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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE, L’INNOVAZIONE,

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Presentazione sul tema: "LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE, L’INNOVAZIONE,"— Transcript della presentazione:

1 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE, L’INNOVAZIONE,
Onofrio Spalla LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, L’INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIOBNALE E LE RELAZIONI SINDACALI 17/09/2018 Onofrio Spalla

2 Il problema della tutela dell’igiene del lavoro e dell’integrità e sanità fisica dei lavoratori si è imposto alla attenzione degli uomini di governo, degli economisti, degli studiosi e dei riformatori, con lo sviluppo della grande industria e con l’aumento della popolazione: nelle fabbriche(cifr. Bogart, storia dell’economia dell’Europa( ). La Gran Bretagna fu il primo paese del nostro continente che si trovò a dover affrontare i nuovi problemi di organizzazione del lavoro posti dalla rivoluzione industriale. 17/09/2018 Onofrio Spalla

3 Il problema della tutela dell’igiene del lavoro e dell’integrità e sanità fisica dei lavoratori si è imposto alla attenzione degli uomini di governo, degli economisti, degli studiosi e dei riformatori, con lo sviluppo della grande industria e con l’aumento della popolazione: nelle fabbriche(cifr. Bogart, storia dell’economia dell’Europa( ). La Gran Bretagna fu il primo paese del nostro continente che si trovò a dover affrontare i nuovi problemi di organizzazione del lavoro posti dalla rivoluzione industriale. 17/09/2018 Onofrio Spalla

4 Con la rivoluzione industriale anche in Italia si manifestarono gli stessi problemi.
17/09/2018 Onofrio Spalla

5 17/09/2018 Onofrio Spalla

6 UN ADEGUATO SISTEMA LEGISLATIVO DI SICUREZZA DEL LAVORO DEVE
RIGUARDARE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI B) L’IGIENE DEI LUOGHI E POSTI DI LAVORO C) LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ( ORARIO, PAUSA, IMPIEGO DELLE DONNE E FANCIULLI, PORTATORI DI HANDICAP LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE GRAVOSE O PERICOLOSE) 17/09/2018 Onofrio Spalla

7 LA NORMATIVA PREVIGENTE APPLICABILE IN MATERIA
DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO 17/09/2018 Onofrio Spalla

8 (Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1930, n. 253, suppl.)
CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1930, n. 253, suppl.) artt ART. 437: RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI ART. 451: OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO ART. 589: OMICIDIO COLPOSO ART. 590: LESIONI PERSONALI COLPOSE 17/09/2018 Onofrio Spalla

9 DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo VI DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA Capo I DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA 437. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni(32 quater, 451) Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 17/09/2018 Onofrio Spalla

10 DEI DELITTI IN PARTICOLARE L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo VI DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA Capo III DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro). Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione(43,113;1124 c.n.) 17/09/2018 Onofrio Spalla Codice Penale

11 DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE 589 (Omicidio colposo).Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. …omissis 590. (Lesioni personali colpose). Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. …omissis 17/09/2018 Onofrio Spalla Codice Penale

12 L’ART. 61 DEL D.LEG.VO 9 APRILE 2008 N. 81 RECANTE
“ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA “ CONSENTE IN IPOTESI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI PERSONALI COLPOSE DIPENDENTI DALLA INOSSERVANZA DELLE NORME PREVENZIONALI: LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E L’AZIONE DI REGRESSO DA PARTE INAIL E IPSEMA(C,1) 2) LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DELLE OO.SS. E DELLA ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO 17/09/2018 Onofrio Spalla

13 2) CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942,
n Approvazione del codice civile. (pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79, del 4 aprile 1942. artt ART. 2043: RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO ART. 2050: RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE . ART. 2060: DEL LAVORO ART. 2082: IMPRENDITORE ART. 2087: TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 17/09/2018 Onofrio Spalla

14 2043 . (Risarcimento per fatto illecito).
Codice Civile Libro IV DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO IX DEI FATTI ILLECITI (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno(81, 2044 ss, 2947;185, 198c.p.; 616,621.c.p.p.) (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa. Per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno(2054, 2056). 17/09/2018 Onofrio Spalla

15 DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Libro V DEL LAVORO Titolo I DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI 2060.(del lavoro). Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali[secondo i principi della Carta del lavoro](35 Cost.). Titolo II DEL LAVORO NELL’IMPRESA Capo I DELL’IMPRESA IN GENERALE Sezione I DELL’IMPRENDITORE 2082.(Imprenditore). E’ imprenditore chi esercita personalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi(2070,2085,2986,2135, 2195. 17/09/2018 Onofrio Spalla Codice Civile

16 DELL’IMPRESA IN GENERALE
Titolo II DEL LAVORO NELL’IMPRESA Capo I DELL’IMPRESA IN GENERALE Sezione I DELL’IMPRENDITORE 2087.(Tutela delle condizioni di lavoro).L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. per l’igiene del lavoro, v. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) 17/09/2018 Onofrio Spalla Codice Civile

17 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
CODICE CIVILE ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO L’IMPRENDITORE E’ TENUTO AD ADOTTARE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITA’ DEL LAVORO, L’ESPERIENZA E LA TECNICA SONO NECESSARIE A TUTELARE L’INTEGRITA’ FISICA E LA PERSONALITA’ DEL PRESTATORE DI LAVORO. ART. 2087: TRE PARAMETRI PARTICOLARITA’ DEL LAVORO LA TECNICA L’ESPERIENZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

18 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
CODICE CIVILE ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO TUTELA INTEGRITA’ FISICA ART. 2087: MIRATO PERSONALITA’ MORALE DEL LAVORATORE 17/09/2018 Onofrio Spalla

19 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO MISURE PREVENZIONALI SPECIFICHE
CODICE CIVILE ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NON UTILIZZABILE PER EVITARE L’INFORTUNIO ART. 2087: NO MISURE PREVENZIONALI SPECIFICHE UTILIZZABILE EX POST IN SEDE RISARCITORIA DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE 17/09/2018 Onofrio Spalla

20 3)COSTITUZIONE Deliberazione Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.
Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale, n. 298, del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1 gennaio 1948 artt ART. 32: TUTELA DELLA SALUTE ART. 32: TUTELA DEL LAVORO ART. 36: PRINCIPIO GIUSTA RETRIBUZIONE ART. 37: TUTELA DONNA E MINORI ART. 38: TUTELA LAVORATORI INABILI ART. 41: LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA 17/09/2018 Onofrio Spalla

21 RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Costituzione Titolo II RAPPORTI ETICO-SOCIALI 32.La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Titolo III RAPPORTI ECONOMICI 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 17/09/2018 Onofrio Spalla

22 41.L’iniziativa economica privata è libera.
Titolo III RAPPORTI ECONOMICI 41.L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. 46.Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.. 17/09/2018 Onofrio Spalla Costituzione

23 IL PARLAMENTO CONFERISCE AL GOVERNO LA DELEGA PER L’EMANAZIONE DI NORME GENERALI E SPECIALI CON
Legge 12 febbraio 1955 n. 51 (G.U. n. 7 marzo 1955 n. 54) 17/09/2018 Onofrio Spalla Legge 12 febbraio 1955 n. 51

24 LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 51 – ART. 3 Le norme di cui all’art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie Professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l’ambiente di lavoro, la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l’impianto e l’uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l’osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza delle norme. Nell’emanazione di tali norme il governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo. 17/09/2018 Onofrio Spalla Legge 12 febbraio 1955 n. 51

25 DECRETI PREVENZIONALI
ANNI 1955/ 1956 Norme Anno 1955 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ABROGATO DALL’ART. 304 LETT.A) DEL D.LEG.VO 9 APRILE 2008, N. 81) Norme Anno 1956 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (ABROGATO DALL’ART. 304 LETT.A) DEL D.LEG.VO 9 APRILE 2008, N. 81) IN ARTT. 105 – 156 D.LEG.VO CITATO D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R n. 547 17/09/2018 Onofrio Spalla

26 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro.
Norme Anno 1956 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro. (ABROGATO DALL’ART. 304 LETT.A) DEL D.LEG.VO 9 APRILE 2008, N. 81 AD ECCEZIONE DELL’ARTICOLO 64) D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo. D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro Nell’industria della cinematografia e della televisione. D.P.R. 20 marzo 1956 n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Negli impianti telefonici. 17/09/2018 Onofrio Spalla

27 DECRETI PREVENZIONALI ANNI 50
L’ ART D.P.R. 547/1955 PREVEDE l’APPLICAZIONE A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE D.P.R. 27 APRILE 1955, N NORME PER LA PREVENZIONE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO (SUPPL. ORD. G.u. N. 158 DEL 12/7/1955) TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE 1.(ATTIVITA’ SOGGETTIVE). Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori, subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art.3, comprese quelle esercitate dallo stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza. segue D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547. 17/09/2018 Onofrio Spalla

28 in quanto la materia è regolata o sarà regolata da
2. (ATTIVITA’ ESCLUSE). Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti: a) all’esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni; d) all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici; e) all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna. 3. ( DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO). Agli effetti dell’art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo, di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…… segue 3.(DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO). D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547. 17/09/2018 Onofrio Spalla

29 a)soci di società e di enti in genere cooperativi,
3. ( DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO). Agli effetti dell’art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo, di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sempre agli effetti dell’art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: a)soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; b) Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori – scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere. 3.(DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO). D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547. 17/09/2018 Onofrio Spalla

30 dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o
4.(OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI CAPO II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI 4.(OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PRESPOSTI).I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’art. 1, devono,nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a)attuare le misure di sicurezza previste b) Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi; c)disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547.

31 ART. 1- 4: APPLICAZIONE A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO
1) DATORE DI LAVORO 2) DIRIGENTE 3) PREPOSTO 4) LAVORATORE DATORE DI LAVORO (V. ORA ARTT.2 LETT. B) E 55 D.LEG.VO 9 APR , N. 81 DIRIGENTE (V. ORA ARTT.2 LETT. D) E 55 D.LEG.VO 9 APRILE , N. 81 PREPOSTO (V. ORA ARTT.2 LETT. E) E 56 D.LEG.VO 9 APRILE , N. 81 PREPOSTO (V. ORA ARTT.2 LETT. A) E 59 D.LEG.VO 9 APRILE , N. 81 17/09/2018 Onofrio Spalla

32 AL FINE DI ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI
NORME CONTENUTO SPECIFICO BILANCIAMENTO GENERICO 1) SCOMPOSIZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO CONFIGURABILI IN ASTRATTO 2) INDIVIDUAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO PIU’ RICORRENTI PER : MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE 17/09/2018 Onofrio Spalla

33 17/09/2018 Onofrio Spalla

34 AL FINE DI ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI
PREVISIONI SPECIFICHE AGGIORNATE AL PROGRESSO TECNOLOGICO SISTEMA INTEGRATO NORME GENERALI COMPLEMENTARIETA’ DI PRECETTI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA 17/09/2018 Onofrio Spalla

35 - CONDIZIONI IGIENICO AMBIENTALI - AFFIDABILITA’ E SICUREZZA LUOGHI DI
ANALISI INFORTUNI CAUSE OGGETTIVE: - CONDIZIONI IGIENICO AMBIENTALI - AFFIDABILITA’ E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - MACCHINE - ATTREZZATURE - IMPIANTI CAUSE SOGGETTIVE: - ESPERIENZA DEL LAVORATORE - PREPARAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - IDONEITA’ PSICO FISICA - ETA’ - AFFATICAMENTO, RITMI E PAUSE - PRUDENZA E SERIETA’ DEGLI ADDETTI 17/09/2018 Onofrio Spalla

36 NORME DI BUONA TECNICA DECRETI 1955 / 1956
CON FORME DI PROTEZIONE OGGETTIVA ASSICURATE DA: - MACCHINE - IMPIANTI A NORMA - ATTREZZATURE NESSUNA DISPOSIZIONE E’ IMPARTITA RELATIVAMENTE A: - RITMI LAVORI PARTICOLARMENTE INTENSI - SITUAZIONI DI AFFATICAMENTO - UTILIZZAZIONI LAVORATORI NON ADDESTRATI - LAVORI COMPLESSI O PERICOLOSI 17/09/2018 Onofrio Spalla

37 SOGGETTIVA DELLA SICUREZZA; - FORME D’IMPIEGO LAVORATORI
DEPOTENZIAMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA DELLA SICUREZZA; - TEMPI - MODI - FORME D’IMPIEGO LAVORATORI 1955 / 1956 17/09/2018 Onofrio Spalla

38 (DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI)
RISCHI ORDINARI (DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI) PROTEZIONE OGGETTIVA RISCHI STRAORDINARI DISCENDENTI DA ERRORE DISATTENZIONE, IMPRUDENZA, IMPERIZIA INOSSERVANZA (NORME, ORDINI, DISCIPLINE, ETC..) L’ IRREGOLARE, L’ANOMALO E DISOBBIDIENTE COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE NON ESIME DALLA RESPONSABILITA’ L’IMPRENDITORE SE LO STESSO HA OMESSO COLPOSAMENTE LE MISURE OGGETTIVAMENTE IDONEE SECONDO LA COMUNE ESPERIENZA AD IMPEDIRE L’EVENTO LESIVO 1955 / 1956 17/09/2018 Onofrio Spalla

39 - MISURE E CAUTELE A VANTAGGIO DI TUTTI - TASSATIVITA’ DEI PRECETTI
CAUSE OGGETTIVE: - MISURE E CAUTELE A VANTAGGIO DI TUTTI - TASSATIVITA’ DEI PRECETTI - PREFERENZA MEZZI TECNICI PREVENZIONALI RISPETTO ALLA CAUTELE - NORME CHE PRESUPPONGONO LA NOZIONE DI PERICOLO - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE MISURE PREVENZIONALI: -PRESCINDE DALLA SITUAZIONE CONCRETA DI PERICOLO DISCENDE VALUTAZIONE RISCHIO ASTRATTA E PRESUNTA DAL LEGISLATORE(C.D. PERICOLO PRESUNTO) IMPRENDITORI E’ ANTICIPATA DAL LEGISLATORE LA TUTELA PENALE ALL’IMPRENDITORE E’ CONTESTATA LA VIOLAZIONE DEL REATO CONTRAVVENZIONALE A PRESCINDERE DAL VERIFICARSI DELL’EVENTO (REATI DI PERICOLO) 1955 / 1956 17/09/2018 Onofrio Spalla

40 - RAGGIUNGIMENTO MASSIMA SICUREZZA
OBIETTIVO: - RAGGIUNGIMENTO MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE(ATTUAZIONE PRINCIPIO COSTITUZIONALE DIRITTO ALLA SALUTE) PER ATTUAZIONE PRINCIPIO MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE IN RIFERIMENTO A TERMINI DI: ADEGUATO IDONEO PER QUANTO POSSIBILE L’ORDINAMENTO NON INTRODUCE VALORI - LIMITE 1955 / 1956 17/09/2018 Onofrio Spalla

41 SICUREZZA NEI CANTIERI: (D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164)
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO NEI CANTIERI - D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 (PER LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) - D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303 ( PER L’IGIENE SUL LAVORO) - D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164 (PREVENZIONI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI) SI HA UN COMPLESSO DI NORME PREVALENTEMENTE TECNICHE 1955 / 1956 17/09/2018 Onofrio Spalla

42 GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DISCENDONO: - CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEGLI
ACCORGIMENTI - NELLE COSTRUZIONI DEI PONTEGGI - DEI PARAPETTI - NEL TRASPORTO DEI MATERIALI NON DERIVANO DALLA: - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE LAVORO SIN DALL’AVVIO DEL CANTIERE (ASSENZA CRONOPROGRAMMA) - COORDINAMENTO DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI - PRESENTI MINIMI PROFILI PROGRAMMATORI DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 17/09/2018 Onofrio Spalla 1955 / 1956

43 PROGRAMMAZIONE IN CANTIERE
ART. 32 D.P.R. 164/ PROGETTO SPECIFICO PER PONTEGGI METALLICI SUPERIORI AD UNA CERTA ALTEZZA ART. 72 D.P.R. 164/ PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI CHE L’APPALTATORE DEVE SEGUIRE CERTA ALTEZZA 17/09/2018 Onofrio Spalla 1955 / 1956

44 LIBERTA’ DELL’APPALTATORE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
ART C.C.: LIBERTA’ DELL’APPALTATORE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE GIURISPRUDENZA DISFAVORE PER LE INGERENZE DEL DIRETTORE DEI LAVORI (NOMINATO DAL COMMITTENTE) NELLA SICUREZZA IN CANTIERE L’APPALTATORE 17/09/2018 Onofrio Spalla 1955 / 1956

45 ORGANIZZAZIONE MINISTERO DEL LAVORO
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ( G.U. 1 luglio 1955 n. 149) Art.9 In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell’ispettorato, questo ha la facoltà , ove lo ritenga opportuno, valutare le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione. Art.10 Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell’ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

46 Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al
Ministero per il lavoro e la previdenza sociale entro 15 giorni, salvo quanto disposto dal successivo art.31 . Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministero ritenga di disporla. Art.10 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 DIFFIDA CON PRESCRIZIONE AL DATORE DI LAVORO ISPETTORE DEL LAVORO IMPARTISCE DISPOSIZIONI I COMPITI DEGLI ISPETTORATI CON L’ART. 21 DELLA L , N. 833 SONO DELEGATI ALLE U.S.L. ORA A.S.L. 17/09/2018 Onofrio Spalla

47 Controlla salute Comunita’ di lavoro e rischio Sicurezza sui luoghi
LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRIOTA’ FISICA I LAVORATORI, MEDIANTE LORO RAPPRESENTANZE, HANNO DIRITTO DI CONTROLLARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DI PROMUOVERE LA RICERCA, L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE IDONEE A TUTELARE LA LORO SALUTE E LA LORO INTEGRITA’ FISICA. Controlla salute Comunita’ di lavoro e rischio Sicurezza sui luoghi di lavoro Legge 20 MAGGIO 70, n. 300 17/09/2018 Onofrio Spalla

48 L’ISPETTORE DEL LAVORO NOTIFICA ALLE R. S. U
L’ISPETTORE DEL LAVORO NOTIFICA ALLE R.S.U. IL VERBALE DI SOPRALLUOGO AL DATORE DI LAVORO E ALTRI CONTRAVVENTORI EX ART. 9 L. N. 300/1970 17/09/2018 Onofrio Spalla

49 ALL’ISPETTORE DEL LAVORO, NOMINATO
L’ART. 20 D.LEG.VO N. 758 RICONOSCE ALL’ISPETTORE DEL LAVORO, NOMINATO U.P.G. IL POTERE DI PRESCRZIONE AL CONTRAVENTORE PER VIOLAZIONE DI NORME SULLA SICUREZZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

50 PREVEDE ALL’ALLEGATO I IL
IL D.LEG.VO N. 81/2008 PREVEDE ALL’ALLEGATO I IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN PRESENZA DI GRAVI VIOLAZIONI IN MATERA 17/09/2018 Onofrio Spalla

51 VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE
D.LEG.VO 81/2008 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE -MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO -MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE -MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO(PSC) -MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA(POS) -MANCATA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE MANCATA NOMINA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 17/09/2018 Onofrio Spalla SEGUE D.LEG.VO N. 81/2008

52 D.LEG.VO 81/2008 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO MANCATO UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUIREZZA -MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO -MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO 17/09/2018 Onofrio Spalla SEGUE D.LEG.VO N. 81/2008

53 VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
D.LEG.VO 81/2008 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE -PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE - MANCANZAPROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI(IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE). RISCHIO D’AMIANTO -MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO 17/09/2018 Onofrio Spalla SEGUE D.LEG.VO N. 81/2008

54 DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO;
ART DELLA LEGGE DEL 23 DICEMBRE 1978, N. 833 DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO; DELEGA NON ESERCITATA 17/09/2018 Onofrio Spalla

55 L. 23 dicembre 1986, n. 909 Ratifica ed esecuzione dell’atto unico europeo. Aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate (G.U. n. 300 del 29 dicembre 1986) (Omissis) TITOLO SECONDO Disposizioni che modificano i trattati che istituiscono le comunità europee CAPO SECONDO Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità economica europea 17/09/2018 Onofrio Spalla

56 Disposizioni relative ai fondamenti e alla politica della Comunità
SEZIONE SECONDA Disposizioni relative ai fondamenti e alla politica della Comunità Omissis SOTTOSEZIONE TERZA Politica sociale ARTICOLO 21 Il trattato CEE è completato dalle sezioni seguenti: ARTICOLO 118A Gli stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e si fissano come obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, ……………………adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. 17/09/2018 Onofrio Spalla L. 23 dicembre 1986, n. 909

57 Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro (omissis) ARTICOLO 21 L. 23 dicembre 1986, n. 909 17/09/2018 Onofrio Spalla

58 Direttiva del Consiglio, 12 giu 1989, n. 89/391,
DIRETTIVE C E E Direttiva del Consiglio, 12 giu 1989, n. 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. Direttiva del Consiglio, 30 nov 1989, n. 89/654 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro(prima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 3. Direttiva del Consiglio, 30 nov 1989, n. 89/655 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro(seconda direttiva particolare ai sensi dell’art.16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 4. Direttiva del Consiglio, 30 nov 1989, n. 89/656 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro(terza direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla

59 5. Direttiva del Consiglio, 29 mag 1990, n.90/269
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori(quarta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 6. Direttiva del Consiglio, 29 mag 1990, n. 90/270 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali(quinta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Direttiva del Consiglio, 28 giu 1990, n. 90/394, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro(sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla DIRETTIVE C E E

60 9. Direttiva del Consiglio, 25 giu 1991, n. 91/383,
Direttiva del Consiglio, 26 nov 1990, n. 90/679 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro(settima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 9. Direttiva del Consiglio, 25 giu 1991, n. 91/383, relativa alle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale( 91/383/CEE). 10. Direttiva del Consiglio, 24 giu 1992, n. 92/57 riguardanti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili(ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 11. Direttiva del Consiglio, 24 giu 1992, n. 92/58, recante le prescrizioni minime per la segnaletica della sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro(nona direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla DIRETTIVE C E E

61 12. Direttiva del Consiglio, 19 ott 1992, n. 92/85
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento(decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 13. Direttiva del Consiglio, 3 nov 1992, n. 92/91 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industri estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla DIRETTIVE C E E

62 14. Direttiva del Consiglio, 3 dic 1992, n. 92/104
relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo(dodicesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 15. Direttiva del Consiglio, 3 dic 1992, n.93/103, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca(tredicesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla DIRETTIVE C E E

63 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94 ORA 8 DIRETTIVE COMUNITARIE
D.LGS. N. 81/08 RECEPISCE 8 DIRETTIVE COMUNITARIE LA LEGGE 3/08/2007,N. 123 CONFERISCE DELEGA LA GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA IL GOVERNO ESERCITA LA DELEGA CON L’EMANAZIONE DEL DECRETO N. 81/08 17/09/2018 Onofrio Spalla

64 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94
SOSTITUTITO DAL D.LGS. N. 81/08 PROFILI INNOVATIVI PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA GESTIONE CONCERTATA DELLA SICUREZZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

65 TITOLO I : (artt. 1 – 61) disposizioni generali (d. 89/391 CEE)
ARTICOLAZIONE D.LGS. N. 81/2008 TITOLO I : (artt. 1 – 61) disposizioni generali (d. 89/391 CEE) TITOLO II : (artt. 62 – 68) luoghi di lavoro (d. 89/654 CEE) TITOLO III : (artt. 69 – 79) uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (d. 89/655 CEE e 89/656 CEE) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

66 TITOLO I V: (artt. 88 – 160) cantieri temporanei e mobili
ARTICOLAZIONE D.LGS. N. 81/2008 TITOLO I V: (artt. 88 – 160) cantieri temporanei e mobili (d. 92/57CEE) TITOLO V : (artt. 161 – 166) segnaletica di sicurezza. (d. 92/58 CEE) TITOLO VI : (artt. 167 – 171) movimentazione manuale dei carichi (d. 90/269 CEE) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

67 TITOLO VII : (artt. 172 – 179) videoterminali direttiva 90/270 CEE )
TITOLO VIII : (artt. 180 – 220) agenti fisici (rumore e vibrazioni) (d. 2003/ 10 CEE) TITOLO IX : (artt. 221 – 265) sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni (d. 98/24 CEE, d. 97/42 CEE e 99/38 CEE) TITOLO X : (artt. 266 – 286) agenti biologici (d. 90/679 CEE) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

68 TITOLO XI : (artt. 287 – 297) atmosfere esplosive (d. 99/92 CEE
TITOLO XII : (artt. 298 – 303) disposizioni penali TITOLO X III: (artt. 304 – 306) disposizioni finali 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

69 disposizioni generali (artt. 1 – 4)
ARTICOLAZIONE DEL D.LEG.VO N. 81/2008 TITOLO I : disposizioni generali (artt. 1 – 4) sistema istituzionale (artt. 5 – 14) tutela e obblighi (artt. 15 –27) valutazione dei rischi (artt. 28 – 29) organizzazione e gestione (art. 30) servizio di prevenzione e protezione (artt. 31 – 35) formazione e informazione (artt. 36 – 37) sorveglianza Sanitaria (artt. 38 – 42) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

70 rappresentanti dei lavoratori per La sicurezza e comitati paritetici
ARTICOLAZIONE DEL D.LEG.VO N. 81/2008 GESTIONE DELLE EMERGENZE (artt. 43 – 46) rappresentanti dei lavoratori per La sicurezza e comitati paritetici (artt. 47 – 52) DOCUMENTAZIONI E STATISTICHE (artt. 53 – 54) SANZIONI (artt. 55 – 61) ATTUAZIONE d. 89/391 CEE 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

71 GLI ATTORI DEL D.LEG.VO N. 81/2008
DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO (ART. 1 LETT. b) DIRIGENTE (ART. 2 LETT. d) PREPOSTO (ART. 2 LETT. e) LAVORATORE (ART. 2 LETT. a) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( ART. 2 lett. f) ADDETTO S.P.P (ART. 2 LETT. g) LAVORATORI INCARICATI LOTTA ANTINCENDI (ART. 18 LETT. b) MEDICO COMPETENTE (ART. 2 LETT. h) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( ART. 2 LETT. i) I PROGETTISTI (ART. 22) I FABBRICANTI (ART. 23) I FORNITORI (ART. 23) GLI INSTALLATORI (ART. 24) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008 DEFINIZIONI

72 GLI ATTORI DEL D.LEG.VO N. 81/2008
DEFINIZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA(ART. 2 LETT. m) PREVENZIONE (ART. 2 LETT. n) SALUTE (ART. 2 LETT. o) SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA (ART. 2 LETT. p) INTRODOTTI DAL D.LEG.VO N. 81/08 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008 DEFINIZIONI

73 GLI ATTORI DEL D.LEG.VO N. 81/2008
DEFINIZIONI NORMA TECNICA (ART. 2 LETT. u) BUONA PRASSI (ART. 2 LETT. r) LINEE GUIDA (ART. 2 LETT. z) FORMAZIONE (ART. 2 LETT. aa) INFORMAZIONE ART. 2 LETT. bb) ADDESTRAMENTO (ART. 2 LETT. cc) INTRODOTTI DAL D.LEG.VO N. 81/08 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008 DEFINIZIONI

74 APPLICABILITA’ DEL d.Leg.vo 81/2008 alla Pubblica Amministrazione
Indici storici: artt. 1 e 3 D.P.R. n. 547/1955 artt. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956 artt. 1 e 3 D.P.R. n. 303/1956 2087 C.C. Indici diretti: art. 1, p.1 DIRETTIVA 89/391 art. 1, c.1 DECRETO art. 2, c.1 lett. b) DATORE DI LAVORO PUBBLICO Indici indiretti: lavoratori subordinati soggetti equiparati art. 6, c.1 lett. e)L Decreto 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

75 DIRETTIVA del Consiglio
12 giugno 1989 n. 89/391 Art. 2 Campo do applicazione La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici(attività industriali,agricole, commerciali amministrative, di servizi, Educative,culturali,ricreative, ecc.). DIRETTIVA del Consiglio 12 giugno 1989 n. 89/391 ART 3, C.1 D.LEG.VO N. 81/08 Si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

76 Art. 2 - Campo di applicazione …omissis
2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche del pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. DIRETTIVA del Consiglio 12 giugno 1989 n. 89/391 17/09/2018 Onofrio Spalla

77 AZIENDA art. 2 lett. c Progettisti DATORE DI LAVORO fabbricanti
D.LEG.VO N. 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO AZIENDA art. 2 lett. c Progettisti DATORE DI LAVORO art. 2 lett. b fabbricanti Installatori Dirigente art. 2 lett. d Fornitori Preposto art. 2 lett. e Lavoratore art. 2 lett. a Medico Competente art. 2 lett. h Lavoratori autonomi art. 2 lett. a Responsabile del servizio Protezione e Prevenzione art. 2 lett . f Rappresentante Dei lavoratori per la sicurezza 17/09/2018 Onofrio Spalla

78 e Legge Costituzionale
Rapporti tra D.LGS N. 81/2008 e Legge Costituzionale n. 3 del1’8 ottobre 2001 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (G.U S.G. 248) Art. 3 L’art. 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:“art. 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” …omissis Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:.. …omissis ; tutela e sicurezza del lavoro … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,riservata alla legislazione dello Stato. 17/09/2018 Onofrio Spalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

79 2. Forze armate e di Polizia,
TITOLO I Disposizioni generali 1. Campo di applicazione OMISSIS… 2. Forze armate e di Polizia, ANALOGAMENTE SI PROVVEDE PER QUANTO RIGUARDA: gli archivi, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello stato, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. SOLO NEL CASO SIANO SOTTOPOSTI A PARTICOLARI VINCOLI DI TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI E CULTURALI 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

80 Regolamento recante norme per l’individuazione
D.M. 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s. m. i. …omissis La necessità di garantire la libertà di ricerca e di didattica, la diversa natura di tali attività da quelle squisitamente produttive e dai servizi privati; l’esigenza di assicurare negli atenei l’applicazione uniforme del D.Lgs. 626/94 pur in presenza di aggregazioni di strutture eterogenee; la necessità di fronteggiare, specie nei laboratori di ricerca, proiettati verso nuove tecnologie, rischi nuovi derivanti dalle sperimentazioni eseguite; il coinvolgimento nelle attività di ricerca e di didattica anche di persone esterne ovvero l’utilizzazione del personale dell’Università presso strutture esterne; la necessità di conciliare le esigenze di sicurezza con quelle di salvaguardia del patrimonio architettonico e artistico delle Università; la difficoltà di individuare un unico datore di lavoro in ragione alle molteplicità delle attività svolte. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.M. 5 agosto 1998 n. 363

81 17/09/2018 Onofrio Spalla

82 17/09/2018 Onofrio Spalla

83 DECISIONALI Datore di lavoro POTERI DI SPESA
D.Lgs 09 APRILE 2008, n. 81- ora Art.2 c. 1 lett,b) b).datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione dell’impresa, ha la personalità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art, 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; DECISIONALI Datore di lavoro POTERI DI SPESA 17/09/2018 Onofrio Spalla

84 POTERI DECISIONALI DEI DIRIGENTI DELLE P.A.
Art. 17 c. 1 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: Omissis…; Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; Omissis….; Omissis; Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 17/09/2018 Onofrio Spalla

85 Categorie di beni e servizi E limiti di spesa in economia
POTERI DI SPESA Decreto 4 dicembre 2002 Ministero per i Beni e le Attività Culturali DECRETO 4 Dicembre 2002 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia …omissis Art.2 Categorie di beni e servizi E limiti di spesa in economia 1. E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per 17/09/2018 Onofrio Spalla Decreto 4 dicembre 2002

86 33.spese per l’installazione e spese di esercizio di
impianti, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici e di accessori per la telefonia, di antincendio e antifurto; …omissis 35. Spese di interventi di disinfezione, disinfestazione e spolveratura materiale bibliografico ed archivistico; 2.Spese per uniformi, divise, tute, indumenti protettivi; 17/09/2018 Onofrio Spalla Decreto 4 dicembre 2002

87 L’acquisizione, anche attraverso contratti di
locazione finanziaria o locazione operativa, dei seguenti beni e servizi nell’ambito dei limiti di spese sottoindicati: …omissis 10. Spese connesse all’igiene, alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro; 12. spese per la vigilanza di sedi e di beni; 31.spese per l’acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico architettonico, archeologico archivistico, bibliotecario e culturale; 32.spese per pulizia dei locali e di impianti, derattizzazione, disinfestazione Smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 17/09/2018 Onofrio Spalla Decreto 4 dicembre 2002

88 17/09/2018 Onofrio Spalla

89 DIRIGENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 17 D.LGS N. 165/01)
COMMITTENTE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI (D.LGS. 163/06) DATORE DI LAVORO PUBBLICO CINCIDE CON IL COMMITTENTE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (ART. 89 LETT. B) D.LGS. N. 81/08 17/09/2018 Onofrio Spalla

90 Dec. Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Circ. 5 marzo 1997, n. 28. Dec. Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche-direttive applicative. Individuazione datore di lavoro nei condomini. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall’art.1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore 17/09/2018 Onofrio Spalla

91 IL PRIMO GARANTE DELLA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO E’ IL DATORE DI LAVORO MONTE ED A VALLE IL DATORE DI LAVORO SI PONE A DELLE ATTIVITA’ 17/09/2018 Onofrio Spalla

92 IL DATORE DI LAVORO DISPONE
1) L’ORDINAMENTO TECNICO DEI LAVORI Scelta a) unità produttiva; b)lavorazione; c)articolazione lavorazione; d)turni; e)fornitori; f)organigramma aziendale; g)assunzione magisteri di sicurezza; 2) DEL POTERE DI CONFORMAZIONE emanazione a) direttive; b) O.D.S.; 3) DI COMPITI DI CONTROLLO 4) DEL POTERE DISCIPLINARE CHE A FINI DI SICUREZZA DIVIENE DOVEROSO ESERCITARE 17/09/2018 Onofrio Spalla

93 IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA’
D.LEG.VO 9 APRILE 2008 , n. 81 – Art. 17 IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA’ ADEMPIMENTI NON DELEGABILI LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL’ART. 28 (ART. 17 LETT. A) LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( ART. 17, LETT. B) 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

94 D.LEG.VO 9 APRILE 2008 , n. 81 – ADEMPIMENTI NON DELEGABILI – ARTICOLI DELLA LEGGE Art. 28 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

95 D.LEG.VO 9 APRILE 2008 , n. 81 – ADEMPIMENTI NON DELEGABILI – ARTICOLI DELLA LEGGE Art. 28 All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a)- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b)- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

96 Art. 17 LETT. B Il datore di lavoro: - designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’articolo 31; 17/09/2018 Onofrio Spalla DLGS 81/2008

97 CONFERITA CON ATTO SCRITTO
ART. 16 D.LGS. N. 81/08 DELEGA DI FUNZIONI CONFERITA CON ATTO SCRITTO DELEGATO E’ ESPERTO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELEGATO POTERI DI SPESA ACCETTATA DAL DELEGATO PER ISCRITTO DELEGA DATORE DI LAVORO E’ AMMESSA DELEGA DEVE POSSEDERE ADEGUATA PUBBLICITA’ 17/09/2018 Onofrio Spalla

98 Requisiti della delega di funzioni
GIURISPRUDENZA Requisiti della delega di funzioni Principio di riferimento requisito Deve essere comprovata e non presunta certezza 2. Nella delega i poteri debbono essere precisati Specificità o determinazione 3. Deve essere portata a conoscenza del delegato, e da questi esplicitamente accettata consapevolezza 4. Deve essere conferita per iscritto scrittura Assenza di culpa in eligendo 5. Acquista efficacia solo se data a persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente. 17/09/2018 Onofrio Spalla

99 6. È valida solo se correlata alle più ampie facoltà di
requisito Principio di riferimento 6. È valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, in modo che il delegato sia posto in grado di assolverla Corrispondenza o effettività 7. Il delegante non deve ingerirsi personalmente – neppure indirettamente – nell’assolvimento dei compiti deleganti Non ingerenza o astensione 8. Il delegante non deve essere a conoscenza della inefficienza del delegato Non connivenza o non acquiescenza 9. Il delegante deve predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica delle attività del delegato. Assenza di culpa in vigilando 17/09/2018 Onofrio Spalla Requisiti della delega di funzioni

100 ADEMPIMENTI DELEGABILI ART 18
IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE: 1. LA NOMINA, OVE PREVISTO, DEL MEDICO COMPETENTE 2 LA DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ,ALLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 3. L’AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE NEL D.V.R. IN RELAZIONE AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI, PRODUTTIVI E TECNOLOGICI ( ART. 29 C. 3 ) 17/09/2018 Onofrio Spalla

101 5. LA RICHIESTA AI LAVORATORI DELLA OSSERVANZA DELLE NORME E DELL’USO
DEI MEZZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 6. LA RICHIESTA AL MEDICO COMPETENTE DELL’OSSERVANZA DELLE NORME 7. L’ORGANIZZAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE 8. LA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI 9. LA CONSULTAZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA LA CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA 17/09/2018 Onofrio Spalla ADEMPIMENTI DELEGABILI ( art. 18)

102 11. GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI APPALTI SVOLTI ALL’INTERNO DELLA
PROPRIA UNITA’ PRODUTTIVA (ART. 26) 12. GLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRIMO SOCCORSO ( ARTT. 43 – 46 ) 13. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E ADDESTRAMENTO ( ARTT. 36 – 37 ) 17/09/2018 Onofrio Spalla ADEMPIMENTI DELEGABILI ( art. 18)

103 14. GLI OBBLIGHI PREVISTI IN RELAZIONE: AI LUOGHI DI LAVORO (ART. );
ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO; AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. ); ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI(ART. ); ALL’USO DEI VIDEOTERMINALI(ART. ); ALLA PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (ART. ); CHIMICI (ART. ); BIOLOGICI(ART. ); ALLA PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ART. ); 17/09/2018 Onofrio Spalla ADEMPIMENTI DELEGABILI ( art.18)

104 (art. 15,c.1 lett.a)b)c)d)e)h)i)r)
I PRINCIPI DELL’ART C.C. PRESENTI NEL D.LGS N. 81/08 ELIMINAZIONE RISCHI ALLA FONTE (art. 15,c.1 lett.a)b)c)d)e)h)i)r) 2. ADEGUAMENTO OBBLIGO SICUREZZA MUTAMENTI TECNOLOGICI (art.18 c.1 lett. Z; art.15,c.1 lett.b; (art.235,c.2; art.237,c.1 lett. i; art. 71 c.1) 3.TUTELA INTEGRITA’ NON SOLO FISICA MA ANCHE MORALE DEL LAVORATORE (art.15, c.1 lett.d) 4.CAPACITA’ E CONDIZIONI DI SALUTE DEI LAVORATORI (art. 15, c.1 lett. m; art. 18,c.1 lett.c); art. 44 17/09/2018 Onofrio Spalla

105 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Circolare Ministero del Lavoro 7 agosto 1995, n.102 2. La valutazione del rischio. Omissis…..le definizioni dei termini usati “pericolo”,”rischio”,valutazione del rischio” così come accettati a livello comunitario: Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore(per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro etc, avente il potenziale di causare danni Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione,di un determinato fattore Valutazione del rischio:procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro 17/09/2018 Onofrio Spalla

106 DEFINIZIONE DEL RISCHIO
X M R = MAGNITUDO DELL’EVENTO VALUTAZIONE RISCHIO FREQUENZA EVENTO E’ BENE CHE IL RISCHIO-PERICOLO NON SI MANIFESTI Azione di prevenzione: impedire che l’evento dannoso si verifichi SE IL RISCHIO-PERICOLO NON PUO’ ESSERE EVITATO Azione di protezione: ridurre i danni a cose e/o persone VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ DI RISCHIO R = F X M SI DEVE AGIRE SULLA RIDUZIONE DELLA PROBABILITA’ DELLE GRANDEZZE: ( MAGNITUDO EVENTO) (FREQUENZA EVENTO ) 17/09/2018 Onofrio Spalla

107 (ART. 2 Lett. q) D.LGS. 81/08 GLOBALE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
DOCUMENTATA ART. 28 C. 1 D.LGS. 81/08 GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI TRA CUI QUELLI CORRELATI ALLO STRESS CORRELATI LAVORATRICI IN GRAVIDANZA DIFFERENZE DI GENERE ETA’ PROVENIENZA DA ALTRI PAESI LAVORATORI VALUTA- ZIONE DI TUTTI I RISCHI COMPRE-SI QUELLI RIGUAR-DANTI 17/09/2018 Onofrio Spalla

108 SICUREZZA ELETTRICA ART.7 D.P.R. 547/1955 PRIMO NUCLEO DI DISPOSIZIONI
D.P.R. N. 547/1955 DALL’ ARTICOLI N ALL’ARTICOLO 350 ART.7 D.P.R. 547/1955 SONO VIETATE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LA COSTRUZIONE, LA VENDITA, IL NOLEGGIO E LA CONCESSIONE IN USO DI MACCHJINE, PARTI DI MACCHINE, DI ATTREZZATURE, DI UTENSILI E DI APPARECCHI IN GENERE DESTINATI AL MERCATO INTERNO, NONCHE’ L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CHE NON SIANO RISPONDENTI ALLE NORME DEL PRESENTE DECRETO. NORMA CARDINE 17/09/2018 Onofrio Spalla

109 LA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO:
SICUREZZA ELETTRICA LA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO: DI APPLICARE L’ART. 7 DEL D.P.R. N. 547/1955 AI SOLI LUOGHI DI LAVORO RESPONSABILI I COSTRUTTORI DELLE MACCHINE O IMPIANTI DEGLI INFORTUNI CAGIONATI DAI DIFETTI DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANCHE DOPO LA CONSEGNA ALL’UTILIZZATORE (ART. 40 /41 C.P.) L. N /1968 - “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE,MACCHINARI, INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI”- - 17/09/2018 Onofrio Spalla

110 - SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI
SICUREZZA ELETTRICA L. N /1968 - SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI - E’ INTRODOTTA LA REGOLA DELL’ARTE(OBBLIGO DI SICUREZZA) - SONO CONFORMI ALLE REGOLE DELL’ARTE GLI IMPIANTI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI(COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO(PRESUNZIONE EX LEGE) 17/09/2018 Onofrio Spalla

111 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
SICUREZZA ELETTRICA D.LGS N. 81/2008 ART. 80 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:     a) contatti elettrici diretti;     b) contatti elettrici indiretti;     c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;     d) innesco di esplosioni;     e) fulminazione diretta ed indiretta; ……………     17/09/2018 Onofrio Spalla

112 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
SICUREZZA ELETTRICA D.LGS N. 81/2008 ART. 80 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro     f) sovratensioni;     g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:     a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;     b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;     c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 17/09/2018 Onofrio Spalla

113 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
SICUREZZA ELETTRICA D.LGS N. 81/2008 ART. 80 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro ………   3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 17/09/2018 Onofrio Spalla

114 NEGLI SITITUTI DIPENDENTI
R.S.P.P. S.P.P. MULTILOCALIZZATO NEGLI SITITUTI DIPENDENTI DEL MIBAC ARTICOLATI SU PIU’ SEDI DI LAVORO 17/09/2018 Onofrio Spalla

115 MEDICO COMPETENTE 17/09/2018 Onofrio Spalla

116 17/09/2018 Onofrio Spalla

117 17/09/2018 Onofrio Spalla

118 D.LGS. N. 81/2008 ART. 22/23 E 24 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. ……………. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.Lgs 81/08

119 D.LGS. N. 81/2008 ART. 22/23 E 24 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. ……………….. 2.Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.Lgs 81/08

120 D.LGS. N. 81/2008 ART. 22/23 E 24 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. ……………….. ART.6 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine od altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. 17/09/2018 Onofrio Spalla

121 11.Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi:
Art.35 del d.l.vo 81/08 11.Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi: Nelle aziende ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Il medico competente [2,1 lett. d] ove previsto; Il rappresentante per la sicurezza[18] 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: Il documento di valutazione dei rischi; 17/09/2018 Onofrio Spalla D.Lgs n. 81/08

122 IL LAVORATORE TRA FLESSIBILITA’ E QUALITA’ TOTALE 17/09/2018
Onofrio Spalla

123 D.L.gs 81/08 TITOLO IX Sanzioni
89. Contravvenzioni commesse dai datori di Lavoro e dai dirigenti L’articolo 55 prevede l’arresto o la contravvenzione quali sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei datori di lavoro e dirigenti per le violazioni ivi previste 17/09/2018 Onofrio Spalla

124 CANTIERI 17/09/2018 Onofrio Spalla

125 17/09/2018 Onofrio Spalla

126 Luoghi di lavoro e/o cantieri
17/09/2018 Onofrio Spalla

127 Luoghi di lavoro e/o cantieri
17/09/2018 Onofrio Spalla

128 APPALTO art c.c. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari(2082) e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera e di un servizio(1677) verso un corrispettivo in danaro(1657, 2222). 17/09/2018 Onofrio Spalla

129 SUBAPPALTO art c.c. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente(1670). 17/09/2018 Onofrio Spalla

130 RICHIAMO STORICO L’Art. 5 DPR 547/1955 Disponeva per legge
5. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L’obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell’attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, delle macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto. 17/09/2018 Onofrio Spalla

131 RICHIAMO STORICO Art p.7 Legge 19 marzo 1990 n. 55 Disponeva per legge Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso……. Obbligo per l’appaltatore di Opere Pubbliche di osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dal contratto territoriale del settore 17/09/2018 Onofrio Spalla

132 Art. 18 c. 8 legge 55/90 Introduzione dell’obbligo di predisposizione piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori a carico di imprese esecutrici di lavori pubblici prima dell’inizio dei lavori Piano a disposizione dell’autorità di vigilanza Affidatario del lavoro obbligato al coordinamento dei piani delle imprese subappaltatrici per renderli compatibili tra loro e coerenti al piano dell’appaltatore In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio l’obbligo è incombente all’impresa mandataria o capogruppo Il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte delle imprese 17/09/2018 Onofrio Spalla

133 Non individuati i contenuti del piano Non sanzionati:
Limiti Art. 18 c. 8 legge 55/90 L’obbligo del piano non è previsto in contestualità alla progettazione dell’opera Non individuati i contenuti del piano Non sanzionati: - mancata adozione del piano - incompletezza del piano - difformità prescrizioni del piano norme igieniche e sicurezza - inosservanza obblighi di vigilanza del direttore tecnico del cantiere 17/09/2018 Onofrio Spalla

134 10. Direttiva del Consiglio,
24 giu 1992, n. 92/57 riguardanti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili(ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 17/09/2018 Onofrio Spalla

135 10. Direttiva del Consiglio,
24 giu 1992, n. 92/57 Considerando che i cantieri temporanei e mobili costituiscono settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati. Considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella comunità 17/09/2018 Onofrio Spalla

136 10. Direttiva del Consiglio,
24 giu 1992, n. 92/57 - Considerando che all’atto della realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro - Considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall’elaborazione del progetto e altresì all’atto della realizzazione dell’opera 17/09/2018 Onofrio Spalla

137 Programmazione sicurezza
Art. 32 D.P.R. 164/56 Progetto ponteggi Art. 72 D.P.R. 164/56 Programma demolizioni Art. 24 legge 833/78 programmazione processo produttivo Legge SEVESO L. n. 175 del 17/5/88 ADOZIONE PIANI SICUREZZA CAMPIONATI MONDIALI CALCIO (ART. 4 L. 29/5/ 1989 N. 205 PIANI DI LAVORO D.LGS. 277/91 E 77/92 D.M. 6 SETTEMBRE AMIANTO- D.M. 569/1992 PROCEDURE ANTINCENDIO D.M. 418/ PROCEDURE ANTINCENDIO 17/09/2018 Onofrio Spalla

138 Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro :
RICHIAMO STORICO ART. 7 D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 ora D.L.gs. 81/08 Art. 26 Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro : Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandoli reciprocamente anche al fine di evitare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 17/09/2018 Onofrio Spalla D.L.gs. 81/08 Art. 26

139 Contratto di appalto o contratto d’opera.
ART. 26 D.LGS. 81/08 Contratto di appalto o contratto d’opera. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva , ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a)verifica, con le modalità del decreto di cui all’art. 6 comma 8 lett. g, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l’idoneità tecnico professionale delle imprese_appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; Art. 26, c. 1 lett. b b)fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Art. 6, c. 8 lett. g COMMISSIONE 17/09/2018 Onofrio Spalla D.Lgs 81 / 08

140 ART. 26 c. 3 D.LGS. 81/08 Obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 17/09/2018 Onofrio Spalla D.Lgs 81 / 08

141 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Legge quadro sui lavori pubblici
Art. 31 Piani di sicurezza Ora art. 131 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 coordinato con il d.lgs. 11/9/2008 n. 152 17/09/2018 Onofrio Spalla

142 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l’appaltatoree o il concessionario redige e consegna: -a eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/08 -b un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/08 17/09/2018 Onofrio Spalla

143 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 -c un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto dal d.lgs. 81/08 ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b 17/09/2018 Onofrio Spalla

144 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) E IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) -3. il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione I relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta 17/09/2018 Onofrio Spalla

145 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) E IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 17/09/2018 Onofrio Spalla

146 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) E IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazione della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore del cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza 17/09/2018 Onofrio Spalla

147 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) E IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 4. Le imprese escutrici prima dell’inizio dei lavori in corso d’opera possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 81/08 proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante. 5. I contratti di appalto o di concessione se privi di piani di sicurezza di cui al comma 2 sono nulli. 17/09/2018 Onofrio Spalla

148 RICHIAMO STORICO D.to L.gs. 14 agosto 1996, n. 494 ora D.L.gs. 81/08 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (modificato dal D.L.gs 15 novembre 1999, n. 528). 17/09/2018 Onofrio Spalla

149 Cantiere temporaneo o mobile; Committente; Responsabile dei lavori;
RICHIAMO STORICO D.to L.gs. 14 agosto 1996, n. 494 ora D.L.gs. 81/08 Art. 89, co 1. Cantiere temporaneo o mobile; Committente; Responsabile dei lavori; Lavoratore autonomo; Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera; f) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera; f-bis) uomini-giorno; f-ter) piano operativo di sicurezza 17/09/2018 Onofrio Spalla

150 E CAMPO DI APPLICAZIONE ALL. X AL D.LGS. N. 81/08
ATTIVITA’ SOGGETTE E CAMPO DI APPLICAZIONE ALL. X AL D.LGS. N. 81/08 LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEMOLIZIONE CONSERVAZIONE RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE O EQUIPAGGIAMENTO TRASFORMAZIONE RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO SCAVI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI OPERE STRADALI FERROVIARIE IDRAULICHE MARITTIME IDROELETTRICHE OPERE FISSE PERMANENTI O TEMPORANEE OPERE CIVILI LINEEE ELETTRICHE E PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI9 ELETTRICI BONIFICA FORESTALI STERRO 17/09/2018 Onofrio Spalla

151 CHE COS’E’ L’APPALTO ? L’APPALTO E’ IL CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE (L’APPALTATORE) ASSUME CON ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI NECESSARI E CON GESTIONE A PROPRIO RISCHIO IL COMPIMENTO DI UN’OPERA O DI UN SERVIZIO VERSO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 17/09/2018 Onofrio Spalla

152 … E PER I LAVORI IN PROPRIO O CON PROPRIO PERSONALE ?
SENZA APPALTO NON C’E’ OBBLIGO GIURIDICO DI PREDISPORRE LA STRUTTURA DI COORDINAMENTO 17/09/2018 Onofrio Spalla

153 (LUOGHI OVE SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE)
CHI SONO I SOGGETTI TUTELATI DAL D.LGS. 81 / 08 SONO I LAVORATORI SUBORDINATI O AD ESSI EQUIPARATI OCCUPATI NEI “CANTIERI” (1) (LUOGHI OVE SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE) (1) CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 17/09/2018 Onofrio Spalla

154 IL CUI ELENCO E’ RIPORTATO NELL’ALLEGATO AL D.LGS. N. 81 / 08
COSA SONO I “CANTIERI” “ QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO E’ RIPORTATO NELL’ALLEGATO AL D.LGS. N. 81 / 08 17/09/2018 Onofrio Spalla

155 ART. 89 C. 1 Lett.b D.LGS. 81 / 08 CHI E’ IL COMMITTENTE ?
E’ IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’INTERA OPERA VIENE REALIZZATA. NEL CASO DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA IL COMMITTENTE E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL’APPALTO 17/09/2018 Onofrio Spalla

156 E SE E’ UN’APPALTO DI OPERA PUBBLICA ?
ART. 89 C D.LGS. 81 / 08 E SE E’ UN’APPALTO DI OPERA PUBBLICA ? IL COMMITTENTE E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL’APPALTO 17/09/2018 Onofrio Spalla

157 E’ IL SOGGETTO INCARICATO DAL COMMITTENTE AI FINI:
ART. 89 C. 1 Lett. c D.LGS. 81 / 08 CHI E’ IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) ? E’ IL SOGGETTO INCARICATO DAL COMMITTENTE AI FINI: DELLA PROGETTAZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA 17/09/2018 Onofrio Spalla

158 E’ “L’ENTITA’” PRESUNTA DEL CANTIERE:
ART. 89 C. 1 Lett. g D.LGS. 81 / 08 COSA SONO GLI UOMINI GIORNO ? E’ “L’ENTITA’” PRESUNTA DEL CANTIERE: LA SOMMA DELLE GIORNATE PRESTATE DAI LAVORATORI(ANCHE AUTONOMI), PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 17/09/2018 Onofrio Spalla

159 (AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 Lett. a DEL D.LGS. 81 / 08
ART. 89 C. 1 Lett. g D.LGS. 81 / 08 CHE COS’E’ IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) ? E’ IL DOCUMENTO CHE L’IMPRESA ESECUTRICE REDIGE IN RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO (AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 Lett. a DEL D.LGS. 81 / 08 17/09/2018 Onofrio Spalla

160 QUANDO SCATTA L’OBBLIGO PER LA NOMINA DEI COORDINATORI ?
NEI CANTIERI IN CUI E’ PREVISTA LA PRESENZA DI PIU’ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEA ART. 90 C. 3 e C. 5 D.LGS. 81 / 08 LA CUI ENTITA’ PRESUNTA E’ PARI O SUPERIORE A 200 UOMINI-GIORNO I CUI LAVORI COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI (L’ELENCO E’ RIPORTATO NELL’ALLEGATO II ) TALI CANTIERI SONO SOGGETTI A NOTIFICA PRELIMINARE ALLE AUTORITA’ DI VIGILANZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

161 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) art. 90 C
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) art. 90 C. 1 D.LGS. 81/08 PREVEDE NEL PROGETTO LA DURATA DEI LAVORI O FASI DI LAVORO VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DEL CEL SI ATTIENE AI PRINCIPI GENERALI DI TUTELA (ART. 15 C. 1 D.LGS. 81 / 08) SOSTITUISCE I “COORDINATORI” SE DEL CASO ART.90 C.1 D.LGS. 81 / 08 VERIFICA IL PSC ED IL FASCICOLO TRASMETTE IL PSC A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE DESIGNA QUANDO RICHIESTO, I “COORDINATORI” ART. 90 C. 1 e 3 e C. 4 D.LGS. 81 / 08 17/09/2018 Onofrio Spalla

162 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) art. 90 C
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) art. 90 C. 1 D.LGS. 81/08 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO ART. 90 Lett. b D.LEG. 81 / 08 VERIFICA IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI ART. 90 C. 9 Lett. a D.LGS. 81 / 08 ESTREMI DENUNCE INPS INAIL E CASSE EDILI ART. 90 C. 9 Lett. a D.LGS. 81 / 08 TRASMETTE ALL’AUSL E ALLA DPL LA “NOTIFICA PRELIMINARE” ART. 99 C. 1 DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO ART. 90 C. 9 Lett. b D.LGS. 81 / 08 17/09/2018 Onofrio Spalla

163 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CP)
PREDISPONE UN FASCICOLO CONTENENTE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI ( ART. 91 C. 1 Lett. b D.LGS. 81 / 08 REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: PSC( ART. 91 C. 1 Lett. a D.LGS. 81 / 08 IL FASCICOLO NON E’ PREDISPOSTO NEL CASO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 3 C. 1 Lett. a D.LGS. 81 / 08 D.P.R. 6/6/2001, N. 380 17/09/2018 Onofrio Spalla

164 IL RESPONSABILE DEI LAVORI È IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
E SE E’ UN APPALTO DI OPERA PUBBLICA ? ( ART. 89 C. 1 Lett. c D.LGS. 81 / 08 IL RESPONSABILE DEI LAVORI È IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 17/09/2018 Onofrio Spalla

165 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CEL)
( ART D.LGS. 81 / 08) VERIFICA L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI FINALIZZATI AL COORDINAMENTO TRA GLI RLS ( ART. 92 C. 1 Lett. d D.LGS. 81 / 08) VERIFICA CON AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PSC ( ART. 92 C. 1 Lett. a D.LGS. 81 / 08) VERIFICA IDONEITA’ POS ( ART. 92 C. 1 Lett. b D.LGS. 81 / 08) SEGNALA AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE AI LAVORI LE INOSSERVANZE RISCONTRATE ( ART. 92 C. 1 Lett. e D.LGS. 81 / 08) ORGANIZZA LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE IMPRESE ( ART. 92 C. 1 Lett. c D.LGS. 81 / 08) 17/09/2018 Onofrio Spalla SEGUE

166 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CEL)
( ART D.LGS. 81 / 08) SOSPENDE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO DIRETTAMENTE RISCONTRATE, LE SINGOLE LAVORAZIONI ( ART. 92 C. 1 Lett. f D.LGS. 81 / 08) QUALORA IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE AI LAVORI NON ADOTTI NESSUN PROVVEDIMENTO, SENZA FORNIRE IDONEA MOTIVAZIONE, COMUNICA ALLA AuSL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LE INADEMPIENZE RISCONTRATE ( ART. 92 C. 1 Lett. e D.LGS. 81 / 08) REDIGE IL PSC E PREDISPONE IL FASCICOLO NEL CASO DI AFFIDAMENTO A PIU’ IMPRESE, DOPO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD UN’UNICA IMPRESA ( ART. 92 C. 2 Lett. D.LGS. 81 / 08) 17/09/2018 Onofrio Spalla

167 RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
( ART D.LGS. 81 / 08) LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ESONERA IL COMMITTENTE DALLE RESPONSABILITA’ CONNESSE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PER I SOLI INCARICHI CONFERITI AL RESPONSABILE DEI LAVORI 17/09/2018 Onofrio Spalla

168 RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
( ART D.LGS. 81 / 08) DESIGNAZIONE DEI COORDINATORI (PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI NON ESONERA IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI SE NOMINATO DALLE RESPONSABILITA’ CONNESSE ALLA VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL: COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (REDAZIONE DEL PSC E FASCICOLO) COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ATTIVITA’ VERIFICA APPLICAZIONE PS DA PARTE DELLE IMPRESE) 17/09/2018 Onofrio Spalla

169 I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO (DdL) ( ART. 96, C D.LGS. 81 / 08) ADOTTANO LE MISURE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I CANTIERI(DI CUI ALL’ALLEGATO XIII) I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI CURANO LE CONDIZIONI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI PREVIO COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE O IL RL, SE DEL CASO ANCHE NEL CASO IN CUI NEL CANTIERE O PERI UN’UNICA IMPRESA ANCHE FAMILIARE O CON MENO DI DIECI ADDETTI METTONO A DISPOSIZIONE DEI RLS IL PSC E IL POS E CONSULTANO I RLS PRIMA DI ACCETTARLI CURANO CHE LO STOCCAGGIO E L’EVACUAZIONE DEI DETRITI E DELLE MACERIE AVVENGANO CORRETTAMENTE REDIGONO IL POS E LO TRASMETTONO AL CEL ATTUANO QUANTO PREVISTO NEL PSC E NEL POS 17/09/2018 Onofrio Spalla

170 (DdL) ( ART. 96, C. 2 D.LGS. 81 / 08) OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
PIANO DI SICUREZZA DELL’IMPRESA APPALTATRICE L’ACCETTAZIONE DA PARTE DI CIASCUN DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEL PSC, E LA REDAZIONE DEL POS COSTITUISCONO, LIMITATAMENTE AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO, “ ADEMPIMENTO” ALLE DISPOSIZIONI DI “ VALUTAZIONE DEL RISCHIO” D.LGS. 81 / 08(ART. 17, C. 1 Lett. a E ART. 18 C.1 Lett.z L’ART. 3 C. 1 Lett. 2b, Lett. b C. 1,2, e 7 e ART. 7, C. 1 Lett. b 17/09/2018 Onofrio Spalla

171 ( ART. 100 D.LGS. 81 / 08) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
REDAZIONE A CURA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE I CONTENUTI DEL PSC SONO SVILUPPATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL CANTIERE RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI CORRELATE ALLA COMPLESSITA’ DELL’OPERA DA REALIZZARE ED ALLE EVENTUALI FASI CRITICHE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE 17/09/2018 Onofrio Spalla

172 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(PSC) ( ART e all. XV D.LGS. 81 / 08) CONTENUTI INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI POCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA APPRESTAMENTI ED ATREZZATURE ATTI A GARANTIRE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, PARTICOLARMENTE NELLE FASI PERICOLOSE: IL RISPETTO DELLE NORME PERICOLOSE IL RISPETTO DELLE NOME DI PREVENZIONE DAI RISCHI RISULTANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA DI PIU’ IMPRESE UTILIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE COLLETTIVA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CHE NON SONO SOGGETTI AL RIBASSO NELLE OFFERTE DELLE IMP’RESE ESECUTRICI 17/09/2018 Onofrio Spalla

173 ( ART D.LGS. 81 / 08) OBBLIGHI DI TRASMISSIONE TRASMISSIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL PSC A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTAE OFFERTE – NEL ( C.1) TRASMISSIONE DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA, DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI, ED AI LAVORATORI AUTONOMI TRASMISSIONE DA PARTE DELL’IMPRESE ESECUTRICI DEL POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 17/09/2018 Onofrio Spalla

174 PRIMA DELL’ACCETTAZIONE DEL PSC
( ART D.LGS. 81 / 08) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (RLS) PRIMA DELL’ACCETTAZIONE DEL PSC - IL DATORE DI LAVORO DI CIASCUN IMPRESA ESECUTRICE CONSULTA IL RLS - IL RLS PUO’ FORMULARE PROPOSTE AL RIGUARDO 17/09/2018 Onofrio Spalla

175 IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI
( ART D.LGS. 81 / 08) CONTROLLI DEL COMMITTENTE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI ANCHE NEL CORSO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD UNICA IMPRESA ACQUISISCE DALLE IMPRESE ESECUTRICI IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO UNA DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO DISTINTO PER QUALIFICA DENUNCE SALARIALI PER I LAVORATORI FATTE : ALL’INPS – ALL’INAIL – ALLA CASSA EDILE – CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO VERIFICA L’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE 17/09/2018 Onofrio Spalla

176 IL PSC DEFINISCE ALMENO I SEGUENTI ARGOMENTI:
( ALL. XV D.LGS. 81 / 08) CONTENUTI MINIMI DEL PSC IL PSC DEFINISCE ALMENO I SEGUENTI ARGOMENTI: RECINZION I DEL CANTIERE ACCESSI E SEGNALAZIONI RETE SERVIZI (LUCE, ACQUA, GAS, ECC) PROTEZIONE CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO IMPIANTI DI TERRA E CONTROLLO DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE MISURE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI MISURE DI SICUREZZA CONNESSE A LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTI NEGLI SCAVI MISURE CONTRO IL ISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO VIABILITA’ PRINCIPALE DEL CANTIERE 17/09/2018 Onofrio Spalla

177 IL PSC DEFINISCE ALMENO I SEGUENTI ARGOMENTI:
( ALL. XV D.LGS. 81 / 08) CONTENUTI MINIMI DEL PSC IL PSC DEFINISCE ALMENO I SEGUENTI ARGOMENTI: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA CONSULTAZIONE DEI RLS SUL PSC DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DI CISCUNA IMPRESA MISURE PER ASSICURARE LA SALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA MISURE PER ASSICURARE LA STABILITA’ DELLE PARETI E DELLE VOLTE NEI LAVORI IN GALLERIA ORGANIZZARE TRA I DATORI DI LAVORO LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ VALUTARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI E LE SPESE PREVEDIBILI PER ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO MISURE DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI MISURE CONTRO I RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE CONNESSI CON LE LAVORAZIONI ED I MATERIALI PERICOLOSI CONSERVATI IN CANTIERE 17/09/2018 Onofrio Spalla

178 IL PSC E’ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO
( ART. 100 C. 2 D.LGS. 81 / 08) CONTENUTI DEL PSC IL PSC E’ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ( ART. 100 C. 4 D.LGS. 81 / 08) I DATORI DI LAVORO DELLE IMPESE ESECUTRICI DEVONO METTERE A DISPOSIZIONE DEI RLS ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI: COPIA DEL PSC COPIA DEL POS 17/09/2018 Onofrio Spalla

179 DELLE IMPESE ESECUTRICI
( ART. 100 C. 3 D.LGS. 81 / 08) CONTENUTI DEL PSC I DATORI DI LAVORO DELLE IMPESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SONO TENUTI AD ATTUARE QUANTO PREVISTO NEL PSC NEL POS 17/09/2018 Onofrio Spalla

180 ( ART. 100 C. 5 D.LGS. 81 / 08) ( ART. 100 C. 6 D.LGS. 81 / 08)
CONTENUTI DEL PSC L’IMPESA CHE SI AGGIUDICA I LAVORI PUO’ PRESENTARE AL COODINATORE PER L’ESECUZIONE PROPOSTE INTEGRATIVE AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO OVE RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE SULLA BASE DELLA POPRIA ESPERIENZA IN NESSUN CASO LE EVENTUALI INTEGRAZIONI POSSONO GIUSTIFICARE MODIFICHE O ADEGUAMENTI AI PREZZI STABILITI ( ART. 100 C. 6 D.LGS. 81 / 08) LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 100 C. 6 NON SI APPLICANO AI LAVORI LA CUI ESECUZIONE E’ IMMEDIATA E NECESSARIA PER PREVENIRE INCIDENTI IMMINENTI O PER ORGANIZZARE URGENTI MISURE DI SALVATAGGIO 17/09/2018 Onofrio Spalla

181 IL COODINATORE PER L’ESECUZIONE (CEL)
IN CASO DI INOSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI AGLI ARTT. 7,8 E 9 E ALLE PRESCRIZIONI DEL PSC PROPONE AL COMMITTENTE: IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DIRETTAMENTE RISCONTRATO SOSPENDE LE SINGOLE LAVORAZIONI ART. 92 C. 1, lett f D.LGS. 81/08 LA SOSPENSIONE DEI LAVORI ART. 92 C.1 let. e D.LGS. 81/08 FINO ALLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE L’ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DAL CANTIERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17/09/2018 Onofrio Spalla

182 NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI
( ART. 92 C. 1 lett.e D.LGS. 81 / 08) IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (CEL) NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI NON ADOTTI ALCUN PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE (SENZA FORNIRE MOTIVAZIONI) PROVVEDE A DARE COMUNICAZIONE DELL’INADEMPIENZA ALL’AUSL ED ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 17/09/2018 Onofrio Spalla

183 CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE 17/09/2018 Onofrio Spalla

184 ART. 91 C. 1 lett. B E all. XVI D.LGS. 81/08
PRINCIPI GENERALI DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERAE COMUNQUE PIMA DELLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: REDIGE IL PSC PREDISPONE UN FASCICOLO ** CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, TENENDO CONTO DELLE SPECIFICHE NORME DI BUONA TECNICA E DELL’ALLEGATO II AL DOCUMENTO U.E. 26/05/93 SI TRATTA DELLA PIANIFICAZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE SPECIFICA AI LAVORI SUCCESSIVI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’OPERA **IL FASCICOLO NON E’ RICHIESTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 17/09/2018 Onofrio Spalla

185 IL CONTROLLO DELL’OPERA ULTIMANTA VIENE DEFINITO NELLA FASE
DI PARTECIPAZIONE IL FASCICOLO VIENE ADEGUATO E COMPLETATO NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN FUNZIONE DELLA EVOLUZIONE DEL CANTIERE A CURA DEL COORDINATORE IN SICUREZZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

186 IL FASCICOLO PUO’ COMPRENDERE DUE CATALOGHI
IL FASCICOLO ** CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA PUO’ ASSUMERE LA FORMA DI SCHEDE DI CONTROLLO ** CON SUCCESSIVO DECRETO SARANNO DEFINITI I CONTENUTI DEL FASCICOLO IL FASCICOLO PUO’ COMPRENDERE DUE CATALOGHI PARTE A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA PARTE B EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 17/09/2018 Onofrio Spalla

187 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, BONIFICA E RIPARAZIONE
IL FASCICOLO ASSUME LA FORMA DI SCHEDE DI CONTROLLO COMPILATE SEPARATAMENTE PER I LAVORI DI REVISIONE E PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, BONIFICA E RIPARAZIONE PARTE A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA(1) ES. COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DOTATO DI IMPIANTI TECNOLOGICI IL FASCICOLO ASSUME LA FORMA DI SCHEDE DI CONTROLLO. NELL’INTESTAZIONE FIGURA LA DENOMINAZIONE DELL’OPERA PARTE B EQUIPAGGIAMENTI ED IMPIANTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA (ART. 4, DOC. UE 26/05/1993) 17/09/2018 Onofrio Spalla

188 CONTENUTI DEL FASCICOLO ALL.XVI
CAP. I DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA E INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI (SCHEDA I) CAP. II INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE PE GLI INTERVENT SUCCESSIVI PREVEDIBILI SULL’OPERA (SCHEDA II) CAP. III RIFERIMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE (SCHEDAIII) 17/09/2018 Onofrio Spalla

189 ( ART. 99 e all XII D.LGS. 81 / 08) NOTIFICA PRELIMINARE
(ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI) ( ART. 99 e all XII D.LGS. 81 / 08) NEI SEGUENTI CASI CANTIERI DI CUI ALL’ART. 90, C. 3 (ART. C.1 Lett. a) CANTIERI CON UNA SOLA IMPRESA E NON INFERIORI A 200 GIORNI – UOMO (C. 1 Lett. c) CANTIERI INIZIALMENTE NON SOGGETTI A NOTIFICA MA, PER EFFETTO DI VARIANTI, RICADONO IN TALE OBBLIGO (C.1 Lett. b) DEVE ESSERE TRASMESSA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI A: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE: 17/09/2018 Onofrio Spalla

190 COPIA DELLA NOTIFICA DEVE:
NOTIFICA PRELIMINARE (ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI) ( ART D.LGS. 81 / 08) COPIA DELLA NOTIFICA DEVE: ESSERE AFFISSA IN MANIERA VISIBILE PRESSO IL CANTIERE ESSERE CUSTODITA A DISPOSIZIONE DELL’ORGANO DI VIGILANZA 17/09/2018 Onofrio Spalla

191 NELLA NOTIFICA ( ART. 99 D.LGS. 81 / 08) SI EVIDENZIANO 5 DATI
1) LOCALIZZAZIONE (INDIRIZZO CANTIERE p.2 all. XII 2) TIPO DI ATTIVITA’(NATURA DELL’OPERA p.4 all. XII 3) TEMPISTICA ED ESECUZIONE DATA PRESEUNTA INIZIO LAVORI p.8 all. XII - DURATA PRESUNTA DEI LAVORI p.9 all. XII 17/09/2018 Onofrio Spalla

192 NELLA NOTIFICA ( ART. 99 D.LGS. 81 / 08) SI EVIDENZIANO 5 DATI
4) COMPLESSITA’ DELL’OPERA: NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CANTIERE p.9 all. XII - NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI p.10 all. XII - IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE SELEZIONATE p.12 all. XII - AMMONTARE PRESUNTO DEI LAVORI p.13 all. XII 5) SOGGETTI: COMMITTENTE p.3 all. XII - RESPONSABILE DEI LAVORI p.5 all. XII - COORDINATORE IN PROGETTAZIONE p.6 all. XII - COORDINATORE IN ESECUZIONE p.7 all. XII 17/09/2018 Onofrio Spalla

193 ( ART. 99 e all. XII D.LGS. 81 / 08) AGGIORNA LA NOTIFICA PRELIMINARE
CASO DI VARIAZIONE DI UNO DEI 13 DATI DELL’All. XII COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI COMUNICANDO L’AGGIORNAMENTO DEI DATI VARIATI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO AZIENDA UNITA’ SANITARIA 17/09/2018 Onofrio Spalla

194 IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
LAVORI PERICOLOSI ART. 100, C. 1 E all XI D.LGS.81/08 LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA DI SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO SUPERIORE A METRI 1,5 SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI CON SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CON RADIAZIONI IONIZZANTI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A METRI 2 SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI IN POZZI STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI NEI LAVORI CON RISCHIO DI ANNEGAMENTO CON USO DI ESPLOSIVI 17/09/2018 Onofrio Spalla

195 “ PARTICOLARMENTE AGGRAVATI”
RISCHI “ PARTICOLARMENTE AGGRAVATI” Secondo indicazioni adottate dalla conferenza Presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano 09/10/1997 OBBLIGO DI PARAPETTI ANTICADUTA O SE NON E’ POSSIBILE USO DI CINTURA DI SICUREZZA IN TUTTI I CASI DI RISCHIO DI LAVORO AD ALTEZZA SUPERIORE A M. 2,0 I RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO SONO “PARTICOLARMENTE AGGRAVATI” PERLOMENO NEI SEGUENTI CASI LAVORI IN ALTEZZA SU STRUTTURE NON PORTANTI ATTIVITA’ CHE COMPORTANO RISCHI INCROCIATI: ES LAVORI SU PONTEGGI IN CASO DI DEMOLIZIONE LAVORI EFFETTUATI DI NOTTE LAVORI CON USO RIPETITIVO O CONTINUATIVO DELLA CINTURA DI SICUREZZA LAVORI SUI TETTI LAVORI IN ALTEZZA IN CONDIZIONI METEREOLOGICHE O CLIMATICHE DISAGIATE LAVORI CON USO RIPETITIVO O CONTINUATIVO DEL TRABATTELLO, DI PONTE SVILUPPABILE O SIMILI 17/09/2018 Onofrio Spalla

196 Documentazione da custodire in cantiere
- atto autorizzativo amministrativo ad eseguire i lavori; Dichiarazione Inizio Attività; denuncia opere interne; autorizzazione edilizia; concessione edilizia); denuncia opere conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica Legge 1086/1971 Progetto; Relazione di calcolo elaborati progettuali (progetto e relazione di calcolo) legge 64/74 territori di comuni sismici; -copia denuncia e dei calcoli su impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria legge 10/91; 17/09/2018 Onofrio Spalla

197 Documentazione da custodire in cantiere
copia progetti legge 46/90; Autorizzazione suolo pubblico; Autorizzazione enti tutela (SA,SBPSAD, SBAP,etc; Autorizzazione legge 277/1991, (srt. 16 e del D.M. attuativo dell’art.6 co. 3 e 12, comma 2 del 6 set. 94 trattamento materiali con amianto e relativo piano di lavoro autorizzato dalla Azienda USL; -comunicazione all’arpa dell’installazione di mezzi di sollevamento per le verifiche art. 194 DPR 547/55; -denuncia impianto di messa a terra art. 194 DPR 547/55 modello A presso ISPESL competente; -denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche art. 40 DPR 547/55 mod. B presso ISPESL -copia registro degli infortuni; -Autorizzazione Ministeriale rilasciata dal fabbricante per utilizza ponteggi omologati, autorizzazione tecnica per ponteggi metallici inferiori ad una altezza massima di 20 metri, calcoli di verifica firmati da tecnico abilitato; 17/09/2018 Documentazione da custodire in cantiere Onofrio Spalla

198 Documentazione da custodire in cantiere
Libretti di omologazione o autorizzazione all’uso di mezzi di sollevamento portata maggior 200 Kg(qualora senza marcatura CE); Certificati delle funi(qualora senza marcatura CE)esiti verifiche periodiche art. 194 DPR 547/1955; Dichiarazione di conformità dei fabbricanti per mezzi di sollevamento marcati CE; Comunicazione all’ISPESL acquisto apparecchi con marcatura CE; -Verbali espletati (ASL Ispettorato del Lavoro, ISPESL VV.FF.); -libro matricola dipendenti; -copia libro matricola ditte appaltatrici; -documentazione sanitaria individuale dei lavoratori (capo IV D.L.gs n. 626/94; -ragione sociale dell’impresa e relativi dati anagrafici dei titolari; -libretti di istruzioni delle macchine e degli impianti; -dichiarazione di conformità delle macchine CE; -piani di lavoro non compresi nel piano di sicurezza; 17/09/2018 Documentazione da custodire in cantiere Onofrio Spalla

199 Documentazione da custodire presso
la sede dell’impresa - registro infortuni; - valutazione esposizione rumore; valutazione dei rischi(per imprese con più di 12 dipendenti); nomina medico competente(art. 16 D.L.gs 626/94; - relazioni sanitarie medico competente; - nomina responsabile aziendale per la prevenzione(art. 8 D.L.gs 626/94); atto di elezione o designazione rappresentante della sicurezza (art. 18 D.L.gs 626/94); - Attestazione delle attività di formazione , informazione,riunioni periodichee e designazione lavoratori incaricati per l’emergenza D.L.gs 626/94; -lettere di inosservanza ai lavoratori e provvedimenti presi a loro carico; - comunicazioni dell’Organo di Vigilanza. 17/09/2018 Onofrio Spalla

200 SANZIONI PER COMMITTENTI O RESPONSABILI DEI LAVORI (RL)
ART. 157 D.LGS. 81/08 ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 2500 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 90, C.1, SECONDO PERIODO, 3, 4, e 5 ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1250 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 90, C.9, lett. A SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1200 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 101, C.1, PRIMO PERIODO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 2000 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 90, C.9, lett c 17/09/2018 Onofrio Spalla

201 SANZIONI PER I COORDINATORI ART. 158 D.LGS. 81/08
PROGETTAZIONE ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3000 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 91, C.1 ESECUZIONE ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3000 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 92, C.1, lett. a) b)c)e) ed f) ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 3000 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 92, C.2, PRIMO PERIODO ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 1250 A €(EURO) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 92, C.1, lett d 17/09/2018 Onofrio Spalla

202 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ONOFRIO SPALLA 17/09/2018 Onofrio Spalla


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