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Diritto privato e di famiglia
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2017/18 prof. Luca VILLA 1 1 1
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La sottrazione internazionale di Minori
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Normativa primaria internazionale
Convenzione Lussemburgo 20/5/80, Convenzione Aja 25/10/80 ratificate con L. n. 64/94; Regolamento (UE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) Legge 15 gennaio 1994 n. 94 La convenzione opera solo tra i paesi che l’hanno sottoscritta: L’elenco lo si trova sui siti ONU table/?cid=24
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definizione È lo sradicamento di un minore dal suo ambiente di vita attuato da un genitore, all’insaputa o contro la volontà dell’altro, mediante il trasferimento oltre una frontiera internazionale in un Paese diverso da quello di residenza abituale o il trattenimento in un Paese diverso dopo un temporaneo e lecito trasferimento. E’ un illecito per il diritto internazionale e nazionale integra un delitto (art.574 bis c.p.) è motivo di decadenza ex art. 330 c.c
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finalità impedire che l’autore della sottrazione possa trarre vantaggio dal suo comportamento per il consolidarsi della situazione di fatto creata, sulla presunzione che l’interesse del minore sia di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto ove svolge la sua abituale vita quotidiana e ove beneficia di relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità impedire il far west Il rientro non pregiudica il successivo giudizio di merito né implica una valutazione della miglior sistemazione del minore La convenzione tutela una situazione di fatto, non necessariamente una decisione dell’autorità giudiziaria
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RESIDENZA ABITUALE Il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato è la residenza abituale. è il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione. Rilevano non solo alle risultanze anagrafiche, ma anche il suo effettivo radicamento in un ambiente di vita, caratterizzato da relazioni, abitudini, interessi, quotidianità, alla condizione di stabilità complessiva, all'effettivo inserimento nel contesto sociale in cui si sviluppa la sua personalità, così essendo il luogo in cui risiede elemento centrale della vita
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Diritto di affidamento (o custodia) e diritto di visita
l’illiceità del trasferimento (o mancato rientro) è strettamente connesso all’esercizio dell’affidamento o di custodia Il dritto di custodia o di affidamento comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore ed in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza. L’affidamento si considera congiuntamente esercitato da entrambi i genitori quando uno non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro. L’illecito trasferimento può realizzarsi anche in danno del genitore non collocatario, ma titolare dell’affidamento condiviso
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Con la legge 154/2013 (artt. 145 comma II, 316 comma 1, 337 bis c. c
Con la legge 154/2013 (artt. 145 comma II, comma 1, 337 bis c.c.) la residenza del minore costituisce uno degli affari essenziali che deve essere decisa di comune accordo anche in caso di disgregazione dell’unione familiare ed anche dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale, salvo sia stato diversamente stabilito
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L’effettivo esercizio del diritto di custodia
Il diritto di custodia o affidamento è tutelato solo ove effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi (art. 3 Convenzione Aja; art. 2 Regolamento)
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La competenza (passiva)
Giudice competente in Italia è il Tribunale per i minorenni del luogo ove si trova il minore (art. 7 L.64/1994). La convenzione non si applica se il minore ha compiuto 16 anni (art 4 l. 64/94;
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La procedura Il sistema si basa sulle c.d. Autorità Centrali (art. 6). In Italia il ruolo è svolto dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia al cui interno opera l’Ufficio delle Autorità Centrali Convenzionali. L’istanza per il rientro può essere proposta all'Autorità centrale della residenza abituale nonché a quella di ogni altro Stato contraente ove il minore si possa trovare. L’istanza può essere proposta anche prima di scoprire il luogo in cui il minore si trovi essendo rimesso all’Autorità centrale anche il compito di rintracciarlo. Il Tribunale deve garantire il contraddittorio L’assistenza tecnica non è necessaria Gli atti sono gratuiti Tempi brevi (6 settimane, art 11 co 2 l. 64/94) Sommarie informazioni (indagine dei servizi sociali) Ascolto del minore
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la natura cautelare e urgente della procedura (art. 11),
immediata esecutività della decisione (ricorribile per Cassazione, ma il ricorso non ha efficacia sospensiva; lo Stato richiesto non può rifiutare l’ordine sulla base di un provvedimento sul merito dell'affidamento (art. 17) al fine di scoraggiare mutamenti surrettizi della competenza, la competenza dello Stato della precedente residenza abituale del minore in merito all’affidamento permane nonostante la sottrazione (art. 10 Regolamento). Evitare il c.d. Forum shopping Eccezione: se è decorso di un anno dalla sottrazione senza che la parte abbia attivato la convenzione (termine stimato congruo per ritenere il minore radicato nel nuovo contesto), art 12 co 2 conv)
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ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DEL RITORNO (art 13 conv)
l’integrazione nel nuovo ambiente di vita (decorso di un anno) se l’istante non esercitava effettivamente il suo diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro o aveva acconsentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato rientro; se sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque a trovarsi in una situazione intollerabile. se il minore si oppone al suo ritorno, sempre che abbia «raggiunto un’età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere» se contrasti con i principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ad es. se la decisione dello Stato richiedente si fonda su una decisione che non aveva rispettato i principi fondamentali, quali il contradditorio o l’ascolto del minore). Art 20 conv
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L’esecuzione L’esecuzione è di competenza del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni e può avvalersi dell’ausilio dei Servizi Sociali (art 7 co 5 l. 64/94)
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