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Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO A

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Presentazione sul tema: "Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO A"— Transcript della presentazione:

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2 Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO A
Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO A. Obiettivi: Obiettivi generali Affrontiamo la legge (composta di 73 articoli) e il Piano sociale regionale (composto di 194 pagine) 1)I livelli essenziali ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale 2)Organizzazione e programmazione dei servizi ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale 3)Quali risorse e da chi provengono, per il finanziamento del sistema regionale

3 Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO I servizi garantiti ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale Il comma 2dell’art. 22 elenca le seguenti sette tipologie di servizi, indicate come livelli essenziali: 1. Servizio di Segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi,mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini; 2. Servizio sociale professionale; 3. Punto Unico di Accesso, garantito in ogni Distretto sociosanitario; 4. Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 5. Servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 6. Strutture residenziali e centri di accoglienza; 7. Strutture semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali o diurni a carattere comunitario. Al comma 3: Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 46, in base al fabbisogno rilevato definisce interventi comunitari per accrescere il senso di appartenenza territoriale, per la coesione sociale, per la mediazione dei conflitti, per la cultura della legalità e del dialogo per tutte le categorie sociali.

4 Standard quantitativi Indicatori qualitativi
Indicatori e standard del servizio Servizio di segretariato sociale e Punto Unico di Accesso PUA LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Artt. 23, 52 e 53 Garantire in ogni distretto sociosanitario: ● 1 Ufficio sociosanitario quale strumento di integrazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD); ● 1 Casa della Salute che integri le funzioni del Segretariato sociale e del PUA; ● 1 Unità di Valutazione Multidimensionale, composta da personale sanitario della ASL e personale sociale dei Comuni singoli o associati. ● Accessibilità; ● Fruibilità; ● Continuità e flessibilità oraria; ● Professionalità impegnate; ● Formazione congiunta; ● Procedure e strumenti condivisi; ● Integrazione sociosanitaria; ● Coordinamento con gli altri servizi territoriali, pubblici o privati; ● Tempistica certa tra il riconoscimento del diritto e l’attuazione del progetto personale (erogazione delle prestazioni).

5 Standard quantitativi Indicatori qualitativi
Indicatori e standard del servizio Servizio di segretariato sociale e Punto Unico di Accesso PUA LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Artt. 23, 52 e 53 Garantire in ogni distretto sociosanitario: ● 1 Ufficio sociosanitario quale strumento di integrazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD); ● 1 Casa della Salute che integri le funzioni del Segretariato sociale e del PUA; ● 1 Unità di Valutazione Multidimensionale, composta da personale sanitario della ASL e personale sociale dei Comuni singoli o associati. ● Accessibilità; ● Fruibilità; ● Continuità e flessibilità oraria; ● Professionalità impegnate; ● Formazione congiunta; ● Procedure e strumenti condivisi; ● Integrazione sociosanitaria; ● Coordinamento con gli altri servizi territoriali, pubblici o privati; ● Tempistica certa tra il riconoscimento del diritto e l’attuazione del progetto personale (erogazione delle prestazioni).

6 Indicatori e standard del servizio Servizio sociale professionale
LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Art. 24 ● 1 assistente sociale del distretto sociosanitario, a tempo pieno, ogni residenti. Con deliberazione regionale sarà definito un range tra e abitanti in relazione a: ● gli esiti della diagnosi di comunità; ● le dimensioni e le caratteristiche orografiche del territorio di riferimento; ● la presenza di persone non residenti in condizioni di disagio socio-economico. ● Divieto di esternalizzazione della funzione; ● Adeguatezza della dotazione organica; ● Stabilità contrattuale delle risorse umane; ● Esperienza, specializzazione e formazione continua del personale; ● Prevenzione del turnover e del rischio di burn out; ● Uso degli strumenti: progetto personale e budget di salute.

7 Standard quantitativi Indicatori qualitativi
Indicatori e standard del servizio Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Art. 30 ● 1 servizio operante nel territorio di Roma Capitale; ● 1 servizio in ogni ASL negli altri territori, negli orari non coperti dal funzionamento ordinario del servizio sociale. ● Accessibilità (anche telefonica); ● Tempestività; ● Integrazione con gli altri servizi di emergenza; ● Integrazione con i servizi sociali ordinari.

8 Indicatori e standard del servizio Servizio di assistenza domiciliare
LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Art. 26 Garantire in ogni distretto sociosanitario: ● l’implementazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); ● l’estensione della quota di persone con limitazioni funzionali che fruiscono di servizi pubblici a domicilio; ● l’estensione delle ore erogate in funzione dell’intensità dei supporti necessari alla persona, rilevata in fase di valutazione; ● la possibilità di scelta tra assistenza diretta, indiretta o mista. ● Libertà di scelta; ● Capacitazione ed empowerment; ● Integrazione sociosanitaria; ● Integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul territorio; ● Flessibilità oraria e giornaliera; ● Continuità assistenziale e prevenzione dell’istituzionalizzazione ● Competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi domiciliari; ● Prevenzione del rischio di burn out.

9 Indicatori e standard del servizio Residenzialità
LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Art. 31 Garantire in ogni distretto sociosanitario: ● il monitoraggio delle condizioni di chi vive attualmente in struttura; ● la riduzione del numero delle persone istituzionalizzate; ● la definizione di un procedimento unico di accreditamento sociosanitario; ● l’elaborazione di linee guida regionali che prendano a riferimento i criteri introdotti dalla Norma UNI 11010/2016 “Servizi socio sanitari e sociali - Servizi per l’abitare e servizi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità (PcD) - Requisiti del servizio”; ● la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture residenziali esistenti in funzione delle linee guida elaborate dalla Regione; ● la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei beni pubblici destinati al sociale; ● la ristrutturazione di edifici pubblici inutilizzati per la creazione di soluzioni abitative innovative e per il co-housing; ● la creazione di servizi per l’abitare che riproducano le condizioni di vita familiari. ● Libertà di scelta; ● Accessibilità; ● Rispetto della privacy; ● Capacitazione ed empowerment; ● Integrazione sociosanitaria; ● Integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul territorio; ● Mantenimento di relazioni con il contesto sociale di riferimento (comunità, reti informali, persone) e partecipazione alle attività realizzate all’esterno (anche di tipo ricreativo); ● Competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi residenziali; ● Prevenzione del rischio di burn out; ● Protezione da ogni forma di abuso, maltrattamento, trattamento degradante o negligenza.

10 Indicatori e standard del servizio Semiresidenzialità
LR 11/16 Standard quantitativi Indicatori qualitativi Artt. 27, 28 e 31 Garantire in ogni distretto sociosanitario: Omogeneizzare la rete territoriale dei servizi semiresidenziali in relazione alle seguenti tipologie: ● ludoteche; ● laboratori per l’autonomia delle persone con disabilità; ● centri di aggregazione giovanile; ● centri anziani; ● mense sociali e centri di accoglienza notturna. ● Accessibilità; ● Fruibilità; ● Capacitazione ed empowerment; ● Integrazione sociosanitaria; ● Integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul territorio; ● Creazione di relazioni con il contesto sociale di riferimento (comunità, reti informali) e partecipazione alle attività realizzate sul territorio (anche di tipo ricreativo); ● Competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi semiresidenziali; ● Prevenzione del rischio di burn out; ● Protezione da ogni forma di abuso, maltrattamento, trattamento degradante o negligenza.

11 Costituzione di un Ufficio sociosanitario
Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO Organizzazione e programmazione dei servizi ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale Linee guida ai territori per la programmazione socio sanitaria integrata Per garantire la programmazione congiunta, il coordinamento, il finanziamento e la gestione integrata delle prestazioni sociosanitarie, la singola ASL e gli enti locali del relativo Distretto sociosanitario stipulano una convenzione o accordo di programma, secondo uno schema tipo che verrà predisposto con Delibera della Giunta regionale. Azioni: Costituzione di un Ufficio sociosanitario Realizzazione di una diagnosi congiunta di comunità Programmazione territoriale triennale (aggiornata annualmente) integrata, attraverso il collegamento tra il Piano di Zona e il Programma delle Attività Territoriali (PAT) Costruzione di un sistema di indicatori e di strumenti, sulla base dei quali valutare l’operato del direttore del Distretto sanitario e del responsabile dell’Ufficio di Piano Creazione di un budget unico di distretto Individuazione di indicatori standard di efficacia e di efficienza per misurare le prestazioni e la spesa.

12 Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO Organizzazione e programmazione dei servizi ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale La programmazione locale Il Piano sociale di Zona è predisposto dall’Ufficio di Piano e approvato dagli organismi di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 44 della legge regionale 11/2016, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale competente (limitatamente alle attività sociosanitarie), con il coinvolgimento sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle reti associative di secondo livello del terzo settore – volontariato, Aps, cooperazione sociale - delle Consulte sulla disabilità, delle associazioni di utenti e familiari e a seguito di percorsi di redazione partecipata inclusiva, in appositi tavoli tematici, delle organizzazioni di primo livello e di associazioni di cittadini e utenti.

13 Prime OSSERVAZIONI SUL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO Organizzazione e programmazione dei servizi ed il possibile ruolo dei cittadini e del privato sociale Il Piano sociale di Zona è predisposto dall’Ufficio di Piano e approvato dagli organismi di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 44 composto dai sindaci dei comuni , d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale competente (limitatamente alle attività sociosanitarie), con il coinvolgimento sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle reti associative di secondo livello del terzo settore – volontariato, Aps, cooperazione sociale - delle Consulte sulla disabilità, delle associazioni di utenti e familiari e a seguito di percorsi di redazione partecipata inclusiva, in appositi tavoli tematici, delle organizzazioni di primo livello e di associazioni di cittadini e utenti. Il luogo più importante, per ogni singola associazioni interessata alla Programmazione, è certamente il livello locale. In questo livello il Piano non amplia le indicazioni della legge regionale e prevede due modalità differenziate di partecipazione che potrebbero indebolire il contributo delle organizzazioni di volontariato.

14 Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza, per Regione Lazio e Italia - Anno 2012 (distribuzione percentuale) Pag. 62

15 Art. 64 (Finanziamento del sistema integrato)
1. Il sistema integrato è finanziato dai comuni, con il concorso delle risorse regionali, sia in conto gestione sia in conto capitale, finalizzate alle politiche sociali, nonché dal fondo sanitario regionale per .quanto riguarda le attività integrate socio-sanitarie 3. La Regione concorre, anche con risorse provenienti dall’Unione europea e dallo Stato, al finanziamento dei servizi sociali e socio-sanitari erogati a livello distrettuale in via sussidiaria e perequativa, al fine di rendere esigibili i livelli essenziali come definiti dalla presente legge rispetto all'intervento primario comunale e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali quantitativamente e qualitativamente omogenea nei vari distretti socio-sanitari.

16 RISORSE STANZIATE PER L’ANNUALITA’ 2017
MISSIONE 12 RISORSE TOTALI PROGRAMMA REGIONALI STATALI 01- Interventi per l'infanzia e i ,00 ,00 ,00 minori e per asili nido  02- Interventi per la disabilità ,00 ,00 ,00 03- Interventi per gli anziani ,00 04-Interventi per soggetti a rischio ,96 ,00 ,96 di esclusione sociale 05 -Interventi per le famiglie ,00 ,00 ,00 07-Programmazione e governo della ,00 ,00 ,00 rete dei servizi sociosanitari e sociali 08- Cooperazione e associazionismo ,00 ,96 ,00 ,96 Aggiornamento risorse  € ,96  € ,45 € ,41

17 Per la Vita Indipendente
RISORSE 2017 /2019 ANNUALITA’ 2017 RISORSE REGIONALI RISORSE STATALI TOTALI € ,96 € ,45 € ,41 ANNUALITA’ 2018 € ,00 € ,00 € ,00 ANNUALITA’ 2019 € ,00 € ,00 € ,00 Legge112/2016 “Dopo di NOI” Fondo nazionale 2017 ,00 Per la Vita Indipendente Bandi Ministeriali 2014/2016 ,00

18 ALTRE RISORSE STATALI NON DISPONIBILI
Misure economiche di sostegno INPS Costi anno 2017 Bonus bebè 1,032 miliardi di euro nel Disegno di Legge di Bilancio 2017 Premio alla nascita 392 milioni di euro Fondo di sostegno alla natalità 14 milioni di euro bonus asilo 144 milioni di euro voucher baby sitting per lavoratrici sia dipendenti che autonome 50 milioni di euro

19 RISORSE FINANZIARIE DEL POR FSE 2014-2010
 RISORSE FINANZIARIE DEL POR FSE OBIETTIVO TEMATICO 9 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' Azioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Interventi per contrastare il rischio di povertà Progetti sportivi per l’inclusione Sociale Azioni di formazione al sostegno del lavoro per lo sviluppo dei Servizi all'infanzia Azioni di formazione Sostegno lavoro Servizi cronicità e terza età TOTALI

20 Risorse complessive dei Comuni
Risorse Pro-capite Popolazione residente Lazio (Comprese spese dei Comuni dati ISTAT) ,00 € 170,7 Risorse regionali e statali 2017 per Lazio € ,41 + € ,00 = € ,41 ITALIA ,00 € 117,3

21 Lazio 943.960.660 171 Viterbo 23.101.957 74 Rieti 17.024.184 109 Roma
Spesa dei Comuni singoli o associati Spesa pro-capite* Lazio 171 Viterbo 74 Rieti 109 Roma 207 Latina 66 Frosinone 70

22 DELIBERAZIONI DI GIUNTA PREVISTE DALLA L.R. 11/2016
ART. OGGETTO FATTE DA FARE 25 ASSISTENZA ECONOMICA E ASSEGNI DI CURA La Giunta Regionale, con propria Deliberazione, stabilisce i criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di assistenza economica e degli assegni di cura per persone con disagio economico x 26 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE La Giunta Regionale, con propria Deliberazione, stabilisce i requisiti e le modalità per il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare e dei programmi di aiuto di cui al comma 5 DGR 223/ DGR 88/2017 31 STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE La Giunta Regionale , con propria Deliberazione, individua tipologie di strutture multiutenza e/ o polifunzionali, anche a carattere sperimentale DGR 173/ DGR 182/2016

23 DELIBERAZIONI DI GIUNTA PREVISTE DALLA L.R. 11/2016
ART OGGETTO FATTE DA FARE 32 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO La Giunta Regionale , con propria Deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali DGR 124/2015 43 Distretti socio- sanitari La Giunta Regionale , con propria Deliberazione, individua il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all'interno del quale i comuni esercitano in forma associata, le funzioni e i compiti di cui all' articolo 35 commi 2 e 3 CONSIGLIO REG. 591/1999 (PRIMO PIANO SOCIALE) - DGR 384/2016 ELABOR. NUOVA PROPOSTA IN CORSO 45 UFFICIO DI PIANO LINEE GUIDA La Giunta Regionale , con propria Deliberazione, stabilisce le linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica, alle modalità di funzionamento dell'ufficio di piano, i requisiti di nomina del Coordinatore nonché le modalità di partecipazione dell'Azienda Sanitaria Locale all'Ufficio di piano, per gli aspetti relativi all'integrazione socio-sanitaria DGR 395/2014

24 DELIBERAZIONI DI GIUNTA PREVISTE DALLA L.R. 11/2016
ART OGGETTO FATTE DA FARE 49 SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI X 51 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - LINEE GUIDA DGR 790/2016 (Disciplina RSA: Art. 6 L.R. 12/2016) Proposta DGR 201, 8/2016 (Compartecipazione strutture socio-sanitarie riabilitative psichiatriche) Elaborazione proposta Linee Guida in corso 53 BUDGET DI SALUTE Approvazione di linee giuda per la definizione della metodologia d’integrazione socio-sanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti sa budget di salute

25 DELIBERAZIONI DI GIUNTA PREVISTE DALLA L.R. 11/2016
ART OGGETTO FATTE DA FARE 55 CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE(COSTITUZIONE) – E FUNZIONAMENTO x 61 VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI 62 UFFICIO DI TUTELA E GARANZIE DEI DIRITTI DEGLI UTENTI DEL SISTEMA INTEGRATO 63 OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI 71 DISPOSIZIONE TRANSITORIA In fase di prima attuazione e fino all’adozione del piano sociale regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce: i criteri di ripartizione fra i distretti socio-sanitari delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del sistema integrato a livello locale; le linee guida per la formulazione e la verifica dei piani di zona e l’utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a); l’eventuale quota di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di progetti di interesse regionale. Fatto per il DGR 662/2016

26 DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°78 del 3 aprile 2017 I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità' di italiani all'estero.

27 Le novità del Decreto per le Associazioni:
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, Le novità del Decreto per le Associazioni: Albo a carattere nazionale, degli enti di servizio civile universale con almeno 100 sedi Albo a carattere regionale degli enti di servizio universale regionale con almeno 30 sedi Le novità del Decreto per i giovani: Durata variabile da 8 a 12 mesi, per 25 ore settimanali invece delle 30 attuali. Servizio civile anche all’estero ed estensione agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro, Attestato di svolgimento del servizio civile universale.

28 Approvati dal Consiglio del Ministri il 12 maggio 2016
Schema Decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma2, lettera b, della legge 6 giugno 2016 n° 106”. Schema Decreto legislativo recante “ Disciplina dell’istituto del Cinque per mille dell’imposta su reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma1, lettera c) e d) della legge 6 giugno n° 106”. Schema Decreto legislativo recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.

29 Osservazione preliminare
Introduco una distinzione, presente in letteratura, anche se uscita al dibattito pubblico: Si tratta di due definizioni e delle loro differenze: Quando si dice «No profit», ovvero “nessun profitto”, si tende a rappresentare quelle organizzazioni del terzo settore che non svolgono alcuna attività di mercato, quelle organizzazioni che, per essere efficaci nelle soluzioni che propongono, necessitano del dono e del tempo altrui in forma gratuita. Quando si dice «non profit», da «not for profit» (traducibile più correttamente con “non a fini di lucro”) si intende quelle organizzazioni che possono anche svolgere un’attività sul mercato per fini sociali grazie alla quale producono un profitto indirizzato principalmente, se non esclusivamente, a sostenere la missione non lucrativa.

30 Codice del Terzo Settore

31 Gli enti del Terzo Settore
Organizzazioni di Volontariato Associazioni di promozione sociale Enti filantropici Imprese sociali, incluse le Coop Sociali Reti associative Società di mutuo soccorso Ogni altro ente costituito in forma di associazione o di fondazione per il perseguimento , senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi, ed iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

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33 Attività di interesse generale
Gli enti del Terzo Settore esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: - lista dalla lettera a alla lettera z

34 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si ‘avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9”. In pratica quasi tutte le organizzazioni. Si devono iscrivere al nuovo Registro Unico sia le organizzazioni già iscritte ai registri regionali sia quelle che non lo sono.

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36 Rapporti con gli Enti Pubblici
Le amministrazioni pubbliche – nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, nei settori di attività prima definite di interesse generale – assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione nel rispetto dei principi delle Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché delle norme che disciplinano specifici provvedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona (Legge 328/00 e nuova Legge Regionale).

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40 Partecipazione degli enti di Terzo Settore
Due le proposte, complementari tra di loro: la prima prevede la costituzione (o consente alle Regioni di prevedere ) di Consigli Regionali del Terzo Settore in analogia con il Consiglio Nazionale. Questo organismo regionale assorbirebbe le funzioni degli attuali Osservatori di Volontariato e di Promozione sociale, allargandone la composizione a tutti gli enti di Terzo Settore previsti dall'art. 4. la seconda prevedere la possibilità (o l'obbligo?) per le Regioni di costruire un soggetto con le caratteristiche e le facoltà delle Conferenze Regionali del volontariato e della promozione sociale, come previsto dalle attuali leggi della Regione Lazio. Questi organismi hanno la potenza di interpellare tutte le organizzazioni iscritte al Registro (o nel futuro alla singola sezione del registro unico) anche in possibili forme ulteriormente articolate territorialmente. Ciò per non perdere un esperienza di coinvolgimento e partecipazione che, al contrario, va valorizzata e potenziata.


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