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STRESS LAVORO-CORRELATO L’EVOLUZIONE NORMATIVA

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Presentazione sul tema: "STRESS LAVORO-CORRELATO L’EVOLUZIONE NORMATIVA"— Transcript della presentazione:

1 STRESS LAVORO-CORRELATO L’EVOLUZIONE NORMATIVA
RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO L’EVOLUZIONE NORMATIVA FINO AL D.LGS. 81/08

2 Stress legato all’attività lavorativa
Indagine Unione Europea Lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente Lo stress interessa quasi un lavoratore europeo su quattro Dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress Il costo economico dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE a 15 è stimato in circa Milioni di euro Il numero di persone che soffrono di stress legato all’attività lavorativa è destinato ad aumentare. Per maggiori informazioni cfr.: 2

3 Perché è un problema rilevante?
Innovazioni tecnologiche ed organizzative Precarietà del lavoro Aumento del carico di lavoro e dei ritmi di lavoro Elevate pressioni emotive sul lavoro Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata Violenza e molestie di natura psicologica

4 Lo stress legato all’attività lavorativa
Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra: le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste Lo stress diventa un rischio per la sicurezza e la salute quando è prolungato nel tempo  Lo stress può portare a problemi di salute mentale e fisica.

5 TUTELE NORMATIVE NELL’UNIONE EUROPEA
Direttiva quadro U.E. 89\391\CEE art. 6 compiti del datore di lavoro, …… adattare il lavoro all’uomo, in particolare per la scelta dei metodi di lavoro e di produzione, …… in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e pianificare la prevenzione tenendo conto , tra le altre cose, dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle “ relazioni sociali e dell’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro”. Direttiva CEE 90\270 (videoterminali) Direttiva CEE 92\85 (lavoratrici madri) Entrambe le direttive fanno riferimento specificatamente alla necessità di tenere conto dello stress mentale nella valutazione dei rischi 5

6 Dlgs 626/94 TUTELA DELL’INTEGRITÀ PSICOFISICA
INFLUENZA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SULLA SFERA PSICOFISICA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI ERGONOMIA

7 DLgs 81/08 art. 15 Misure generali di tutela
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi Codici di condotta: Strumenti previsti da alcuni contratti di lavoro utilizzabili dal datore di lavoro per tutelare la dignità dei lavoratori e far rispettare con provvedimenti di tipo disciplinare principi etici e comportamentali e combattere situazioni di violenze morali per le quali esistono, comunque, tutele giuridiche. Non previsti dal 626

8 DLgs 81/08 Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Comma 1: essi devono nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro

9 D.Lgs. 81/08 art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Comma 2 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive

10 D.Lgs. 81/08 art. 20 Obblighi dei lavoratori Comma 1
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

11 D.Lgs. 81/08 art. 25 Obblighi del medico competente
Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori…

12 D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1 La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro -correlato La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato deve essere effettuata secondo i contenuti dell’accordo europeo 8 ottobre 2004 art. 28 comma 1bis Dlgs 106/09 Valutazione effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 6 m quater del D.Lgs. 81/08 (proroga concessa fino al 31/12/2010)

13 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Obiettivi L’accordo vuole fornire a datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti indicazioni rispetto al modo in cui individuare, prevenire e gestire i problemi correlati allo stress da lavoro. Non riguarda i problemi connessi alla violenza sul lavoro, alla sopraffazione sul lavoro e allo stress post-traumatico Non vuole colpevolizzare l’individuo rispetto allo stress Nell’attuare questo accordo i membri delle organizzazioni firmatarie evitino di imporre oneri inutili alle PMI

14 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Concetti fondamentali È interesse comune dei datori di lavoro e dei lavoratori ad affrontare le problematiche concernenti lo stress lavoro correlato (miglioramento della salute e della sicurezza e benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società) Lo stress, potenzialmente, può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore …………Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati

15 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Concetti fondamentali Lo stress non è una malattia ma una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale Consegue al fatto che taluni individui non si sentono in grado di rispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro nei loro confronti e che, se prolungata nel tempo può ridurre l’efficienza sul lavoro e determinare problemi di salute. Ogni individuo risponde in maniera diversa rispetto a situazioni stressanti simili è necessario tener conto… Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate lavoro-correlate

16 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Concetti fondamentali Ogni individuo risponde in maniera diversa rispetto a situazioni stressanti simili e di questa variabilità individuale nel rispondere alle pressioni è necessario tener conto quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato in una determinata realtà lavorativa Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate lavoro-correlate

17 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Indicazioni per la valutazione del rischio La valutazione deve essere finalizzata alla prevenzione, ossia all’attuazione di misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi individuati che devono essere adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o i loro rappresentanti e deve far parte di un processo di valutazione di tutti i rischi.

18 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Indicazioni per la valutazione del rischio : i fattori l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.)

19 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
I potenziali indicatori di stress un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. Gestione dello stress lavoro-correlato I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato

20 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS 8 OTTOBRE 2004
Le misure per prevenire, eliminare o ridurre i problemi associati allo stress lavoro-correlato Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato….., di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento. Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi

21 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA Indicazioni metodologiche (requisiti minimi) 1a FASE Valutazione preliminare (necessaria) 2a FASE Valutazione approfondita (eventuale)

22 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA Indicazioni metodologiche 1a FASE (necessaria) (valutazione oggettiva, se possibile parametrica, effettuabile anche dai soggetti aziendali della prevenzione utilizzando liste di controllo) Eventi sentinella quali, ad esempio, indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico comp., specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori) Fattori di contenuto del lavoro quali, ad esempio, ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza fra competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti Fattori di contesto del lavoro quali, ad esempio, ruolo, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali sul lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione * In relazione ai fattori di contenuto e contesto del lavoro è necessario sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST secondo modalità stabilite dal datori di lavoro (nelle aziende di maggiori dimensioni possibile sentire solo un campione rappresentativo di lavoratori)

23 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA Indicazioni metodologiche 2a FASE (eventuale) Percezione soggettiva dei lavoratori analizzata per gruppi omogenei di lavoratori nei casi in cui le azioni correttive ritenute necessarie in relazione agli elementi di rischio individuati nella 1a fase sono risultate inefficaci (nelle aziende di maggiori dimensioni possibile valutare, per la 2a fase solo un campione rappresentativo di lavoratori) * Nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può scegliere modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella valutazione della loro efficacia

24 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA Disposizioni transitorie e finali Programmazione temporale delle attività di valutazione del rischio e indicazione del termine finale del loro espletamento Per verificare efficacia e opportunità di integrazione ci sarà una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione sul monitoraggio delle attività realizzate Chi ha già fatto la valutazione coerentemente con quanto previsto dall’Accordo Europeo sullo stress del 2004 devono aggiornare la valutazione nelle ipotesi previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 secondo quanto indicato dal documento

25 Criticità Assenza di percorsi semplificati per aziende < 10 dip.ti
VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA Criticità Assenza di percorsi semplificati per aziende < 10 dip.ti Fase preliminare solo con criteri oggettivi Non obbligatorietà di misure parametriche ( la soglia) Valutazione soggettiva solo come indicazione per la condivisione con i lavoratori Indicazioni agli organi di vigilanza poco pertinenti

26 Linee di indirizzo regione Toscana
Definizione dell’Agenzia Europea Analisi delle situazioni solo collettive La gestione dei problemi individuali demandata alla sorveglianza sanitaria Procedere per fasi Definizione della partecipazione delle figure aziendali rappresentative Bilanciamento delle varie fonti Tentativo di combinare due approcci

27 Stress lavoro correlato: il processo di valutazione
1 Raccolta dati organizzativi 6 Verifica 2 Informazione dei lavoratori 5 Attuazione interventi 3 Valutazione 4 Pianificazione interventi 27

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