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PubblicatoAldo Longhi Modificato 6 anni fa
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La formazione per lavoratori, dirigenti preposti alla luce dell’accordo in Conferenza Stato Regioni
Giuseppe Petrioli – Direttore Dipartimento di Prevenzione Firenze,
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Nel frattempo sono comunque operative le attuali
Lo Stato dell’arte Usciranno linee guida interpretative dell’Accordo, probabilmente con nuovo accordo in Conferenza Stato Regioni Successivamente la Regione Toscana farà un proprio atto di recepimento che potrebbe introdurre elementi aggiuntivi o esplicativi Nel frattempo sono comunque operative le attuali
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L’orientamento di ASL e Regione
La tematica non è stata ancora approfondita Orientamento Regionale è quello di intervenire con gradualità Orientamento ASL, analogo Orientamento tranquillizzante non giustifica atteggiamenti omissivi Infortuni Graduale passaggio a regime
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L’orientamento di ASL e Regione
Alcuni dubbi interpretativi Nel dubbio interpretazione riduttiva dell’obbligo Disponibilità della Regione e della ASL a fornire indicazioni sul comportamento in vigilanza Possibile ricorso ad interpello Prima valutazione complessivamente positiva; si tenta di normare una materia non facile
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La giornata di oggi E’ una giornata di lavoro Introduzione nostra Ampio spazio al dibattito ed al confronto Impegno a riportare nel comitato tecnico regionale eventuali punti irrisolti
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Il datore di Lavoro E’ il soggetto cui competono tutti gli obblighi di prevenzione Soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell’unità produttiva esercitando i poteri decisionali e di spesa Nella Pubblica Amministrazione è il dirigente cui spettano poteri di gestione dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa o non valida individuazione coincide con l’organo di vertice Può delegare tutti propri compiti tranne la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP, quindi anche la formazione
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Il datore di Lavoro Assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto a conoscenza linguistiche con particolare riferimento a Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione, prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, orghani di vigilanza, controllo e assistenza Rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore e comparto di appartenenza dell’azienda Durata e contenuto della formazione sono definiti in Conferenza Stato Regioni….. (art.18 c.1 let. L e art. 37 del D.L.vo 81/2008)
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Il datore di Lavoro I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 c.7 del D.L.vo 81/2008)
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Dirigente Può avere responsabilità proprie legate ai compiti che gli sono assegnati Può ricevere deleghe dal datore di lavoro che sono valide se: Scritte Formalmente accettate Recanti data certa Il delegato ha requisiti professionali necessari Il delegato ha i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari Il delegato ha i poteri di spesa necessari Possibili sub deleghe in accordo con D.L.
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Datore di lavoro e dirigente
Devono Nominare il medico competente Nominare i lavoratori con compiti particolari Affidare ai lavoratori compiti compatibili con il loro stato di salute Fornire i DPI e farli utilizzare Consentire ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, il rispetto delle misure di sicurezza Consegnare al RLS, su sua richiesta, il DVR Comunicare a INAIL notizie su infortuni e malattie professionali
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Datore di lavoro e dirigente
Adottare le misure per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza Nei lavori in appalto fornire i lavoratori di tesserino di riconoscimento Organizzare la riunione periodica per la sicurezza (nelle aziende con più di 15 addetti) Aggiornare le misure di prevenzione Comunicare a INAIL i nominativi di RLS Vigilare che la sorveglianza sanitaria venga effettuata Fornire a RSPP e RLS le informazioni necessarie allo svolgimento del loro ruolo L’obbligo di formazione di lavoratori e preposti può essere delegato al dirigente
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Preposto Sovrintende e vigila sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori Verifica che solo lavoratori formati effettuino lavorazioni a rischio Richiede l’osservanza delle misure necessarie per il controllo delle situazioni di rischio in emergenza Informa i lavoratori di pericoli gravi e imminenti Segnala deficienze di sicurezza delle quali venga a conoscenza sulla base di formazione ricevuta E’ obbligato a frequentare corsi di formazione organizzati dal D.L.
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lavoratore Contribuisce con D.L., dirigenti e preposti all’applicazione delle misure di sicurezza Osservare le disposizioni impartite da D.L., dirigenti e preposti Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, DPI, sostanze pericolose e mezzi di trasporto Segnalare deficienze dei DPI e situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi per ridurre il rischio Non rimuove dispositivi di sicurezza e di controllo Non compie di iniziativa manovre non di sua competenza
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lavoratore Partecipa ai programmi di formazione e addestramento
Si sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista dalla legge Se svolge lavori in appalto tiene in vista il tesserino di riconoscimento Per la violazione di tali obblighi è sanzionato Se penali: Fino ad 1 mese di arresto o ammenda da 200 a 600 € Se amministrativi: Con sanzione amministrativa da 50 a 300 €
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Servizio di Prevenzione e Protezione
Obbligatorio Responsabile e addetti devono possedere requisiti specifici Responsabile e addetti non hanno responsabilità penali proprie direttamente previste nel testo unico Elabora la valutazione dei rischi Elabora il programma di miglioramento Elabora le procedure di sicurezza Propone programmi di formazione e informazione Fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie Partecipa alle riunioni periodiche per la sicurezza (almeno annuali)
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Medico competente Deve possedere requisiti specifici
Ha responsabilità penali proprie Invia annualmente alla ASL una relazione sullo stato di salute dei lavoratori Effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce e conserva la cartella sanitaria Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato e sugli esiti della sorveglianza sanitaria Rilascia giudizi di idoneità in forma scritta Collabora alla valutazione dei rischi Visita i luoghi di lavoro (di norma una volta all’anno)
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Medico competente Comunica in forma scritta i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria Contribuisce a definire il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori Collabora alla attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (soggetto attivo _ Pisa o passivo – Deidda?)
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RLS Non ha obblighi sanzionati
Deve essere presente in tutte le aziende E’ eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSA nelle aziende con più di 15 dipendenti Numero e modalità di elezione sono definite nell’ambito della contrattazione collettiva (non meno di 1 fino a 200 addetti, di 3 fino a 1000, di 6 oltre 1000) Se non viene eletto subentra RLS territoriale
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RLS: attribuzioni Può accedere ai luoghi di lavoro
E’ consultato preventivamente su valutazione dei rischi E’ consultato sulla nomina di RSPP e ASPP E’ consultato sul programma di formazione dei lavoratori Riceve, a richiesta, il DVR Riceve informazioni dai servizi di vigilanza Riceve adeguata formazione, non inferiore a quella dei lavoratori Promuove misure di sicurezza
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RLS: attribuzioni Partecipa alla riunione periodica di prevenzione
Formula osservazioni in occasione dei controlli degli organi di vigilanza Avverte i responsabili aziendali dei rischi individuati Può fare ricorso all’organo di vigilanza se ritiene che datori di lavoro e dirigenti non abbiano adottato le necessarie misure di sicurezza Deve disporre del tempo necessario a svolgere i propri compiti Non può essere anche RSPP o ASPP E’ tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite
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