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PubblicatoValentino Gambino Modificato 6 anni fa
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ADEMPIMENTO L’adempimento è l’ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE che forma oggetto dell’obbligazione. L’adempimento esatto ESTINGUE l’obbligazione LIBERA il debitore. Per valutare l’esattezza dell’adempimento esistono diversi criteri.
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QUALITA’ DELL’ADEMPIMENTO (art. 1176)
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia PRESTAZIONI DI DARE se le parti non hanno stabilito diversamente la qualità della merce non deve essere inferiore alla media
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QUALITA’ DELL’ADEMPIMENTO
PRESTAZIONI DI FARE se non è stabilito diversamente l’esecuzione deve essere fatta usando la diligenza del “buon padre di famiglia” (diligenza media). Se si tratta di un’attività professionale vanno applicate le regole dell’attività esercitata (diligenza professionale).
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LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (art. 1182)
Il luogo dell’adempimento in genere è stabilito dalle parti. In mancanza: Cosa certa e determinata nel luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui è sorta l’obbligazione Denaro eseguita al domicilio del creditore Altre ipotesi richiesta al domicilio del debitore
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TEMPO DELL’ADEMPIMENTO (art.1183)
Le parti possono stabilire un termine indicando una data o un certo periodo di tempo (es. tra 30 giorni). Se non è stabilito un termine, il creditore può richiedere l’adempimento immediatamente.
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QUANTITA’ DELL’ADEMPIMENTO
La prestazione va eseguita per intero e il creditore può rifiutare sempre l’adempimento parziale (art. 1181).
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La quietanza di pagamento
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare un documento (la quietanza di pagamento) che attesti l’avvenuto pagamento Tale atto unilaterale comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce fra le parti piena prova del pagamento.
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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE (art.1277s.s)
Sono pecuniarie le obbligazioni aventi per oggetto la consegna di una determinata somma di denaro. Il denaro è la moneta avente corso legale nello Stato. L’adempimento si indica con il termine PAGAMENTO. Vanno adempiute al domicilio del CREDITORE. Il debitore è in ritardo dal giorno della scadenza del debito.
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Le obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni pecuniarie si distinguono in Debiti DI VALUTA: quando la somma è determinata nel suo ammontare fin dall’inizio (es. il prezzo di un bene) Debiti DI VALORE: quando la somma di denaro è dovuta come valore di un altro bene (es. la somma di un risarcimento danni)
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OBBLIGAZIONI DI VALORE
Nell’obbligazione di valore la somma di denaro è dovuta non come bene in sé, ma come valore di un altro bene es. il risarcimento di un danno
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Debiti di VALUTA Il problema principale delle obbligazioni di valuta è legato alle variazioni del valore della moneta. Il codice stabilisce in proposito il principio nominalistico: l’obbligazione deve eseguirsi tenendo conto del suo importo nominale e non del valore effettivo il debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo potere di acquisto si fosse modificato (art 1277c.c.)
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CLAUSOLE DI RIVALUTAZIONE
Per proteggersi dalla perdita il creditore può pattuire con il debitore la rivalutazione della somma agganciandola a degli INDICI: Andamento dei prezzi al consumo ISTAT Valore dell’oro Valore di una moneta
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INTERESSI I crediti liquidi (determinati nell’ammontare)
ed esigibili (non sottoposti a termine o condizione) sono sempre accompagnati da l’obbligazione accessoria di pagare gli interessi corrispettivi. Sono una somma che rappresenta il corrispettivo del fatto che il denaro, che doveva essere restituito, è ancora nelle mani debitore.
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Esempio Per fare un esempio, gli interessi corrispettivi sono riconosciuti alla banca a titolo di corrispettivo, per il mutuo fatto a chi ha chiesto una somma per l’acquisto di una casa al mutuatario. Il credito del mutuante alla restituzione della somma prestata, consiste pertanto di una parte, detta capitale (la somma inizialmente prestata) e di un’altra parte, costituita dagli interessi.
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Misura degli interessi
La misura degli interessi è determinata secondo una percentuale del capitale. La misura degli interessi è stabilita dal ministero dell’Economia e delle finanze (interessi legali - nel ,1%). Le parti possono stabilire PER ISCRITTO tassi più elevati: interessi convenzionali.
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Interessi usurai Sono USURAI gli interessi fissati dalle parti in misura non solo maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. Ad es. su un mutuo per l’acquisto di una casa sono usurai se superano il 7,6%; su un credito personale se superano il 16,78%. In questo caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura legale (sanzione, 1815 c.c.).
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Interessi moratori Se il pagamento del debito avviene oltre la scadenza il creditore non deve dare la prova di aver subito un danno. Il denaro frutta degli interessi, quindi si presume che il creditore abbia subito un danno per lo meno pari agli interessi legali. Per questo, dal giorno della mora (ritardo) sono dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi legali.
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Interessi moratori Il creditore può pretendere gli interessi moratori nel caso in cui il debitore sia in mora cioè in ritardo rispetto alla scadenza del termine previsto. In questo caso la somma è dovuta a titolo di risarcimento del danno indipendentemente dalla prova di un danno effettivo.
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Interessi moratori Dal giorno della mora (ritardo) sono dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi legali. Se le parti avevano stabilito degli interessi convenzionali più alti degli interessi legali, da giorno della mora si applicano gli interessi nella misura superiore. Se il creditore poi subisce un danno ulteriore di cui fornisca la prova, ha diritto anche ad un ulteriore risarcimento
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