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IPOTESI CCNL STUDI PROFESSIONALI DEL 17 APRILE 2015

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Presentazione sul tema: "IPOTESI CCNL STUDI PROFESSIONALI DEL 17 APRILE 2015"— Transcript della presentazione:

1 IPOTESI CCNL STUDI PROFESSIONALI DEL 17 APRILE 2015
Reggio Calabria 26 Giugno 2015 Massimiliano Tavella

2 I contenuti più rilevanti
Rappresentanza contrattuale esclusiva (Confprofessioni unica parte firmataria); Decorrenza dal 1° aprile 2015 sino al 31 marzo 2018; Aumento retributivo a regime III livello di 85 euro (no una tantum né arretrati); Rilancio della contrattazione di secondo livello (possibilità di derogare per determinate finalità alle disposizioni del Ccnl)

3 Dettaglio aumenti retributivi
Livelli Aumento dall’1/4 2015 Aumento dall’1/1 2016 Aumento dall’1/9 Aumento dall’1/3 2017 Totale aumenti Q 21,17 28,23 119,98 1 18,74 24,98 106,17 2 16,32 21,76 92,48 3S 15,14 20,18 85,78 3 15,00 20,00 85,00 4S 14,55 19,39 82,43 4 14,02 18,70 79,47 5 13,05 17,40 73,96

4 I contenuti più rilevanti
Welfare universale (copertura anche per i datori di lavoro); Rafforzamento della bilateralità (telelavoro-permessi studio-sostegno al reddito); Nuovo regime dei permessi per i neoassunti (maturazione graduale).

5 Contratto di reimpiego
Finalità incentivare l’occupazione stabile di soggetti meritevoli di particolare tutela Agevolazioni possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.

6 Contratto di reimpiego
Destinatari lavoratori over 50; inoccupati o disoccupati di lunga durata, in base all’articolo 1, lettere d) ed e), del Dlgs 297/2002. Esclusioni precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. Inoltre, per espressa previsione, non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello. Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, se ci sono i requisiti, il datore potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014.

7 Il costo della bilateralità
Il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è elevato da € 19,00 ad € 22,00 per 12 mensilità, di cui sempre € 2,00 a carico del lavoratore da versare mediante mod. F24, con la causale ASSP. Il contributo è così suddiviso: € 15,00, a Cadiprof; € 7,00 (€ 5,00 a carico dello studio ed € 2,00 a carico lavoratore), a Ebipro. Del contributo dovuto ad Ebipro, € 4,00 sono destinati alle finalità dell'Ente ed € 3,00 sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi professionisti, per la quale viene costituita presso l'Ente una gestione autonoma.

8 Contratto a termine Limiti quantitativi
fino a 5 dipendenti lavoratori a termine; da 6 a 15 dipendenti fino al 50% arrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4 lavoratori a termine); studi professionali che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono superare, arrotondato al numero intero superiore il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeter­minato.

9 Contratto a termine Esclusioni
- avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale; - ragioni di carattere sostitutivo; - lavoratori di età superiore a 55 anni.

10 Contratto a termine Diritto di precedenza
lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo; lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo su­periore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo. I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavo­ro, avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto. Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale.

11 Durata del contratto in deroga
Contratto a termine Durata del contratto in deroga La durata del contratto a termine stipulato in deroga a quanto disposto dal primo pe­riodo dell'art.5, co.4-bis, del D.Lgs. n.368/01, non può essere superiore a otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione territoriale.

12 Apprendistato Rivista la percentuale di conferma dei lavoratori in apprendistato professionalizzante: per poter assumere nuovi apprendisti con questa formula, il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% – per le strutture sotto 50 dipendenti – e il 50% – per quelle sopra 50 dipendenti – dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia arrivato a scadenza nei 18 mesi precedenti. Il Ccnl precisa che l’obbligo di stabilizzazione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a tre.

13 Periodi di attività particolarmente intensi
Lavoro a chiamata Periodi di attività particolarmente intensi dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali; archiviazione documenti per tutte le aree professionali; informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.

14 Ccnl a confronto

15 Assistenza sanitaria integrativa

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