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INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Aggiornato alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio.

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1 INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Aggiornato alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016

2 Il congedo parentale è regolato agli articoli 32 e ss.
del D. Lgs. n. 151 del 2001.

3 Tale congedo spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

4 Come specificato dalla pag. web dell’Inps https://www. inps
Come specificato dalla pag. web dell’Inps aggiornata al 3 aprile 2017, considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta: 

5  «alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.”

6 FRUIZIONE SU BASE ORARIA
si può fruire del congedo anche su base oraria come stabilito dalla contrattazione collettiva di settore. in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In quest’ultimo caso è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti nel Testo Unico maternità/paternità di cui al D. Lgs. n. 151 del 2001.

7 dalla Circ. INPS n. 152 del 18 agosto 2015.
La modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria è regolamentata dalla Circ. INPS n. 152 del 18 agosto 2015.

8 salvo casi di oggettiva impossibilità,
Preavviso Il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso é pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

9 Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

10 Durante il periodo di congedo,
il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

11 il congedo parentale non spetta: ai genitori disoccupati o sospesi,
Come specificato dalla pag. web dell’Inps aggiornata al 3 aprile 2017 il congedo parentale non spetta: ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.

12 Indennità Genitori naturali
entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

13 Indennità Genitori adottivi o affidatari
Il congedo parentale può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. I genitori adottivi e affidatari: possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

14 Il D. Lgs. n. 81 del 2015, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.


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