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Elementi di diritto sindacale

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Presentazione sul tema: "Elementi di diritto sindacale"— Transcript della presentazione:

1 Elementi di diritto sindacale

2 Obiettivo: concetti generali su
art. 39 e ass. sind. – libertà sind. Cos’è una ass.sind. ≠ cos’è una confederazione La rappresentanza e la rappresentatività contratti collettivi Campo di applicazione soggettiva rapporti c.coll-c.indiv-legge rapporti fra contratti di diverso livello Contr. di prossimità (art. 8 dl.138/2011)

3 Il sindacato e la sua identità
A cosa serve il sindacato? Dal sindacato di mestiere al sindacato d’industria 2070: la categoria sindacale Dalla categoria merceologica alla libertà di organizzazione sindacale (art.39Cost.)

4 2070 criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. […]

5 Art.39 Costituzione, I comma
L'organizzazione sindacale è libera Libertà individuale Libertà dell’organizzazione Art. 18 Cost. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

6 Gerarchia delle fonti Costituzione Legge inderogabile
Contratto collettivo nazionale (rinnovato ogni 3 anni) Contratto collettivo decentrato (aziendale, deroga come da c.coll. naz.) Contratto individuale (non deroga)

7 Art. 39 Costituzione L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

8 Conseguenze inattuazione art. 39 Cost.
I contratti collettivi vincolano solo gli iscritti Meccanismo di estensione parte economica c.coll.: art. 36 Cost./2099 c.c. Altri strumenti di estensione del c.coll. (legge, appalti, datore lav. che applica a tutti i lavora. dell’az.)

9 Rapporti tra CC e contratto individuale
2077 2113

10 Rapporti tra CC di diverso livello
Non ci sono regole legali particolari Cosa succede con le regole contrattuali Cosa è successo fino al 1993 I cambiamenti successivi

11 Chi stipula il contratto?
Prima del 2014 Rappresentanza di fatto Verifica con assemblea/referendum Vincola chi firma

12 Dal 2014 Testo Unico sulla Rappresentanza (Confindustria – Cgil, Cisl e Uil ) Roma, 10 gennaio 2014 Partecipa chi ha il 5% della rappresentanza considerando gli iscritti al sindacato e i voti ricevuti nelle elezioni per le RSU Si stipula se sottoscrivono i sindacati che rappresentano il 50%+1 E’ riconosciuto da tutti coloro che hanno partecipato (anche se non hanno sottoscritto)

13 Il tu rappresentanza non è una legge ma un accordo interconfederale!

14 Posso chiedere al giudice di condannare il datore di lavoro sulla base del TU?
La legge si applica a tutti L’accordo interconfederale solo a chi è iscritto al sindacato /utilizza gli strumenti previsti dal sindacato

15 Un lungo prologo: il caso FIAT e le conseguenze.
15/9/2008: Lehman Brothers fallisce con debiti per 768 miliardi di dollari 2009 Chrysler viene comprata da FIAT Ristrutturazione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco CGIL non firma accordo interconfederale e CCNL meta Accordo sindacale aziendale: lavoro vs. flessibilità

16 I tempi Giugno 2010 referendum per l’accordo non sottoscritto da FIOM: 63% sì 36% no 19/7/2010 Pomigliano diventa Fabbrica Italiana Pomigliano e non si iscrive a Federmeccanica Le rappresentanze sindacali aziendali Il comportamento antisindacale L’accordo interconfederale del ed il governo

17 Art.8 l.n. 148/2011 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro[, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento]. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

18 Art.8 l.n. 148/2011 Violazione art. 39 Cost.!
Si rimette in discussione la gerarchia delle fonti: contratto aziendale deroga a legge! Potere ai sindacati comparativamente più rappresentativi non più a livello nazionale ma locale!

19 MERCATO DEL LAVORO - SOLE 24 ORE L'art. 8 della legge n
MERCATO DEL LAVORO - SOLE 24 ORE L'art. 8 della legge n. 148/2011: limiti della portata derogatoria Luca Daffra, Avvocato, Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati | 09 novembre 2011 Molto si è già scritto e detto sull'art. 8 del D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla recente legge n. 148/2011, che ha, da un lato, attribuito efficacia erga omnes ai contratti collettivi aziendali e territoriali, rispondenti a determinate condizioni, e, dall'altro, esteso notevolmente la capacità derogatoria dei suddetti contratti sia rispetto alla disciplina di categoria, che nei confronti di gran parte della legislazione del lavoro. Le opinioni sulla norma in questione sono assai difformi, vi è chi ne dà un giudizio estremamente positivo, vedendo nella stessa un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che consentirebbe di rendere questo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impongono e chi, invece, la valuta assai negativamente, considerandola come una sorta di grimaldello utile solo a scardinare il sistema di tutele poste a favore dei lavoratori. Su una cosa, peraltro, paiono essere d'accordo tutti i commentatori: che siamo di fronte a una norma di per sé "rivoluzionaria" e dai potenziali effetti dirompenti. Ma sarà poi effettivamente così? Solo la concreta attuazione pratica potrà dirlo. Tuttavia, a ben leggere il testo della norma in esame qualche dubbio, a mio avviso, sorge. Se è vero, infatti, che l'art. 8 formalizza la piena fungibilità tra legge e contratto collettivo (aziendale e territoriale), riconoscendo a questi una capacità regolativa pienamente equiparata alla prima, è pur vero che lo stesso fissa dei precisi limiti alla derogabilità in pejus della normativa di fonte legale. Si tratta, in primo luogo, di "vicoli di scopo". I contratti cosiddetti di prossimità potranno, in effetti, derogare alle norme di legge e di CCNL, purché, gli stessi siano finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Ma non solo. Il comma 2 bis espressamente stabilisce che le deroghe devono, comunque, rispettare la "Costituzione, nonché' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro". Soltanto nel caso in cui vengano soddisfatti entrambi i suddetti requisiti potrà riconoscersi ai contratti di prossimità tanto un portata erga omnes quanto la possibilità di prevedere deroghe alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale. La necessità di verificare il rispetto di tali requisiti apre, quindi, la strada al controllo giudiziario delle intese stipulate ai sensi dell'art. 8, sia in ordine all'adeguatezza causale e di proporzionalità della misura adottata in funzione dell'obiettivo prefissato, secondo il principio di razionalità che già la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile anche agli atti dell'autonomia collettiva (si veda sentenze nn. 103/1989 e 268/1994), sia con riguardo al rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali. Si tratta, come ben si può prevedere e immaginare, di un sindacato, quello giudiziale, di portata assai ampia, che non potrà che gettare un'alea di incertezza in ordine all'effettiva applicabilità di contratti di prossimità peggiorativi, stipulati in forza della previsione in esame. Questo aspetto, letto insieme al possibile profilo di incostituzionalità dell'art. 8 in relazione all'art. 39 della Cost., che condiziona a specifici requisiti soggettivi e procedure di contrattazione l'efficacia erga omnes dei Ccnl di categoria, nonché alla necessità di raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali – che in caso di accordi peggiorativi, non è proprio scontato -, fa sorgere più di un dubbio circa l'effettiva portata pratica della norma in questione.


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