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Le figure del sistema di prevenzione aziendale

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Presentazione sul tema: "Le figure del sistema di prevenzione aziendale"— Transcript della presentazione:

1 Le figure del sistema di prevenzione aziendale
Modulo 2 Unità Didattica 2 Le figure del sistema di prevenzione aziendale L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base agli studenti per l’esercizio del ruolo di RSPP. Saranno oggetto di studio: il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza; le figure del Sistema di prevenzione aziendale definito dal D.Lgs. 81/2008. In questa unità didattica verranno approfonditi i temi relativi a obblighi e compiti delle figure del sistema di prevenzione aziendale. Docente ………….

2 Organizzazione Aziendale
Operativi Datore di lavoro Dirigente / Direttore Lavori Preposto / Capo cantiere Lavoratore Consultivi RSPP/ASPP MC RLS In questa slide sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell’intervento: DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DL; RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: Attribuzione di specifici compiti; Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.

3 Il Datore di lavoro DEFINIZIONE CARATTERISTICHE
Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. CARATTERISTICHE È titolare del rapporto di lavoro. Possiede i poteri decisionali e di spesa È responsabile dell’applicazione della normativa vigente. Per datore di lavoro si intende quindi non solo la persona fisica proprietaria dell’azienda ma il soggetto, titolare dei poteri decisionali e di spesa, che detiene i poteri organizzativi e gestionali adeguati a realizzare la prevenzione aziendale: in alcuni casi è l’amministratore delegato, in altri un dirigente sia di un’azienda privata o di un’unità produttiva (ad esempio il dirigente di un tronco della rete ferroviaria). In particolare nella PA il decreto 81 stabilisce che: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;”

4 Centralità del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è chiamato soltanto ad attuare i singoli precetti tecnici della prevenzione ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale (Artt.17,18, 28,29) che è obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata. L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende Inoltre il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, prevede che l’utilizzo di un Modello di organizzazione e di gestione, adottato ed efficacemente attuato possa avere funzione esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, purché attui gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo deve inoltre prevedere un “idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.

5 Articolo 16 “Delega di funzioni”
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art.17), è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che sia scritta e con data certa che il delegato possegga tutti i requisiti per le funzioni delegate che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Inoltre… alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; l’obbligo di vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4; si prevede la sub delega ma per un solo livello.

6 DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.
Delegato: Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso; Delegante : Compito di vigilanza.

7 Il datore di lavoro non può delegare :
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro non può delegare : la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

8 nominare il medico competente
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, omissis . . ., deve: nominare il medico competente   designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

9 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto ; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; Verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

10 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di cui all'articolo 17, elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, ( DUVRI) anche su supporto informatico. evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

11 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

12 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire conoscenza del quadro normativo generale; Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significato della sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al possibile riconoscimento di malattie professionali; Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del sistema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali; Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le norme che regolano il loro uso; Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della certificazione degli impianti per valutare il quadro delle responsabilità sulla gestione degli impianti; Rischio incendi: conoscere le regole generali che disciplinano la prevenzione e protezione dagli incendi. Illustrare il significato e l’importanza del piano di emergenza; Agenti fisici: acquisire conoscenza generale degli effetti e della normativa relativi agli agenti fisici; Agenti chimici: acquisire conoscenza generale degli effetti sulla salute e sicurezza e della normativa relativi agli agenti chimici; Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.): avere un quadro generale di altri agenti di rischio disciplinati dal TU compresi i rischi psicosociali; Cantieri e coordinamento: conoscere le regole e la distribuzione di responsabilità applicabile ai cantieri mobili e in caso di coordinamento di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; DPI e segnaletica: conoscenza dei meccanismi che disciplinano l’adozione e la scelta di DPI, avere conoscenza di massima sulla normativa che disciplina la segnaletica.

13 Dirigenti / Direttore dei lavori
Art. 2 comma 1, lettera d): Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. I dirigenti e i preposti svolgono un ruolo di supporto al datore nello svolgimento delle sue funzioni aziendali e di sistema e ne ricevono la delega per la funzione di competenza. In particolare i dirigenti si caratterizzano per la loro discreta autonomia di azione nel perseguire gli obiettivi aziendali. I preposti invece hanno dei poteri più limitati e circoscritti a precisi ambiti di controllo.

14 Preposto / Capo cantiere
Art. 2 comma 1, lettera e): Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I dirigenti e i preposti svolgono un ruolo di supporto al datore nello svolgimento delle sue funzioni aziendali e di sistema e ne ricevono la delega per la funzione di competenza. In particolare i dirigenti si caratterizzano per la loro discreta autonomia di azione nel perseguire gli obiettivi aziendali. I preposti invece hanno dei poteri più limitati e circoscritti a precisi ambiti di controllo.

15 Preposto (capo cantiere)
Subordinato al dirigente (direttore lavori) o direttamente al datore di lavoro; Controlla l’attività lavorativa; Impartisce opportuni ordini ed istruzioni; Vigila sul rispetto delle disposizioni normative; Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;

16 Preposto (capo cantiere)
Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI; Si mostra sempre come esempio; E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.

17 Diritti del Preposto (capo cantiere)
• Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza. • Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. • Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

18 Dirigente(direttore lavoro) e preposto (capo cantiere): il rispetto delle procedure
Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a applicare richiami formali e sanzioni. Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La culpa in eligendo Il Datore di Lavoro risponde per culpa in eligendo del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso datore abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto inadeguatezza del suo metodo di lavoro. Cassazione 23 giugno 1995

19 I preposti I Dirigenti Il Datore di lavoro FUNZIONI DIRETTIVE esercita
(capi cantieri o responsabili) I Dirigenti (direttore lavori)) Il Datore di lavoro esercita organizzano sovrintendono l’attività hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza hanno il dovere di vigilanza sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (c.d. vigilanza oggettiva) sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori (c.d. vigilanza soggettiva) 19

20 L’esercizio di fatto dei poteri direttivi nel D.Lgs.81/2008
L’art. 299 recupera i contenuti giurisprudenziali e stabilisce che: “le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigente (direttore lavori) e proposto (capo cantiere – responsabile d’impianto) gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. La giurisprudenza mediante ripetute sentenze ha stabilito che le responsabilità in tema di salute e sicurezza sono attribuite di fatto sulla base dei compiti e dei poteri assegnati a ciascun soggetto. L’art. 299 del D.Lgs.81/2008 ha recuperato tali contenuti giurisprudenziali.

21 Le posizioni di garanzia nella giurisprudenza
sono state lette per lo più non reciprocamente escludentesi ma concorrenti sono state considerate nell’ottica della responsabilità solidale della catena datore-dirigente-proposto-lavoratore ad ognuno secondo la sua parte di onere corrispondente alla sfera di capacità decisionale e di potere organizzativo. Il nesso causale del concorso di colpa (CP) è definito dal codice penale nei due seguenti articoli Art. 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

22 Le posizioni di garanzia nel D.Lgs.106/2009
Art. 18 comma 3-bis “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” Va ricordato tuttavia l’obbligo primario di tutela in capo al datore di lavoro. La responsabilità e la posizione primaria di garanzia del datore di lavoro quale soggetto chiamato comunque a vigilare sulla tutela della salute e sicurezza nell’ambito lavorativo è insito nell’obbligo primario di tutela della salute e sicurezza previsto dalle norme codicistiche (2087 CC) e costituzionali (art. 32). A tale obbligo di vigilanza il D.Lgs.106/2009 richiama esplicitamente il datore di lavoro con le disposizioni dell’Art.16 comma 3: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

23 Competenze e responsabilità (Art.37 comma 7)
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il D.Lgs. 81/2008 nelle “Misure generali di tutela” art. 15 comma 1 lettera o): definisce la necessità di fornire informazione e formazione ai dirigenti e preposti. L’art. 37 così come modificato dal Decreto legislativo 106 ne declina i contenuti. L’Accordo in Conferenza Stato Regioni definisce modalità e monte ore della formazione iniziale e dell’aggiornamento.

24 Lavoratore Art. 2 comma 1, lettera a):
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nel quadro delle misure di carattere gestionale previste dalla normativa vigente il ruolo attivo dei lavoratori assume un’importanza fondamentale per garantire la realizzazione del programma di prevenzione aziendale. Ai lavoratori sono quindi attribuiti diritti di formazione informazione e consultazione finalizzati a garantire la loro partecipazione consapevole a tutte le questioni che riguardano la salute e sicurezza in azienda. Nel contempo sono definiti in capo ai lavoratori precisi obblighi sanzionati penalmente. Chi sono i lavoratori per il D.Lgs. 81/2008 Nel nuovo campo di applicazione rientrano anche tutte le figura dl lavoro flessibile: Lavoratori in somministrazione Lavoratori distaccati Lavoratori a progetto e coordinati e continuativi Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali Lavoratori a domicilio Lavoratori a distanza

25 Articolo 17 – Obblighi dei Lavoratori
Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti. Osservare le disposizioni fornite dal DL. Utilizzare correttamente i macchinari. Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. Partecipare ai programmi di formazione e informazione. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione. Non svolgere lavori che non sono di propria competenza. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo. Sottoporsi ai controlli sanitari. Gli obblighi dei Lavoratori, definiti dall’art. 20 includono aspetti che fanno riferimento: sia ai comportamenti individuali (osservare le disposizioni, utilizzare correttamente i macchinari e i DPI, ecc); sia alla necessità che ciascun lavoratore contribuisca attivamente al sistema di comunicazione aziendale, segnalando tutto quello che ritiene possa arrecare un danno alla propria e altrui salute e sicurezza.

26 Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione
Art. 2 – Persona in possesso dei delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi L’art.17 del D.Lgs. 81 prevede la designazione da parte del Datore di lavoro del Responsabile del Servizio prevenzione in merito al quale si prevede anche (art. 18) la consultazione del RLS. La figura del RSPP svolge un’importante funzione di supporto tecnico nei confronti del datore di lavoro, funzione che assume una portata strategica per quanto riguarda le piccole imprese nelle quali la cultura della prevenzione incontra maggiori difficoltà ad affermarsi. Il Responsabile del servizio svolge i propri compiti di carattere tecnico in un quadro di funzioni in cui gli aspetti gestionali ed organizzativi, relazionali e di comunicazione hanno una estrema rilevanza. Il RSPP deve essere interno: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

27 RSPP DATORE DI LAVORO LAVORATORE SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di lavoro non vuol dire dividere la responsabilità.

28 Il Datore di lavoro che assume le funzioni del SPP
Il Datore di lavoro può assumere le funzioni del servizio di prevenzione e protezione nei casi esplicitati nell’Allegato 1 del D.Lgs.81/2008: aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti aziende della pesca fino a 20 addetti altre aziende fino a 200 addetti. Nel caso in cui il Datore di lavoro si autonomini RSPP ha l’obbligo di seguire un corso di formazione che va da 16 a 48 ore a seconda del livello di rischio alto, medio, basso definito sulla base del Codice Ateco di appartenenza dell’azienda (Accordo conferenza Stato Regioni).

29 RSPP INTERNO nelle aziende industriali;
nelle centrali termoelettriche; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

30 Le funzioni del Rspp Collaborare alla valutazione dei rischi aziendali e alla redazione del documento. Individuare ed elaborare le misure preventive. Proporre il programma di formazione e informazione. Partecipare alla riunione periodica. Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali. Il RSPP collabora con il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali e nella redazione del documento di valutazione e del programma delle misure, elemento chiave del sistema di individuazione e gestione dei rischi. Nella preparazione di questo importante documento il RSPP deve procedere con lo svolgimento di tutta una serie di attività quali: raccolta e analisi di documentazione relativa a macchine, sostanze, prodotti, DPI, assetto organizzativo, ecc; individuazione delle attività lavorative, delle mansioni e dell’ambiente di lavoro, descrizione del layout; realizzazione di indagini specifiche quali ad esempio le misurazioni delle esposizioni; dialogo con i lavoratori perché possano testimoniare direttamente di problemi relativi a procedure, modalità lavorative non sicure che praticano, o di problemi connessi all’organizzazione del lavoro; confronto con il MC; collaborazione con il RLS; valutazione dei bisogni formativi e informativi nell’impresa (lavoratori, preposti e dirigenti).

31 PRINCIPALI REQUISITI (art.32)
Diploma di Scuola Media Superiore; Corso di Formazione adeguato alla natura dei Rischi (modulo A-B); Capacità di Organizzazione e Gestione dell’Attività Tecnica ed Amministrativa (modulo C);

32 Responsabile del Servizio di Prevenzione (R.S.P.P)
Persona dipendente in possesso di attitudini e capacità adeguate Il nome del R.S.P.P. è comunicato all’Ispettorato del lavoro ed alla azienda A.S.P. competente (non obbligo nel T.U.) Ha un ruolo di consulenza Posizione di staff del datore di lavoro Non ha responsabilità di carattere penale

33 Servizio di prevenzione e protezione
Art. 2 comma 1, lettera l): Insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all’azienda, dedicati all’attuazione dei miglioramenti in ambito di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva. Definizione del Servizio di prevenzione e protezione, secondo l’art. 2 c. 1 lettera l).

34 Il Medico competente Art. 2 comma 1, lettera l): Medico in possesso di uno dei seguenti titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. CARATTERISTICHE È incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla legge. È nominato dal Datore di lavoro. È specializzato in alcune discipline previste dalla normativa vigente. Il Medico competente è presente in quelle imprese in cui la normativa vigente prevede il controllo sanitario dei lavoratori. Le specializzazioni ammesse per esercitare il ruolo di Medico competente sono la Medicina del lavoro, la Medicina preventiva dei lavoratori, la Tossicologia industriale, la Medicina d’igiene, la Medicina legale, o libera docenza di una di queste discipline. Il datore di lavoro può scegliere inoltre il Medico competente della propria azienda tra i medici competenti presenti nelle liste predisposte ad hoc dalla Regioni.

35 È medico competente… SE È IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI
a) laurea in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. …ma anche il medico deve perfezionare la sua formazione infatti se “in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Chi ha esercitato le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.” Inoltre per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. I medici competenti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

36 Le funzioni del Mc Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici. Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione. Redigere la cartella sanitaria individuale. Comunicare al Datore di lavoro i risultati degli accertamenti sanitari. Collaborare con il Dl e Rspp alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi. Visitare gli ambienti di lavoro. Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori. Se le funzioni prioritarie che il Medico competente svolge sono quelle della Sorveglianza sanitaria e del Pronto soccorso tuttavia, oltre alle visite preventive e periodiche e alla individuazione delle eventuali inidoneità, il Mc svolge importanti compiti legati alla formazione e informazione dei lavoratori e partecipa attivamente alla individuazione e valutazione dei rischi. Il MC è chiamato a collaborare con il Sinp  inviando annualmente una relazione relativa ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria evidenziano le differenze di genere (art. 40 del D.Lgs. 81/2008).

37 Inidoneità alla mansione
Nel caso di inidoneità al lavoro il medico competente ne dà comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore. É ammesso ricorso sia del lavoratore che del datore di lavoro all'organo di vigilanza. Sanzioni penali Pur nel suo ruolo di consulente il Medico Competente è soggetto a dirette sanzioni che ne enfatizzano il ruolo di tutela e informazione dei lavoratori. L’inidoneità alla mansione può essere individuata, prima dell’assunzione nell’ambito della visita medica preventiva in fase preassuntiva, introdotta dal D.Lgs. 106/2009 con il nuovo comma 2 lettera c-bis) dell’art. 41.

38 Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
Art. 2 comma 1, lettera i): Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro In questa unità diamo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente la definizione, trattandone le funzioni e il ruolo nella seguente Unità didattica, dedicata al “sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza” in ambito aziendale e territoriale.

39 RLS 1 Territoriale LL<15 Interno LL< 15 15<LL<200 3 201<LL< 1.000 6 LL> 1.001

40 L’addetto al primo soccorso deve …
Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso). Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini. Intervenire in caso di infortunio secondo le procedure aziendali onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette. Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore. Nel caso delle piccole imprese allorché questi compiti siano svolti dallo stesso imprenditore questi dovrà seguire i relativi corsi di formazione obbligatori.

41 L’addetto alla Prevenzione incendi ed evacuazione deve:
aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi e le procedure di prevenzione incendi, estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza. I compiti degli addetti vanno individuati nell’ambito delle caratteristiche del sistema di prevenzione incendi caratteristiche che sono definite all’art. 46.

42 Il quadro delle relazioni tra le figure della prevenzione
DL MC RSPP RLS O RLST Lavoratore e Lavoratrice Solo un sistema di comunicazione bidirezioanle, che coinvolga attivamente tutte le figure della prevenzione è in grado di offrire garanzie sulla gestione della sicurezza in azienda. In caso di mancato o parziale attuazione di tale sistema comunicativo e partecipativo, l’impresa impegna spesso ingenti risorse tecniche, umane e finanziarie, senza ottenere i risultati attesi nel campo della prevenzione.

43 Prendere tempo, per non perdere soldi!!!!!
QUANDO SI PREFERISCE PAGARE IL RISCHIO ……. Prendere tempo, per non perdere soldi!!!!!


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