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I piani di azioni positive triennali

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Presentazione sul tema: "I piani di azioni positive triennali"— Transcript della presentazione:

1 I piani di azioni positive triennali

2 AZIONE POSITIVA: DEFINIZIONE
sono misure temporanee speciali volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (art. 42) sono dirette a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, ancora non ottenuta nonostante l’uguaglianza formale definita dalla legge Nate come affirmative actions negli USA con riferimento alle discriminazioni etniche e come equal opportunities nel contesto europeo, hanno carattere temporaneo e vanno eliminate una volta raggiunto l’obiettivo perseguito. compensano gli svantaggi derivanti dalle discriminazioni sostanziali esistenti

3 LE CONSIGLIERE, LE AZIONI POSITIVE, LE P.A.
Tra i compiti assegnati alle Consigliere di Parità si evidenziano quelli di: b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; coinvolgimento non vincolante Consigliere di parità Datori di lavoro pubblici promozione AZIONI POSITIVE PAP triennali sollecito, controllo e sanzione

4 propongono soluzioni alle discriminazioni femminili nel m.d.l.
LO SCOPO RISARCITORIE: propongono soluzioni alle discriminazioni femminili nel m.d.l. eliminare le disparità nell’istruzione e nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo

5 LO SCOPO PROMOZIONALI: volte al superamento
di posizioni di svantaggio delle donne nel m.d.l. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi

6 LE TIPOLOGIE ORIZZONTALI VERTICALI MISTE
Intendono eliminare le forme di segregazione orizzontale favorendo occupazione mista ed equilibrata in tutti i settori ORIZZONTALI Intendono eliminare le forme di segregazione verticale favorendo l’avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità VERTICALI Intervengono sia al fine di favorire le forme di segregazione verticale che quelle di segregazione orizzontale MISTE

7 AZIONI POSITIVE E PA: OBBLIGATORIETA’
In base all’art. 48 le azioni positive sono obbligatorie per i datori di lavoro pubblici che a seguito di uno specifico iter di consultazioni, sono chiamati ad predisporre piani di azioni positive triennali tendenti ad assicurare al loro interno le pari opportunità lavorative tra uomo e donna

8 PAP TRIENNALI: DESTINATARI
In base alla normativa sono tenuti a predisporre i PAP triennali i seguenti soggetti: Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Città Metropolitane, Enti di Area Vasta, Province Comuni Enti pubblici non economici nazionali, locali e regionali

9 PAP TRIENNALI: FINALITA’
Assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

10 PAP TRIENNALI: NATURA GIURIDICA
Secondo letture specialistiche vanno considerati ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE articolati in atti di gestione Atti di amministrazione generale di competenza degli organi di vertice delle PA Negli obiettivi e nei contenuti vanno definiti con decisione politica per essere poi tradotti in atti e provvedimenti amministrativi che saranno adottati dai dirigenti di riferimento (responsabile del personale)  opportunità del coinvolgimento diretto del C.U.G.

11 I PAP TRIENNALI: CONTENUTI
Intendono produrre un cambiamento effettivo, immediato e percepibile agendo sui processi gestionali ed organizzativi STRATEGICHE Intendono favorire il superamento di condizioni di segregazione orizzontale e verticale SIMBOLICHE DI SENSIBILIZZAZIONE Prevedono attività formative e informative in materia di PO per supportare lo sviluppo di contesti lavorativi misti

12 PAP TRIENNALI: LA CONSULTAZIONE
In base alla normativa i datori di lavoro sono tenuti a sentire i seguenti soggetti: le RSU e RSA (art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e la consigliera o il consigliere nazionale di parità il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente Il parere non ha però un valore vincolante

13 I PAP TRIENNALI: SCADENZE E POSSIBILI FINANZIAMENTI
In base al decreto legislativo 196/20001 (ora recepito dal Codice delle pari opportunità) i PAP dovevano essere predisposti entro il 30 giugno 2001 e rinnovati entro la medesima data ogni tre anni. Qualora il PAP preveda azioni positive rientranti nel programma obiettivo annuale per il finanziamenti dei progetti di azioni positive previsto dall’art. 44, i datori di lavoro possono richiedere per tali azioni il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti  non è possibile finanziare tutte le azioni previste dal PAP.

14 I PAP TRIENNALI: LE SANZIONI
Blocco delle assunzioni da parte delle consigliere di parità (segnalazione a ente competente) D.Lgs n.165/2001 art.6 comma6; le P.A. non possono assumere nuovo personale , compreso quello appartenente alle categorie protette E’ necessario avere il PAP per accedere ai finanziamenti per le azioni positive. (L.125/91)

15 PAP TRIENNALI: in genere si riscontra….
Pochi PAP progettati, approvati e realizzati. Alcuni a fotocopia del triennio precedente. Azioni non riconducibili ai PAP. Processi di grande cambiamento, anche in un’ottica di innovazione nelle PA  valorizzazione delle risorse umane migliorandone la qualità del lavoro e tenendo in conto le peculiarità di genere agendo anche come guida per il mondo privato.

16 RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”, ed, in particolare, l’art. 48, che impone alle Amministrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni positive tendenti a favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e l’art. 42, che definisce le azioni positive come le “... misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, ... dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”

17 RIFERIMENTI NORMATIVI
· Direttiva dei Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e per i Diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e in particolare l’art. 28,secondo cui “La valutazione di cui all’art. 17,comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...) nonché quelli connessi alle differenze di genere...”; Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che ha previsto, tra l’altro, l’inserimento di specifici obiettivi in materia di parità e pari opportunità nella programmazione delle Amministrazioni Pubbliche

18 RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”; Delibera CIVIT n. 22/2011 recante “Indicazioni relative allo sviluppo pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”


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