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Diritto dei beni culturali e del paesaggio

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Presentazione sul tema: "Diritto dei beni culturali e del paesaggio"— Transcript della presentazione:

1 Diritto dei beni culturali e del paesaggio
QUADRO COSTITUZIONALE

2 QUADRO STORICO/NORMATIVO
APRILE 1820 EDITTO DEL CARDINALE PACCA Durante il pontificato di Pio XII Prima disciplina organica che contagia quasi tutti gli Stati della Penisola. NELLA PRIMA PARTE DEL XIX SECOLO INIZIA IL PERCORSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA SUI BENI CULTURALI NELLA PENISOLA DIVISA IN STATI Conservazione e restauro dei beni immobili; Disciplina normativa per la regolamentazione degli scavi nel sottosuolo Obbligo di catalogazione dei beni di interesse artistico nei luoghi di culto REGNO DI NAPOLI, regio decreto di FEDERICO I di Borbone, Divieto di demolizione degli edifici di «nobile architettura».

3 LA PRIMA LEGISLAZIONE UNITARIA ITALIANA
La legislazione sulla tutela dei beni culturali non è la priprità. Si sviluppava, infatti, lo stato «proprietario», ma entra in vigore la famosa legge NASI. Fornisce le basi per una disciplina organica unitaria Norme di tutela dopo 50 anni di esistenza dell’opera; Divieto di esportazione dei beni catalogati; Diritti dello Stato dui beni rinvenuti su fondi altrui; Nullità delle alienazioni di beni catalogati «nascosti». La legge presentava moltissime lacune

4 LA LEGISLAZIONE DEL PERIODO FASCISTA
Si manifesta un crescnte interesse per le cose del patrimonio culturale ed artistico. Si deralive a Giuseppe Bottai la prima vera disciplina organica in materia di beni culturali Legge n del 1939, reca norme sulla «tutela delle cose di interesse artistico e storico», elenca una serie di «cose» che costituiscono il patrimonio oggetto di tutela (parchi, giardini, numismatica, libri, stampe, ville e varie altre cose di interesse artistico e storico Legge n del 1939, reca norme di tutela dei beni naturali e ambientali. L’idea del «quadro naturale» creato dalla natura, dunque, si affianca a l’opera d’arte

5 SI APPRODA AL REGIME DEI BENI IN EPOCA FASCISTA. IL CODICE
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. SI APPRODA AL REGIME DEI BENI IN EPOCA FASCISTA. IL CODICE IL CAPO II DEL CODICE CIVILE 1942 Alcuni beni appartengono solo allo Stato (art. 822). Il DEMANIO NECESSARIO

6 I beni demaniali hanno un regime particolare (art. 823)
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice. IL CAPO II DEL CODICE CIVILE 1942 I beni demaniali hanno un regime particolare (art. 823)

7 Il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni (art. 826)
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. IL CAPO II DEL CODICE CIVILE 1942 Il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni (art. 826)

8 Regime giuridico del patrimionio indisponibile (art. 828)
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [ ] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano [830]. IL CAPO II DEL CODICE CIVILE 1942 Regime giuridico del patrimionio indisponibile (art. 828)

9 QUADRO COSTITUZIONALE
ART. 9 Cost. Principi di promozione della cultura Tutela Promozione e tutela in un unico concetto unitario e dinamico Tutela presupposto di promozione e fruizione La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Promozione e tutela Presuppongono l’intervento attivo dei pubblici poteri Tale intervento si deve coniugare con l’art. 33.1 Prefigura una politica volta alla costruzione di un libero sistema culturale Un equilibrio affidato al pluralismo delle risorse culturali e al sistema pluralista delle istituzioni, nonché ai cittadini con la sussidiarietà.

11 Tutto? GIANNINI E I «BENI CULTURALI»
«Testimonianza materiale avente valore di civiltà»

12 LA SVOLTA Commissione di indagine per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, artistico e del paesaggio (L. 310/1964, Commissione Franceschini)

13 Gli Atti della "Commissione Franceschini":
PER LA SALVEZZA DEI BENI CULTURALI IN ITALIA Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Casa editrice Colombo, Roma 1967 3 volumi

14 Relazione della Commissione d’indagine: Dichiarazioni da valere come proposte per la revisione delle leggi, delle strutture e degli ordinamenti - Raccomandazioni.   Indagine valutativa e propositiva dei Gruppi di studio: Sui Beni archeologici - Sui Beni artistici e storici - Sui Beni monumentali e ambientali - Sui Musei, Gallerie, Collezioni ecc. - Sui Beni librari e archivistici - Sull’organizzazione scientifica - Sulla formazione del personale.   Adeguamento dei mezzi finanziari.

15 I Beni culturali nell’attività parlamentare
I Beni culturali nell’attività parlamentare. Inchieste, proposte e trattazioni particolari promosse o recepite dalla Commissione: Incontri della Commissione - Trattazioni particolari su: tutela dei Beni epigrafici; problemi degli Archivi; problemi delle Biblioteche; tutela di zone archeologiche; urbanistica e centri storici; problemi dell’Arte Sacra; Castelli e Ville; problemi dell’Arte Contemporanea; esportazione, commercio, sgravi fiscali; parchi nazionali, boschi, alberature; tutela dei Beni artistici e ambientali in una Regione a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia); tutela del patrimonio culturale e del paesaggio in alcuni ordinamenti stranieri - Proposte, suggerimenti e memorie per la Commissione

16 Pareri e istanze di Istituti, Associazioni, Convegni: Dagli atti di Consigli Superiori - Da atti e convegni di Enti comunitari; di Istituti e Associazioni nazionali.   Testimonianze: Allarmi e problemi - Documenti e libri - Per una rinnovata archeologia - Musei vivi - Conservazione e restauro - Il nuovo contro l’antico? - Natura e civiltà.   TAVOLE FUORI TESTO: Beni distrutti, trafugati o perduti per il patrimonio nazionale - Beni pericolansi, degradati o manomessi - Deturpazione dei centri storici e del paesaggio - Crisi delle sedi - Beni salvati o valorizzati.

17 DETURPAZIONI

18 BENI SALVATI E VALORIZZATI

19 BENE CULTURALE: LA NOZIONE
La Commissione d’indagine Franceschini (L. 26 aprile 1964, n. 310), riconduce ad unità la definizione giuridica di bene culturale Il nuovo concetto: “appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” I beni aventi riferimento alla storia della civiltà è concetto innovativo: in precedenza la tutela era riservata ai beni rari, di non comune bellezza, dunque eccezionali

20 LEGGE GALASSO L.8 agosto 1985, n. 431, «disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale Contiene mezzi più efficaci di tutela I beni ambientali sono tutelati per il solo fatto di essere inseriti nei piani paesistici; Sistema autorizzatirio per i privati possessori Il sistema paesaggistico esce dal concetto di valore estetico e entra in quello di valore ambientale

21 IL PROBLEMA DELLE FUNZIONI La legge n. 59/1997 escludeva
dalla delega la materia della TUTELA ma quali erano gli ambiti della Tutela e della Valorizzazione? Il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 offre spunti di chiarezza

22 s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
L’art. 117 costituzionalizza la distinzione fra valorizzazione e tutela Comma 2 lett s) Tutela; Legislazione esclusiva dello Stato Comma 3 valorizzazione Legislazione concorrente s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

23 LA RIFORMA COSTITUZIONALE NON CONTRIBUISCE ALLA CHIAREZZA
L’art. 117 costituzionalizza la distinzione fra valorizzazione e tutela Comma 2 lett s) Tutela Legislazione esclusiva dello Stato; Comma 3 valorizzazione Legislazione concorrente

24 IL CODICE DEL 2004 Dei beni culturali e paesaggistici
D.legs. N. 42 del 22 gennaio 2004 Chiarisce i concetti di TUTELA Complesso delle attività e delle funzioni dirette a garantire l’individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, la sua efficiente Gestione per la migliore fruizione

25 Chiarisce i concetti di
VALORIZZAZIONE Miglioramento e incremento delle condizioni di conoscenza e conservazione del bene culturale; la tutela diventa parametro e limite per l’esercizio della valorizzazione; potestà delle regioni in via concorrente sulla ai privati si rende possibile la «partecipazione» nella valorizzazione

26 TUTELA

27 GLI ARCHIVI La loro tutela (art. 20, 30) è volta alla salvaguardia
del c.d. valore “tecnico-documentale Il Codice impone il versamento dei documenti agli archivi di Stato a determinate condizioni (art. 41)

28 Occupazione temporanea e definitiva delle aree
I RITROVAMENTI Non sono qualificati come beni culturali sino alla dichiarazione ex art. 13 Occupazione temporanea e definitiva delle aree (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ..ma le ricerche archeologiche sul suolo nazionale sono riservate allo Stato che può darle in concessione anche al privato Le scoperte fortuite devono essere denunciate entro 24 ore. È previsto un premio allo scopritore per incoraggiarne l’emersione

29 I VINCOLI DIRETTI Sono limitazioni al godimento ed
alla disponibilità dei beni per gli interessi pubblici Riguardano le cose mobili o immobili che presentano direttamente un pregio artistico e storico INDIRETTI Sono rivolti ai beni mobili o immobili per la conservazione e la fruizione di valori culturali di cose ad essi poste in prossimità

30 APPREZZAMENTO DELL’INTERESSE E IMPOSIZIONE DEL VINCOLO
Non rileva la fonte informativa dell’esistenza del bene meritevole di tutela La Sovrintendenza (ovvero l’autorità ministerile) comunica al proprietario l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 Il Ministero può, in via discrezionale, imporre il vincolo d’interesse storico ed artistico

31 Comprende due atti distinti
NOTIFICA È trascritta nei registri Immobiliari a scopo notiziale Comprende due atti distinti Il provvedimento di imposizione del vincolo (DM) la comunicazione che l’accompagna Ha natura costitutiva? Il vincolo è perfetto anche in mancanza della notifica

32 QUALE VINCOLO? Il tipo di vincolo varia al variare della situazione di specie Non ha natura espropriativa e non è Previsto indennizzo Inedificabilità assoluta Se l’Amministrazione dimostra che il sacrificio imposto al privato è indispensabile Ma il privato deve comunque essere garantito il diritto di partecipazione Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessarioper isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

33 L’ESPROPRIAZIONE DEL BENE MOBILE O IMMOBILE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO L’autorita’ competente e’ il Ministero Dichiarazione di pubblica utilità Regione per la valorizzazione Ministero per la tutela …che può autorizzare un altro Ente che lo richiede (ad es. il Comune) L’ente autorizzato si fa carico del prosieguo del procedimento Approvazione del progetto

34 LA CIRCOLAZIONE E L’ALIENAZIONE
DEI BENI CULTURALI Codice civile Articolo 53 Beni del demanio culturale 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. Art. 822 Demanio pubblico Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi,i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

35 INALIENABILI (art. 54) opera di autore non più vivente eseguita da oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica ex art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose diventano liberamente alienabili. le cose mobili opere di autore vivente eseguite meno di cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti allo Stato o ad enti pubblici e territoriali

36 …ma l’autorizzazione può essere rilasciata
ALIENABILI (art. 55) I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, previa autorizzazione del Ministero …ma l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che…

37 Il provvedimento deve contenere indicate nuove destinazioni
compatibili con il carattere storico e artistico del bene L'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce L'Alienazione deve essere denunciata al Ministero entro 30 giorni (art. 59)

38 IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Richiesta dell’Ente di appartenenza del bene ….è corredata dalla Indicazione di attuale destinazione e programma di futura destinazione L’autorizzazione non può essere rilasciata se il bene presenta interesse per le raccolte pubbliche e/o se l’alienazione non lo danneggi

39 IL COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE Art. 63 ss.
Chi esercita il commercio delle cose elencate nell’allegato A, presenta preventivamente dichiarazione di esercizio all’autorità locale di pubblica sicurezza Tale dichiarazione è trasmessa alla Sovrintendenza ed alla Regione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza Chi esercita il commercio deve annotare giornalmente le operazioni eseguite sul bene opportunamente descritto. Su tali adempimenti la Sovrintendenza esercita un costante controllo

40 FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

41 LE CATEGORIE SPECIALI DI BENI CULTURALI GLI ISTITUTI ED I
LUOGHI DELLA CULTURA (Art. 101 Codice) MUSEO una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio BIBLIOTECA una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio ARCHIVIO una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

42 COMPLESSO MONUMENTALE
AREA ARCHEOLOGICA un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica PARCO ARCHEOLOGICO un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto COMPLESSO MONUMENTALE un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

43 Art. 101, Codice …………. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

44 VALORIZZAZIONE PRINCIPI

45 Attività di valorizzazione.
Articolo 111 Attività di valorizzazione. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

46 IL PAESAGGIO COS’E’? Articolo 131 Paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. [……..] 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. IL PAESAGGIO COS’E’?

47 BENI PAESAGGISTICI COSA SONO? Articolo 134 Beni paesaggistici.
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Articolo 134 Beni paesaggistici. 1. Sono beni paesaggistici: gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all'articolo 142; c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 COSA SONO?

48 Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali,
L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III Del D. lgs. 22gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

49 ORGANI REGIONALI il Comitato regionale per i Beni Ambientali
Composto da: Direttore della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, in sua assenza può delegare altro Dirigente della Direzione; Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica; Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. E Valutazione Impatto Ambientale.

50 Quali attività svolge in effetti?
Art. 2/sexies Istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D. lgs. n. 42/2004) Quali attività svolge in effetti?

51 L.R. 3 marzo 2005, n. 19. Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali. Art. 1 Finalità. La Regione Abruzzo, con la presente legge riconosce un ruolo essenziale, anche sotto il profilo turistico, allo sviluppo della cultura attraverso la promozione delle attività culturali e la valorizzazione dei beni presenti sul proprio territorio. 2. La presente legge, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i beni culturali, così come definiti dagli articoli 10 e 11 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Per le finalità della presente legge, la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.

52 nelle Province dell'Abruzzo.
Art. 2 Costituzione Consorzi dei Beni Culturaliù nelle Province dell'Abruzzo. Sono costituiti da Province, Comuni, Comunità montane e altri Enti, pubblici e privati, ricadenti nei territori provinciali lo scopo è preminentemente quello della valorizzazione, della promozione e della gestione dei beni culturali rientranti nel patrimonio consortile, degli associati e, comunque, di quelli esistenti nei loro territori, e della promozione delle attività culturali nei loro territori

53 FINANZIAMENTI Art. 5 Norma finanziaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Cap (FO ): Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L'Aquila e Teramo, dello stato di previsione della spesa assume la seguente denominazione: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali. 2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2005 in € ,00, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al Cap (FO ) denominato: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali. 3. Per la determinazione dell'onere relativo agli esercizi futuri si rinvia alla legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3/2002: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.


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