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la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

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Presentazione sul tema: "la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali"— Transcript della presentazione:

1 Contraffazione e tutela del Made in Italy: Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane

2 la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Reg. 608/2013 Normativa nazionale : la contraffazione è un reato penale In Italia la normativa sanzionatoria è di carattere penale – Art. 474 C.P. …omissis chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro …omissis Casi in cui la normativa penale prevale sul Reg.608: In caso si rilevino elementi di reato il funzionario doganale ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria (PM); Reg. 608 applicato fino all’Art (incluso). Presentazione della notizia di reato al PM che gestirà direttamente le indagini preliminari, supervisionerà le indagini della polizia giudiziaria – spesso delegate all’Agenzia delle dogane – Decisioni di fornire info sullo stato delle merci (blocco/sequestro) vengono adottate autonomamente dal PM. Dibattimento - sentenza Procedura prevista dagli art.23,24,25 del Reg.608 non applicabile in Italia

3 Reg. UE 608/2013 I titolari di diritti di privativa, a mezzo di «domanda di tutela doganale» nazionale o unionale accedono al meccanismo di tutela(per le merci in entrata ed in uscita) per 12 mesi(rinnovabile). Attraverso tale strumento i titolari del DPI chiedono alle autorità doganali di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di essere contraffatte per un massimo di 10 giorni. Durante tale lasso di tempo, nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’autorità doganale trasmette i dati utili al riconoscimento delle merci in oggetto (foto, mittente, destinatario, detentore, trasportatore, ecc.) 3

4 In caso di rinvenimento di merci contraffatte
Nel caso in cui l’esito degli accertamenti peritali da parte del titolare del diritto abbia accertato che si tratta di merci contraffatte, l’autorità doganale provvede a notiziare l’Autorità Giudiziaria a mezzo di Comunicazione notizia di reato(art. 347 C.P.P.). Dal momento della Comunicazione della notizia «criminis», la direzione delle attività investigative è in capo all’autorità Giudiziaria, alle cui direttive soggiace la polizia giudiziaria. 4

5 Eccezioni Le fattispecie rientranti nel recente Decreto Legislativo n. 28 del 16/03/ Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita‘ del fatto -; spedizioni (poste e corrieri) contenenti pochi pezzi (meno di 20), destinate a soggetti non esercenti attività commerciali e non recidivi; applicazione della sanzione amministrativa(da euro 100 a euro 7000) - di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legge n.35/2005, convertito con Legge n.80/ e confisca delle merci. 5

6 Scambio di informazioni
Art. 22 del Reg. 608/2013 Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali «Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell’Unione e al fine di contribuire all’eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere taluni dati e informazioni a loro disposizione con le autorità competenti dei paesi terzi» 6

7 per lo scambio di informazioni tra i paesi UE
RIF(Risk Information Form): permettono di scambiare informazioni inerenti frodi doganali, che possono avere un interesse comune per i paesi dell’UE.(violazioni amm.ve e per singoli soggetti o tipologia di merce) ; INF–AM: comunicazioni da parte dell’OLAF ai paesi dell’Unione aventi ad oggetto frodi accertate in uno o più paesi, con un potenziale interesse comune. Si tratta di frodi di portata più generale rispetto al RIF che coinvolgono più soggetti oppure un’unica tipologia di merce; CONVENZIONE NAPOLI II utilizzata per i casi penali (alla nascita o quando sono già in itinere). È uno strumento di cooperazione giudiziaria tra i 28 SM in cui gli elementi di prova/intelligence vengono scambiati attraverso le amministrazioni doganali; GRUPPI DI LAVORO porti ed aeroporti ( Icarus-Odysseus-Marinfo nord-Marinfo sud) 7

8 il caso UE-HKG Piano d’ Azione UE-Cina sui DPI (2014-2017)
Piano d’ Azione UE-Cina sui DPI ( ) Memorandum Genova- Tianjin (bilaterale) Cooperazione UE/Hong-Kong (China) sull’ enforcement doganale in materia di DPI. A partire dal 01/10/2015 e per un periodo sperimentale di 6 mesi è stato attivato in sede europea (TAXUD-OLAF), con la partecipazione di cinque aeroporti europei CDG-MXP-AMS-LHR-LGG), un protocollo operativo per lo scambio delle informazioni. Il protocollo prevede lo scambio di informazioni relative ai sequestri effettuati dagli aeroporti interessati da un lato e dalle autorità doganali di HKG dall’altro. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni «spontanee» sempre nell’ambito del contrasto al traffico di merci contraffatte. 8

9 Tutela del Made in Italy: false e fallaci indicazioni di origine
Art. 4 comma 49 L.350/2003 e successive modifiche (Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio): per “falsa indicazione” si deve intendere la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine.(Falso è ciò che è contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa, Cass. pen. Sez. III 13712/2005). si ravvisa la “fallace indicazione”, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, laddove l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana.(Fallace è ciò che può illudere o ingannare). 9

10 Art 4 comma 49 Legge 350/2003 L’ apposizione del Made in Italy su merci di origine terza costituisce violazione penale; L’apposizione di fallaci(ingannevoli) indicazioni di origine(bandiera italiana o diciture di italian sounding ecc.), costituisce violazione penale; Se la dicitura fallace consiste nel marchio stesso validamente registrato (es. Pelletteria fiorentina), la violazione è amministrativa(in assenza di attestazione allegata alla dichiarazione e menzionata al campo 44 del Dau).- Fallace utilizzo di marchio aziendale(art. 4 comma 49 bis) la cui competenza sanzionatoria è in capo alle Camere di Commercio a cui l’amministrazione doganale invia rapporto scritto ex art. 17 L.689/1981. E’ prevista la regolarizzazione in via amministrativa in dogana salvo le merci non siano state immesse in libera pratica in altro paese UE. 10

11 Grazie per l’attenzione
Davide Tanzarella


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