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PubblicatoRoberta Santoro Modificato 6 anni fa
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IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI
Cassetto Giuridico Aggiornato alla Circ. INPS n. 70 dell’11 aprile 2017
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Congedo per la malattia
Congedo di paternità: astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità Congedo parentale: astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore Definizioni fornite dal D.Lgs.n.151/2001 Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice Congedo per la malattia del figlio: astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del figlio
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Il congedo di maternità spetta alle donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; Il congedo di maternità spetta alle donne: d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. c) durante i 3 mesi dopo il parto;
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In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità
non varia
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PERIODI DI CONGEDO POST PARTUM NEI CASI DI PARTO PREMATURO
Il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
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FLESSIBILITÀ DEL PERIODO COMPLESSIVO DI MATERNITÀ
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto purché tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Il nuovo art. 16-bis del T.U. stabilisce che la madre lavoratrice può sospendere il congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
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ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ
Ex art. 17 del Testo Unico, il divieto di adibire le donne al lavoro é anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli.
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Inoltre, può essere disposta l’interdizione anticipata :
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; Inoltre, può essere disposta l’interdizione anticipata : c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
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INDENNITÀ Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
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di congedo di maternità
devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^ mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie; I periodi di congedo di maternità sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
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Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
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ADOZIONI E AFFIDAMENTI
Art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2001 Adozione nazionale: il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice
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Adozione internazionale: il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
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