La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

UNA NUOVA MISURA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "UNA NUOVA MISURA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE:"— Transcript della presentazione:

1 UNA NUOVA MISURA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE:
“Beni Strumentali” Marzo 2014 MiSE - DGIAI- Div. VI

2 Indice Il Decreto istitutivo della nuova misura 3 A chi si rivolge 4
Articolazione della misura e attori 5 Modalità e termini presentazione domande 6 Investimenti ammissibili 8 Soggetti ammessi all’agevolazione 9 Caratteristiche del finanziamento 10 Contributo concedibile Flusso procedurale 12 Erogazioni Casi di revoca Riferimenti normativi e disposizioni attuative 15 Allegato tecnico All. 1 Format di domanda All. 2 GANTT All. 3 Workflow FAQ MiSE - DGIAI- Div. VI

3 Il Decreto istitutivo della nuova misura
Il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze il 27/11/2013 hanno adottato un decreto che istituisce un nuovo intervento agevolativo per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI). Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2014, attua quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 69/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 98/2013, mutuando l’impostazione della vecchia legge agevolativa n. 1329/65 (“legge Sabatini“).

4 A chi si rivolge Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese, definite in base alla disciplina comunitaria vigente (PMI), di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca che realizzano investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Non sono ricomprese tra i beneficiari le imprese operanti nei settori esclusi dai Regolamenti comunitari di esenzione e le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.

5 Articolazione della misura e attori
Cassa depositi e prestiti (CDP) costituisce un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) ed eroga la provvista alle Banche e agli intermediari finanziari. Le banche, aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-CDP, o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, potranno utilizzare il plafond per concedere finanziamenti fino al 31 dicembre 2016. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) concede un contributo alle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati, (con uno stanziamento complessivo di bilancio pari a 191,5 milioni di euro per gli anni ). Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Le PMI beneficiano del contributo e del finanziamento che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino al massimo previsto dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario con priorità di accesso. 5

6 Modalità e termini di presentazione delle domande (1 di 2)
domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore; La/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo; copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al contributo. Le imprese sono tenute a presentare:

7 Modalità e termini di presentazione delle domande (2 di 2)
E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche o più banche/intermediari finanziari La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria indicata al punto 2.1, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: e di CDP e di volta in volta aggiornato. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.

8 Circolare comma 6 Investimenti ammissibili
Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. I beni oggetto del finanziamento e del contributo devono essere “nuovi di fabbrica” ed essere riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, escludendo pertanto le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti” (rif. voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile). Inoltre, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, gli investimenti devono essere iscritti all’attivo dell’impresa beneficiaria per almeno tre anni dalla conclusione dell’investimento. In caso di operazioni in leasing finanziario, l’impresa locataria esercita anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, con effetti decorrenti dal termine della locazione. Circolare comma 6

9 Soggetti ammessi all’agevolazione
Sono ammesse le PMI che, alla data di presentazione della domanda: hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. Non sono ammesse le PMI operanti: nei settori dell’industria carboniera; delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

10 Caratteristiche del finanziamento
Condizione necessaria per accedere al contributo è la titolarità da parte dell’impresa di una delibera di finanziamento bancario o in leasing avente le seguenti caratteristiche: di durata non superiore a cinque anni; di importo da un mimino di euro 20 mila ad un massimo di euro 2 Milioni; Il finanziamento deve essere interamente utilizzato a copertura degli investimenti ammissibili. La concessione dei finanziamenti può essere assistita, fino all'80% del loro ammontare, dal Fondo di garanzia per le PMI.

11 Foglio di calcolo Circolare comma 5 Contributo concedibile
Il contributo si configura come contributo in conto impianti ripartito in più quote annuali ed è erogato a seguito della rendicontazione degli investimenti realizzati. Nel caso di medie imprese che accedono contemporaneamente al Fondo di garanzia per le PMI e al contributo, il MiSE provvederà a ricalcolare il contributo concedibile per ridurlo cumulativamente entro il massimale del 10% in ESL. L'erogazione del contributo è effettuata in quote annuali, definite nel decreto di concessione. La prima erogazione avviene dopo la conclusione dell’investimento, che deve avvenire all’interno del periodo di preammortamento o prelocazione; tale periodo deve essere dichiarato dall’impresa e ha una durata massima di 12 mesi. Il Ministero provvede a rideterminare il contributo a conclusione dell’investimento, qualora l’investimento effettivamente sostenuto sia inferiore a quello concesso. Una volta concluso l’investimento, l’impresa ha un massimo di 60gg per attestarne il completamento. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, a tal fine il MiSE comunica, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito avviso, l’avvenuto esaurimento delle risorse. Foglio di calcolo Circolare comma 5

12 Flusso procedurale L’impresa presenta il modulo di domanda alla banca ( “mod. domanda” all. 1) all’atto della richiesta del finanziamento; attraverso la compilazione del modulo e i relativi allegati richiede al MiSE di poter accedere al contributo attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti ai dettami di legge. La banca/intermediario finanziario richiede la verifica di disponibilità della provvista a CDP, che comunica al MiSE la richiesta di prenotazione del contributo. Il Mise prenota le risorse e comunica avvenuta prenotazione a CDP che acquisita l’avvenuta prenotazione comunica la disponibilità delle risorse erariali e della provvista alla Banca. La Banca delibera i finanziamenti e invia la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo a CDP e contestualmente invia l’elenco dei finanziamenti deliberati e le relative domande allegate al MiSE. Il MiSE provvede ad emettere il decreto di concessione, dopo l’assunzione della delibera da parte della banca ed entro i tempi stabiliti, quindi comunica all’impresa l’avvenuta concessione del contributo. La procedura prevede una tempistica stimabile in circa tre mesi, dalla domanda dell’impresa alla concessione del contributo da parte del MiSE ( “GANTT” all.2). “workflow” all. 3

13 Circolare comma 7 Erogazioni
L'erogazione del contributo è effettuata in quote annuali, in aderenza al profilo di spesa. La prima erogazione avviene dopo la conclusione dell’investimento, che deve avvenire all’interno del periodo di preammortamento o prelocazione; tale periodo deve essere dichiarato dall’impresa e ha una durata massima di 12 mesi. Il Ministero provvede a rideterminare il contributo a conclusione dell’investimento, qualora l’investimento effettivamente sostenuto sia inferiore a quello concesso in via provvisoria. Una volta concluso l’investimento, l’impresa ha un massimo di 60gg per attestarne il completamento. Circolare comma 7

14 Casi di revoca Dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi;
investimenti realizzati non conformi ai criteri di ammissibilità; mancato rispetto delle condizioni riconducibili alla normativa comunitaria; inadempimento nella restituzione delle rate del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria, che determina la sospensione dell’erogazione del contributo, sino alla sua definitiva revoca nel caso di default dell’impresa.

15 Riferimenti normativi e disposizioni attuative
decreto-legge, articolo 2 del decreto-legge 69/2013 (Decreto “del Fare”), convertito con modificazioni, dalla legge 98/2013; decreto ministeriale del 27/11/2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze; circolare del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali che definisce il termine iniziale di presentazione delle domande che possono essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 e contiene i moduli di domanda e di richiesta di erogazione (pubblicata il 10 febbraio 2014); convenzione tra Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell’economia e finanze, l’associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto legge n. 69/2013; (stipulata il 14 febbraio 2014).

16 ALLEGATO TECNICO

17 ALLEGATO 1: FORMAT di DOMANDA

18 ALLEGATO 2: GANTT

19 Banca o intermediario finanz.
ALLEGATO 3: Workflow Banca o intermediario finanz. CDP MISE PMI T T0 Verifica rispetto limiti di utilizzo plafond Prenota le risorse e comunica avvenuta prenotazione DB MISE Fase 1 Valutazione formale Domanda Invia richiesta di disponibilità provvista Invia richiesta prenotazione contributi Acquisisce Prenotazione t < _ mese successivo a t* Delibera i finanziamenti Comunica disponibilità risorse erariali e della provvista Adotta provvedimenti concessione (liberando eventuali risorse) Invia proposta di contratto e richiesta di utilizzo Provvista di scopo Perfeziona contratti di fin. int. ed eroga la provvista DB MISE Fase 2 Invia elenco finanziamenti Deliberati (+ domande allegate) Comunica Provvedimento concessione Provvedimento concessione Invio contestuale Contratto + Ricevimento provvista Stipula contratti di fin. deliberati eroga la provvista Riceve comunicazione nuovi importi aggregati Rispetto termini Invio elenco delibere non/parzialmente stipulate no Modifica provvedimento di concessione e di impegno Modifica Importo (P2) si Dichiarazione su conclusione investimento Invio nuovi importi aggregati Conforme no Revoche DB MISE Fase 3 Rimborsa Segnala eventuale mancato rispetto da parte della PMI delle condizioni di rimborso Si Riceve contributo Eroga il contributo Tn si

20 FAQ Domande più frequenti

21

22

23

24 WWW.mise.gov.it iai.benistrumentali@mise.gov.it Domande più frequenti
Per informazioni Domande più frequenti


Scaricare ppt "UNA NUOVA MISURA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE:"

Presentazioni simili


Annunci Google