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IL CONTRATTO PROFESSIONALE
DEONTOLOGIA IL CONTRATTO PROFESSIONALE COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI FIRENZE
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il contratto È una fonte costitutiva di obbligazioni (cfr. art cod.civ.) E’ un negozio necessariamente bilaterale o plurilaterale Ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico Ha sempre natura patrimoniale
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REQUISITI DEL CONTRATTO
Secondo l’art cod.civ. gli elementi essenziali del contratto sono: l’accordo delle parti la causa l’oggetto la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
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ACCORDO DELLE PARTI E’ l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti: il contratto si perfeziona infatti solo al momento della piena coincidenza delle dichiarazioni di volontà delle parti. Il contratto può essere: Espresso, se la volontà è dichiarata dalle parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altro modo (es. alzata di mano all’asta) Tacito se la volontà delle parto, o di una parte, non viene dichiarata ma si desume dal comportamento concludente delle L’accordo può essere: Simultaneo, quando le parti manifestano nelle stesso momento la loro volontà Per fasi successive, nel qual caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposte ed accettazione. Quest’ultima deve essere in toto conforme alla proposta, altrimenti vale come nuova proposta(art. 1326, 5° co. cod.civ.).La proposta può essere revocata fino a che al proponente non sia giunta notizia dell’accettazione; mentre l’accettazione è revocabile purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione(art cod.civ.).
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CAUSA E’ la funzione economico-sociale del contratto. Per esempio la causa del contratto di vendita è lo scambio di cosa con prezzo. E’ inammissibile un contratto astratto,cioè privi di causa, pur in presenza della volontà delle parti. La causa è dunque la funzione oggettiva del contratto e si differenzia pertanto dai motivi, che sono le ragioni soggettive che inducono le parti a concludere un contratto. Questi ultimi sono di norma irrilevanti, tranne nel caso di motivo illecito o di errore di diritto sui motivi.
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OGGETTO E’ il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. L’oggetto del contratto deve essere: Possibile, nel senso che deve trattarsi di una cosa esistente (possibilità materiale ) e deve trattarsi di un bene in senso giuridico (possibilità giuridica). Lecito, cioè non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume Determinato o determinabile, nel senso che il contratto deve contenere elementi che consentano una sicura identificazione della cosa o quanto meno elementi tali da consentirne l’individuazione, anche sulla base di criteri altrimenti ricavabili.
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FORMA E’ il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale. Nel nostro ordinamento vige, di massima, il principio della libertà delle forme, è sufficiente che la volontà si manifesti, con dichiarazioni espresse o con un comportamento concludente; oralmente o per iscritto. Vi sono dei casi, tuttavia, per i quali la forma scritta è prevista per la stessa validità del contratto (es. contratti immobiliari) . La forma scritta può consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata. Atto pubblico: E’ il documento redatto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato il quale attesta con le formalità stabilite dalla legge notarile le volontà dichiarate dalle parti in sua presenza. Fa piena prova della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza fino a querela di falso. Scrittura privata : E’ il documento redatto e sottoscritto dalle parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, che si limiteranno però , in questo caso, ad attestare che le firma, apposte in loro presenza, sono autentiche.
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Il contratto d’opera intellettuale
Un sottoinsieme del contratto d'opera (cioè contratto di lavoro autonomo) è il contratto d'opera intellettuale (articolo n Codice Civile), che regola le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti da specifici ordini professionali riconosciuti dalla legge (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti, notai,……PERITI INDUSTRIALI). Gli elementi principali di questo contratto sono il carattere intellettuale della prestazione (che deve essere prevalente rispetto al lavoro materiale), la discrezionalità del prestatore d'opera nell'eseguire il suo incarico, e in generale l'obbligo al compimento dell'attività promessa, senza però il dovere di ottenere un risultato prestabilita. Trattasi quindi di prestazioni di mezzi, per cui il professionista si impegna a svolgere diligentemente un incarico, ma non garantisce un risultato determinato.
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Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale prevede il conferimento di un incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi delle prestazioni del professionista. Quindi, il cliente non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione, ma chi ha conferito l’incarico al professionista e che quindi dovrà corrispondere il compenso per il lavoro svolto. Quando l'esercizio di un’attività professionale è subordinata dalla legge all'iscrizione ad un albo, (come nel caso di avvocati e notai), in mancanza di tale iscrizione il contratto sottoscritto tra le parti è nullo, cioè privo di qualsiasi effetto, e il professionista non ha diritto al pagamento della prestazione. Il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può comunque avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di collaboratori e sostituti. Questo, sempre che tale possibilità sia consentita o prevista dal contratto e non sia incompatibile con la specifica prestazione professionale. Comunque, la collaborazione di sostituti ausiliari non comporta che questi diventino parti del rapporto con la clientela, restando la loro attività assorbita dal professionista che ha ricevuto l’incarico, che resta l’unico responsabile per l’opera svolta.
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La misura del compenso per l'attività svolta dal prestatore deve essere adeguata all'importanza del lavoro compiuto e, quando non sia determinato dalle parti o dalle tariffe professionali, può essere deciso dal giudice secondo equità. In ogni caso, la libera determinazione del compenso tra le parti costituisce l’indice principale per la quantificazione del compenso. In difetto di tale determinazioni valgono le tariffe professionali, gli usi e infine la decisione del giudice. Il cliente è sempre tenuto, salvo diverso accordo, ad anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento della prestazione e a corrispondere gli acconti previsti dal contratto. Inoltre, il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti per lo svolgimento dell’incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti. In proposito, il professionista può comunque ritenere i documenti come mezzo di prova del suo credito nei confronti del cliente. Il professionista, nell'adempimento delle sue obbligazioni deve osservare l'obbligo di diligenza e adeguarsi alla natura dell'attività esercitata. Infatti, secondo il Codice Civile, il professionista ha l’obbligo di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia.
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Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente. A tale principio fa eccezione il caso in cui la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In tali casi il prestatore d'opera risponde dei danni causati da errori o imperizia solo se questi sono dovuti a dolo o colpa grave. La prova dell’esistenza di tali presupposti incombe sempre sul prestatore d’opera. La limitazione di responsabilità è comunque collegata solamente ai casi di imperizia dovuti a particolari problemi tecnici che il prestatore d’opera è chiamato ad affrontare (si pensi al caso di una operazione medica del tutto sperimentale). L’accertamento della responsabilità del professionista presuppone, a carico del committente, la prova del danno subito e del nesso casuale tra condotta del professionista e danno. Mentre, per essere esente da responsabilità, il professionista dovrà provare il corretto adempimento della prestazione.
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Visto il carattere fiduciario del rapporto tra le parti, il cliente può recedere dal contratto in ogni momento, anche prescindendo dalla presenza o meno di un giustificato motivo o dal comportamento del prestatore d’opera. In tal caso il cliente è sempre tenuto a corrispondere al professionista le spese sostenute e a pagare il compenso per l'opera svolta. Le parti possono comunque derogare a tale regola, escludendo la facoltà di recesso per il cliente prima di un termine stabilito nel contratto. Invece, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, cioè tutte le volte in cui viene meno il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato raggiunto a favore del cliente. In ogni caso, il recesso per giusta causa deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizi al cliente.
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Il diritto d’autore L’art del Codice Civile e l’art 1 della legge 22 aprile 1941 n dispongono che “formano aggetto del diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” La tutela non copre solo le opere pubblicate o rese pubbliche ma qualsiasi opera in senso lato, anche quelle che restano in ambito privato e non hanno nessuna, o poca, diffusione. E’ comunque importante precisare che la semplice idea non è tutelabile. Il requisito necessario perché un opera di ingegno sia coperta da questa tutela giuridica è il carattere creativo concretamente manifestato nella realizzazione dell’opera. Si intende cioè che l’opera deve essere dotata di originalità e innovazioni, rispetto ad opere preesistenti. Non è quindi protetta l’opera che sia la semplice copia o trasposizione di dati, opere e informazioni di pubblico dominio. Comunque, è sufficiente che l’originalità consista in idee e nozioni che distinguano l’opera da altre opere preesistenti.
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ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE E PATTUIZIONE PREVENTIVO
Con la presente il Sig. (immettere il nominativo del committente) nato a (immettere il luogo di nascita del cliente) il (immettere la data di nascita del cliente) codice fiscale (immettere il codice fiscale del cliente) residente in (immettere il comune di residenza del cliente) via (immettere la via di residenza del cliente) (immettere l’ del cliente) in proprio / quale legale rappresentante (indicare se il firmatario firma in proprio oppure in rappresentanza di una azienda o di un'altra persona fisica interdetta o minore) di (indicare il nome dell’azienda della quale il firmatario è legale rappresentante) con sede in (indicare il comune sede dell’azienda) via (indicare la via sede dell’azienda) P. IVA (indicare la P. IVA dell’azienda) Iscritta alla CCIA di (Indicare la Camera di Commercio cui è iscritta l’azienda) al numero (Indicare il numero di iscrizione alla CCIA) / quale rappresentante di (indicare il nome della persona fisica interdetta o minore) nato/a a (immettere il luogo di nascita del rappresentato) il (immettere la data di nascita del rappresentato) codice fiscale (immettere il codice fiscale del rappresentato) residente in (immettere il comune di residenza del rappresentato) via (immettere la via di residenza del rappresentato) di cui si allega copia del documento di identità, definito “committente” nel proseguo del presente atto, CONFERISCE
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Al Per. Ind. (immettere il nominativo del professionista incaricato o, nel caso di studio associato o società di ingegneria il nome della società di ingegneria, indicando però sempre il nominativo del professionista che svolgerà la prestazione) nato a (immettere il luogo di nascita del professionista) il (immettere la data di nascita del professionista) codice fiscale (immettere il codice fiscale del professionista) P.IVA (immettere la P. IVA del professionista) che elegge residenza per la funzione, presso il suo studio in (immettere il comune nel quale ha sede lo studio del professionista) via (immettere la via nella quale ha sede lo studio del professionista) (immettere l’indirizzo del professionista) PEC (immettere l’indirizzo PEC del professionista) definito “professionista incaricato” nel proseguo del presente atto, gli incarichi professionali consistenti (descrivere l’incarico che si intende disciplinare suddiviso in tutte le sue varie fasi, possibilmente in ordine cronologico di svolgimento) da svolgersi nel tempo di (indicare il tempo previsto per lo svolgimento dell’incarico in giorni) giorni a partire da (oggi, oppure indicare la data di inizio dello svolgimento). L’incarico si intenderà concluso con la consegna da parte del professionista incaricato al committente di [Indicare il momento nel quale si ritiene dover ritenere concluso l’incarico disciplinato a titolo di esempio, ma non esaustivo, potrebbe essere: 2 copie progetto, fine lavori, attestazione di abitabilità, copia del piano di sicurezza e coordinamento, copia della perizia, copia dell’attestato di deposito a (indicare l’Ente o l’Amministrazione cui si deve depositare il parere), altro da specificare]. PATTUISCE
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con il professionista incaricato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale di cui sopra, quantificato come segue: quanto ad € (inserire l’importo previsto per la fase prestazionale) per (indicare la fase prestazionale) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, contributo CPA e IVA, (i compensi devono essere determinati liberamente e quindi sono vietati riferimenti alle tariffe professionali abolite, pena la nullità del contratto co. 2 DL 24/01/2012 n.1) da pagarsi come segue: quanto ad € (inserire l’importo) a (indicare la fase prestazionale) Le somme sopraindicate devono intendersi omnicomprensive di ogni ragione di credito, onorari e spese generali del professionista incaricato. (Ad esclusione di IVA e CAP e spese esenti art. 15) Il prezzo di seguito pattuito, prevede (specificare il numero di copie di elaborati previsto nel compenso) copie complete della intera documentazione che potranno essere sia in formato cartaceo sia digitale. La fornitura di un numero di copie maggiore rispetto a quello concordato darà luogo ad una nuova attività professionale i cui dettagli andranno concordati nuovamente. Le prestazioni professionali da parte di professionisti specializzati, saggi, prove che nel corso dell’incarico si rendessero necessarie al professionista incaricato per lo svolgimento dell’incarico saranno previamente concordate con il committente e da questi esplicitamente autorizzate con la sottoscrizione di atti di conferimento incarico analoghi al presente.
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1) Il compenso pattuito come sopra, è ritenuto da entrambe le parti, congruo, proporzionato alla complessità dell’incarico, soddisfacente per entrambe le parti e liberamente determinato. (co. 3 DL 24/01/2012 n.1) 2) Il committente si dichiara consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri e le fasi temporali di svolgimento dell’incarico professionale ipotizzabili ad oggi. (co. 3 DL 24/01/2012 n.1 La mancata informazione comporta illecito che il Collegio deve sanzionare disciplinarmente) 3) Il Committente si impegna a saldare i preavvisi di notula emessi alle scadenze sopra definite entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi. Il mancato pagamento potrà essere invocato dal professionista incaricato, quale causa di scioglimento del presente contratto e potrà consentire al professionista incaricato all’immediata rinuncia al mandato ricevuto con esonero totale da ogni responsabilità. 4) Il professionista incaricato potrà delegare lo svolgimento della prestazione pattuita con il committente, a terzi collaboratori, sotto la sua direzione e responsabilità; 5) Il committente per lo svolgimento dell’incarico si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato la documentazione tecnica di cui dispone, che sarà riconsegnata alla conclusione dell’incarico, se non diversamente convenuto.
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6) Il compenso pattuito è dovuto dal committente anche nel caso che gli elaborati predisposti dal professionista incaricato e sottoposti a pareri di amministrazioni o enti, ricevano parere negativo per motivi non direttamente dipendenti dal professionista incaricato stesso. Nel caso in cui il parere negativo dipenda da scelte fatte dal professionista incaricato, quest’ultimo non avrà diritto al compenso o porzione di compenso relativo alla parte di incarico non andata a buon fine per sua colpa. 7) In caso di recesso da parte del committente rimane l’obbligo di corrispondere al professionista incaricato l’intero compenso pattuito fino alla fase raggiunta al momento dell’esercizio del recesso, oltre al 20% dei compensi previsti per le fasi successive e di cui al presente contratto. Tale penale è stata calcolata tenendo conto delle spese generali di gestione e organizzazione dello studio. 8) Si da atto che il professionista incaricato è dotato di polizza assicurativa n. (indicare il numero della polizza assicurativa) per i rischi di responsabilità civile derivanti dall’esercizio della professione contratta con la compagnia (Indicare la compagnia assicurativa) con un massimale per ogni sinistro pari ad € (indicare il massimale in cifre) ((indicare il massimale in lettere))
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IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Si allegano: informativa privacy e documento di identità del committente e del contraente. (immettere il luogo) li, (immettere la data) IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA INCARICATO Per approvazione espressa della clausola n. 2) nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto informazioni circa gli oneri ipotizzabili. (Necessaria perché in caso di non informazione il contratto è afflitto da nullità) IL COMMITTENTE Per approvazione esplicita delle clausole n. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8). (Necessaria perché in caso contrario potrebbero sorgere dei problemi in caso di contenzioso)
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