La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"— Transcript della presentazione:

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1

2 Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74)

3 “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. (D.Lgs. 81/08 art.75) 3

4 Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92;
essere adeguati ai rischi da prevenire; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche.

5 I requisiti di sicurezza sono articolati in tre gruppi:
generali per tutti i DPI (es. i materiali impiegati per realizzarli devono essere adeguati); addizionali comuni ad alcune classi di DPI (es. DPI per la faccia, per gli occhi, ecc); addizionali specifici per particolari rischi (es. impatti meccanici, calore e/o fuoco, scosse elettriche).

6 DPI di semplice progettazione, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo e la dichiarazione di conformità.

7 DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo.

8 DPI di complessa progettazione, destinati a salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Sono necessari la certificazione del prodotto, il sistema di qualità secondo la direttiva 89/686/CEE, l’etichetta o il foglio illustrativo.

9 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie); copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera); copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc, in tessuto, in tessuto rivestito, ecc).

10 Palline e tappi per le orecchie;
caschi (comprendenti l’apparato auricolare); cuscinetti adattabili ai caschi di protezione; cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

11 Occhiali a stanghette;
occhiali a maschera; occhiali di protezione contro i raggi X, raggi laser, radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili; schermi facciali; maschere e caschi per la saldatura ad arco.

12 Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
apparecchi isolanti a presa d’aria; apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; apparecchi e attrezzature per sommozzatori; scafandri per sommozzatori.

13 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche;
guanti a sacco; ditali; manicotti; fasce di protezione dei polsi; guanti a mezze dita; manopole.

14 Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. È opportuno non andare mai a piedi nudi neanche negli spogliatoi e le scarpe devono essere robuste, con tacchi bassi e suole non sdrucciolevoli.

15 Cintura in vita: sistema di posizionamento sul lavoro destinato a trattenere l’operaio;
imbracatura per il corpo: coadiuva la cintura in vita; cordini di posizionamento: dispositivo di ancoraggio in posizione fissa; assorbitore di energia: è un ammortizzatore elastico.

16 La tuta deve essere di tessuto difficilmente incendiabile e liscia;
gli abiti devono essere sempre puliti; le varie aperture devono essere dotate di chiusure lampo.

17 Le lavoratrici possono portare sia pantaloni che gonne;
non ci devono essere parti svolazzanti che possano impigliarsi; sono consigliati tacchi bassi.

18 Individua le caratteristiche necessarie dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi;
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

19 Hanno l’obbligo di sottoporsi al programma di formazione;
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; segnalano immediatamente qualsiasi inconveniente da essi rilevato nei DPI.


Scaricare ppt "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"

Presentazioni simili


Annunci Google