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INTERVENTO SOSTITUTIVO
Documento Unico di Regolarità Contributiva “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012” INTERVENTO SOSTITUTIVO E’ stato rimodulato dall’art. 31, comma 3 del D.L. 69/2013 prevedendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai medesimi soggetti direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) sono: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori 20
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Intervento sostitutivo
Documento Unico di Regolarità Contributiva “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012” " Si applica “in quanto compatibile” alle Amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d’ufficio del DURC. Art. 31, co. 8-bis D.L. n. 69/2013 conv dalla legge n.98/2013. Intervento sostitutivo 21
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Disciplina amministrativa validità temporale Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010 Circolare INPS n. 145 del 17 novembre 2010 Circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva 27
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Determinazione AVCP n. 1 del 12 Gennaio 2010 Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 Validità del documento Trimestrale Semplificazione e speditezza delle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici Nelle Al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304). 28 28
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Art. 39-septies. Validità del documento unico di regolarita' contributiva 1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validita' di tre mesi. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n disciplina tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile Articolo 3, comma 8 : Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.». Nelle 29 29
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Validità del documento Trimestrale decorre dalla data di emissione del certificato ai fini: della verifica della dichiarazione sostitutiva; dell’aggiudicazione; 3. della stipula del contratto; 4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture); 5. dell’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art. 125, co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006; 6. dell’attestazione SOA; 7. dell’iscrizione all’albo fornitori. Nelle 30 30
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Validità del documento Mensile Decorre dalla data di emissione del certificato per: usufruire di benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail agevolazioni/finanziamenti/ sovvenzioni pubbliche 31
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Disciplina normativa: L’art. 31, del D.L. n. 69/2013, aveva previsto una validità pari a 180 giorni In sede di conversione la Legge n. 98/2013 ha apportato modifiche al medesimo articolo fissando la validità temporale del durc a 120 giorni. 32
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Validità del documento dal 21 agosto 2013 120 giorni (4 mesi) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture decorre dalla data del suo rilascio ai fini: a) della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) dell’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) della stipula del contratto; d) del pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell’attestazione di regolare esecuzione, e di pagamento del saldo finale”. Nelle 33 33
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Dalla lettura dell’art. 31, comma 5, si rileva che il legislatore ha operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 fino alla stipula del contratto. fasi successive alla stipula del contratto, di cui alle lettere d) e e) pagamento del saldo finale. 34
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Validità del documento 120 giorni (4 mesi) decorre dalla data del suo rilascio ai fini: Ai fini della concessione alle imprese di tutti i settori delle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi Art. 31, co.8-quinquies 35
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Validità del documento 120 giorni (4 mesi) decorre dalla data del suo rilascio ai fini: Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale. Art. 31, co.8-ter 36
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Il DURC richiesto per una determinata procedura contrattuale pubblica indicata sullo stesso certificato e, nell’ambito di questa, per ciascuna delle sue fasi, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Consiglio di Stato – sez. III – Ordinanza 23 aprile 2013 n. 1467 “non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem” 37
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Il DURC richiesto per una determinata procedura contrattuale pubblica indicata sullo stesso certificato e, nell’ambito di questa, per ciascuna delle sue fasi, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Vincoli del quadro normativo: Art. 90 del dlgs 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento ai cantieri temporanei e mobili di lavori edili o di ingegneria civile; Art. 118 del D.Lgs 163/2006 38
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Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro Co. 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo speci-fico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappre-sentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 39
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art 90 Co. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 40
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Il DURC richiesto per una determinata procedura contrattuale pubblica indicata sullo stesso certificato e, nell’ambito di questa, per ciascuna delle sue fasi, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Eccezioni emissione nell’ambito delle procedure di selezione del contraente per verifica dell’autodichiarazione possono essere utilizzati nell’ambito della stessa procedura di selezione anche per l‘aggiudicazione e la stipula del contratto se ancora in corso di validità 41
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Il DURC richiesto per una determinata procedura contrattuale pubblica indicata sullo stesso certificato e, nell’ambito di questa, per ciascuna delle sue fasi, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Eccezioni emissione Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006). possono essere utilizzati se ancora in corso di validità in relazione all’oggetto anche se relativi ad altro contratto 42
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Trasversalità orizzontale utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ) anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 207/2010 nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito Art. 31, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 43
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Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico verifica amministrativo-contabile 44
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acquisizione da parte dell’operatore economico o suo intermediario In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. Art. 31, co.1 - bis 45
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Disciplina normativa Art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Documento Unico di Regolarità Contributiva 47
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Disciplina amministrativa Circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 6 settembre 2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva 48
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per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. i), in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'art.11, co.8, “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” per la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale. DPR 207/2010 art. 6, co. 3 Il Durc nei contratti pubblici per lavori, servizi o forniture è richiesto 49
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Art. 31, co. 4 D.L. n. 69/2013 nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. i), in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'art.11, co.8, “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” per la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale. i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 207/2010 acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' 50
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Art. 31, co.2, lett. a) D.L. n. 69/2013 L'articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sancisce che: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva Documento Unico di Regolarità Contributiva 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 51
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Art. 38. Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 2. omissis Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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Art. 31, co.2, lett. b) D.L. n. 69/2013 All'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». Documento Unico di Regolarità Contributiva 6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita' contributiva. 53
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Art. 31, comma 6 D.L. n. 69/2013 : Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo. 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 54
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Art. 31, comma 8 quater D.L. n. 69/2013 conv dalla legge n.98/2013. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita' contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 55
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Entro 30 giorni dalla data di inoltro dell'istanza Tempi di Rilascio Sospensione del termine per un periodo non superiore a 15 giorni ( art. 7, comma 3 D.M. 24/10/2007) consentire l’integrazione dell’istruttoria da parte degli enti consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione debitoria. A tal fine, l’applicazione DURC è stata aggiornata prevedendo obbligatoriamente l’inserimento del numero di fax e/o l’indirizzo PEC. 56
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Sospensione del termine per un periodo non superiore a 15 giorni art. 31, comma 8 D.L.69/2013 Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ((ovvero)) degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. 57
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Disciplina amministrativa art. 4 del D.P.R. 207/2010 Intervento sostitutivo Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012 Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012 Documento Unico di Regolarità Contributiva 59
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INTERVENTO SOSTITUTIVO L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) nei confronti dell’ Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa Edile, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc. Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 Ministero del Lavoro; Circ. 54/2012 INPS; nota Inail n 2029/2012 I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) sono: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori 60
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INTERVENTO SOSTITUTIVO La Stazione appaltante opera la ritenuta dello 0,50 % da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Previa acquisizione del Durc regolare Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 Ministero del Lavoro – Circ. 54/2012 INPS 61
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deve comunicare, all’istituto che ha accertato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo (per Inps e Inail via PEC). Stazione Appaltante Modelli predisposti dagli enti Modelli predisposti dagli enti Deve comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante le specifiche del pagamento da effettuare con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata. Enti 62
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sezione “Contribuente” codice identificativo "51" "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010“ dati del contribuente beneficiario del pagamento codice fiscale della stazione appaltante versante nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" F24 Pagamento in proporzione alle irregolarità dell’operatore economico segnalate nel DURC 63
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sezione “Contribuente” codice identificativo "51" "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010“ dati del contribuente beneficiario del pagamento nel campo “per conto di” codice fiscale della stazione appaltante versante nel campo “dati dell’ente pubblico che effettua il versamento" F24 EP Pagamento in proporzione alle irregolarità dell’operatore economico segnalate nel DURC 64
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La stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. Subappalto 65 65
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Art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Applicazione prioritaria art. 48-bis D.P.R. 602/73 Applicazione successiva ove residui capienza 66 66
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INTERVENTO SOSTITUTIVO E’ stato rimodulato dall’art. 31, comma 3 del D.L. 69/2013 prevedendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai medesimi soggetti direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) sono: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori 67
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Documento Unico di Regolarità Contributiva
" Si applica “in quanto compatibile” alle Amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d’ufficio del DURC. Art. 31, co. 8-bis D.L. n. 69/2013 conv dalla legge n.98/2013. Intervento sostitutivo 68
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 Capo I Documento Unico di Regolarità Contributiva 70
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Documento Unico di Regolarità Contributiva
Disciplina amministrativa Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 Messaggio Inps n del 14 agosto 2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva 71
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I Ha dettato disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti degli enti locali, regioni e province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31 dicembre 2012. 72
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I Le pubbliche amministrazioni: entro il 30 giugno 2013, hanno comunicato ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012. entro il 5 luglio 2013, pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la predetta comunicazione art. 6, comma 9 73
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I Ha disciplinato la modalità con la quale deve essere effettuata la verifica della regolarità per consentire la concreta erogazione dei medesimi importi ai creditori aventi titolo. art. 6, comma 11-ter “Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. 74
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La verifica della regolarità avviene rispetto a due specifici momenti Primo dalla data indicata dalla stazione appaltante Secondo si estenda fino alla data di emissione del documento. Ciò in quanto la posizione contributiva del creditore (operatore economico), nel tempo, potrebbe avere subito delle modifiche che, ove il controllo si fermasse alla data indicata dalla stazione appaltante, potrebbe comportare la mancata considerazione di eventuali successive regolarizzazioni 75
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I La verifica, compiuta con riferimento ai due momenti consente alla stazione appaltante l’attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'art 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tutti i casi in cui, alla data indicata per la verifica (data della fattura ovvero della equivalente richiesta di pagamento) sia stata accertata una situazione di irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore che permanga anche successivamente alla medesima data. In questo caso è obbligatorio il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall'art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007, sul quale andrà specificato che si riferisce ad un "Durc richiesto ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64". 76
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I La quantificazione del debito deve essere comunicata al contribuente distinguendo gli importi con riferimento ai due momenti di verifica. A titolo esemplificativo: data indicata dalla stazione appaltante per la verifica: 15/10/2011; data emissione Durc: 14/08/2013; totale debito accertato alla data di emissione: € ,00; debito accertato fino al 15/10/2011: € 4.000,00; debito accertato dal 16/10/2011 al 14/08/2013: € 6.000,00. Qualora, la regolarizzazione avvenga solo con riferimento al periodo richiesto per la verifica dalla stazione appaltante (nel caso in esempio per l’importo di € 4.000,00), il Durc deve attestare la regolarità ma nel campo note verranno indicati: l'importo del residuo debito, maturato successivamente alla data della verifica; il periodo di riferimento del medesimo la dicitura “legge n.64/2013”. 77
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Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 – Capo I Resta escluso l’obbligo di attivazione del preavviso di accertamento negativo quando l’irregolarità interessi solo il periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante. il Durc, richiesto ai sensi della normativa in trattazione, deve attestare la regolarità. Nel campo note, devono essere annotati l'importo ed il relativo periodo del debito maturato successivamente alla data indicata dalla stazione appaltante fino a quella di emissione del documento e la dicitura “legge n.64/2013”. 78
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