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© All rights reserved – Anna Cattaruzzi. 2017
La condizione giuridica del minore straniero tra fonti normative internazionali e nazionali Udine, 1 dicembre 2017
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Il minore straniero nel nostro ordinamento
Il minore di diciotto anni che non ha la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea
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La normativa di riferimento
La normativa sovranazionale La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu 1948 La Convenzione dell’Aja sulla Protezione dei minori del 5 ottobre 1961 - prevede che lo Stato in cui il minore risiede abitualmente è responsabile della protezione della sua vita e delle sue proprietà. Si abbandona l’idea che la competenza principale per la protezione del minore sia quella dello Stato di cui il minore ha la cittadinanza assumendo quale criterio generale di individuazione della competenza quello della residenza cd. abituale (individuata attraverso una valutazione che deve considerare lo stato di fatto in cui versa il minore, la sua volontà e quella dei suoi genitori)
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La Convenzione internazionale ONU sui diritti del fanciullo di New York del 1989
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (art. 2) -gli stati si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale…; - adottano tutti i provvedimenti affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione. PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL FANCIULLO (art. 3) In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle amministrazioni o dei tribunali o del legislatore l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente IL DIRITTO DEL FANCIULLO AD EESERE ASCOLTATO (art. 12) L’OBBLIGO DEGLI STATI CONTRAENTI di adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento (art. 19) IL DIRITTO DEI FANCIULLI AD OTTENERE IL PIÙ ALTO STANDARD POSSIBILE DI CURE MEDICHE, PROTEZIONE SOCIALE ED ISTRUZIONE (art. 28 e 29)
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…in ambito europeo La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in particolare l’art. 24: diritti del bambino ,dove si ribadisce il diritto alla protezione e al benessere, il diritto ad esprimere la sua opinione, il diritto a che il suo interesse venga considerato come preminente nelle valutazioni rimesse alle autorità pubbliche o a istituzioni private, il diritto alla conservazione dei rapporti con i propri genitori La direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime dove si danno specifiche indicazioni sugli interventi di protezione a favore dei minori vittime di tratta La direttiva 2013/33/UE relativa all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale La direttiva 2013/32/UE recante norme minime per procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
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…nell’ordinamento italiano
Art. 31 Costituzione Lo stato protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù l. 184/83: l’art. 37bis Al minore straniero che si trova nello Stato in condizioni di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti necessari in caso di urgenza Il testo unico sull’immigrazione – d.lgs. 286/98
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Il d.lgs 24/2014 relativo alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime Il d.lgs. 142/2015 relativo all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale La l. 47/2017 contenente disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati
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Il minore straniero nell’ordinamento italiano
Alcune disposizioni sono comuni e applicabili a tutti i minori stranieri presenti in Italia: Oltre all’art. 37bis della l. 183/84, nel T. U Immigrazione lo sono in particolare : L’art. 19, comma 2, lett. A) sancisce che i minori di anni diciotto non possono essere espulsi - salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; - salvo che siano una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato ex art. 13, comma 1, nel qual caso l’espulsione del Ministero dell’Interno deve esser disposta dal tribunale per i Minorenni (art. 31, c. 4); - salvo il rimpatrio assistito L’art. 28 T.U., recependo quanto già previsto dalla Convenzione dei diritti del fanciullo di NY del 1989 sancisce che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo”.
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La sua condizione giuridica è diversa a seconda che si tratti di:
minore con uno od entrambi i genitori in condizione di regolarità di soggiorno 2. minore con entrambi i genitori in condizione di irregolarità di soggiorno 3. minore straniero non accompagnato (MSNA)
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1. il minore con uno od entrambi i genitori in condizione di regolarità di soggiorno
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L’art. 31 del T.U. Immigrazione
Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive Il minore affidato ex art. 4 l. 184/83 (affidamento familiare con il consenso dei genitori o con provvedimento del Tribunale per i Minorenni) segue la condizione giuridica dello straniero cui è affidato se più favorevole Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età (indipendenza del titolo di soggiorno, favore per la seconda generazione, v. circolare Min Int ), ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 T.U. Immigrazione L’art. 32, comma 1 completa la previsione normativa dell’art. 31 prevedendo che a questi minori, una volta raggiunta la maggiore età, venga rilasciato un pds per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro, esigenze sanitarie o cure. L’art. 14, comma 5, DPR 394/99 garantisce poi a chi era già presente regolarmente in Italia al raggiungimento della maggiore età di poter convertire il pds per studio eventualmente detenuto in uno per motivi di lavoro senza necessità di disporre di una quota del decreto flussi.
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2. minore con entrambi i genitori in condizione di irregolarità di soggiorno
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Questa categoria di minori è in assoluto la meno garantita e la più esposta alle violazioni dei diritti riconosciuti ai minori. Infatti: 1. non operano i sistemi di protezione approntati per i minori non accompagnati. Infatti, non trovandosi in condizione di abbandono né privi di rappresentanti legali in quanto assistiti dai propri genitori, non sono assoggettabili, di solito, alla normativa sull’affidamento e di cui alla l. 184/83 né a quella sulla tutela di cui al codice civile.
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2. non godono neppure appieno del diritto alla non espulsione generalmente riconosciuto per i soggetti minori dall’art. 19 T.U. Invero, infatti, la norma prevede il divieto di espulsione nei confronti dei minori “salvo il diritto del minore di seguire il genitore espulsi”. Tale inciso trova giustificazione nel diritto del minore a non essere separato dai propri familiari. Ma è un diritto: va valutato volta per volta verificando che il permanere con il proprio genitore (e quindi l’essere allontanato con lui dall’Italia) corrisponda ai suoi reali interessi, decidendo, invece, di trattenerlo in Italia qualora l’interesse del minore deponga in questo senso (ad es. per garantirgli condizioni di salute migliori, o un sistema formativo adeguato...). Ciò vale a maggior ragione per i minori adolescenti. Ciò significa anche che a questi minori non viene riconosciuto il diritto ad accedere al permesso di soggiorno per minore età Così questi minori restano in Italia privi di qualunque titolo di soggiorno e così RESTANO INVISIBILI in balia di quelle che saranno le vicende dei genitori, incontrando difficoltà enormi per poter godere di quelle forme di garanzia, tutela e protezione che l’ordinamento si è impegnato a garantire a tutti i minori indipendentemente dalla loro condizione di soggiorno e ciò sia perché manca una disciplina specifica per questi soggetti, sia perché la normativa esistente che potrebbe applicarsi spesso viene applicata in modo restrittivo facendo prevalere, anche nei confronti dei minori, l’approccio incentrato sul controllo e la soppressione dell’immigrazione irregolare.
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IL TRATTENIMENTO il minore in questione può essere trattenuto con i propri genitori nei CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI. A seguito della celebre sentenza El Dridi della CGE, l’Italia ha dovuto intervenire sul sistema di espulsione dello straniero con la l. 129/2011, recependo la direttiva rimpatri 2008/115/CE. La direttiva, prescrive esplicitamente al suo art. 16, c. 3, che debba essere assicurata particolare attenzione alla situazione di persone vulnerabili (tra cui rientrano i minori), garantendo loro le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. Nel suo articolo 17 prevede che il trattenimento di minori stranieri non accompagnati e di famiglie con figli debba essere attuato soltanto in mancanza di altre soluzioni e per un periodo il più breve possibile, assicurando alle famiglie una sistemazione separata che assicuri un adeguato rispetto della vita privata e ai minori la possibilità di svolgere attività di svago, gioco e ricreative consone all’età e l’accesso all’istruzione, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore. Tuttavia, la legge di recepimento si è limitata a prevedere che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di minori o di famiglie con minori sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali debitamente accertate (art. 19, comma 2bis) ed il regolamento di attuazione (DM ) nulla aggiunge in proposito in ordine ai servizi che devono essere garantiti ai minori eventualmente presenti nel centro.
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IL DIRITTO ALLA SALUTE I minori stranieri irregolari non avendo un permesso di soggiorno non possono nemmeno iscriversi al servizio sanitario nazionale. Lo stesso art. 35 del T.U. afferma il diritto del minore alla tutela della sua salute in attuazione della Convenzione di NY, ma non stabilisce chiare norme per rendere effettivo tale diritto, né ne prescrive l’iscrizione al SSN. Di fatto questi minori non godono che della tutela garantita a tutti gli stranieri irregolari, ossia all’insieme di cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per malattia e ai programmi di medicina preventiva. La mancanza di una previsione che disponga che ai minori irregolari è garantito un accesso alla all’assistenza sanitaria in parità di condizioni con i minori italiani viola l’art. 24 della Convenzione di NY che dispone che gli Stati debbano garantire, senza discriminazioni, al minore il MIGLIOR STATO DI SALUTE POSSIBILE consentendogli di beneficiare di tutti i servizi medici e riabilitativi garantiti al minore italiano, tra i quali assume particolare rilievo il ruolo determinante del PEDIATRA, come di un medico che, al di là delle urgenze, segue e sorveglia il percorso di crescita e sviluppo del minore. Negli ultimi anni molte regioni in Italia hanno introdotto la possibilità dei minori irregolari di accedere al pediatra, con diverse modalità, attraverso un’iscrizione al ssr che garantisce condizioni di cura migliorative rispetto alle indicazioni nazionali, ma ancora manca una previsione che unifichi tali garanzie.
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE La legislazione italiana garantisce il diritto all’istruzione in modo molto avanzato Stabilendo agli artt. 38 T.U. e 45 DPR 394/99 il diritto/dovere all’istruzione di ogni ordine e grado per tutti i minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, a condizioni di parità con i cittadini italiani, prevedendo che la mancanza di documentazione anagrafica e del permesso di soggiorno non pregiudica né l’iscrizione a scuola né il conseguimento dei titoli di studio. Tuttavia, già in passato, si sono presentate alcune difficoltà nel rendere effettivo tale diritto e dovere in relazione ai gradi di istruzione che non rientrano nella scuola dell’obbligo o in relazione all’accesso ai servizi collaterali della scuola.
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3. Il minore straniero non accompagnato (msna)
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DEFINIZIONE DAL D.P.C.M. 535/99 E’ IL MINORE NON AVENTE CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO STATO MEMBRO CHE, NON AVENDO PRESENTATO DOMANDA DI ASILO, SI TROVA IN ITALIA PRIVO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DA PARTE DI GENITORI O DI ALTRI ADULTI PER LUI LEGALMENTE RESPONSABILI IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO DAL D.GLS 142/15 LO STRANIERO DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 18, CHE SI TROVA, PER QUALSIASI CAUSA NEL TERRITORIO NAZIONALE PRIVO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE
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DALLA L. 47/2017 IL MINORENNE NON AVENTE CITTADINANZA ITALIANA O DELL’UNIONE EUROPEA CHE SI TROVA PER QUALSIASI CAUSA NEL TERRITORIO DELLO STATO O CHE è ALTRIMENTI SOTTOPOSTO ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA, PRIVO DI ASSISTENZA E DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEI GENITORI O DI ALTRI ADULTI PER LUI LEGALMENTE RESPONSABILI IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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IL MINORE è INESPELLIBILE
Salvo che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza (ma in tal caso verrà adottato dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del questore) E NON PUÒ ESSERE RESPINTO ALLA FRONTIERA E’ evidente quanto sia rilevante il tema dell’accertamento dell’età del minore
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Cosa prevede il nostro ordinamento
Se un minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo (cd. stato di abbandono) = intervengono gli istituti di cui alla l. 184/83= affidamento familiare o in comunità familiare Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale = si applica l’art. 343 c.c. = si apre una tutela
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Ciò significa che lo Stato deve provvedere a garantire al minore:
Assistenza morale e materiale = affido Un adulto che lo rappresenti legalmente = tutore
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La legge 47 del 2017 Interviene a regolamentare un quadro normativo frammentato e prassi difformi e caotiche regolamentando gli adempimenti cui è chiamato lo Stato: 1. l’obbligo di segnalazione 2. l’identificazione del MSNA; 3. La sua accoglienza; 4. I suoi diritti e le sue tutele.
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L’obbligo di segnalazione
L’autorità di pubblica sicurezza effettua: - la segnalazione alla Procura per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni - segnalazione al Giudice tutelare per la nomina di un tutore (elenco dei tutori volontari) - segnalazione alla Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sistema informativo nazionale dei MSNA)
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L’identificazione Quando: appena il MSNA entra in contatto o è segnalato all’autorità di PS, ai Servizi Sociali, all’Ente locale, all’Autorità Giudiziaria Dove: nella struttura di prima accoglienza Come: con un colloquio sulla storia personale e familiare per far emergere ogni elemento utile a proteggerlo assistito da mediatore culturale alla presenza del tutore
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…se ci sono dubbi sull’età
Si accerta 1. in via principale attraverso un documento anagrafico (anche ricorrendo alle autorità consolari se possibile) 2. se permangono fondati dubbi attraverso esami socio sanitari disposti dalla Procura per i Minorenni, previa approfondita informazione da rendere al minore e al suo tutore, in ambienti idonei con approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta,del sesso e dell’integrità psico-fisica Il provvedimento di accertamento è adottato dal Tribunale per i Minorenni (?) e può essere impugnato Nel caso in cui il dubbio permanga: la minore età si presume ad ogni effetto di legge
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L’accoglienza La prima accoglienza all’arrivo:
In strutture a loro dedicate per un tempo max di 30gg Per la loro identificazione (accertamento età) Per un primo colloquio conoscitivo con uno psicologo dell’età evolutiva - Perché ricevano ogni informazione sui loro diritti (protezione internazionale) la seconda accoglienza (Sprar - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche se non richiedenti asilo: in strutture, a familiari idonei o in famiglie affidatarie (in via prioritaria)
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I diritti del minore - alla rappresentanza legale il tutore e l’elenco dei tutori volontari - all’assistenza sanitaria Iscritti al SSN anche nelle more del rilascio del pds - all’avviamento scolastico Anche attraverso progetti specifici che prevedano l’utilizzo di mediatori culturali - alla tutela legale - in qualunque procedimento in cui sia coinvolto con accesso al patrocinio a spese dello Stato - all’ascolto e alla partecipazione assistenza affettiva e psicologica
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Provvedimenti addottabili a tutela del MSNA
1) nomina di un tutore (cura e rappresentanza); 2) affidamento: - disposto dai Servizi sociali se c’è il consenso di chi esercita al responsabilità genitoriale o del tutore - disposto dal Tribunale per i Minorenni in tutti gli altri casi in cui manca il consenso - ai parenti entro il quarto grado 3) Rimpatrio assistito e volontario adottato dal trib. Minorenni, previa audizione del minore e del tutore, se corrisponde al suo interesse. 4) il prosieguo amministrativo
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Il permesso di soggiorno
Per minore età Per integrazione minore (ai minori di cui all’art. 32, comma 1 bis e ter d.lgs. 286/98, previo parere della Direzione generale) Facoltà: senz’altro studio ma il lavoro?
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Conversione alla maggiore età
Art. 32 T.U. Immigrazione 1) Ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 l. 184/83 ovvero sottoposti a tutela previo parere positivo della Direzione generale dell’immigrazione (il mancato rilascio non può legittimare il rifiuto e si applicano le disposizioni sul silenzio assenso di cui alla l. 241/90) 2)Ai minori ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato (…), che si trovi sul territorio da almeno tre anni, che abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti un corso di studio o svolga attività lavorativa o disponga di un contratto di lavoro non ancora iniziato
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