La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Le responsabilità dell’intermediario di viaggi

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Le responsabilità dell’intermediario di viaggi"— Transcript della presentazione:

1 Le responsabilità dell’intermediario di viaggi
Sentenza n /2013 Realizzato da: Bentivegna Eliana (817892) Peroni Eleonora (817875)

2 Massima L’agenzia di viaggio in base ai principi della responsabilità contrattuale, espressi negli art. 1337, 1366, 1375 del codice civile, è responsabile, in qualità di intermediario, per quanto concerne le attività preparatorie e accessorie strumentali al perseguimento dello scopo di viaggio. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 della CCV, è tenuto a proteggere gli interessi dei viaggiatori e pertanto, come scritto nell’art. 22 della CCV, è suo preciso dovere rispondere di ogni inosservanza nell’adempimento dei suoi obblighi.

3 Soggetti I coniugi LG e GE, rappresentati dall’avvocato Ottolia Giovanni Battista. Muovono istanza contro L’agenzia GE, rappresentata e difesa dagli avvocati Sciuto Filippo e Fedeli Renato.

4 Fatti 3 novembre 2004 2005 9 ottobre 2007 30 novembre 2007
6 gennaio 2004 Partenza per il viaggio di nozze Negato l’ingresso della moglie presso la dogana thailandese 3 novembre 2004 I coniugi si recano dal Giudice di Pace di Genova-Voltri 2005 La domanda di risarcimento viene respinta dal Giudice 9 ottobre 2007 Il tribunale di Genova conferma la decisione di primo grado 30 novembre 2007 Proposti dai coniugi cinque motivi di ricorso per cassazione 27 settembre 2013 Udienza presso il tribunale di Genova Accoglimento del ricorso

5 Decisione del Giudice di Appello e relative motivazioni
Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento sulla base delle seguenti motivazioni: Al marito non spetta alcun risarcimento in quanto non necessitava di visti e poteva accedere al Paese. La moglie essendo ecuadoregna non può invocare la tutela della CCV in quanto non venne sottoscritta dal suo Paese d’origine. Inoltre non è neanche protetta dall’art. 8 d.lgs. 17 marzo 1995, riservata ai cittadini europei. L’agente non è imputabile in quanto i suoi doveri si limitano a quanto espressamente richiesto dai viaggiatori i quali, in questo specifico caso, non si sono informati circa i visti.

6 Ricorso in Cassazione e relative motivazioni
I coniugi richiedono il ricorso in Cassazione. Primo motivo: Violazione delle norme della CCV; Violazione degli art. 2, 3, 24, 111 della Costituzione e degli art. 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710, 2043 del Codice Civile. Secondo motivo: Violazione dell’art. 8 d.lgs. 111/1995.

7 Terzo e quarto motivo: Violazione del d.lgs. N. 206/2005 del Codice del consumo. Quinto motivo: Violazione delle norme sull’onere della prova dell’inadempimento; Mancanza, insufficienza o contraddizione nelle motivazioni che hanno spinto la Corte d’Appello a respingere la loro domanda.

8 Motivazioni per cui la Corte accetta il ricorso
Innanzitutto, trattandosi di un viaggio di nozze è imperativa la presenza di entrambi i coniugi per il pieno godimento della vacanza. Di conseguenza è infondata la giustificazione dell’agenzia, infatti, seppur trattandosi di contratti autonomi, perseguono uno scopo unitario. Entrambi dunque dovevano essere informati correttamente.

9 In secondo luogo, nonostante la moglie fosse ecuadoregna, era anch’essa tutelata dalla CCV, la quale, ai sensi dell’art.2, si applica a qualsiasi contratto concluso da un’organizzazione o da un intermediario appartenente a uno dei paesi sottoscriventi. La nazionalità del viaggiatore non è rilevante in questo frangente.

10 Nonostante non siano previsti obblighi di informazione a carico dell’intermediario per quanto riguarda i visti e i documenti d’ingresso, la CCV all’art. 3 sottolinea l’importanza di proteggere «i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo». Di conseguenza l’agente avrebbe dovuto intuire la nazionalità della moglie e avvertirla circa l’eventuale visto. Inoltre l’agenzia non ha dato prova di avere insufficienti informazioni per presumere la nazionalità della donna.

11 Gli obblighi del mandatario inoltre non si estinguono a quanto strettamente richiesto ai fini del contratto, ma devono tenere conto dei naturalia negotii. È compito dell’agente stabilire se una determinata attività accessoria o preparatoria sia da ritenere compresa nella prestazione dovuta in quanto strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato.

12 Motivazioni respinte dalla Corte di Cassazione
la Cassazione ritiene erroneo il riferimento ai seguenti articoli, in quanto si riferiscano ai pacchetti turistici e non a servizi isolati: Art. 8 d.lgs. 111/1995 (a cui si a riferimento nel secondo motivo del ricorso); D.lgs. N. 206/2005 del Codice del Consumo (citato nel terzo e quarto motivo).

13 Decisione ultima della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova, che sarà anche tenuto a decidere circa le spese del presente giudizio.

14 Norme citate

15 Convenzione internazionale di Bruxelles 1970 CCV (ratificata in Italia con la legge 1084/77)
Art. 2: 1.La presente convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 2.La convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per categorie di viaggiatori. Art. 3: Nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti dall’art. 1 l’organizzatore di viaggi e l’intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

16 Art. 22: 1.L’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente. 2.Senza pregiudizio delle determinazioni di quali persone abbiano diritto ad agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l’indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un’agenzia che si trovi nel suo territorio. 3.L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

17 Costituzione Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

18 Art. 111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

19 D.Lgs.111/95 (attuativo della Direttiva 90/314/CEE)
Art. 2 (Pacchetti turistici): I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico». La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

20 Art. 8 (Informazione del consumatore): Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a)orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b)generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c)recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali d)per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno; e)circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

21 Codice Civile Art (Comportamento secondo correttezza): Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Art (Diligenza nell'adempimento): Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Art (Responsabilità del debitore): Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art (Integrazione del contratto): Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

22 Art. 1375 (Esecuzione di buona fede)
Art (Esecuzione di buona fede). Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Art (Contenuto del mandato). Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. Art (Diligenza del mandatario). Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Art (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

23 Grazie per l’attenzione!


Scaricare ppt "Le responsabilità dell’intermediario di viaggi"

Presentazioni simili


Annunci Google