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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

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Presentazione sul tema: "ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Prof. Sara Tonolo - Trieste 22 novembre

2 COMPETENZA DELLA AG IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
AG ha competenza ampia nell’ambito dell’ONU – quindi anche in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Art. 10 della Carta prevede che “essa possa discutere qualsiasi questione o argomento che rientri nei fini del presente Statuto…”

3 COMPETENZA DELLA AG IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
Atto con cui AG agisce è la raccomandazione, salvo quanto dispone art. 12, ovvero le competenze in materia di funzione conciliativa…

4 COMPETENZA DELLA AG IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
COMPETENZA CONCILIATIVA della AG è simile a quella del CdS; Formulazione di art. 14 della Carta consente di ritenere applicabili alla AG le competenze degli artt. 33, 36, 37 e 38 della Carta per il CdS. AG dispone anche di un potere di inchiesta analogo a quello del CdS.

5 COORDINAMENTO CON COMPETENZA DEL CdS
PROBLEMA: COORDINAMENTO con la competenza del CdS in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: Limite oggettivo: domestic jurisdiction vale anche per AG; Limite soggettivo: art. 12 par. 1 Carta

6 LIMITE DI ART. 12 par. 1 CARTA Durante esercizio di funzioni del CdS su una controversia o su una situazione qualsiasi l’AG deve astenersi dal fare qualsiasi raccomandazione, a meno che non sia richiesta dal CdS (art. 12 par. 1). E’ corollario di art. 24 Carta – responsabilità esclusiva del CdS.

7 LIMITE DI ART. 12 par. 1 CARTA In realtà AG si è ritenuta competente a intervenire in situazioni in cui CdS era già intervenuto e anche con soluzioni differenti nel merito: Ad es. parere conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi Parere soggettività Kosovo 2010.

8 LIMITE DI ART. 12 par. 1 CARTA/PARERE CIG 9.7.2004
La CIG si pronuncia sulla competenza della AG di chiedere un parere in deroga all’art. 12 par. 1 Carta sulla base di ris. Uniting for peace n. 377/V della AG del 1950 in base alla quale AG può essere convocata in sessione straordinaria e adottare atti concernenti il mantenimento della pace in caso di blocco del CdS….

9 LIMITE DI ART. 12 par. 1 CARTA/PARERE CIG 9.7.2004
Nel caso specifico, la AG istituì la missione di pace UNEF I per la crisi di Suez – missione operativa che non può considerarsi una azione ai fini dell’art. 11 par. 2 della Carta quindi poteva essere istituita? – si dubita della legittimità di tale impostazione.

10 LIMITE DI ART. 12 par. 1 CARTA/PARERE CIG 9.7.2004
…significativo che la CIG abbia ripreso tali argomentazioni per affermare che CIG si può pronunciare sul punto; CIG potrebbe farlo già secondo quanto prevede art. 96 della Carta, che prevede competenza generale di AG in materia di richiesta di pareri alla CIG… Quindi….

11 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Nuove tendenze delle relazioni internazionali definiscono un nuovo ruolo della AG? Può l’AG sostituirsi al CdS in caso di stallo di quest’ultimo? Secondo art. 11 par. 2 Carta ciò non sarebbe possibile perché ogni questione dovrebbe essere deferita al CdS.

12 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Riserva di competenza di art. 11 par. 2 esclude che AG possa deliberare misure come quelle di art. 41 e 42 Carta. Nemmeno possono essere deliberate misure di peace keeping (illegittimità di missione UNEF I nella crisi di Suez del 1956).

13 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
COMPETENZE AG: NO ART. 41 e 42; NO PEACE KEEPING OPERATIONS; SI’ SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE: 33, 34, ecc. SI’ MISURE PROVVISORIE.

14 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Qualche spunto positivo può invece trovarsi in uno studio di una Commissione incaricata di studiare il tema della “responsabilità di proteggere” su cui si fonda intervento degli Stati autorizzato dal CdS già nel Gli Stati hanno: Duty to prevent: le gravi violazioni dei diritti umani; Duty to protect : i cittadini dalle violazioni da chiunque commesse; Duty to rebuild – per la comunità internazionale – nei confronti dello Stato in cui si verifichino situazioni di estrema gravità.

15 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Su tali doveri dovrebbe vigilare il CdS e in caso di impossibilità di funzionamento l’AG.

16 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Tale nozione viene accolta dalla AG nell’Outcome document del World Summit del 2005: si prevede una responsabilità della comunità internazionale, in caso di gravi violazioni dei diritti umani entro uno Stato o entro un failed State (Somalia 1991 – 2001) di: Prevenire = responsibility to prevent; Reagire = responsibility to react; Ricostruire = responsibility to rebuild

17 RESPONSIBILITY TO REACT
Potere di intervenire militarmente, su autorizzazione del CdS , in caso di inerzia di quest’ultimo, da parte della AG se lo Stato locale non sia in grado di proteggere la propria popolazione.

18 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Tale intervento che mira a garantire diritti fondamentali degli individui è però ancora sotto il controllo del CdS come ad es. nel caso Libia Ris. 1973/2011: si autorizza l’intervento a tutela della popolazione civile.

19 NUOVO RUOLO DI AG E RESPONSIBILITY TO PROTECT
Pare dunque che i confini della competenza di CdS e AG in tema di mantenimento della pace vadano mantenuti entro i limiti delle previsioni della Carta. Stati comunque riluttanti ad accettare e attuare tale dottrina: sia i deboli che temono interventi di tipo imperialistico, sia i forti che temono di trovarsi coinvolti in conflitti dai quali non ricavano vantaggi e quindi non corrisponde al diritto internazionale vigente.

20 DUE CASI RECENTI: SIRIA E COREA DEL NORD
Siria: Dibattito su intervento umanitario a tutela della popolazione. CdS bloccato per il veto russo e cinese ha adottato la ris. n del 2014 in cui ha autorizzato le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e i loro partners ad entrare nel territorio siriano per garantire il sostegno umanitario alla popolazione condannando le violazioni dei diritti umani e umanitario sia da parte del governo che da parte dei ribelli affermando che le autorità siriane devono assolvere la “responsibility to protect” verso la popolazione.

21 DUE CASI RECENTI: SIRIA E COREA DEL NORD
Corea del Nord : Rapporto del 2014 la Commissione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani ha fatto riferimento alla necessità di proteggere la popolazione nord coreana dalla commissione di crimini contro l’umanità: punire i responsabili: Deferimento a Corte penale internazionale (CdS); Istituzione di un tribunale ad hoc.

22 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
Art. 98 prevede esercizio di funzioni in tema di mantenimento della pace su delega del CdS e della AG. Quali funzioni?

23 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
Le stesse di CdS e AG: Inchiesta; Mediazione (Haiti 1991); Conciliazione (Liberia 1992, Angola 1993); Istituzione delle forze militari incaricate di svolgere peace keeping operations

24 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
La delega può essere revocata sempre dal delegante; La delega può anche ritenersi implicitamente revocata per il mutamento radicale delle circostanze: CdS non riesce più a decidere ed è impossibile per Segretario agire in delega (non così nel caso del Congo nel 1960).

25 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
Al di là delle previsioni della Carta in alcuni casi il Segretario generale ha svolto autonomamemte funzioni di conciliazione nelle situazioni di crisi internazionale. Sulla base di quale norma ? Non dell’art. 99 Carta che prevede solo competenza procedurale di richiedere convocazione del CdS;

26 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE
Competenza a svolgere funzione di conciliazione autonoma può forse fondarsi in norma esistente al di là della Carta: Non in conflitti internazionali; ad es. in Kosovo critiche di intervento di Segretario generale; Sì in guerre civili, per assenza di obiezioni da parte di altri Stati; E’ da escludere funzione di inchiesta ex art. 34 Carta implicito in art. 99 Carta.

27 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Vi è un progetto di codificazione autonomo, iniziato nel 2002 e concluso 2011 ad opera di Giorgio Gaja; Vi è art. 57 nel progetto 2001 sulla responsabilità degli Stati che pare far salva tale disciplina.

28 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Imputabilità dell’atto allo Stato o all’organizzazione internazionale? Imputabilità dell’atto allo Stato in esecuzione di un atto dell’organizzazione internazionale: ad es. atti CE come affermato dalla Cedu, , Bosphorus c. Irlanda: trasferimento di competenze a un’OIG non esime lo Stato dal rispondere di un illecito eventualmente compiuto anche se in esecuzione di un atto di un’OIG; Eventuale responsabilità solidale.

29 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
CASO BOSPHORUS c. IRLANDA: compagnia aerea Turca noleggia aeromobile iugoslavoe a Dublino ove fermo per manutenzione lo vede sequestrato per opera di applicazione di reg. CE 990/93 – pressione su Serbia per mantenimento della pace. CEDU ritiene non vi sia stata violazione di diritto di proprietà internazionalmente garantito perché nel caso si tratta di applicazione di reg. CE…

30 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
….Ce non è parte della CEDU quindi non si può controllare direttamente legittimità di atto CE… - Inoltre Irlanda corrisponde a obbligo posto da OIG- e all’interno di quest’ultima si prevede adeguata tutela di diritti fondamentali…quindi nel caso non vi è nemmeno responsabilità di organizzazione internazionale- anche per necessità di tutelare pace e sicurezza internazionali.

31 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
…Progetto articoli del 2011 sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali. - progetto articoli responsabilità degli Stati 2001; - primo rapporto del relatore speciale Giorgio Gaja 2003;

32 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
…Progetto articoli del 2011 sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali. Responsabilità della OIG (art. 3) per ogni atto illecito – come conseguenza della personalità internazionale delle OIG (art. 2 del Progetto 2011); Eventuale responsabilità solidale degli Stati membri (caso Bosphorus 2005 Corte edu lo dice chiaramente).

33 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Talvolta la responsabilità solidale di Stati e OIG è espressamente codificata in Convenzioni internazionali: Art. VI del Trattato sullo spazio extra atmosferico del 1967 stabilisce che qualora le attività spaziali siano intraprese da un’OIG gli Stati membri sono solidalmente responsabili con essa; Art. XXII della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali prevede la responsabilità solidale degli Stati con l’OIG responsabile: se OIG non provvede entro 6 mesi a soddisfare richiesta di Stato danneggiato allora si potrà richiedere riparazione agli Stati membri;

34 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il Progetto 2011 sulla responsabilità delle OIG tiene conto di queste regole codificate come lex specialis e afferma che esse prevalgono nei rapporti tra OIG e Stati membri (art. 64).

35 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Elemento oggettivo: violazione di un obbligo internazionale dell’organizzazione; Elemento soggettivo: regole di attribuzione della condotta alla Organizzazione (artt. 6 – 9 progetto 2011).

36 ELEMENTO SOGGETTIVO art. 6: la condotta di organi o agenti dell’organizzazione art. 7: la condotta degli organi di uno Stato o di organi o agenti dell’organizzazione messi a disposizione di un’organizzazione internazionale art. 8: eccesso di autorità o violazione di istruzioni art. 9: la condotta è fatta propria e adottata dall’organizzazione

37 ELEMENTO SOGGETTIVO La condotta di un organo o di un agente di un’organizzazione internazionale nell’esercizio di funzioni deve essere considerata un atto dell’organizzazione, qualunque posizione l’organo o agente abbia nell’organizzazione Nella determinazione delle funzioni degli organi e agenti si applicano le regole dell’organizzazione

38 ELEMENTO SOGGETTIVO Art. 6: LEGAME ORGANICO-FORMALE:
Organi o agenti dell’organizzazione esecuzione di funzioni art. 6, par. 2: le funzioni degli organi e degli agenti dell’organizzazione sono determinate dalle regole dell’organizzazione; il rinvio non è limitato al solo diritto “formale” ma consente di valorizzare l’organizzazione de facto

39 RESPONSABILITA’ INDIRETTA
CASO PROBLEMATICO DI AIUTO: operazione di peace keeping Per le operazioni di peace Keeping…si crea una forza militare multinazionale in cui ogni contingente militare mantiene il proprio carattere nazionale sotto un ufficiale militare nazionale ma anche sotto un comando unificato che può essere….

40 RESPONSABILITA’ INDIRETTA – PEACE KEEPING OPERATIONS
Comando di operazioni di peace keeping Organo comune di una coalizione di Stati Organo di un’organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica propria

41 RESPONSABILITA’ INDIRETTA
SOLUZIONE: Nazioni Unite rispondono solo di atti compiuti dalle missioni di peace keeping quando esse operano sotto il suo controllo (es. Congo 1960); Nazioni Unite non rispondono se hanno solo autorizzato le peace keeping operations e qui la responsabilità fa capo allo Stato che controlla l’operazione.

42 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Chi risponde per comportamento illecito dei membri di un contingente nazionale? Il singolo Stato? L’OIG o la coalizione di Stati da cui dipende il comando unificato?

43 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
MISSIONI DI PEACE-KEEPING Ex art. 7 Progetto 2011 si dovrebbe verificare in relazione alla singola operazione chi esercita il controllo MA il servizio giuridico ONU (2011): le forze di peace- keeping sono organi dell’ONU e non organi prestati: la catena di comando fa capo al Segretario generale dell’ ONU nella prassi è istituita una Claims commission (es. Somalia)

44 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
A) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per organi degli Stati: se un organo dello Stato viene messo a disposizione dell’organizzazione internazionale, il comportamento dell’organo sarà considerato come un comportamento dell’organizzazione se essa esercita un “controllo effettivo” (art. 7 del Progetto 2011) : norma tratta dai casi Behrami e Saramati (Cedu 2007) – lì non si era deciso perché il comportamento era riferibile all’ONU non agli Stati.

45 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
MISSIONI AUTORIZZATE la coalizione opera sotto la responsabilità esclusiva dei rispettivi comandi nazionali o di una organizzazione regionale (es. NATO) la condotta del contingente è attribuibile allo Stato di invio delle truppe (es. Iraq, 2003) le Nazioni Unite hanno comunque un obbligo positivo di vigilanza (obbligo di due diligence) - obbligo per gli Stati di inviare una serie di rapporti periodici al CdS circa l’attività svolta

46 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Caso Behrami e Saramati c. Francia 2007: nel primo si tratta di violazione di art. 2 per incidente occorso in un campo minato a due ragazzini uno morto e uno ferito per mancato sminamento attribuito al contingente francese UNMIK. Nel secondo di violazione di art. 5 Cedu per detenzione ingiusta e arbitraria sotto responsabilità KFOR.

47 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Corte europea esclude che vi possa essere responsabilità Stato affermando responsabilità CdS che dunque rende di fatto impunibili gli atti: Qualifica UNMIK come organo sussidiario dell’ONU; Qualifica KFOR come missione sotto il controllo del CdS.

48 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Fondamentale nel ragionamento della Corte è la funzione del CdS nell’ambito del Capo VII della Carta che non può ricevere interferenze di alcun genere. Ciò vale ad escludere la competenza della Corte trattandosi di atto di OIG.

49 CASO AL JEDDA Diverso invece il caso Al Jedda c. Regno Unito del 2011 (Corte europea ) in questo caso si trattava di illeciti posti in essere in seguito all’occupazione inglese dell’Iraq e si affermò che ris. 1511/2003 che autorizzava intervento ex post non fosse sufficiente ad attribuire responsabilità all’ONU.

50 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Al Jedda era cittadino iracheno, che aveva chiesto asilo politico in Inghilterra e ne aveva acquistato la cittadinanza; tornato a Baghdad era stato arrestato nel 2004 perché sospettato di far parte di organizzazioni terroristiche, in applicazione delle ris. del CdS, ma in violazione di art. 5 Cedu.

51 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
I giudici inglesi cui si era rivolto avevano attribuito responsabilità all’ONU; invece Corte di Strasburgo la attribuisce a Regno Unito perché risoluzione CdS non rileva nel contesto dell’occupazione inglese dell’Iraq. Una detenzione attuata senza possibilità di difesa (tutela del contraddittorio) rientrava nelle competenze esplicate dagli Stati e quindi si ricollegava alla loro responsabilità.

52 RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI PER CRIMINI COMMESSI NELLE PEACE KEEPING OPERATIONS
Problema collegato è la responsabilità dei singoli per crimini commessi nell’ambito delle peace keeping operations…cui può ricollegarsi responsabilità di ONU….

53 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
QUALIFICAZIONE DEI FATTI: tra l’11 e il 12 luglio 1995 oltre 8000 musulmani furono uccisi dalle forze militari della repubblica serba di Bosnia sotto il comando del generale Mladic; Il massacro avvenne anche se la città di Srebrenica e la zona circostante in Bosnia erano sotto la protezione dell’UNPROFOR (United Nations Protection Force) – presente in loco con il battaglione olandese Dutchbat (ris. CdS – “srebreniça = safe area”.

54 SREBRENICA MASSACRO DI SREBRENICA
TRIBUNALE PER EX JUGOSLAVIA – KRSTIC CIG – APPLICAZIONE CONV. GENOCIDIO 2007 CORTE DISTRETTUALE OLANDESE CORTE D’APPELLO 2010 E CORTE SUPREMA 2012 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

55 CASO MADRI DI SREBRENICA
Corte Distrettuale dell’Aja del : assoluta immunità dei caschi blu olandesi che non impedirono genocidio di Srebrenica. Ricorrenti lamentano violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo affermando che art. 6 e diritto a equo processo è violato per il fatto che si riconosce immunità senza valutare rimedi alternativi di tutela.

56 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
Corte Distrettuale dell’Aja (2008): nega che si applichi la Convenzione europea a un’organizzazione internazionale creata prima della Convenzione (1945 – Conv. 1950).

57 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
Corte d’Appello con sent. del conferma il difetto di giurisdizione e riconosce l’immunità anche perchè esclude che i ricorrenti fossero privi di mezzi alternativi di tutela perché potevano rivolgersi ai giudici nazionali per la responsabilità penale individuale e ai giudici olandesi nei confronti dei Paesi Bassi.

58 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
Corte Suprema Olandese assoluta immunità dei caschi blu olandesi che non impedirono genocidio di Srebrenica. La Corte ritiene che l’esistenza di rimedi alternativi non costituisce una condizione per riconoscere l’immunità delle OIG perché quest’ultima va riconosciuta in ragione della specialità di quest’ultima e della funzionalità che va rispettata soprattutto con riguardo alle funzioni del CdS di cui al Capo VII della Carta.

59 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’ E SUPERAMENTO RESPONSABILITA’ OIG/STATI?
Il caso anche di fronte alle giurisdizioni nazionali ha sempre riguardato il problema delle immunità più che quello della responsabilità congiunta di OIG e Stato; Corte d’Appello L’Aja 2011 e Corte Suprema Olandese 2013 hanno prospettato responsabilità congiunta Stato (Paesi Bassi) e ONU, ma poi hanno affermato immunità dello Stato e dell’ONU… Sent. Cedu 11 giugno 2013 – conferma l’immunità dalla giurisdizione delle OIG…PER VARIE RAGIONI

60 CASO SREBRENICA DINANZI ALLA CEDU
Il caso giunge alla Corte in seguito all’”esaurimento dei ricorsi interni”… Per VIOLAZIONI DI: Art. 6 par. 1 che prevede l’accesso ai tribunali degli Stati parti; Art. 13 che prevede il diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai giudici nazionali per valere le violazioni della Convenzione.

61 CASO SREBRENICA DINANZI ALLA CEDU
MOTIVI: Natura funzionale dell’immunità giurisdizionale riconosciuta alle OIG; Natura cogente della norma primaria violata che imporrebbe deroga all’immunità giurisdizionale; Mancato adempimento da parte dell’ONU dell’obbligo di prevedere adeguati mezzi alternativi di soluzione delle controversie sottoposte al giudice nazionale.

62 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’ DINANZI ALLA CEDU
Sent. Cedu 11 giugno 2013 – conferma l’immunità dalla giurisdizione delle OIG…PER VARIE RAGIONI

63 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
1) Il diritto di adire un tribunale, garantito dall’art. 6 CEDU NON è un DIRITTO ASSOLUTO, ben potendo gli Stati prevedere deroghe e eccezioni, tra cui l’immunità dalla giurisdizione purchè sia proporzionale all’obiettivo perseguito.

64 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
2) Nel caso specifico si verifica un CONTRASTO DI FONTI.

65 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
ART. 6 CEDU ART. 103 CARTA ONU

66 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
2) Il CONTRASTO DI FONTI va risolto secondo le norme generali di interpretazione, cercando di coordinarne quanto più possibile gli effetti: art. 31, par. 3 lett. c. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 consente di subordinare l’art. 6 della Cedu all’art. 103 della Carta e a non dedurne obblighi confliggenti.

67 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
3) Sul carattere ASSOLUTO o RELATIVO dell’immunità da concedere all’ONU nel caso specifico, la Corte si sofferma sull’art. 105 della Carta ONU e sull’art. II par. 2 della Convenzione sui privilegi e le immunità del 1946.

68 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
3) Pertanto la Corte riconosce che si tratta di immunità assoluta perché una diversa affermazione determinerebbe una limitazione delle prerogative che il CdS esercita ai sensi del Capo VII della Carta essendo le missioni di pace istituite nell’ambito di tale competenza.

69 CASI PROBLEMATICI Art. 8: ECCESSO DI AUTORITÀ O VIOLAZIONE DI ISTRUZIONI l’organizzazione risponde della condotta di organi e agenti dell’ organizzazione se agiscono nella capacità ufficiale e nell’esercizio di funzioni dell’organizzazione anche se la condotta dell’agente o dell’organo eccede la sua autorità o è contraria alle istruzioni

70 CASI PROBLEMATICI Art. 9: CONDOTTA FATTA PROPRIA E ADOTTATA DALL’ORGANIZZAZIONE una condotta che non è attribuibile ad una organizzazione internazionale ai sensi degli articoli da 6 a 8 deve comunque essere considerate atto dell’organizzazione se e nella misura in cui l’organizzazione ne avalla la condotta e la adotta come propria

71 SHARED RESPONSIBILITY OIG/STATI
A) CODIFICAZIONE DI UN PRINCIPIO EMERSO NELLA PRASSI: Trib. Bruxelles 2010: la decisione di un comandante belga (impegnato nella missione UNAMIR, in Ruanda) di abbandonare un edificio ove si erano rifugiati individui Tutsi che vennero poi trucidati dagli Hutu era stata presa sotto l’egida del Belgio e quindi doveva essere ad esso attribuita: ordine dal capo di stato maggiore belga non dal Segretario generale delle NU.

72 SHARED RESPONSIBILITY OIG/STATI
A) CODIFICAZIONE DI UN PRINCIPIO EMERSO NELLA PRASSI: Corte L’Aja 2008 e Corte Suprema 2013 – caso Nuhanovic: fratello e figlio di due vittime – ultime a lasciare il compound olandese: si riconosce la violazione da parte dei Paesi Bassi dell’art. 1 della Conv. contro il genocidio perché non hanno prevenuto il massacro;

73 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): se viene commessa una violazione di un obbligo internazionale per dare attuazione a un atto giuridicamente vincolante o per compiere un atto da essa autorizzato è responsabile l’organizzazione.

74 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): Non viene risolto nel Progetto 2011 il problema della responsabilità dello Stato accando a quella dell’OIG. Sarebbe un’ipotesi di responsabilità CONGIUNTA come delineato dalla giurisprudenza Srebreniça (anche se qui poi prevale l’immunità).

75 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): lo Stato è responsabile a meno che non abbia alcun controllo sul proprio contingente (…difficile da ipotizzare…) L’OIG non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento degli Stati autorizzati…ad es… nel Commento si cita caso intervento francese in Ruanda nel 1994 (autorizzato CdS) – il Segretario generale statuì che le Nazioni Unite non potevano essere responsabili per atti e omissioni del contingente francese perchè l’operazione era sotto il comando della Francia (Tourquoise)

76 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
ORGANIZZAZIONE (Direzione e controllo – art. 15) illecito STATO RESPONSABILE (per azioni sotto suo esclusivo controllo) Art Illecito

77 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): nel caso di condotta raccomandata dalla OIG…responsabilità anche dello Stato perché non vincolato da atto di OIG…

78 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
ORGANIZZAZIONE (raccomandazione) illecito STATO RESPONSABILE (per azioni sotto suo esclusivo controllo) Illecito

79 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
B) Forse in questo modo sarà più facile riconoscere una responsabilità indiretta degli Stati…dinanzi ad es. alla Corte europea dei diritti dell’uomo piuttosto che una responsabilità delle Organizzazioni internazionali.

80 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) RESPONSABILITA’ CONGIUNTA DELLE OIG E DEGLI STATI PER LA RIPARAZIONE (art. 48): non può essere ottenuto un risarcimento superiore al danno subito. Problema: immunità delle OIG e degli Stati che rischiano di limitare i diritti degli individui….

81 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) SOLUZIONE AI FINI DELLA RIPARAZIONE: istituzione di commissioni di reclami (claims commissions) operanti per i danni provocati durante una missione internazionale. Tali commissioni non hanno natura giudiziale: sono composte da membri designati dal Segretario generale ONU, dallo Stato che ospita la forza e da membri scelti di comune accordo…

82 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) SOLUZIONE AI FINI DELLA RIPARAZIONE: prassi delle commissioni dei reclami seguita anche entro altre organizzazioni, ad es. per Eufor, il SOFA (status of force agreement) prevede che la richiesta di risarcimento dei danni arrecati durante la missione di peace keeping ad una persona fisica/giuridica sia indirizzata da Eufor allo stato di sede. In mancanza di soluzione il reclamo è risolto da commissione dei reclami composta da rappresentanti dell’Eufor e dello Stato di sede.

83 CONTROMISURE Art. 22: LE CONTROMISURE
condotta di per sé illecita ma giustificata dal previo illecito l’o.i può adottare contromisure solo se: conformi alle regole dell’ organizzazione 22(2)(b) extremaratio22(2)(c) un’o.i. non può adottare contromisure nei confronti di uno Stato membro per la violazione di una regola dell’o.i. se la possibilità di adottare contromisure non è stabilita dalle stesse regole dell’o.i. 22(3)


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