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IL GOVERNO
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LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE
«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore» • Governo come potere esecutivo • Governo come vertice dell’amministrazione
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COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.)
Il governo è un organo complesso composto da: • presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio) • ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi
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COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge 400/1988):
• vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri • sottosegretari di stato • viceministri • consiglio di gabinetto e comitati di ministri • comitati interministeriali • commissari straordinari
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ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988 • Dirige la politica generale del governo • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri: - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri segue...
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ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Pone la questione di fiducia • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione
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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 2 legge 400/1988 • Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa • Dirime i conflitti di competenza fra ministri • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione
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RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE
Art. 95 Cost. Il presidente del Consiglio è: «responsabile della politica generale del governo» I ministri sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»
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COME SI FORMA IL GOVERNO
Art Cost. «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri» consultazioni del presidente della Repubblica conferimento dell’incarico presentazione della lista dei ministri presentazione alle Camere per la fiducia nomina dei sottosegretari di stato giuramento e firma dei decreti di nomina
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SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI
• Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri) = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale • Sottosegretari alla presidenza del Consiglio - di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri • Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri
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LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Es.: il governo Prodi (2006) 16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo 17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri 18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere 19 maggio: fiducia del Senato 23 maggio: fiducia della Camera
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IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»
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Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice
LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «La Camera, udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno»
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Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice
LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «Il Senato, udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica, esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»
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LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
• responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario) • responsabilità politica diffusa • responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)
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COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO
• Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia) • Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art Cost.).
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LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)
La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata: firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione • votata per appello nominale, a maggioranza semplice Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte» Attività amministrativa e attività giurisdizionale «L’attività amministrativa si distingue dall’attività giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»
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AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Le pubbliche amministrazioni operano come: • autorità amministrativa attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo) • soggetti erogatori di servizi pubblici attività amministrativa di diritto privato (diritto comune) Attività amministrativa come: • attività autoritativa atti amministrativi • produzione di beni o servizi amministrazione diretta, per enti, per regole
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I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Prima della riforma • Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero del tesoro • Ministero del bilancio e della programmazione economica • Ministero delle finanze • Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato • Ministero del commercio con l’estero • Ministero delle comunicazioni Dopo la riforma • Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero dell’economia e delle finanze • Ministero delle attività produttive • Ministero delle comunicazioni segue…
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I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente • Ministero dei lavori pubblici • Ministero dei trasporti e della navigazione • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della sanità • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica • Ministero per i beni e le attività culturali Dopo la riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero della salute • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca • Ministero per i beni e le attività culturali
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LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri • Ministero delle attività produttive • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Oggi • Ministero dello sviluppo economico • Ministero del commercio internazionale • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare • Ministero delle infrastrutture • Ministero dei trasporti segue…
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LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Oggi • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della solidarietà sociale • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)
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Ministri senza portafoglio
Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio. I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988. Nel corso della XIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio: Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per le pari opportunità; Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione; Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ministro per gli affari regionali; Ministro per l'attuazione programma di governo; Ministro per la funzione pubblica; Ministro per l'innovazione e tecnologie;
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GLI ORGANI AUSILIARI • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico- amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione • Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere) • Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)
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Autorità > potere di nomina
LE AUTORITA’ INDIPENDENTI Autorità > potere di nomina • Commissione nazionale per le società e la borsa > governo • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo > governo • Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle Camere • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle Camere • Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere commissioni parlamentari • Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
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Collegio: presidente e 4 componenti
L’AUTORITÀ ANTITRUST Legge 287/1990 Collegio: presidente e 4 componenti Competenze: tutela della concorrenza e del mercato • Intese restrittive della libertà di concorrenza • Abuso di posizione dominante • Operazioni di concentrazione
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d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005)
LA BANCA D’ITALIA d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005) • Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali • Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm) • Indipendenza e trasparenza • Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni (possibilità di un solo rinnovo) • Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
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PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.) • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.) • Principio di legalità dell’attività amministrativa • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990) • Principio del buon andamento (art. 97 Cost.) • Principio di imparzialità (art. 97 Cost.) • Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001) • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.) • Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.) • Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)
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LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005) «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1) • Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa • Individuazione del responsabile del procedimento • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria • Diritto di accesso ai documenti amministrativi • Obbligo di provvedere nel termine • Obbligo di motivazione dei provvedimenti
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I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti - insufficienza di motivazione disparità di trattamento ingiustizia manifesta - travisamento dei fatti - non giustificata violazione della prassi - non rispetto del principio di ragionevolezza - non rispetto del principio di proporzionalità
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giudice amministrativo
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO diritti soggettivi Interessi legittimi giudice ordinario giudice amministrativo disapplicazione dell’atto illegittimo annullamento dell’atto illegittimo Competenza esclusiva del giudice amministrativo (diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge
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I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione - ricorso gerarchico • Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale - ricorso in appello al Consiglio di stato • Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.
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LE RIFORME AMMINISTRATIVE
• Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali • Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici • Semplificazione dei procedimenti
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.)
Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali 1°, 2°, 3° votazione votazioni successive maggioranza dei due terzi dei componenti maggioranza assoluta dei componenti
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LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili • Incompatibilità con qualsiasi altra carica • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge • Durata in carica: 7 anni • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato • Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale» Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali: - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla rappresentanza esterna:
In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati • dichiara lo stato di guerra • effettua visite ufficiali all’estero
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina i senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria • indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere • può sciogliere le Camere
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione legislativa:
In ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le consultazioni per la formazione del governo nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura • può concedere la grazia e commutare le pene • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi
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Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Reati presidenziali (art. 90 Cost.): alto tradimento e attentato alla Costituzione Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (istruttoria) archiviazione relazione Corte costituzionale integrata (giudizio) Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa)
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IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost.
Art. 88 Cost. • obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco) Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo? «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»
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I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi ( ): I leg • Gronchi ( ): II leg • Segni ( ): III leg • Saragat ( ): IV leg • Leone ( ): V leg , VI leg • Pertini ( ): VII leg , VIII leg • Cossiga ( ): IX leg , X leg • Scalfaro ( ): XI leg , XII leg • Ciampi ( ): XIII leg , XIV leg • Napolitano (2006-): XV leg
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CIAMPI L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio
Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi 990 674 CIAMPI 707 VOTI
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
10 maggio 2006 4° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta 1000 990 10 505 NAPOLITANO 543 VOTI
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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
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DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
«La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionali»
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ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del 1803) > sistema diffuso • Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del ) > sistema accentrato
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MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari) > disapplicazione della legge e principio dello stare decisis • Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc) > annullamento della legge con efficacia erga omnes • Controllo preventivo o successivo > attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge • Controllo in via d’azione o in via incidentale > con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati
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LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
Art Cost. Presidente della Repubblica > 5 giudici Parlamento in seduta comune > 5 giudici Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici 3 Corte di cassazione 1 Consiglio di stato 1 Corte dei conti
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LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale è competente a giudicare: • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni • sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione • sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953)
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LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
• Costituzione (artt ) • Legge costituzionale ex art Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967) • Legge ordinaria ex art Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962) • Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966)
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I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Accesso diretto (in via d’azione) STATO contro leggi regionali REGIONI contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre regioni CORTE COSTITUZIONALE
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I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Accesso indiretto (in via incidentale) Giudice a quo contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi regionali CORTE COSTITUZIONALE
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L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
• Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale • Leggi ordinarie dello Stato • Decreti legge • Decreti legislativi • Leggi regionali e delle province autonome
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I VIZI SINDACABILI • Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale • Vizi sostanziali: vizi di contenuto - vizio per incompetenza - vizio di irragionevolezza della legge Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento»
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IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio) «Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della Costituzione [norma parametro]» Rilevanza È necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio? Non manifesta infondatezza Sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di applicare?
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I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanze La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Sentenze • di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge • di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
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LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Sentenze • interpretative di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione • interpretative di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione
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ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
• Sentenze di accoglimento parziale («nella parte in cui prevede...») • Sentenze sostitutive («nella parte in cui prevede... anziché...») • Sentenze additive e additive di principio («nella parte in cui non prevede...»)
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Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato Giudizio di ammissibilità del conflitto (ordinanza) Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza) Ricorso A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?
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Conflitti intersoggettivi: tra lo Stato e le regioni e tra le regioni
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti intersoggettivi: tra lo Stato e le regioni e tra le regioni Eventuale sospensiva dell’atto impugnato (ordinanza) Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza) Ricorso Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?
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QUALI SONO I POTERI DELLO STATO
• Potere legislativo - Camera - Senato - commiss. in sede deliberante - commissioni d’inchiesta commiss. di vigilanza radiotv • Potere esecutivo - Consiglio dei ministri - presidente del Consiglio - ministri QUALI SONO I POTERI DELLO STATO «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953) • Potere giurisdizionale - giudici ordinari giudici speciali (es. Corte dei conti) - procure della Repubblica tribunale dei ministri • Altri poteri-organo - Presidente della Repubblica Corte costituzionale - CSM comitati promotori di referendum
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LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
N... Sentenza... (data) [massima] La Corte costituzionale... [collegio] ha pronunciato la seguente sentenza… [testo] Nel giudizio... Ritenuto in fatto (...) Ritenuto in diritto Per questi motivi Dichiara... [dispositivo] Il presidente Il redattore...
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GIURISDIZIONE ITALIANA
1° grado 2°grado Controllo di legittimità delle decisioni Controllo di legittimità delle leggi Giudice di pace Tribunale Giurisdizione civile Tribunale Corte d’Appello Tribunale Tribunale Giurisdizione penale Corte d’Assise Corte d’Assise Corte d’Assise d’Appello CORTE DI CASSAZIONE CORTE COSTITUZIONALE Giurisdizione amministrativa Tribunali amministrativi Consiglio di Stato Giurisdizione tributaria Comm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut. Regionali Giurisdizione contabile Corte dei Conti - Sez Corte dei Conti Sez. Unite Giurisdizione militare Tribunale militare Corte Militare d’Appello
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LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
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il giudice professionista il giudice funzionario
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW Gran Bretagna e Stati Uniti il giudice professionista Europa continentale (modello francese) il giudice funzionario
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DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE
«Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni» Le parti nel processo: • attore e convenuto (processo civile) • pubblico ministero e imputato (processo penale) • ricorrente e resistente (processo amministrativo)
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UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale) «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...» (art Cost.) Giurisdizioni speciali «... non possono essere istituti giudici straordinari, o giudici speciali...» (art Cost.) • giurisdizione amministrativa (art Cost.) • giurisdizione contabile (art Cost.) • giurisdizione militare (art Cost.) • altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
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I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Giudice di pace (giudice monocratico) 1° grado Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di appello (giudice collegiale) 2° grado ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni civili)
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Corte di assise di appello Corte di cassazione (sezioni penali)
I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia penale Giudice di pace (giudice monocratico) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di assise (collegio+giudici popolari) 1° grado Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di appello (giudice collegiale) Corte di assise di appello (coll.+giudici pop.) 2° grado ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni penali)
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LA MAGISTRATURA ORDINARIA
Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) giudice di pace giudice di tribunale giudice di corte di appello giudice di corte di cassazione Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri) procuratore della Repubblica presso il tribunale procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello - procuratore generale presso la corte di cassazione
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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Giudici amministrativi Giudici contabili (Corte dei conti) 1° grado Tribunali amministrativi regionali (TAR) Sezioni giurisdizionali regionali Sezioni giurisdizionali centrali di appello 2° grado Consiglio di stato ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione Corte di cassazione
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INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA
«La giustizia è amministrata in nome del popolo» (art Cost.) Principi costituzionali sul potere giudiziario: • soggezione dei giudici alla sola legge • autonomia e indipendenza da ogni altro potere • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni • nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari • inamovibilità dei magistrati • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario
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Garanzie e indipendenza del p.m.:
IL PUBBLICO MINISTERO Garanzie e indipendenza del p.m.: • «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art Cost.) • «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost.)
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958 Composizione del CSM: • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente
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ATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.) Ministro della giustizia • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
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LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio) Ministro della giustizia o procuratore generale della cassazione (azione disciplinare) Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura (sanzioni disciplinari) Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia) Azione di rivalsa sul magistrato Richiesta di risarcimento Stato
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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO
• Diritto alla tutela giurisdizionale • Diritto di difesa • Gratuito patrocinio • Giudice naturale • Irretroattività delle norme penali • Responsabilità penale personale • Presunzione di non colpevolezza • Giusto processo regolato dalla legge • Contraddittorio tra le parti • Parità tra accusa e difesa • Giudice terzo e imparziale • Ragionevole durata • Contraddittorio nella formazione della prova • Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali • Possibilità di ricorso in cassazione per violazione di legge
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente Giudicante INQUIRENTE GIP Giudice per le indagini preliminari Organo di controllo degli atti del PM GUP Giudice dell’udienza preliminare Decide di rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non luogo a procedere Pubblico ministero Organo inquirente Procura della Repubblica Ufficio del PM Procura della Repubblica Il capo, gli altri Pm sono sostituti procuratori 1° grado Giudice di pace Magistrato che resta in carica per quattro anni Tribunale ordinario Costituito dal giudice unico di primo grado che emana sentenze in materia civile e penale Corte d’Assise Composta da otto giudici giudica reati gravi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Il Pm dei processi in Tribunale e in Corte d’Assise Procuratore generale Il Pm dei processi d’appello 2° grado Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Il Pm dei processi in Cassazione Corte d’Appello Composta da tre giudici di carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico del Tribunale Corte d’Assise d’Appello Composta come la Corte d’Assise. Riesamina le sentenze della Corte d’Assise Antimafia Organo inquirente 3° grado Corte di Cassazione Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata applicata correttamente DDA Direzione distrettuale antimafia Pool antimafia presso le più grandi sedi giudiziarie Procuratore nazionale antimafia Coordina e dirige i sostituti procuratori impegnati nei delitti a sfondo mafioso Altri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche
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