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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

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Presentazione sul tema: "Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a"— Transcript della presentazione:

1 Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017
Prof.ssa Silvia Borelli Lezione VIII – Rapporti tra legge e contratto collettivo e Rappresentatività delle parti sociali

2 Regola generale: inderogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo
Eccezioni: 1) limiti inderogabili fissati dalla legge (d.l. 12/1977 e C. cost e 142/80: legge contrattata che recepisce l’A.I. sull’indicizzazione dei salari; C. cost. 124/1991: situazione eccezionale e transitoria; d.l. 70/1984 e C. cost. 34/1985: legittimità di limiti all’autonomia collettiva per la salvaguardia di superiori interessi generali) 2) derogabilità in peius della legge (es. art. 8 l. 148/2011) 3) esclusione della disciplina collettiva (art. 23 co. 2 d. lgs. 81/2015) 4) norme di legge suppletive (es. art. 5 l. 223/91; art. 6 co. 2 d. lgs. 81/2015) Delega di funzioni normative al contratto collettivo: 1) rinvii impropri (es. art. 4 co. 1 d. lgs. 66/2003): divieto di selezionare i soggetti e/o i contratti (es. art. 51 d. lgs. 81/2015) 2) rinvii propri (es. art. 19 co. 2 d. lgs. 81/2015; art. 4 co. 4 d. lgs. 66/2003;): necessità di selezionare i soggetti e/o i contratti 3) rinvii che integrano/specificano le norme legali (es. art. 5 co. 4 d. lgs. 81/2015; autorizzazione di un potere: art. 4 st. lav.): necessità di selezionare i soggetti e/o i contratti

3 A fronte di un rinvio occorre SEMPRE valutare: il livello contrattuale richiamato, i soggetti che possono stipulare quel contratto, l’eventuale possibilità di intervento sostitutivo delle parti individuali (art. 6 co. 6 d. lgs. 81/2015), del governo (con d.m.; es. art. 13 co. 1 d. lgs. 81/2015) o dell’autorità amministrativa (es. art. 2 l. 146/1990). I contr. coll. che integrano il o derogano al disposto normativo hanno, di regola, efficacia inter partes C. cost. 54/74: legittimità della delega ad alcuni sindacati del potere di derogare, sostituire o integrare la norma di legge in quanto tale potere esula dalla libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost.

4 Rappresentatività Funzioni: selettiva (ai fini della partecipazione a organi istituzionali: es. art. art. 4 co. 2 l. 936/1986); qualificatoria (per la concessione di prerogative e vantaggi: es. art. 19 st. lav.); selettiva del contratto collettivo cui la legge delega funzioni normative Relatività della nozione Pluralità di nozioni: 1) rappresentatività storica o presunta (art. 19 lett. a) St. lav., testo originario) * Legittimità dell’art. 19 St. lav. pre-referendum (C. cost. 54/74) 2) rappresentatività fondata su dati oggettivi (art. 19 St. lav., post-referendum) * Art. 19 St. lav. post-referendum: legittimità (C. cost. 244/1996); sentenza additiva di accoglimento (C. cost. 231/2013); T.U. rappresentanza, parte III, § 5; A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop , parte D), § III 3) maggiore rappresentatività 4) maggiore rappresentatività comparativa: selezione fra contr. coll. concorrenti (retribuzione da considerare per il calcolo dei contributi previdenziali: art. 2 co. 25 l. 549/1995) * problema di contr. coll. concorrenti per gruppi professionali parzialmente diversi * selezione tra sindacati: maggiore rappresentatività comparativa = maggiore rappresentatività

5 Rappresentatività Assenza di criteri legali (salvo l’art. 2 l. 902/1977 e l’art. 4 co. 5 l. 936/1986 e, per il pubblico impiego, l’art. 43 co. 1 e 3 d. lgs. 165/2001) Criteri fissati nell’A.I , nel Protocollo d’Intesa del , nel Testo unico sulla rappresentanza del (parte prima) e nell’A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop (parte B) Criteri fissati nell’A.I. Confcommercio, parte A), cl. 2 e 3 Criteri fissati nell’A.I. Confartigianato, CNA, Casartigiani CLAAI e Cgil, Cisl e Uil, (p. 3).

6 Rappresentatività delle associazioni datoriali
«Confcommercio e Cgil Cisl Uil hanno condiviso l’importanza di addivenire a criteri di misurazione non solo per le organizzazioni sindacali, ma anche per la parte datoriale, e Confcommercio conferma la propria disponibilità ad individuare idonei indicatori in tal senso» (A.I. tra Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale, p. 3)


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