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Il diritto romano base del diritto moderno
STORIA E CITTADINANZA
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[ne consegue che] il diritto è l’arte del buono e del giusto»
«Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non danneggiare nessuno, dare a ciascuno il suo [ne consegue che] il diritto è l’arte del buono e del giusto» Così Ulpiano, sommo giurista del II secolo d.C. sintetizzava il valore che il sistema giuridico aveva per lo Stato romano
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FONDAZIONE DELLA SCIENZA GIURIDICA
12 tavole DIRITTO ROMANO Perfetto nel metodo Articolato nella casistica Duttile norme che costituirono l’ordinamento giuridico di Roma dal 753 a.C. al 476 d.C. fondatori del diritto come scienza Durante l’Età imperiale fu messo a punto il diritto romano: l’insieme delle norme che costituirono il suo ordinamento giuridico per circa mille anni (753 – 476 d.C.). Nessun altro popolo antico formulò un sistema legislativo paragonabile a quello romano: Perfetto nel metodo Articolato nella casistica Tanto duttile da seguire l’espansione di Roma e il complicarsi della sua economia e della sua società senza mai ostacolarla o rimanere indietro. Per questo motivo i Romani – che partendo dalle arcaiche formulazioni delle Dodici tavole, arrivarono alle raffinatezze della legislazione imperiale – sono considerati i fondatori del diritto come scienza
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LE SUDDIVISIONI DEL DIRITTO
DIRITTO DEI QUIRITI Origini Consuetudini non scritte diritto di famiglia, il matrimonio, la patria potestà e la proprietà privata DIRITTO CIVILE regolavano i rapporti tra i cives, cioè cittadini romani. proveniva dalle leggi votate nei Comizi, dai plebisciti e più tardi dai decreti degli imperatori Ovvero «dei pretori» che oggi chiameremmo «giudici» o «giuristi» Riguardava tutte le situazione che, non trovando riscontro nelle norme del diritto civile, erano regolamentate da una sentenza del magistrato (grande invenzione) DIRITTO PRETORIO DIRITTO DEI QUIRITI cioè quello delle origini (così chiamato da Quirino, divinità sabina dei tempi di Romo e della leggenda del «ratto»). costituito da un insieme di consuetudini non scritte, talmente remote che i romani stessi non ne conoscevano l’origine. Riguardava: diritto di famiglia, il matrimonio, la patria potestà e la proprietà privata DIRITTO CIVILE Insieme delle norme che regolavano i rapporti tra quanti avevano il privilegio di essere cives, cioè cittadini romani. Esso proveniva dalle leggi votate nei Comizi, dai plebisciti e più tardi dai decreti degli imperatori DIRITTO PRETORIO Ovvero «dei pretori» che oggi chiameremmo «giudici» o «giuristi» La parte più innovativa del diritto romano: riguardava tutte le situazione che non trovando riscontro nelle norme del diritto civile erano regolamentate da una sentenza del magistrato. La grande invenzione consisteva nel fatto che quelle sentenze venivano annotate e costituivano un precedente al quale un altro magistrato poteva riferirsi. In tale modo il diritto civile si ampliava e si adattava a sempre nuove situazioni (duttilità) Caduta Roma, il diritto romano fu dimenticato e in gran parte sostituito dalle più rozze norme germaniche. Cominciò a risorgere verso la fine del Medioevo grazie ai dotti che ne ritrovarono le tracce nei manoscritti conservati nelle biblioteche dei conventi e in un’opera preziosissima conservata nella città di Bisanzio, il Codice Giustiniano.
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Sistema giuridico statunitense
IL DIRITTO MODERNO Diritto romano CODICE NAPOLEONICO le sentenze particolarmente significative vengono pubblicate e diventano punti di rifermento ineliminabili nei processi successivi. Diritto PRETORIO Sistema giuridico statunitense Nell’età contemporanea l’ordinamento giuridico romano divenne il modello ispiratore di quasi tutte le legislazioni occidentali. Ancora oggi esso è alla base del sistema giuridico italiano e francese (anche perché ad esso si ispirò Napoleone per il suo Codice, rimasto alla base degli odierni Codici europei. Il «diritto pretorio» è entrato nel sistema statunitense dove le sentenze particolarmente significative sul piano dell’interpretazione vengono pubblicate e diventano punti di rifermento ineliminabili nei processi successivi.
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LA LEGGE REPUBBLICANA Le leggi venivano fatte dal senato, dai comizi centuriati o sotto forma di plebisciti dall’Assemblea della plebe Queste leggi erano spesso imprecise perciò i giudici avevano ampia facoltà di interpretarle. Quando emanavano l’EDICTUM i governatori tenevano conto dei costumi locali, perciò le leggi variavano da provincia a provincia. Le sentenze venivano messe per iscritto con la loro motivazione e archiviate. Quando un giudice entrava in carica emanava un documento chiamato EDICTUM in cui dichiarava i suoi criteri di interpretazione
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LA LEGGE IMPERIALE Con Augusto il sistema cambiò. Molte leggi venivano promulgate dall’imperatore Anche le leggi promulgate dal senato dovevano essere approvate dall’imperatore Nel II secolo d.C. l’imperatore Adriano raccolte tutti gli editti delle province e ordinò di uniformarli. Augusto scelse alcuni eminenti giuristi affinché dessero il loro parere sui princìpi del diritto. I giudici furono obbligati ad attenersi a questi princìpi. I giudici emanavano ancora l’EDICTUM ma la loro libertà interpreta-tiva era molto limitata La riforma di Adriano diede a tutti i cittadini le medesime leggi e poiché nel 212 d.C. la cittadinanza fu estesa a tutti gli abitanti dell’impero, la stessa legge fu uguale sia per gli italici sia per i «provinciali». I cittadini romani di tutto l’impero potevano ricorrere in appello se ritenevano ingiusta la sentenza emessa contro di loro
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Il diritto romano base del diritto moderno
STORIA E CITTADINANZA Fonte: Calvani, Sulle vie del passato, Mondadori
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