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PubblicatoGiorgiana Bruno Modificato 6 anni fa
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L’EFFICACIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEGLI ORDINAMENTI INTERNI
Trieste 9 novembre 2017– Prof. Sara Tonolo-
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ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE/AL DIRITTO UE
DIRITTO DELL’UE ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
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EFFICACIA DELLE NORME INTERNAZIONALI
ADATTAMENTO RANGO
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EFFICACIA DELLE NORME INTERNAZIONALI
RANGO LEGGE ORDINARIA? COSTITUZIONE? GARANZIE ULTERIORI?
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IL RANGO DELLE NORME INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO INTERNO
Diritto internazionale consuetudinario Diritto internazionale pattizio
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IL RANGO DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO NELL’ORD. IT.
L’adattamento alle norme di dir. cons. avviene con norma costituzionale Il rango del diritto internazionale cons. è in linea generale costituzionale
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
In caso di contrasto tra norma di diritto internazionale consuetudinario e legge ordinaria… - il diritto internazionale generale ha rango superiore; - la legge ordinaria è incostituzionale; - il giudice ordinario non può disapplicare la norma ma deve porre la questione dinanzi alla Corte Costituzionale; - scarsa applicazione: C. Cost n. 974; C. Cost n. 278; C. Cost., , n.131.
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
E in caso di contrasto tra norme di diritto internazionale consuetudinario e norme costituzionali interne (problema di immissione di norme consuetudinarie contrarie a Costituzione) Difficile contrasto per ambiti diversi Ricorre contrasto ad es. in materia di tutela dei diritti fondamentali: art. 24 Cost.
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
CONSUETUDINE CHE PREVEDE IMMUNITA' DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE ART. 24 COST. TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
In caso di contrasto tra dir. int. gen. e dir. Cost., la C. Cost. ha elaborato tre criteri nella sent n. 48 sul contrasto tra art. 24 Cost. e immunità di agenti diplomatici anche per atti compiuti come privati.
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
Criterio cronologico: norme internazionali già esistenti all’entrata in vigore della Cost. dovrebbero prevalere; Criterio gerarchico: norme internazionali successive alla Cost. non potrebbero derogare ai principi fondamentali previsti dalla Cost. Criterio di specialità: prevalgono norme anteriori e norme successive non contrastanti con principi fondamentali
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CONSEGUENZE DEL RANGO COSTITUZIONALE DEL DIR. INT. CONSUETUDINARIO
Conferma dell’orientamento della Corte Cost. si ha anche in Cass. s.u., n. 530 – caso Cermis: norma su immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti iure imperii era preesistente alla Costituzione.
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CASO CERMIS (Cass , n. 530) Azione contro gli USA da parte di organizzazione sindacale per l’incidente della funivia del Cermis (aereo militare americano sorvola e taglia cavi funivia) – che chiede cessazione di sorvolo per addestramento. Difetto di giurisdizione italiana viene affermato sulla base della natura pubblicistica della funzione svolta tramite il volo di addestramento.
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CASO CERMIS (Cass , n. 530) Nel caso di specie, la Cassazione afferma che la lesione del diritto alla vita e alla salute dei cittadini italiani, diritti costituzionalmente garantiti, avvenendo nel quadro della Nato ed essendo funzionali all’esigenza suprema della sicurezza dello Stato non poteva far venire meno l’immunità giurisdizionale dello Stato straniero accusato.
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CONTRASTO CONSUETUDINI/COSTITUZIONE
Contrasto tra dir. Int. Cons. e l. ordinaria Questione di costituzionalità Contrasto tra dir. Int. Cons. e norma costituzionale Tre criteri – sent. C. Cost n. 48 CRITERIO CRONOLOGICO CRITERIO GERARCHICO CRITERIO DI SPECIALITA
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CRITICHE all’orientamento della Corte Costituzionale
1. Criterio cronologico è artificioso Problema dell’immunità della giurisdizione e art. 24 Cost. si potrebbe risolvere ritenendo che la norma non stabilisca assoluta inderogabilità della giurisdizione statale: Cass. s. u , n. 5565; cass. s.u., , n
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CRITICHE all’orientamento della Corte Costituzionale
2. Corte non chiarisce le conseguenze del contrasto tra norma cons. successiva a Cost. Probabile disapplicazione da parte di qualsiasi giudice perché il controllo di costituzionalità è riservato a leggi e atti aventi forza di legge, però non si è mai posto
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MODIFICA DELL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238 del 2014 si è pronunciata in senso contrario: per la NON esistenza entro l’ordinamento italiano della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione (in seguito alla decisione della CIG nel caso Germania c. Italia del 2012)…
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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del 22.10.2014
Questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento ex art. 10 Cost. della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Cost. nella sent nella parte in cui nega la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi iure imperii dalla Germania (Terzo Reich). Questione posta da Tribunale di Firenze adito da 2 cittadini italiani deportati e da eredi di un terzo deportato nella IIWW x avere risarcimento dei danni subiti in seguito alla cattura di militari italiani da parte del Terzo Reich.
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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del 22.10.2014
Art. 94 della Carta ONU obbliga lo Stato ad adeguarsi alle pronunce della CIG quando stabilisce l’obbligo per il giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione per crimini commessi sul territorio italiano. Art. 1 l n. 5 esecuzione Conv. N.Y 2004 CONTRASTO con Art. 2 e 24 Cost.
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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del 22. 10
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del – TEORIA DEI CONTRO - LIMITI Art. 2 e 24 Cost.: sono principi supremi dell’ordinamento costituzionale e costituiscono limite all’ingresso di norme internazionalmente riconosciute ex art. 10 Cost. o in Trattati internazionali.
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA
A partire dal caso Ferrini (5044/2004), la Cass. it ha negato l’immunità alla Germania ai fini del risarcimento dei danni chiesti da un cittadino italiano deportato in Germania e sottoposto a lavoro forzato nel 1944 – 45 ritenendo che l’immunità vada esclusa quando lo Stato straniero convenuto in giudizio è accusato di un crimine internazionale, appartenente allo ius cogens come la deportazione e il lavoro forzato. In Italia la sentenza è stata confermata dalla sent , n Mantelli
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA
Germania si rivolge alla CIG lamentando il fatto che l’Italia ha violato le regole di diritto internazionale consuetudinario in materia di immunità degli Stati. PUNTO CENTRALE: se la norma consuetudinaria che prevede l’immunità dalla giurisdizione può essere derogata in presenza di una violazione dello ius cogens crimini internazionali- lavori forzati).
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA
ARGOMENTAZIONE ITALIANA: conflitto tra norme primarie dei conflitti armati che proibiscono l’uccisione di civili, la deportazione e il lavoro forzato di civili e di prigionieri di guerra e la norma sull’immunità degli Stati esteri (parr. 92, 93 e 94) – forse si sarebbe potuto generalizzare la derogabilità della regola sull’immunità.
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA
SOLUZIONE DELLA CIG (parr. 92 – 97): molto sbrigativa e criticabile: Par. 93: non vi è conflitto tra norme di ius cogens che vietano crimini di guerra e regole su immunità perché “the two set of rules address different matters”. Regole su immunità hanno carattere procedurale quindi pronunciarsi su immunità della Germania non significa affermare la liceità della sua condotta.
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA c. ITALIA
Nella decisione del , la CIG non riconosce il c.d. “new” international law of human rights, considerato come ius cogens, soprattutto non al fine di contrastare le regole concernenti la sovranità degli Stati nel loro comune interesse.
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SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA c. ITALIA
La CIG nega tuttavia che si sia formata una consuetudine che garantisce i diritti umani in maniera superiore rispetto alle regole sull’immunità. Tale presupposto è alquanto decisivo per contrastare la formazione di una consuetudine di rango superiore sulla tutela dei diritti umani.
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CONTRASTO CONSUETUDINE/COSTITUZIONE
CONSUETUDINE CHE PREVEDE IMMUNITA' DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE ART. 24 COST. TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
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L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO
La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238 del 2014 ha affermato che “tutte le norme consuetudinarie possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale senza alcun limite temporale quanto alla loro formazione”, inoltre “i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana costituiscono un limite all’ingresso delle norme consuetudinarie nel nostro ordinamento”.
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CONTRASTO TRA CORTI CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (prevalenza del dir. int.) CORTE COST. (prevalenza della Costituzione).
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Per qualcuno si parla di scontro tra la Corte Cost. it. e la CIG….
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del – TEORIA DEI CONTRO - LIMITI Per qualcuno si parla di scontro tra la Corte Cost. it. e la CIG…. Corte Cost. fa riferimento ai controlimiti istituzionali all’apertura dell’ordinamento italiano alle consuetudini internazionali.
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Prima della modifica dell’art. 117 Cost., la Corte Cost. assicurava ad alcuni trattati prevalenza sulle l. ordinarie: - i trattati relativi alla condizione giuridica dello straniero ex art. 10, 2° co., Cost. e per estensione interpretativa della giur. Cost. anche i trattati sui diritti umani; C.Cost n. 10 - i trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali che comportino limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost.
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Poiché di solito l’ordine di esecuzione è contenuto in una legge ordinaria Di solito il rango delle norme del trattato è quello della legge ordinaria
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Secondo l’art. 117 Cost.(modificato dalla l. Cost , n.3):”La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
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Dunque, per effetto della l. cost., 18.10.2001 n. 3:
Si fornisce garanzia costituzionale all’osservanza di tutti gli obblighi internazionali pattizi e prevalenza sulle leggi anche se successive?
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CONFERME DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE E DEL RANGO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
L , n. 131 di attuazione dell’art. 117 stabilisce (art. 1) che “costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 1° co., Cost. quelli derivanti …dai trattati internazionali”.
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Quindi… In caso di contrasto tra una legge e un trattato internazionaledovrebbe prevalere in ogni caso il trattato Tramite il meccanismo del controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte Costituzionale- Corte Cost n.348 e 349.
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Art. 117 SANCISCE la SUPERIORITA’ DEI TRATTATI RISPETTO ALLA LEGGE ORDINARIA…. Con la conseguenza che una norma di legge contraria a un trattato può essere annullata dalla Corte Costituzionale…
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CONTRASTO TRA TRATTATO INTERNAZIONALE E LEGGE ORDINARIA
Cosa succede in caso di contrasto tra legge ordinaria e trattato internazionale? Il giudice italiano deve sollevare la pregiudiziale e attendere che la Corte cost. si pronunci sul punto ,come nei casi sent. 348 e 349 del 2007, c.d. sentenze gemelle.
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Inoltre… La Corte Cost. ha precisato che “Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione”. Eccezione: per il contrasto con i t. UE è possibile disapplicare n. interna contrastante
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PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
- Interventi della Corte Costituzionale nell’ambito dei t. dir. Umani. - Ruolo Cedu? Dialogo tra Corti anche alla luce della possibile adesione UE alla Cedu – Carta di Nizza/Trattato di Lisbona
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PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
CORTE EDU GIUDICI ORDINARI CORTE COSTITUZIONALE
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PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
CORTE EDU CORTE COSTITUZIONALE GIUDICI ORDINARI
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SENTENZA 348/2007 CORTE COST. La Corte Cost. ha precisato che “le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che di esse viene data dalla Corte europea”. Ma….”si deve escludere che le pronunce della Corte edu siano vincolanti per il controllo di costituzionalità delle leggi nazionali”… La valutazione del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali è sempre rimesso alla Corte costituzionale…
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SENTENZA 348/2007 CORTE COST. …il destinatario delle sentenze della Corte edu è in primo luogo il legislatore nazionale che dovrebbe adeguare il sistema interno alla luce delle sentenze di Strasburgo…
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EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COST.
SENT. 311 e 317/2009: la Corte Cost. precisa ulteriormente il suo ruolo in caso di contrasto delle norme della Convenzione edu con la Costituzione….
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SENT. 311 e 317/2009 Corte elabora il principio della “massima espansione delle tutele” per valutare come il precetto elaborato dalla Corte edu si inserisca nell’ordinamento italiano.
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INTERPRETE UNICO DELLA CEDU
SENT. 311 e 317/2009 CORTE EDU INTERPRETE UNICO DELLA CEDU CORTE COSTITUZIONALE CONTROLLA IL MODO IN CUI L’INTERPRETAZIONE DELLA CEDU ENTRA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO SULLA BASE DELLE COMPETENZE INTERNE E DEI RIMEDI VOLTI A IMPEDIRNE I CONFLITTI
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CONSEGUENZE DI TALE EVOLUZIONE
….evitare che i giudici italiani possano applicare direttamente le norme della Convenzione europea disapplicando il diritto interno contrastante con essa… …a differenza di quanto accade con il diritto UE direttamente applicabile negli ordinamenti interni….
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
In caso di contrasto di un trattato con norma costituzionale Prevale la norma costituzionale: giudizio di costituzionalità ad opera della Corte Cost. sulla legge che contiene l’ordine di esecuzione; ad es. C. Cost n. 73 Baraldini.
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
CASO BARALDINI: riguarda il trasferimento in Italia di una persona, Silvia Baraldini, condannata negli Stati Uniti a pena detentiva, per aver svolto attività di supporto per i diritti delle persone di colore in USA, ai fini della prosecuzione della carcerazione nello Stato di cittadinanza della condannata. In base all’accordo intervenuto tra le autorità italiane e statunitensi, di attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, le autorità italiane si impegnavano a tenere in carcere la Baraldini, nonostante ella fosse seriamente ammalata e nonostante la legge italiana (l’articolo 147 comma 1 n. 2 del codice di procedura penale) consentisse all’autorità giudiziaria la facoltà del rinvio dell’esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato.
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IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
La Corte Costituzionale, viene richiesta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma di stabilire se l’ordine di esecuzione della Convenzione di Strasburgo, consentendo deroghe all’applicazione dell’articolo 147 comma 1 n. 2 c.p.p., che tutela un diritto fondamentale della persona, fosse compatibile, tra l’altro, con l’articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto fondamentale alla salute ed all’integrità fisica. La Corte afferma la prevalenza dei principi costituzionali (con l’effetto di liberare Baraldini).
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RANGO DELLE NORME PRODOTTE DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI
- Rango della norma interna di adattamento sia esso ordinario o speciale - Per norme UE vale la garanzia dell’art. 11 Cost.; - Per le altre si discute se sia applicabile l’art. 117, 1° co.
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