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“Istruzioni per l’uso”

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Presentazione sul tema: "“Istruzioni per l’uso”"— Transcript della presentazione:

1 “Istruzioni per l’uso”
Disciplina post sisma “Istruzioni per l’uso”

2 LA COMPONENTE DEONTOLOGICA
Art. 18 bis Codice deontologico 2017 (Attività di volontariato) 1. Il professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve: a) svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte; b) adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività; c) astenersi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità delle attività di volontariato; evitare ogni possibile impropria posizione di vantaggio individuale. È incompatibile l’assunzione di incarichi professionali relativa ad edifici per i quali si è svolta l’attività di rilevatore nella fase di emergenza. d) non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività.

3 Opportunità lavorative (anche all’interno degli enti – Comuni - coinvolti nella ricostruzione)
Art. 50 bis, 3-bis e ss. (d.l. 189/2016). All'attività' di progettazione, direzione dei lavori e controllo sull'esecuzione degli appalti, i Comuni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. I contratti possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.

4 Premessa 1. La normativa post-sisma si occupa essenzialmente della disciplina relativa alla ricostruzione, riparazione, ripristino di edifici che hanno subito danni dal terremoto, legando questi aspetti alla correttezza tecnico-urbanistica nonché all’erogazione dei relativi contributi. Problemi seri, disciplinati dalla normativa stessa, sono poi quelli dei rifiuti-macerie, nonché del miglioramento sismico. 2. Più che ad elementi di reale criticità applicativa credo che la complessità della normativa in esame sia dovuta soprattutto ai diversi e concomitanti livelli di intervento previsti che, in taluni casi, tendono a sovrapporsi fra loro su aspetti di intervento ed interesse comune.

5 … segue: esempi di “specialità”
Traendo spunto dall’atto più importante in materia, ossia dal d.l. 189/2016 (convertito dalla l. n. 229/2016, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016») un tipico procedimento “speciale”, in quanto peculiare sia per soggetti coinvolti che per modalità previste, può essere così individuato: art. 12 («concessione ed erogazione dei contributi») …

6 … segue: art. 12 (…) l'istanza è presentata dai soggetti legittimati (sostanzialmente proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma) all'ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (essenzialmente SCIA o permesso di costruire).

7 … segue: art. 12 All’istanza sono allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES (cioè agibilità e danno in emergenza sismica) di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo c) progetto degli interventi proposti (attività di ricostruzione e riparazione necessarie, interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, computo metrico estimativo per l'entità del contributo richiesto) d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. * All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall‘Ufficio speciale, il Comune rilascia il titolo edilizio.

8 Segue: art. 12 (…) L'ufficio speciale, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. Il vice commissario definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. La struttura commissariale procede, con cadenza mensile, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

9 … segue: art. 12 (integrazione della normativa tramite atti commissariali)
Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, d.l. 189 (ossia con ordinanze del Commissario) sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche. * per un quadro completo:

10 … segue: art. 12 (sintesi) Questa è una classica procedura in tema! Ciò che in realtà disorienta è l’alto numero di autorità speciali che si interessano di interventi edilizi. Quindi ho la sensazione che per comprendere il tema senza troppe ansie occorre precisare bene i profili organizzativi della materia (vedi dopo), poiché in questo modo si possono comprendere ruoli e poteri che poi condizionano i singoli procedimenti in base alla tipologia di intervento.

11 … segue: art. 12 specificazioni ulteriori: “elenco professionisti”
Il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

12 … segue: art. 12 Per le opere pubbliche e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

13 … segue: art. 12 (rilievo, comunque, delle norme fondamentali del diritto amministrativo)
Trattandosi di procedimento amministrativo (ad istanza di parte), ove non diversamente previsto, si applicano tutte le regole di garanzia della l. n. 241/1990: Ad esempio: art. 4 e ss. in tema di individuazione del responsabile del procedimento art. 21 quater in tema di sospensione del procedimento e del provvedimento art. 2, in tema di c.d. rigetto breve art. 10 in tema di accesso agli atti prima dell’assunzione del provvedimento finale art. 10 bis c.d. preavviso di rigetto art. 21 octies in tema di vizi del provvedimento finale

14 “Indicazioni metodologiche” utili per comprendere il tema in base alla procedura di proprio interesse Come anticipato … la complessa normativa predisposta si riferisce essenzialmente (d.l. n. 189/2016, art. 1) agli interventi per la «riparazione», «ricostruzione», «assistenza» della popolazione e la relativa ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis.

15 … segue: ad esempio per la Regione Umbria i Comuni interessati sono:
Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) Spoleto (PG).

16 … segue: indicazioni di metodo
Lo stesso art. 1 cit. precisa che nei Comuni di «Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto» alcune disposizioni di sostegno (artt. 45, 46, 47 e 48, relative a misure fiscali e a tutela dei lavoratori) si applicano solo se «singoli soggetti danneggiati» «dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» Inoltre, gli interventi emergenziali possono applicarsi anche con riferimento ad «immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata».

17 Profili organizzativi: quali sono gli organi pubblici che si occupano del tema? Qui sta una parte importante della specialità della materia CAPO PROTEZIONE CIVILE Sulla base della dichiarazione governativa dello stato di emergenza ha adottato 26 ordinanze per la gestione della “prima” emergenza

18 … segue: profili organizzativi
COMMISSARIO STRAORDINARIO (nominato con d.p.r. 9 settembre 2016) (art. 1, comma 7, d.l. 189 cit.): «assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma», a tal fine «programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici»

19 … segue: commissario (art. 2 del d.l. n. 189 cit.) Compiti del Commissario, fra cui: «coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (…); «coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche»; «adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34»; «promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello (in tal senso l’«affidamento degli incarichi da parte dei Comuni» dovrà avvenire «mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale»

20 … segue: Commissario Oltre a ciò, in generale, (art. 2, comma «2-bis) il C.S. si occupa dell’«affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto» Ancora, gli altri settori di cui si occupa derogando alla normativa vigente, sempre però sulla base e nei limiti del d.l. 189 cit., sono: accesso al pubblico impiego; disposizioni di natura finanziaria, tributarie e previdenziali; contabilità degli enti locali; contratti pubblici; disciplina igienico-sanitaria; regimi autorizzatori in materia ambientale, di tutela del paesaggio urbanistica, edilizia e assetto del territorio disciplina ordinaria in materia di espropriazione.

21 … segue: Commissario A fronte dei poteri indicati, Il C.S. ha adottato una serie di atti, ordinanze ed altro, per attuare quanto il d.l. 189/2016 gli affidava (vedi dopo file dedicato “Rassegna normazione emergenza”). Occorre sempre tener presente che il C.S. (come gli altri organi di seguito indicati) ricevono poteri da questo atto, per cui nello stesso troviamo anche i limiti a tali poteri, il relativo perimetro per così dire

22 … segue: profili organizzativi (altre autorità “speciali” coinvolte)
VICE COMMISSARI (Presidenti delle Regioni interessate) CABINA DI COORDINAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE (presieduta dal Commissario straordinario e composta dai Presidenti delle Regioni) COMITATO ISTITUZIONALE (previsto in ogni Regione; costituito dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti)

23 … segue: altre autorità speciali
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (istituiti in ogni Regione, unitamente agli enti locali interessati) In base all’art. 3, comma 3 e 4, d.l. 189 «curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni»

24 … segue: altre autorità speciali
CONFERENZA PERMANENTE (art. 16, organo a competenza intersettoriale) presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. La Conferenza, in particolare: a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali

25 … segue: amministrazioni “speciali”
CONFERENZE REGIONALI (art. 16, presiedute dal Vice commissario competente e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente). Si occupa degli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. La Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali)

26 … segue: amministrazioni “speciali”
STRUTTURA DI MISSIONE (art. 30, d.l. 189) (appartiene al Ministero dell'interno; è diretta da un Prefetto, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti pubblici di qualunque valore o importo – “informativa” disciplinata agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) GRUPPO INTERFORZE CENTRALE (art. 30, d.l. 189, GICERIC: istituito presso il Ministero dell'interno; opera a supporto della Struttura di missione).

27 La “normativa” rilevante (individuazione e “reperimento”)
Com’è facilmente intuibile da quanto indicato fino a qui, la normativa in tema è piuttosto complessa e non si esaurisce ovviamente nel solo d.l. 189/2016 cit., che comunque costituisce il provvedimento più rilevante in tema alla luce del suo rango di fonte primaria. *** Vedi file “Rassegna normazione emergenza”

28 Ruolo dei tecnici (spunti ulteriori) Art. 8 d. l
Ruolo dei tecnici (spunti ulteriori) Art. 8 d.l. 189 “Interventi di immediata esecuzione” (…) «per gli edifici con danni lievi non classificati agibili (…) e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Si precisa altresì che «In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione …

29 … segue: Ruolo dei tecnici (spunti) Art. 8 d. l
… segue: Ruolo dei tecnici (spunti) Art. 8 d.l. 189 “Interventi di immediata esecuzione” I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.

30 … esempio di procedimento “edifici con danni lievi”
presentazione dell’istanza agli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) La domanda è corredata da CILA, di cui all’art. 6.bis del D.P.R. 380/01 ed eventuale richiesta contestuale di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, ai sensi dell’art. 23.bis. c. 3 del D.P.R. 380/01 Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, l’USR protocolla la domanda (tale disposizione, anche se non espressamente riportate nell’Ordinanza n. 8, deve considerarsi applicabile, in quanto sussiste l’obbligo di protocollazione di qualsiasi istanza che pervenga alla P.A.). Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, l’USR trasmette la CILA al Comune territorialmente competente (ed eventuale richiesta di atti presupposti) per i provvedimenti di conseguenza Entro 25 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’USR, il Comune procede alla verifica della CILA e: nel caso di NON richiesta contestuale di atti di assenso presupposti, trasmette l’esito della verifica all’USR, in mancanza la CILA si considera verificata positivamente; nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti, il Comune, oltre alla verifica della CILA, è tenuto altresì a verificare l’eventuale necessità di acquisire pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o se l’intervento sia ricompreso in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, ed in caso positivo, di richiedere all’USR la convocazione della Conferenza Regionale, indicando gli enti da convocare e per quali pareri o verifiche

31 … esempio di procedimento “edifici con danni lievi”
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, salvo sospensione dei termini, l’USR: effettua il controllo per la materia sismica sul progetto acquisisce l’eventuale parere della conferenza regionale trasmette la determinazione conclusiva al Comune al fine della sua comunicazione al soggetto interessato determina il contributo ammissibile propone al Vice Commissario (o suo delegato) l’adozione del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale rigetto

32 … segue: esempio ulteriore Interventi nei centri storici (SCIA)
L’art. 11 d.l. 189 cit. si interessa degli «Interventi su centri storici» ecc.. In particolare, i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione cit., curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi (es. ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico o ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma) Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio (es. conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili, specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati) la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attivita' (SCIA), con la quale si attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo

33 Infine: “Particolarità” (ma utili in generale) Contributi per ruderi e furbetti …
L’art. 10 d.l. 189 stabilisce che «Non sono ammissibili a contributo gli edifici (…) «collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi». «L'utilizzabilità degli edifici (…) deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata». Lo stesso art. prevede che (al limite) ai proprietari di immobili/ruderi «può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile, per la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area»

34 “Particolarità” (ma utili in generale) Norme ANAC
Art. 30 d.l. 189: gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (valida 12 mesi) Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe.

35 “Particolarità” (ma utili in generale) Norme ANAC
Ancora. Al successivo art. 31 si stabilisce che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. Il contratto è risolto di diritto. È altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe.

36 “Particolarità” (ma utili in generale) Norme ANAC
Ancora: protocolli di legalità. Art. 35 comma 8 d.l. 189, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

37 “Particolarità” (ma utili in generale) Norme ANAC
Trasparenza e pubblicità degli atti (art. 36) Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale, nonché relative iscrizioni ed esclusioni, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, procedure per l'affidamento di appalti ed erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


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