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Le commissioni territoriali e la procedura

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Presentazione sul tema: "Le commissioni territoriali e la procedura"— Transcript della presentazione:

1 Le commissioni territoriali e la procedura
Donatella Loprieno Diritto dei migranti

2 Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Competenti ad esaminare le domande di protezione internazionale sono le Commissioni territoriali (art. 4, d. lgs. 25/2008). Esse sono collocate presso le Prefetture, che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Sono composte da: Un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di Presidente; Un funzionario della Polizia di Stato; Un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato- Città ed autonomie locali; Un rappresentante designato dall’UNHCR.

3 L’incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile.
…segue Le commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di 20. Con decreto del Ministero dell’Interno, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesse all’andamento dei flussi migratori, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite una o più sezioni (per un max di 30), composte dai membri supplenti delle commissioni stesse (ad oggi sono operative 28 sezioni aggiuntive per un totale di 48 collegi). Ogni CT e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. Quanto alla natura giuridica, esse sono autorità amministrative indipendenti e sono organi collegiali con elevata indipendenza. Esse sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. L’incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile. to_costitutivo_situazione_aggiornata_al_11_09_2017.pdf

4 La competenza delle CT La loro competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Nelle ipotesi in cui i richiedenti siano ospitati in una struttura di accoglienza governativa, nelle strutture di protezione della rete Sprar ovvero nei Centri di Permanenza per i rimpatri (gli ex CIE), la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati il centro e le strutture di accoglienza. Per la Regione Calabria, la sede della CT è Crotone (il presidente è il vice-prefetto Fabrizio Gallo) competente per Crotone e Catanzaro mentre la sezione di Reggio Calabria è competente per RC, CS, VV.

5 La Commissione nazionale
La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha il compito principale di coordinare e indirizzare l’attività delle Commissioni territoriali. Nello specifico le funzioni sono: Indirizzo e coordinamento delle CT e predisposizione di corsi di formazione; Revoca e cessazione degli status di protezione internazionale; Costituzione e aggiornamento di una banca dati informativa, contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo; Redazione dell’opuscolo informativo che illustra le fasi della procedura, i diritti e i doveri del richiedente, le prestazioni sanitarie e di accoglienza e altro. Adozione di un codice di condotta per i componenti delle CT e per il personale ausiliario Raccolta dati statistici.

6 La procedura L’iter procedurale per la protezione internazionale è disciplinata dalla Direttiva 32/2013/Ue e dalla normativa nazionale di recepimento, il d.lgs. 142/2015 (che ha modificato il d.lgs. 25/2008). La procedura si snoda lungo tre principali fasi. Acquisizione della domanda; Istruttoria; Decisione.

7 Acquisizione della domanda
La domanda di asilo deve essere presentata personalmente dal richiedente: Presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto di ingresso nel territorio nazionale O presso l’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Non sussistono elementi temporali per la presentazione della domanda (che non potrà essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente). Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso necessari a motivare la sua domanda (identità, età, estrazione, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato, eventuali domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda, comunicazione cambiamento domicilio o residenza.

8 …segue L’Ufficio di polizia competente a ricevere la domanda informa il richiedente sulla procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento. A tal fine consegna al richiedente un opuscolo informativo. Il richiedente è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione sulla domanda; La Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale che sarà poi firmato dal richiedente protezione e inviato alla competente CT. Il verbale (modello C3) è redatto entro 3 gg lavorativi dalla manifestazione di volontà (6 in caso di Polizia di frontiera) prorogabili di 10. (fac simile di C3)

9 Sub-procedimento per la determinazione dello Stato competente (Dublino III) e relativi criteri:
MNA-luogo in cui si trova un familiare o un parente Luogo in cui un familiare ha beneficiato della protezione internazionale Luogo in cui un familiare ha già presentato istanza Lo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno Lo Stato in cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera Lo Stato in cui lo straniero ha soggiornato per almeno 5 mesi Discrezionalità dello Stato

10 Sub procedimento in caso di presentazione di domanda da parte di MSNA
I MSNA possono presentare direttamente la domanda di protezione ma la stessa può essere anche presentata dal tutore; L’autorità ricevente sospende il procedimento, ne dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli artt. 343 ss. c.c. Presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutor volontari disponibili ad assumere la tutela di uno o più MSNA; Il Giudice tutelare, nelle 48 ore successive alla comunicazione della Questura, nomina un tutore. Questi o il responsabile della struttura di accoglienza prendono contatto con il minore e con la Questura per la conferma della domanda. Si informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l’inserimento del minore per l’inserimento in una struttura dandone comunicazione al Tdm e al Gt. Ove non sia disponibile una struttura, assistenza e accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune ove il minore si trova.

11 L’istruttoria Prima del colloquio, si svolgono le sub-fasi della convocazione e della notificazione (art. 11, d.lgs. 25/2008 mod. dalla l.n. 46/2017). Il colloquio avviene entro 30 gg dalla presentazione della domanda di protezione. Esso si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione; non è ammessa la presenza di familiari (a meno che l’autorità decidente non ritenga diversamente); può essere ammesso personale di sostegno per prestare assistenza (minori, donne in gravidanza); se il cittadino straniero è assistito da un avvocato questi è ammesso ad assistere al colloquio. News: il colloquio è videoregistrato e trascritto con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale (il richiedente può, con istanza motivata, chiedere di non avere la videoregistrazione e decide la Commissione) Il colloquio può essere rinviato o per gravi motivi o per le condizioni di salute del richiedente (appositamente certificate). Se il richiedente, regolarmente convocato, non si presenta senza aver chiesto il rinvio, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile.

12 …segue Il colloquio può essere omesso quando:
Esistano elementi idonei (sufficienti motivi) a far riconoscere lo status di rifugiato in relazione agli elementi forniti; Riconoscimento della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, sulla base della lista dei paesi predisposta dalla Commissione nazionale

13 Istruttoria Burden sharing dell’onere della prova
Beneficio del dubbio-Condizioni: Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; Le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; Il richiedente ha presentato domanda il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla: Dai riscontri effettuali, il richiedente è in generale attendibile.

14 Esame della domanda: i termini
La commissione decide entro tre giorni feriali dal colloquio. Tuttavia, qualora la commissione, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione nei termini, informa il richiedente e la questura del ritardo. La procedura deve concludersi entro sei mesi, prorogabile fino a nove mesi: Quando l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse di fatto o in diritto; In presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; Quando il ritardo è da attribuire all’inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione. In casi eccezionali, il termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

15 Esame in via prioritaria
Le domande possono essere esaminate in via prioritaria nei seguenti casi: Domanda palesemente fondata; Domanda presentata da richiedente vulnerabile, da un MSNA… Domande presentate da richiedenti trattenuti in un Cie (ora CPT). Provenienza del richiedente da uno dei Paesi che la Commissione nazionale ha individuato come paese da cui provengono persone trafugate (ipotesi in cui la Commissione ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione internazionale in base agli elementi in suo possesso.

16 Esame in via accelerata
Le domande possono essere esaminate in via accelerata ove il richiedente appartenga a una categoria di persone vulnerabili. La questura, appena ricevuta la domanda, provvede a trasmettere tutta la pertinente documentazione alla Commissione che dovrà provvedere alla audizione entro sette giorni e la decisione deve essere adottata entro i successivi due giorni. Tale ultimo termine può essere raddoppiato quando: La domanda è palesemente infondata; Il richiedente ha reiterato identica domanda senza addurre nuovi motivi; Il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera, o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo d ritardare o impedire adozione o esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento (domanda elusiva).

17 La decisione sulla domanda
La procedura di esame delle domande può concludersi: Il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; Il rigetto della domanda, ove non esistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione della protezione internazionale: Non riconoscimento dello status di protezione internazionale ma riconoscimento (comunque) di un bisogno di protezione: la Commissione ritiene possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario e trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Rigetto della domanda che si ritiene elusiva o inammissibilità della domanda.

18 I rimedi giurisdizionali avverso le decisioni delle Commissioni territoriali
Avverso le decisioni della Commissione (diniego, revoca, cessazione) è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta gg dalla notificazione del provvedimento (o entro 60 gg se il ricorrente risiede all’estero). La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le seguenti ipotesi: Il soggetto era trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri; In caso di inammissibilità della domanda; Avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; Per le domande «elusive». Anche in questi casi, l’efficacia esecutiva può essere sospesa se ricorrono gravi e circostanziati motivi.

19 …segue Entro 20 gg dalla notifica del ricorso, la Commissione che ha adottato l’atto impugnato deve rendere disponibili tutta una serie di documenti (videoregistrazione e verbale di trascrizione…). Il procedimento è trattato in camera di consiglio e solo in determinati casi il giudice fissa l’udienza per la comparazione delle parti (videoregistrazione non disponibile, l’impugnazione si basa su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa). Il Tribunale decide entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso con decreto non reclamabile che: o rigetta il ricorso oppure riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

20 Ulteriori novità introdotte dalla Legge Minniti (n. 46/2017)
Sezioni specializzate presso il Tribunale nella sede della Corte di Appello (26 sedi). Abolizione dell’appello Termini di presentazione (30 o 15 gg) e per la decisione (4 mesi). Decisione con decreto

21 Country of origin information (art. 3. d. lgs. 251/2007)
L’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni normative del Paese di origine e le relative modalità di applicazione. Ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e, ove occorre, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale, sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dall’EASO, dal Ministero degli Affari esteri o comunque acquisiti dalla Commissione stessa. La decisione è corredata da motivazioni di fatto e di diritto e dà conto delle fonti di informazioni sulla situazione dei paesi di provenienza.

22 Valutazione delle fonti di informazione
Devono essere pertinenti, affidabili, attuali e trasparenti. Fonti non governative: Amnesty international, Human Rights Watch, Freedom House, International Crisis Group. Fonti governative Uk Home Office, US State department, Canada Immigration and Refugee board, Ireland Refugee Documentation center. Portali di ricerca generali Refworld.org, irinnews.org, reliefweb.org

23 Quanto alla individuazione della nazionalità del richiedente…
Indagine linguistica o etnica: ethnologue

24 Caso pratico Richiedente asilo iracheno
Il richiedente è un cittadino iracheno, sposato e musulmano. Viveva con la sua famiglia (i genitori, i sei fratelli, quattro dei quali sono artisti) a Hay Zobaida, Dowra, a Bagdad. È laureato presso la facoltà di Belle arti di Bagdad. Come quattro dei suoi fratelli è un pittore. Come artista, è stato oppresso sotto il regime precedente. Nel 2004 la situazione era stabile e svolgeva attività artistiche. Frequentava istituti, biblioteche e musei. Ha tenuto la sua prima mostra a Suleymania dove gli è stato conferito un premio dall'UNESCO. Ha partecipato a mostre ed è andato in televisione. In quel periodo non aveva alcun timore legato alla sua professione. Nel 2005 la situazione è cambiata con la comparsa dei movimenti di resistenza e c'è stato un aumento della violenza. Gruppi armati sono apparsi nella zona in cui viveva, in cui si conoscevano tutti. Quale artista veniva percepito come un traditore e si pensava che fosse contrario all'Islam. Le persone venivano rapite e uccise. Un giorno, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2005, alcuni suoi amici sono stati rapiti da individui vestiti con l'uniforme della guardia nazionale irachena vicino a casa sua e sono stati uccisi. Il richiedente si è sentito preso di mira, in quanto artista. Nello stesso periodo (fine luglio 2005), alcuni uomini armati si sono presentati a casa sua. Quando hanno scoperto le sue opere d'arte le hanno distrutte. Il richiedente e alcuni dei suoi fratelli sono riusciti a nascondersi a casa dei vicini, mentre uno dei fratelli veniva sottoposto a vessazioni. La sorella li ha implorati di smettere e alla fine gli assalitori se ne sono andati. Il mattino successivo i membri della famiglia si sono dispersi. I genitori sono andati a Sadr City mentre il richiedente è andato a casa di Mamdouh, un amico curdo artista, a Karadah. All'incirca nello stesso periodo, nel luglio 2005, Mamdouh è rimasto ucciso in un'esplosione che ha distrutto anche il suo studio. Nell'ottobre 2005 il richiedente ha lasciato il suo paese e si è recato ad Amman in macchina. Si è imbarcato dall'aeroporto di Amman su un volo Egypt Air diretto a Casablanca (con uno scalo al Cairo). Dopo la sua partenza la sua famiglia ha dovuto trasferirsi diverse volte. I suoi fratelli hanno lasciato l'Iraq per stabilirsi in altri paesi. Egli ha affermato anche che da quando è partito è stato ucciso un suo amico scultore.

25 Documenti presentati dal richiedente:
copia del passaporto; certificato di nazionalità; carta di identità iraniana; tessera di un'associazione di pittori; una foto di sé stesso con il suo amico; certificato di morte dell'amico; foto delle sue opere artistiche. Domande: Quali sono i fatti essenziali? Quali sono gli elementi di prova in relazione ai diversi fatti essenziali? In che modo si possono valutare gli elementi di prova? A che conclusione si può arrivare sulla domanda di protezione internazionale?


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