanza Sostanze cancerogene: il rischio rappresenta la probabilità incrementale che un individuo contragga il cancro nel corso della durata media della vita per effetto di un’esposizione a tali sostanze; si stima come prodotto tra l’esposizione (E) e lo Slope Factor (SF). Sostanze non cancerogene: il rischio è espresso come indice di pericolo (Hazard Index, HI), cioè il rapporto tra l’esposizione (E) e la reference dose (RD) che esprime la tossicità non cancerogena di una sostanza.

54 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Software specifici per effettuare l’analisi di rischio: Giuditta (oggi alla v. 3.1) realizzato dalla provincia di Milano Risc (oggi alla v. 4.0) realizzato dalla British Petroleum (UK) Rome (oggi alla v. 2.1) realizzato da ISPRA (ex APAT) (…)

55 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Pubblicazioni e linee guida utili per l’Analisi di Rischio Gruppo di lavoro ARPA/APPA, ISS, ISPESL, ICRAM istituito e coordinato dall’ISPRA ha elaborato i documenti (da alcuni mesi anche ENEA ne fa parte): Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche Obiettivo: revisione “(…) di documenti tecnici contenenti le indicazioni teoriche ed applicative per tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, ricercatori, professionisti ed operatori del settore che redigono e/o valutano progetti di bonifica dei siti contaminati contenenti elaborazioni di analisi di rischio sanitario - ambientale.”

56 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Analisi di Rischio
Banca dati ISS/ISPESL Proprietà chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti: fornisce, per numerose sostanze, le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche di interesse per l’applicazione della procedura di analisi di rischio. Appendice O dei Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati: descrizione della procedura per la selezione dei valori inseriti nella banca dati, relativa alle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle principali specie chimiche inquinanti.

57 D. Lgs. 152/06 vs D.M. 471/99 Confronto tra alcuni limiti di concentrazione (nuovo D. Lgs. 152/06 rispetto al vecchio D.M. 471/99). Variazioni minime! Ad esempio: Acque sotterranee: metalli, inquinanti inorganici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, ecc. non hanno subito alcuna variazione; solo alcuni spostamenti nei composti alifatici clorurati, dalla classe dei cancerogeni alla classe dei non cancerogeni (ad es. il tricloroetano e il tricloropropano). Terreni: aumentato il limite per PCB e tricloropropano. Con il D.M. 471/99 il Comune aveva l’obbligo di diffidare il responsabile dell’inquinamento. Tale funzione passa alle Province con il D. Lgs. 152/06

58 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Introduce parziali modifiche al D. Lgs. 152/06 per la parte sulle bonifiche. Art. 1, comma 43: modifica la questione punto di conformità in cui devono essere rispettati i valori limite nelle acque sotterranee. Punto di conformità: punto a valle idrogeologico e comunque di norma non al di fuori dei confini del sito contaminato. Vengono previsti valori di fondo più elevati rispetto ai limiti di legge, se si dimostrano valori di fondo naturale più elevati.

59 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Art. 1, comma 43-ter: Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (introduce l’art. 252-bis al D. Lgs. 152/06). Affronta e pone una soluzione alle problematiche esistenti nell’attuazione dei progetti di bonifica molto onerosi nei siti nazionali fortemente contaminati (SIN).

60 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
L’approvazione del progetto di bonifica per questi siti deve avvenire di concerto tra Ministero dell’Ambiente, Ministero per lo Sviluppo Economico e Regione. L’iter procedurale si basa su due conferenze di servizi: Conferenza dei servizi per il progetto di bonifica (indetta dal MATTM) Conferenza dei servizi per il progetto di reindustrializzazione (indetta dal MiSE).

61 Danno ambientale – Parte VI del D. Lgs. 152/06
Cosa è? … qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità associata a quest’ultima (art. 300, comma 1). Su cosa agisce? Specie e habitat, acque interne, acque costiere, terreno (art 300, comma 2). Cosa comporta? Risarcimento in forma specifica (cioè il ripristino ex ante) oppure in subordine il risarcimento pecuniario equivalente (risarcimento patrimoniale equivalente).

62 Danno ambientale – Parte VI del D. Lgs. 152/06
Chi quantifica il danno ambientale? Il risarcimento è quantificato dal Ministero dell’Ambiente (art. 311). Chi “paga” il danno ambientale patrimoniale? Il responsabile del danno che non ha provveduto alle procedure di ripristino La prevenzione del danno ambientale costituisce la politica principale per scongiurare i pericoli ed è regolata dall’art. 304 (comunicazione agli organi competenti di un pericolo imminente e messa in sicurezza di emergenza).

63 Danno ambientale – Parte VI del D. Lgs. 152/06
Contaminazione di un sito Danno ambientale (non sempre un danno ambientale corrisponde alla contaminazione di un sito) Obbligo di risarcimento Ripristino (bonifica) Risarcimento patrimoniale

64 3. Le aree ad alto rischio di crisi ambientale
Ing. Massimo Maffucci 3. Le aree ad alto rischio di crisi ambientale

65 Programma di dettaglio
I SIN: Siti di Interesse Nazionale Tipologia di inquinamento Problematiche connesse al contesto socio-economico e ambientale in cui sono inseriti i SIN

66 SIN: Siti di Interesse Nazionale
SIN e SIR SIN: Siti di Interesse Nazionale Aree che sulla base delle caratteristiche del sito, del livello, tipologia ed estensione della contaminazione, delle caratteristiche territoriali e socio economiche del territorio, sono di interesse predominante (nazionale) rispetto ad altre aree. Per ragioni analoghe esistono i SIR: Siti Interesse Regionale (ogni Regione dispone di un’anagrafe di tutti i siti contaminati, come previsto del ex-art del D. Lgs. 152/06). Per ognuno di questi è stata effettuata una specifica perimetrazione, regolata dalla legislazione nazionale (Decreti del Ministero dell’Ambiente).

67 SIN – Aspetti normativi
SIN definiti con l’art. 15, del D.M. 471/99 (a seguito delle disposizioni dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.): Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente (…) Ridefiniti con l’art. 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (loro individuazione e perimetrazione tramite Decreti del Ministero dell’Ambiente, d’intesa con le regioni interessate; ad esempio Decreto 31 gennaio 2008, Perimetrazione del sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco). Integrati con le modifiche apportate dall’art. 2, comma 43/ter, del D. Lgs. 16 gennaio n. 4.

68 SIN – Quali e quanti (57 vanno aggiunti Pianura e Bussi sul Tirino)

69 SIN – Perimetrazione Alcuni SIN, caratterizzati da aree molto estese (ad esempio Litorale Domizio Flegreo-Agro aversano, Litorale Vesuviano, Bacino del Sarno), sono soggetti ad una sub-perimetrazione, a scala di dettaglio, per evidenziare aspetti particolareggiati dell’area e sulla base della quale è più pratico e puntuale avviare le attività di caratterizzazione.

70 SIN – Reindustrializzazione
Le modifiche apportate dal D. Lgs. 4/08 (art. 252 bis) prevedono anche la reindustrializzazione delle aree. Si favoriscono gli investimenti dei privati che vedono avvicinarsi nel tempo il break even point (punto di pareggio) e possono rivalutare pragmaticamente la bontà dell’investimento (oneroso). In questo ambito decisionale rientrano ovviamente anche le Regioni interessate e i relativi Comuni.

71 Problemi sulle bonifiche dei SIN
SIN: in passato le decisioni sulla tipologia di interventi di bonifica venivano adottate dal Ministero dell’Ambiente su indicazione dei proponenti (responsabili dell’inquinamento, investitori, ecc.). Contrasti tra Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente sulle modalità tecniche e gestionali degli interventi di bonifica. I progetti si arenavano per i contrasti in essere; frequenti i ricorsi ai singoli TAR sulle disposizioni del Ministero dell’Ambiente

72 Problemi sulle bonifiche dei SIN
Le principali problematiche sollevate da chi doveva gestire e attuare gli interventi consisteva in: Consistente peso economico degli interventi tecnici disposti dal Ministero dell’Ambiente. L’investimento previsto per la bonifica, oltre ad essere estremamente oneroso, era caratterizzato da un break even point troppo distante nel tempo (gli effetti degli interventi di bonifica si rivelano solo dopo lungo tempo). Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, con le nuove prospettive di re- industrializzazione dei SIN, in parte sanano questi problemi e aprono nuove prospettive per la loro bonifica (la bonifica procede in parallelo con la reindustrializzazione).

73 4. Attività ENEA nel contesto dei SIN nazionali
Ing. Massimo Maffucci 4. Attività ENEA nel contesto dei SIN nazionali

74 Programma di dettaglio
L’ENEA nel Progetto Strategico Speciale per la bonifica dei SIN nazionali

75 ENEA nel Progetto Strategico Speciale
Attivazione di interventi per la competitività del sistema produttivo: congiuntamente con gli interventi di bonifica, superando l’impostazione finora prevalente che vedeva la reindustrializzazione rinviata ad un momento successivo (incerto e lontano) alla bonifica. Premessa per l’attivazione dei fondi previsti (oltre tre miliardi di euro): esistenza di progetti di riqualificazione industriale finanziati direttamente dalle aziende interessate. La responsabilità del Programma è attribuita, dalla Delibera CIPE, al MiSE d’intesa con il MATTM. L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa si avvale del supporto di SIAP.

76 ENEA nel Progetto Strategico Speciale
Il Progetto Strategico Speciale (PSS), approvato dalla delibera del CIPE del 2 aprile 2008 n. 61, al paragrafo riporta: “L’ENEA, attraverso la stipula di apposita convenzione, svolgerà funzione di supporto tecnico-istruttorio all’OdP sia con riferimento alle varie fasi del procedimento, sia con riferimento all’analisi e all’individuazione delle migliori tecniche innovative per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.”

77 ENEA nel Progetto Strategico Speciale
-Accordo Quadro del 29/10/2007. -Convenzione del 5/5/2008. Le attività di ricerca riguardano: Metodi messa in sicurezza di corpi idrici soggetti a contaminazione proveniente da siti industriali e loro analisi costi/benefici Tecnologie avanzate di bonifica di corpi idrici contaminati Trattamento dei sedimenti marini contaminati da attività industriali Analisi costi/benefici delle attività necessarie per la bonifica di siti inquinati Individuazione ed effettuazione di esperimenti pilota, allo scopo di sviluppare metodologie e tecnologie di messa in sicurezza e bonifica innovative.

78 ENEA nel Progetto Strategico Speciale

79 ENEA nel Progetto Strategico Speciale
ENEA presta il supporto tecnico-scientifico al MiSE fornendo attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti principali obiettivi: istruttoria e valutazione dei potenziali effetti ambientali degli interventi di reindustrializzazione innovativi sul territorio interessato; studi a livello sistemico e tecnologico relativi alla bonifica dei siti inquinati; analisi sanitario-ambientale degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e/o riparazione del danno ambientale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica; conduzione di istruttorie relativamente agli aspetti tecnici inerenti i siti oggetto di finanziamento.

80 ENEA nel Progetto Strategico Speciale
L’attuale gruppo di lavoro ENEA è articolato su moltelici competenze, distribuite in diversi Centri di Ricerca sul territorio nazionale. ENEA Saluggia ENEA Casaccia ENEA Trisaia


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