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COORDINATORI DELLA SICUREZZA
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DEFINIZIONI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA (COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE) Il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 ART. 91 D.LGS N°81/08
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DEFINIZIONI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (COORDINATORE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI) Il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 ART. 92 D.LGS. N°81/08
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DEFINIZIONI Il coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori NON PUÒ ESSERE il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
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ART. 91 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE/1
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: redige il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all’art.100 co.1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV; predispone un FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art.3 co.1 lett.a) del D.P.R. n°380 del b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.90 co.1
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ART. 91 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE/2
2-bis. Fatta salva l’ITP in relazione al POS redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’art.104 co. 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
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ART. 92 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI/1
1. Durante la realizzazione dell’opera, il COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il PSC, ove previsto, e il FO, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
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ART. 92 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI/2
verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 co.1, e alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
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REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA/2
Inoltre: essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Inail, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. I contenuti, le modalità e la durata devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. ALLEGATO XIV D.LGS. N°81/08
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REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA/3
Tale attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza NON È RICHIESTO per coloro che: non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV producano l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (INGEGNERIA DELLA SICUREZZA) .
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Una guida per l’attività del CSP
Procedura di processo relativa all’attività del CSP. Le azioni preliminari e il PSC. Nell’ambito delle “LINEE GUIDA SULLE REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”, elaborate, approvate e divulgate negli anni passati una proficua collaborazione tra l’ASL della provincia di Monza e Brianza (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), vari Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e Direzione Provinciale Lavoro (DPL) vi presentiamo un documento, risalente alla fine del 2010 ma, ancora pienamente in grado di indirizzare i Coordinatori verso buone prassi lavorative, sia nell’interpretazione corretta del loro ruolo, sia nel corretto espletamento dei passaggi obbligati del proprio compito. Vai alla Procedura di processo relativa all’attività del CSP
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
La guida è stata redatta “con lo scopo di suggerire le procedure di processo dell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con l’indicazione delle modalità operative per esercitare in modo efficace tale attività”. La guida si occupa delle: AZIONI PRELIMINARI REDAZIONE DEL PSC
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
AZIONI PRELIMINARI A seguito dell’incarico ricevuto contestualmente con il progettista, il CSP indice una riunione con il committente (COM) e il progettista (PROG) per discutere: la programmazione dell’attività di progettazione; i contenuti del progetto; le fasi lavorative prevedibili; la durata prevedibile delle fasi individuate e per chiedere la documentazione disponibile su tali argomenti. Nella riunione si valuta “la completezza delle informazioni e della documentazione ricevute, e si formula ai partecipanti eventuali proposte/richieste d’integrazione e di modifica”. Alla fine della riunione si redige e viene fatto firmare ai presenti “il verbale di riunione con il riassunto dei punti principali e l’indicazione della documentazione ricevuta o richiesta. La redazione del PSC e relativi allegati dovranno essere frutto del coordinamento e dialogo con l’equipe di progettazione; fra loro si dovranno stabilire delle modalità di lavoro e di informazione del committente”. Prima di iniziare la redazione del PSC, il CSP effettua un sopralluogo in sito per rilevarne le caratteristiche e le eventuali interferenze tra ambiente esterno e il futuro “cantiere”. Compilerà poi un verbale di sopralluogo con riferimento ai contenuti esemplificativi indicati nella procedura di processo.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/1 La redazione del PSC “sarà progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione”. In particolare: il PSC deve essere redatto secondo quanto stabilito dall’art.100 del D.Lgs. 81/08 articolato in capitoli corrispondenti ai punti considerati dall’allegato XV cap 2. del D.Lgs. 81/08; il PSC esprime la “POLITICA DEL COORDINATORE” impegnato a coordinare in progettazione ed esecuzione la sicurezza del cantiere. Nello specifico il PSC essendo un’estensione della linea contrattuale tra Committente e Impresa, deve riportare in maniera chiara le modalità operative del coordinatore specificando le “AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO” tra le imprese esecutrici; l’organizzazione, tra i Datori di lavoro, della cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; il PSC è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni; il PSC è specifico per l’opera e il cantiere interessato; il PSC non deve contenere precisazioni su attività che sono di competenza dell’impresa e che saranno riportate nei POS;
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/2 il PSC non deve essere un compendio di schede dei rischi delle imprese. Consiste in una relazione corredata da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta”. Inoltre dovranno essere redatte dal CSP ed inserite nel PSC almeno le seguenti PROCEDURE: gestione del traffico interno all’area; gestione del traffico interno/esterno rispetto all’area; modalità per l’uso comune di apprestamenti, servizi ed attrezzature; procedura per la gestione delle interferenze tra le gru gestione aree di lavoro; gestione situazioni di pericolo grave ed imminente; gestione situazioni di emergenza, infortunio grave o incendio; procedura di controllo dei fornitori a piè d’opera;
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/3 gestione delle interferenze in proiezione verticale interne al cantiere e tra cantieri limitrofi; gestione delle attività di costruzione in elevazione ed eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; gestione degli ingressi in cantiere per visitatori e terzi non addetti ai lavori; la riunione di accoglienza; i tavoli tecnici per le attività critiche. Il CSE è tenuto ad aggiornare puntualmente le procedure. Gli aggiornamenti di tali procedure dovranno: essere presentate in occasione delle riunioni di coordinamento; costituire aggiornamento del PSC.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/4 Il CSP individuerà, analizzerà e valuterà i rischi in relazione alle fasi di lavoro e alla loro contemporaneità così come richiesto dalla normativa in vigore: definendo le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme antinfortunistiche e la tutela della salute dei lavoratori; stimando i relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; l’analisi degli oneri può essere oggetto di verifica con il committente e il progettista nel caso di lavorazioni particolari o applicazione di tecnologie inusuali; valutando la presenza contemporanea o successiva di più imprese fornendo indicazioni per il coordinamento; valutando il programma lavori redatto da PROG e la durata e le fasi determinate dal COM, in relazione alla valutazione dei rischi lavorativi, ed alle interferenze che si possono generare, indicando in via ipotetica le maestranze da impiegare.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/5 In particolare il Coordinatore per la progettazione “se determina che quanto previsto è insufficiente o con un livello non accettabile di sicurezza convoca una riunione con COM e PROG: indicando il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei rispettivi POS. redigendo il cronoprogramma dei lavori, e indicando tutte le lavorazioni e il tempo stimato per la loro esecuzione con il numero di operatori necessari; le interferenze e le principali riunioni di coordinamento. Vi rimandiamo alla lettura del documento in merito alla predisposizione del fascicolo tecnico (FO), alle indagini e incontri durante l’attività progettuale e, infine, alle azioni conclusive. A proposito di queste ultime segnaliamo che “effettuati con esito positivo le attività e i controlli interni il CSP convoca la riunione finale con COM e PROG ed illustra il PSC e il FO redatti in bozza. Valuta e discute tutte le indicazioni e le proposte d’integrazione che gli perverranno dai convenuti, ove è il caso modificando anche le bozze dei documenti. Redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti principali.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
REDAZIONE DEL PSC/6 Inoltre il CSP completa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’opera (FO) in base ai risultati della riunione finale, redige i documenti in versione definitiva e li trasmette a COM” (o al Responsabile dei lavori). Infine, predispone il documento di programmazione minima da trasmettere a cura del COMM o Responsabile dei lavori al CSE. Riportiamo l’elenco degli ALLEGATI al documento: Nomina del coordinatore in progettazione; Nomina del Responsabile lavori; Lista di controllo attività CSP; Documento di Convocazione; Verbale di riunione; Verbale di sopralluogo al sito; Lista di Controllo PSC e FO; Lettera di trasmissione; Programma attività del CSE; Procedure di lavoro.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSP
ALLEGATI Riportiamo l’elenco degli ALLEGATI al documento: Nomina del coordinatore in progettazione; Nomina del Responsabile lavori; Lista di controllo attività CSP; Documento di Convocazione; Verbale di riunione; Verbale di sopralluogo al sito; Lista di Controllo PSC e FO; Lettera di trasmissione; Programma attività del CSE; Procedure di lavoro.
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Una guida per l’attività del CSE
Procedura di processo relativa all’attività del CSE. Azioni preliminari e gestione normale Per rendere più efficace l’attività del CSE sono disponibili in rete utili suggerimenti e strumenti operativi per favorire il corretto compimento dei vari adempimenti normativi. Facciamo riferimento sempre alle “LINEE GUIDA SULLE REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”, risultato della proficua collaborazione tra l’ASL della provincia di Monza e Brianza, vari Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e Direzione Provinciale Lavoro (DPL). Dopo aver presentato la procedura di processo per l’attività del CSP, ci soffermiamo sulla “Procedura di Processo - attività del CSE”, contenuta nella “Guida all’applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili”. Vai alla Procedura di processo relativa all’attività del CSE
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
Il documento, ricorda che il CSE viene incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (qualora nominato) e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. n°81/08, prima dell’affidamento dei lavori e deve essere disciplinato “da apposito contratto redatto in forma scritta e datato” La guida si occupa delle: AZIONI PRELIMINARI GESTIONE NORMALE GESTIONE SPECIALE GESTIONE FINALE
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
AZIONI PRELIMINARI/1 Il documento ricorda che nei casi di lavori affidati in origine ad una sola impresa e poi affidati a più imprese (art.90 co.5 D.Lgs. n°81/08) e nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire (art.90 co.11), il CSE redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il Fascicolo dell’Opera (FO). In ogni caso il CSE “ricevuti i documenti PSC e FO effettua il controllo di rispondenza degli elaborati tecnici prodotti alla norma con la lista di riscontro. Analizza in funzione del progetto, il PSC, le tavole per l’organizzazione del cantiere e il cronoprogramma”. L’attività non è attuata se CSP e CSE sono la stessa persona. Si ricorda che il Committente, il responsabile dei lavori o il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) trasmette al CSE il programma minimo dell’attività del CSE (modello allegato alla procedura).
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
AZIONI PRELIMINARI/2 Inoltre il CSE: verifica con l’utilizzo dello stesso modello, se nel PSC o nella documentazione d’incarico (lettera o disciplinare), sono state previste attività specifiche a carico del CSE (es. visite, controlli, o eventuali richieste del COM). Successivamente redige il programma delle attività; effettua un sopralluogo nel futuro “cantiere” al fine di un riscontro della documentazione ricevuta, inoltre controlla che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (es. apertura di cantieri limitrofi, o modifiche alla viabilità, ecc.); verifica l’idoneità del POS ricevuto e redatto da parte delle imprese affidatarie; verifica l’idoneità del POS delle imprese esecutrici trasmesso dall’impresa affidataria; verifica se sono presenti le procedure complementari e di dettaglio previste da PSC;
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
AZIONI PRELIMINARI/3 nel caso di POS non conforme (allegato XV D.Lgs. n°81/08) comunica alle imprese esecutrici e COMM/RL/RUP le integrazioni da acquisire prima dell’inizio dei lavori; nel caso di impiego di lavoratori autonomi fornisce ad essi le informazioni, le istruzioni di lavoro e procedure di dettaglio necessarie alla esecuzione dei lavori. In particolare va fatta attenzione alla “necessaria presenza di persone formate e addestrate all’emergenza e primo soccorso da inserire nelle relative squadre di soccorso”.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE NORMALE/1 A seguito delle prime azioni di verifica e aggiornamento verrà tenuta la PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO alla presenza di: CSE (che promuove l'incontro) COM/RL/RP (presenza auspicabile) Impresa affidataria (presenza necessaria) Altre imprese esecutrici/lavoratori autonomi (se già individuati) DL (presenza auspicabile) Eventuali enti terzi (se identificati) Durante tale incontro verranno discussi: La programmazione dell’attività esecutiva sulla cui base verrà verificato ed eventualmente revisionato il programma delle attività del CSE (sopralluoghi/riunioni; I contenuti dei Piani e la loro integrazione; Lo sviluppo delle fasi lavorative; L'organigramma di commessa con evidenziazione del nominativo dell'incaricato per l'assolvimento dei compiti dell'art. 97 (obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria).
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE NORMALE/2 Sarà compito del CSE: Illustrare le modalità organizzative per il coordinamento tra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi nonché il coinvolgimento degli RLS. Chiedere la documentazione integrativa su tali argomenti. Approfondire le argomentazioni su richiesta dei partecipanti Nel caso di impiego di lavoratori autonomi, fornire ad essi le informazioni e procedure necessarie alla esecuzione dei lavori Alla fine della riunione redige e fa firmare ai presenti il verbale di riunione con il riassunto dei punti principali e l’indicazione della documentazione ricevuta o richiesta. Se non presenti, copia del Verbale di riunione deve essere inviato al COM e al DL. Prima dell'inizio lavori, infine, il CSE chiede, se non già in possesso, al COM o RL la copia della notifica preliminare art.99 D.Lgs. 81 e controllerà che sia affissa e custodita in cantiere. A seguito della prima riunione di coordinamento, il CSE provvede sentita l’impresa ad aggiornare se necessario il lay-out di cantiere ed il PSC in generale
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE NORMALE/3 Veniamo alla parte della procedura relativa alla “gestione normale”. Il CSE in base al programma dell’attività esecutiva (o se specificatamente richieste da committente, imprese esecutive, direttore di lavori) indice delle RIUNIONI DI COORDINAMENTO per discutere di: ingresso di nuove imprese in cantiere ed eventuali proposte di adeguamento da apportare ai Piani; controllo e riscontro dell’attività esecutiva rispetto al cronoprogramma progettuale; verifica del rispetto delle modalità organizzative per il coordinamento tra le IMP e i LA (lavoratori autonomi, ndr) nonché per il coinvolgimento degli RLS; gestione delle inosservanze riscontrate”.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE NORMALE/4 Le riunioni di coordinamento “devono essere stabilite secondo scadenze periodiche, con un calendario di incontri deciso in fase di progettazione e prefissato nel cronoprogramma e/o secondo necessità con preavviso adeguato”. Riportiamo alcuni dei compiti segnalati in fase di gestione normale. Il CSE: in base al programma dell’attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua dei “sopralluoghi sul cantiere, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la corretta applicazione operativa del PSC (e delle procedure complementari e di dettaglio qualora previste) da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. In caso di inosservanze alle prescrizioni del PSC, delle procedure complementari e di dettaglio o alle normative antinfortunistiche, contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul Verbale di sopralluogo;
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE NORMALE/5 in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, sospende la fase di lavoro, impartisce le prescrizioni d’adeguamento necessarie, e verifica l’attuazione di quanto impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese; verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi”. In caso di rilievo di inadempienze, situazioni contrattuali e/o organizzative anomale “segnala al committente e alle imprese la difformità”; alla fine del sopralluogo il CSE “redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti principali, completandolo con eventuali dichiarazioni dei presenti. Se non presenti, copia del Verbale di sopralluogo deve essere inviato al COM, al RL e al RUP (lavori pubblici) nonché al datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrici. In caso di sospensione delle lavorazioni l’invio deve essere tempestivo”.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE SPECIALE Riguardo ai vari compiti in fase di “gestione speciale” - che vi invitiamo a visionare nel documento originale – la procedura consiglia al CSE anche di verificare con il committente e/o Responsabile dei Lavori, “la presenza di lavoro irregolare e rapporti di lavoro irregolari in particolare per quanto riguarda: il subappalto a imprese artigiane senza dipendenti che non svolgono lavoro in autonomia ma semplici prestatori di mano d’opera senza apporto di attrezzature e materiali; il subappalto a squadre di artigiani che sono equiparate a società di fatto e prestano mano d’opera senza apporto di attrezzature e materiali”. Nel caso di appalti non genuini “i lavoratori possono essere considerati dipendenti dell’impresa che ha loro subappaltato i lavori”.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
GESTIONE FINALE Infine, riguardo alla “gestione finale”, il CSE alla fine dell’attività di cantiere, eventualmente completato il FO, ed effettuati i controlli interni “convoca la riunione finale con il COM, dove relaziona sull’attività svolta ed eventualmente illustra il FO”. Redige e fa firmare il verbale di riunione, eventualmente consegnando la copia nella versione finale del fascicolo dell’opera.
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PROCEDURA DI PROCESSO RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DEL CSE
ALLEGATI Riportiamo l’elenco degli allegati al documento: - Documento di Nomina coordinatore; - Nomina del Responsabile lavori; - Lista di Controllo attività CSE; - Programma attività; - Lista di controllo POS; - Documento di convocazione riunione; - Verbale di riunione; - Verbale di sopralluogo in cantiere; - Comunicazione al COM; - Comunicazione al responsabile dei lavori; - Comunicazione agli OO.VV.; - Lista di controllo FA; - Coinvolgimento RLS; - Lista di controllo PSC e FA; - Verbale di sopralluogo al sito.
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COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ARRESTO DA TRE A SEI MESI O
SANZIONI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Per mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera, nonché il mancato coordinamento degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro all’art.90 co.1 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA € A € 6.400 ai sensi dell’Art.158 co.1 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
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SANZIONI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Per mancata attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n°81 all’art.92 co. 1 lett. a), b), c), e) ed f) e co.2 ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA € A € 6.400 ai sensi dell’Art.158 co.2 lett.a) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. Per mancata verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA € A € 4.800 ai sensi dell’Art.158 co.2 lett.b) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
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SENTENZE GIURISPRUDENZIALI
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°37989 del Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione RECENTI SENTENZE CSP RECENTI SENTENZE CSE ELENCO SENTENZE GIURISPRUDENZIALE Domande
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del 17.01.2014
Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili L’obbligo di redigere il PSC non deve essere inteso come adempimento puramente formale. Si adempie all’obbligo solo a condizione che si prendano in esame gli effettivi rischi e si predispongano le opportune misure di prevenzione. Ancora una sentenza della Corte di Cassazione penale sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e sulla corretta maniera di elaborare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). L’obbligo di redigere il PSC, ha infatti ribadito la suprema corte, non deve essere inteso in senso burocratico come adempimento puramente formale in quanto lo stesso può essere adempiuto solo a condizione che si prendano in considerazione gli specifici rischi dei lavori da svolgere in cantiere e che si predispongano le opportune misure di prevenzione proprio per il fatto che le specifiche disposizioni di legge hanno precisato che il PSC deve essere redatto in relazione al singolo cantiere interessato. COMMENTO
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°37989 del 01.10.2012
Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione Il CSE ha l’obbligo di vigilare sulla correttezza delle procedure attuate in cantiere al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di intervenire in caso di utilizzo di attrezzature non previste dal PSC. Un’altra sentenza questa della Corte di Cassazione sugli obblighi di vigilanza da parte del CSE nei cantieri temporanei o mobili nella quale viene posto in evidenza la necessità di un intervento da parte di quest’ultimo al fine di valutare eventuali provvedimenti da adottare, anche di sospensione dei lavori, nel caso che accerti il ricorso da parte dell’impresa esecutrice ad attrezzature di lavoro non previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, specie se utilizzate in carenza di sicurezza sul lavoro. COMMENTO
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Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Il CSP coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.90 co.1 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Art.15 D.Lgs. n°81/08
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MISURE GENERALI DI TUTELA
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ALLEGATO XIV D.LGS. N°81/08 E S.M.I.
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto; Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi; La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi; La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 1
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ALLEGATO XIV D.LGS. N°81/08 E S.M.I.
PARTE TEORICA Modulo tecnico per complessive 52 ore Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza Le malattie professionali ed il primo soccorso Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto I rischi chimici in cantiere I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione I rischi connessi alle bonifiche da amianto I rischi biologici I rischi da movimentazione manuale dei carichi I rischi di incendio e di esplosione I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 2
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PARTE TEORICA Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. I criteri metodologici per: l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; l’elaborazione del fascicolo; l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; la stima dei costi della sicurezza. Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3
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PARTE PRATICA per complessive 24 ore Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 4
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VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite: Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali Test finalizzati a verificare le competenze cognitive MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 4
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del 17.01.2014
Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione Un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un cantiere temporaneo o mobile ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, avverso una sentenza della Corte di Appello emessa a conferma della sentenza del Tribunale con la quale lo stesso era stato ritenuto, in concorso con il datore di lavoro di un’impresa edile incaricata della produzione, del trasporto e della posa in opera di calcestruzzo presso il cantiere stesso e in concorso con altri imputati giudicati separatamente, colpevole del reato di cui all'art. 40 e 113 c.p., art. 590 c.p., commi 3, art. 583 c.p., comma 1, n. 1, per avere cagionato ad un lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice lesioni personali gravi consistite in trauma cranico con frattura occipitale e della base cranica, frattura vertebrale, frattura delle costole e policontusioni, lesioni che hanno determinato un periodo di malattia di 201 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia, nonché in violazione degli obblighi specifici in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gravanti sui predetti nell'ambito della rispettive attribuzione e competenze. Più in particolare il datore di lavoro era stato condannato per aver, in violazione del D. Lgs. n. 626/1994, art. 4, commi 1 e 2, omesso di predisporre il POS (piano operativo di sicurezza) e di valutare le misure preventive e protettive relative ai rischi nella fase di getto del calcestruzzo dei pilastri in elevazione con uso del braccio dell'autopompa, considerata la loro aderenza ad un vecchio fabbricato in pessimo stato di manutenzione, 1
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del 17.01.2014
Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca ed in particolare il conseguente rischio di caduta di elementi instabili provenienti da tale costruzione, mentre il coordinatore era stato condannato per avere omesso nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di individuare le modalità esecutive e le attrezzature da utilizzare per il getto di calcestruzzo nei pilastri con particolare riferimento a quelli in aderenza del vecchio fabbricato in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori nonché per avere omesso di verificare l'utilizzo da parte dei lavoratori, durante i lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantirli dal pericolo di cadute, e di far rimuovere i materiali instabili del vecchio edificio in aderenza al quale veniva costruito. Era stato condannato, altresì, per aver omesso di verificare l'idoneità del POS della impresa incaricata del getto del calcestruzzo relativamente ai rischi connessi al getto medesimo dei pilastri in particolare aderenti alle pareti dell'edificio vetusto e in cattivo stato di manutenzione e per avere omesso di accertare l'effettiva predisposizione del POS da parte dell’impresa incaricata della produzione, del trasporto e della posa in opera di calcestruzzo presso il suddetto cantiere. L'infortunio sul lavoro, per come descritto nel capo di imputazione, si era verificato perché il lavoratore dipendente dell' impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione, dovendo procedere al getto di calcestruzzo in un pilastro in elevazione, era salito su una scala a pioli in metallo appoggiata alla parete di un vecchio fabbricato, in aderenza al quale doveva essere realizzato il pilastro, in modo da poter dirigere dall'alto il 2
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca movimento del braccio articolato della autopompa ed in modo da inserire la parte terminale del tubo del braccio nel cassero del pilastro e, mentre era intento a svolgere queste operazioni, il braccio articolato della pompa è andato ad urtare contro il cordolo del tetto del fabbricato preesistente, in pessimo stato di conservazione, determinando la caduta di calcinacci e sassi nonché la caduta del lavoratore stesso che, spaventato, ha perso l'equilibrio precipitando dalla scala e riportando le lesioni sopra indicate. I giudici di merito hanno ritenuto accertata a carico del coordinatore per la sicurezza: l'inidoneità del piano di sicurezza e coordinamento per l'omessa previsione delle procedura da seguire e delle attrezzature da utilizzare per l'operazione di getto dei pilastri con particolare riferimento a quelli posti in aderenza ad una vecchia costruzione in cattivo stato di manutenzione, con conseguente rischio di caduta di elementi instabili, l'omissione della verifica e del controllo dell'utilizzo da parte dei lavoratori, durante l'esecuzione dei lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantire dal rischio di caduta (ponteggi e trabattelli) e l'omissione dell' imposizione di rimuovere tutte le parti pericolanti della vecchia struttura attigua, l'omessa verifica dell'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza) dell'impresa appaltatrice dei lavori sui medesimi aspetti, l'omessa richiesta di analogo POS all'impresa incaricata della fornitura e posa in opera del calcestruzzo. 3
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca I giudici di merito avevano ritenuto accertato, altresì, sulla base della deposizione della parte offesa, del conducente della betonpompa e dell'ispettore del lavoro, che era prassi effettuare tali operazioni servendosi di una scala a pioli e che, in conformità a tale abitudine, il giorno dell'incidente il lavoratore infortunato aveva adoperato la scala in appoggio al vecchio fabbricato, per il getto del pilastro costruito in aderenza ad esso. Gli stessi inoltre, poiché non erano stati rinvenuti, nel corso dell'ispezione dopo l'infortunio, ponteggi o trabattelli, neppure smontati e messi in disparte e poiché altri getti in calcestruzzo erano stati effettuati, avevano dedotto che l'ordinaria modalità esecutiva di detto lavoro fosse l'impiego della scala a pioli, trovata peraltro appoggiata alla parete del manufatto in questione subito dopo l'incidente. Con riferimento inoltre all’osservazione che nel PSC era stata prevista l’adozione di tali misure di sicurezza in una scheda, la n. 78, nella quale era stata riportata l'indicazione di usare i ponteggi o trabattelli per l'esecuzione di lavori in quota, i giudici di merito avevano evidenziato che quanto indicato in tale scheda era una prescrizione del tutto generica, valevole per tutti i cantieri e per tutti i lavori in altezza, senza alcuna specifica attinenza alle operazioni in aderenza al vecchio manufatto in aderenza e senza la previsione e valutazione del relativo rischio di caduta di parti instabili da esso durante i lavori in quota di getto del calcestruzzo. 4
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Per quanto sopra detto quindi i giudici di merito erano pervenuti alla conclusione che l'infortunio si era verificato per una doppia violazione delle regole di prevenzione e cioè per il mancato uso di ponteggi o trabattelli per le lavorazioni in quota e per la mancata valutazione del rischio di caduta dall'alto di parti pericolanti del vecchio manufatto in adiacenza del quale i lavori venivano eseguiti, violazioni addebitabili al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. A sostegno del proprio ricorso il difensore del coordinatore ha messo in evidenza che la scheda n. 78 conteneva una puntuale valutazione dei rischi e delle misure atte a scongiurarli con specifico riferimento ai lavori di getto di calcestruzzo dei pilastri in elevazione allegando anche le prescrizioni del POS dell'impresa incaricata della posa in opera del calcestruzzo circa il divieto di effettuare il getto se l'operaio incaricato di posizionare il tubo della pompa non si trovasse in condizioni di sicurezza non ritenendo quindi logico che fosse inserito nella scheda una specifica previsione per il getto in prossimità del vecchio fabbricato. Non è dato comprendere del resto, ha sostenuto il difensore del coordinatore, quale altra prescrizione dovesse essere inserita nel piano, posto che l'utilizzo del ponteggio - trabattello era idoneo a scongiurare l'evento lesivo in quanto, a seguito della caduta di elementi instabili a causa del contatto del braccio della pompa, l'operaio avrebbe potuto muoversi per scansare le parti in caduta senza perdere l'equilibrio e cadere e senza che eventuali materiali potessero cadergli addosso. 5
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Né è dato comprendere, ha sostenuto ancora il difensore del coordinatore, quale dovesse essere l'attività di messa in sicurezza della vecchia struttura diversa da quella già operata, come confermato testimonialmente dal direttore lavori, posto che la caduta di pezzi del cordolo del tetto non era avvenuta spontaneamente ma a seguito dell'urto contro di esso del braccio articolato della pompa mosso in modo maldestro dal manovratore e posto che l'utilizzo di trabattelli o ponteggi avrebbe portato il lavoratore ad una distanza tale da scongiurare qualsiasi nociva conseguenza dipendente dalla caduta dei materiali della vecchia struttura. Infondato infine è stato ritenuto dal difensore l'assunto del mancato controllo da parte del coordinatore dell'impiego delle attrezzature previste nel PSC per i lavori in quota in quanto, come risulta dal libro giornale, egli si recava con estrema frequenza in cantiere e vi era stato anche due giorni prima l'incidente. Le decisioni della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal coordinatore perché infondato e nel fare ciò ha richiamato le disposizioni di legge poste a carico delle figure interessate alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore, ha sostenuto la suprema Corte, al fine di rafforzare il sistema della prevenzione e della sicurezza nei cantieri edili, assumono rilievo le figure del committente e del coordinatore per la sicurezza. 6
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del 17.01.2014
Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Normalmente è il datore di lavoro il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti l'attività dell'impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione e nell’osservanza delle misure antinfortunistiche, ma nell'ottica di una pluralità di soggetti che concorrono alla sicurezza del lavoro il legislatore ha voluto affiancare al datore di lavoro la figura appunto del committente e del coordinatore. È ragionevole difatti che anche il committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera provvedendo a programmarla e a finanziarla anche se l'esecuzione venga affidata a terzi, assuma una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità di demandarli ad altra figura, quella ausiliaria del responsabile dei lavori, anziché occuparsene direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, si può avvalere di figure specializzate distinte per la fase della progettazione e della realizzazione, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione. 7
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4), coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere ed infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati (art. 5). Con riferimento al contenuto del PSC elaborato per il cantiere in esame la suprema Corte ha ribadito che le misure di sicurezza nello stesso previste hanno costituito delle prescrizioni generiche valevoli per tutti i cantieri che comportano lavori in quota e non hanno invece preso in considerazione gli specifici rischi posti dal cantiere in questione. “Gli obblighi posti dalle legge di redigere i vari piani di sicurezza”, ha proseguito la Sez. IV, “non devono essere intesi in senso burocratico come adempimento puramente formale da adempiere, ma 8
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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca possono ritenersi adempiuti solo a condizione che il soggetto prenda in considerazione gli specifici rischi del lavoro predisponendo le opportune misure di prevenzione: non a caso il D. Lgs. n. 494 del 1994, art. 2, lett. F, precisa che il documento in questione debba essere redatto in relazione al singolo cantiere interessato". Per quanto riguarda il mancato controllo esercitato dal coordinatore sull'uso dei ponteggi e/o trabattelli è emerso in modo pacifico dall'istruttoria, ha tenuto a precisare la Sez. IV, che nel cantiere non vi era traccia di tali attrezzature e che l'operaio è caduto da una scala a pioli, trovata al momento dell'infortunio, essendo prassi consolidata adoperare tale strumento anziché le idonee attrezzature di sicurezza per i lavori in altezza. Il coordinatore, secondo la suprema Corte avrebbe dovuto, quale responsabile per la sicurezza, vigilare sul corretto uso delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori attraverso una presenza costante sul cantiere che evidentemente è mancata se è vero che il lavoratore infortunato, per compiere l'operazione di indirizzare il braccio della macchina per il riempimento del pilastro in lavorazione del calcestruzzo, stava utilizzando una semplice scala anziché un trabattello. L'impiego di tale attrezzatura lo avrebbe posto al riparo dalla caduta in quanto la stabilità della pedana su cui lavorava gli avrebbe consentito di non perdere l'equilibrio in conseguenza della caduta di calcinacci dal tetto del vecchio edificio in aderenza al quale il pilastro veniva eretto. 9
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°1870 del 17.01.2014
Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili Commento a cura di G. Porreca Non è stato certo sufficiente, ha così concluso la Sez. IV, prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento l'uso di ponteggi e trabattelli se a questa previsione astratta non è seguita la verifica da parte del responsabile della sicurezza dell'uso che in concreto doveva essere fatto, considerato che era una consueta modalità operativa utilizzare per le lavorazioni in altezza la scala dalla quale è caduto l'operaio, anziché i presidi di protezione previsti nel POS e ciò, in definitiva, era oggetto di un preciso obbligo del ricorrente quale coordinatore in fase di esecuzione. 10
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Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione Commento a cura di G. Porreca L’evento infortunistico e l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alle pene reputate di giustizia in relazione alle lesioni personali gravissime subite da un operaio alle dipendenze dell’impresa stessa il quale durante dei lavori di fornitura e montaggio di serramenti e rivestimenti delle facciate di un fabbricato, a seguito del ribaltamento della piattaforma sulla quale si trovava per svolgere la propria attività, precipitava al suolo dall'altezza di circa 3 metri. La Corte d'Appello giudicando sulle impugnazioni proposte dagli imputati, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale che nel resto confermava, ha concesso le attenuanti riducendo la pena inflitta in primo grado. Entrambi gli imputati hanno proposto separatamente ricorso per cassazione adducendo diverse motivazioni. Il coordinatore per l’esecuzione, in particolare, ha precisato che per i lavori in corso era prevista nel PSC ed era stata in effetti utilizzata in un primo momento una piattaforma/navicella a braccio poi sostituita su decisione del committente e per motivi di costi da un’altra attrezzatura per il sollevamento delle persone a pantografo di tipo verticale già utilizzata per lavori effettuati all’interno del fabbricato. Il coordinatore ha sostenuto di avere espressamente vietato l’uso di quella attrezzatura perché inidonea per i lavori all’esterno a cagione della sporgenza dei marciapiedi e perché il suo uso è consentito solo su superfici perfettamente piane e lisce così come non era quella di sistemazione dell’attrezzatura medesima. 1
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°36612 del 11.10.2011
Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione Commento a cura di G. Porreca In definitiva quindi la Corte territoriale, secondo il coordinatore, aveva malamente interpretato i fatti reputando che la decisione di usare il sollevatore causa dell'incidente fosse stata presa da lui, che inoltre il POS non fosse stato modificato e che l'operaio infortunato non fosse stato formato ed informato, oltre che dotato dei presidi di sicurezza personali, dei quali tra l’altro non si era avvalso per sua scelta personale. Il coordinatore ha quindi ribadito nel suo ricorso che nel PSC era previsto l’uso di piattaforme aeree, indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso, e che l’incidente era da addebitare ad un erroneo utilizzo dell’attrezzatura stessa. Questi ha posto altresì in evidenza che si recava in cantiere 3/4 volte alla settimana né poteva esigersi maggior presenza. che avrebbe potuto ordinare la sospensione dei lavori solo in caso di situazione di pericolo grave ed imminente e che nei sopralluoghi aveva accertato l’utilizzo in cantiere solo di cestelli su mezzi mobili ben diversi dall'elevatore di cui all’infortunio. Il coordinatore ha escluso, altresì, che dovesse vigilare continuativamente sul cantiere, né poteva prevedere che l'elevatore di cui all’infortunio, che veniva utilizzato in condizione di piena sicurezza per lavori all’interno dell'edificio, venisse illogicamente adoperato sul marciapiedi esterno dove non vi era uno spazio utile sufficiente e corrispondente alle dimensioni della piattaforma, dotata di quattro ruote, delle quali le due anteriori sterzanti e motrici, ancor più in assenza di un operatore a terra addetto alle necessarie informazioni per gli spostamenti. 2
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Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione Commento a cura di G. Porreca Le decisioni della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermata la condanna degli imputati. La stessa ha in premessa sottolineata la carenza di sicurezza della navicella a pantografo utilizzata dal lavoratore al momento dell’infortunio e precipitata rovinosamente al suolo trattandosi di un macchinario mobile, dotato di ruote, incapace di mantenere la posizione in presenza di accidentalità o pendenze del terreno (e il marciapiedi era accidentato e in pendenza), al quale sarebbe comunque occorso spazio di manovra adeguato (invece risultava largo praticamente quanto il marciapiedi). La stessa ha inoltre posto in evidenza che non rispondeva al vero che la decisione di utilizzare l'elevatore a pantografo si dovesse attribuire come sostenuto ad autonoma decisione del lavoratore in quanto quello più sicuro a cestello già utilizzato era stato restituito al noleggiatore. Per quanto riguarda la posizione del coordinatore e le sue dichiarazioni in merito alle modalità di vigilanza in cantiere la suprema Corte ha affermato che lo stesso aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle procedure al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e non poteva, di certo, pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di non aver preso visione del piano integrativo presentato dall’impresa né che l'infortunio fosse dipeso da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a improvvisa scelta dell'operaio, il quale invece non aveva tenuto una condotta tale da potersi definire imprevedibile e tale da spezzare il nesso di causalità. 3
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°36612 del 11.10.2011
Sugli obblighi di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione Commento a cura di G. Porreca “Se egli, invece, avesse vigilato”, ha sostenuto la Sez. IV, “si sarebbe dovuto accorgere (e si è visto che l'uso si protrasse per diversi giorni) che la macchina veniva utilizzata in assenza delle condizioni di bonifica minime dell'ambiente esterno per garantire la sicurezza del personale operante”. “Il coordinatore”, ha quindi concluso la suprema Corte, “dotato delle necessarie competenze tecniche e assunta funzione allo scopo, omise, per restare alla fase esecutiva, di vigilare sul singolare metodo d'assicurare le protezioni individuali agli operai (i presidi, nella migliore delle ipotesi, venivano lasciati alla loro iniziativa non sindacata) e, qual che più è grave, lasciò che fosse impiegato nei lavori esterni l'elevatore in discorso, tipicamente impiegabile solo nei lavori al chiuso, senza prima essersi assicurato che l'area di lavoro fosse stata resa idonea ad un tal utilizzo. Da qui l'ineludibile conclusione che si ebbe a trattare di evento prevenibile e prevedibile, ove fossero state osservate le condotte doverose previste ed impedite quelle vietate”. 4
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ALLEGATO XVII – D.Lgs n°81/08 e s.m.i. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
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CSP RECENTI SENTENZE Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza Tribunale di Como, 26 febbraio 2014, n Crollo di un balcone e assoluzione di un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione Tribunale di Sondrio, 18 marzo 2014, n Infortunio sul lavoro e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2014, n Ruolo e responsabilità di un coordinatore per la sicurezza sul cantiere Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2014, n Fare "quello che c'è da fare": mancata formazione e responsabilità di un datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza per la morte di un operaio Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2014, n Disarmo del solaio e caduta mortale: responsabilità datoriale e esclusione di responsabilità del coordinatore per la sicurezza Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2014, n Infortunio mortale e responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione: non sussiste Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2014, n Appalti e subappalti. Infortunio mortale in cantiere
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CSE RECENTI SENTENZE Tribunale di Como, 26 febbraio 2014, n Crollo di un balcone e assoluzione di un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2014, n Fare "quello che c'è da fare": mancata formazione e responsabilità di un datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza per la morte di un operaio Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2013, n Responsabilità del committente e del coordinatore per la sicurezza dei lavori Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n Responsabilità di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione: mancanza di ponteggio e di opere provvisionali Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2011, n Lavori in quota e morte di un lavoratore: condanna del responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, e del datore di lavoro Cassazione Penale, Sez. 4, 12 aprile 2011, n Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza Tribunale di L'Aquila, 28 gennaio Betonpompa ed elettrofolgorazione Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2011, n Responsabilità del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n Caduta dall'altoe assoluzione di un coordinatore
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