La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

TRANSFER PRICING: NUOVI ONERI DI DOCUMENTAZIONE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "TRANSFER PRICING: NUOVI ONERI DI DOCUMENTAZIONE"— Transcript della presentazione:

1 TRANSFER PRICING: NUOVI ONERI DI DOCUMENTAZIONE
25 gennaio ore 15,00 presso Sala A – Confindustria Rimini – Piazza Cavour 4 Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M 1

2 CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE
■ Norme di riferimento e presupposti applicativi; ■ Opportunità offerta dal nuovo provvedimento; ■ Comunicazione si o no?; Vantaggi e Svantaggi; ■ Documentazione idonea tra Italia e RSM; ■ Esemplificazioni di casi pratici.

3 NORME DI RIFERIMENTO - Articolo 110, comma 7 TUIR;
Circolare n. 32 Provvedimento n.2010/137654 Circolare 58/E del

4 PRESUPPOSTI APPLICATIVI
ITALIA ESTERO 51% Controllante Controllata 51% Controllante Controllata Stabile Org. OCCORRE INTEGRARE IL CONTROLLO

5 CRITERI DI COLLEGAMENTO
L’articolo 110, comma 7, del TUIR richiama i criteri di controllo previsti dall’articolo 2359 codice civile. Il controllo può essere integrato in modo diverso: Controllo Diretto Interno Esterno Rapporti contrattuali di diritto di fatto Più del 51% dei voti esercitabili voti sufficienti per esercitare influenza dominante 5

6 LA DOCUMENTAZIONE SI COMPONE
Del Master File che descrive il gruppo: struttura organizzativa, struttura operativa, strategie generali, flussi delle operazioni, operazioni infragruppo, servizi infragruppo, ripartizione dei costi, delle funzioni svolte, dei rischi assunti, dei beni strumentali impiegati. Della Documentazione Nazionale che descrive la controllata: struttura organizzativa, struttura operativa, strategie generali, operazioni infragruppo, analisi di comparabilità, selezione del metodo di determinazione dei prezzi. Le società che hanno un fatturato non eccedente i 50 milioni possono evitare di aggiornare la documentazione qualora non siano intervenute modifiche alle caratteristiche dei beni o servizi oggetto di commercializzazione ovvero ai fattori di produzione e/o commercializzazione.

7 VANTAGGI FORNITI DALLA DOCUMENTAZIONE - 1
non si applicano le sanzioni pecuniarie (da 100 al 200% della maggiore imposta), purché ovviamente la documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro di conformità; l’onere della Amministrazione Finanziaria di dimostrare l’intento elusivo del contribuente risulterà sostanzialmente più gravoso: il contribuente non può però esimersi dall’adempiere il proprio onere della prova; Chi comunica di avere adottato la documentazione dovrebbe essere l’ultimo a subire una verifica: controlli eseguiti con priorità su chi non comunica; Paragrafo 3 Circolare 58/E

8 VANTAGGI FORNITI DALLA DOCUMENTAZIONE – 2 -
Chi comunica sarà considerato contribuente in buona fede: verrà meno il dolo specifico in relazione al possibile reato penale (Art 4 “Dichiarazione Infedele” DL 74/2000); La disapplicazione delle sanzioni pecuniarie e penali facilita la fase di adesione con l’Amministrazione ovvero il successivo contenzioso; La documentazione potrà essere utilizzata anche per la deducibilità dei “costi da paradisi fiscali” e la disapplicazione della disciplina CFC per i servizi infragruppo;

9 ADOZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - PROBLEMATICHE
potrebbe evidenziare la presenza di controllate esterovestite; potrebbe evidenziare la presenza di Stabili Organizzazioni occulte; potrebbe evidenziare la presenza di costi non inerenti; potrebbe evidenziare ristrutturazioni societarie a fronte delle quali potevano nascere obblighi impositivi in italia; indurre i contribuenti a “scoprire le proprie carte”

10 DOCUMENTAZIONE IDONEA TRA ITALIA E RSM
Se ITA controlla RSM: ITA dovrà predisporre sia il Master File che la Documentazione Nazionale; Se RSM controlla ITA: ITA dovrà predisporre solo la Documentazione Nazionale; Se RSM ha una commissionaria in ITA: ITA dovrà predisporre solo la Documentazione Nazionale: preferibile tuttavia avere anche il Master File; Se RSM ha una stabile organizzazione in Italia: La RSM e la stabile in Italia dovranno predisporre sia il Master File che la Documentazione Nazionale; Se RSM ha un rappresentante fiscale in Italia; Non si applica la normativa sul Transfer Pricing;

11 QUALCHE ESEMPIO Estero C A B 100% 100% Stabile Italia CASA MADRE
Controllata Estero 1 CASA MADRE 100% 100% Stabile Controllata ITA 1 CASA MADRE Italia

12 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Avv. Lorenzo Bacciardi, LL. M
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M.


Scaricare ppt "TRANSFER PRICING: NUOVI ONERI DI DOCUMENTAZIONE"

Presentazioni simili


Annunci Google