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IL DEPOSITO IN ALBERGO.

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Presentazione sul tema: "IL DEPOSITO IN ALBERGO."— Transcript della presentazione:

1 IL DEPOSITO IN ALBERGO

2 IL DEPOSITO IN ALBERGO Con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha la responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. È un contratto tipico  regolato nel codice civile (artt.1783 s.s.). E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo: Il presupposto necessario per l’insorgere del deposito in albergo è l’esistenza del contratto di albergo.

3 CARATTERISTICHE Il contratto di deposito è:
reale: si perfeziona con la consegna della cosa a titolo oneroso: il corrispettivo non è individuabile autonomamente ma concorre a formare il prezzo complessivo dell’alloggio; La CAUSA del contratto di deposito è la custodia della cosa, dietro corrispettivo di un prezzo.

4 RESPONSABILITA DELL’ALBERGATORE
La responsabilità dell’albergatore può essere LIMITATA ILLIMITATA

5 Responsabilità limitata
In alcuni casi il limite alla responsabilità è quantitativo: la responsabilità è limitata fino all’equivalente di 100 volte il prezzo di una notte di alloggio. Il limite indicato indica il limite massimo risarcibile. Spetta al cliente provare l’introduzione della cosa in albergo il valore della stessa e l’entità del danno subito.

6 RESPONSABILITA’ LIMITATA
La responsabilità limitata riguarda Le cose che PORTATE in albergo (camera, locali comuni…) per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio; Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del cliente; sia fuori sia dentro l’albergo, per il periodo ragionevolmente precedente o successivo a quello del soggiorno del cliente.

7 RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore: Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi preposti/rappresentanti; le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere in custodia, nonostante abbia l’obbligo di accettarle (denaro contante o oggetti di valore); le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore (dei suoi ausiliari).

8 Rifiuto legittimo Il rifiuto è legittimo e non esiste responsabilità, se si tratta di cose pericolose o di valore eccessivo o eccessivamente ingombranti, tenuto conto delle condizioni dell’albergo. In caso di rifiuto legittimo sussiste tuttavia la responsabilità limitata dell’albergatore (tranne per le cose pericolose o vietate per le quali non si ha diritto a nessun risarcimento).

9 Responsabilità illimitata
L’onere della prova a carico del cliente consiste nel: provare l’esistenza del contratto d’albergo provare l’avvenuta consegna della cosa provare l’entità del danno subìto In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare nel momento del deposito una ricevuta con una sommaria descrizione dei beni. In questi casi l’albergatore risarcisce l’intero danno e il risarcimento si compone del danno emergente (1233 c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.).

10 Limiti alla responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono : dovuti al fatto del cliente (condotta avventata o imprudente) dovuti a forza maggiore (fatti imprevisti e inevitabili) dovuti alla natura della cosa (difetti della cosa) Gli autoveicoli, i beni in questi contenuti e gli animali non rientrano nella responsabilità dell’albergatore.

11 Nullità delle limitazioni
È nullo qualsiasi patto di limitazione o esclusione della responsabilità dell’albergatore diverso da quanto previsto. Non hanno quindi nessuna rilevanza giuridica gli avvisi del tipo: “ La direzione declina ogni responsabilità per valori o preziosi lasciati in camera”.


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