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PubblicatoCorinna Piccolo Modificato 6 anni fa
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INFORMAZIONE IN MERITO ALLA ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E ASSIMILATI DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
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Fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile
ART. 28 COSTITUZIONE ITALIANA “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3 ART. 22 – RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI “L‘Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo. L‘azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”. “L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19.” ART. 23 – DANNO INGIUSTO “È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”. “La responsabilità personale dell’impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”. ART. 19 – GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI “L‘impiegato è sottoposta alla giurisidzione della Corte dei Conti”. “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso”. ART. 20 – OBBLIGO DI DENUNCIA “Il Direttore Generale e il Capo del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti”. “Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell’omissione”. L. 20/94 ART. 1 (mod. dall’art. 3 L. 639/96) “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”
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PREMESSA I dipendenti e i titolari di altri tipi di lavoro assimilati che, con il loro operato, arrecano un danno all’Erario, per dolo o colpa grave, sono tenuti a risarcirlo. Si intende per danno la diminuzione al patrimonio che l’Ente e quindi l’Erario hanno sofferto a causa della condotta illecita, commissiva ed omissiva del dipendente o altro titolare di rapporto assimilabile. Si possono pertanto verificare 3 ipotesi di danno: a) non dovuto ad alcun tipo di responsabilità (caso fortuito o forza maggiore ): b) dovuto a responsabilità per colpa : c) dovuto a responsabilità per colpa grave o dolo.
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…segue L’Azienda assicura con oneri a proprio carico l’operato dei propri dipendenti e altri titolari di rapporti di lavoro assimilabili, per i danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni, salvo rivalsa in caso in cui l’operato degli stessi fosse connotato da colpa grave o dolo. L’Azienda Usl ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilita’ civile verso terzi che copre tutti i danni causati a terzi: la stessa prevede una franchigia a carico dell’ Azienda Sanitaria di € ,00 per sinistro Pertanto in caso di danni procurati a seguito di attività prestate da dipendenti e titolari di rapporti assimilati, per ogni sinistro i primi € ,00 sono a carico dell’Azienda, con conseguente danno all’Erario. Il risarcimento del danno a terzi determina per l’Azienda l’obbligo di avviare azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti la cui condotta ha determinato l’evento dannoso entro i limiti dell,importo risarcito compreso nella franchigia, cioè nell’importo massimo di € ,00 a sinistro. Il Dipendente può stipulare con oneri economici a proprio carico una polizza per colpa grave da attivare in caso di rivalsa da parte dell’Azienda Usl.
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Conseguenze Da quanto soprariportato deriva che a fronte di ogni esborso di denaro pubblico derivante dall’attività posta in essere dal personale, l’Azienda ha due obblighi: 1) obbligo di denuncia tempestiva alla Corte dei Conti 2) esercizio dell’azione di rivalsa con contestuale messa in mora del dipendente che ha reso l’attività ed è quindi presunto responsabile dell’esborso con richiesta allo stesso di rifusione del danno subito dall’Azienda Spetta poi esclusivamente alla Corte dei Conti verificare in ogni singolo caso se la condotta del dipendente sia ascrivibile a colpa grave o meno ovvero a titolo di dolo e quindi disporre a carico del dipendente l’obbligo di rifondere l’esborso sostenuto dall’Azienda L’atto di messa in mora, atto con il quale viene interrotta la prescrizione, deve essere reiterato ogni 5 anni che è il termine di prescrizione dell’azione contabile.
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Cos’è la colpa grave ? Corte dei Conti, sez. II, 20 marzo 2007, n. 65
“… presenza di comportamenti omissivi solo se connotati dalla consapevolezza, equiparabile alla colpevole ignoranza, della necessità di agire….” Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, 2 novembre 2003, n. 585 “….un comportamento del tutto anomalo ed inadeguato, con evidente violazione dei comuni, elementari ed irrinunciabili canoni di corretta amministrazione e di sana gestione…”
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COSA POSSONO FARE I DIPENDENTI
I Dirigenti, i dipendenti e titolari di rapporti di lavoro assimilati possono provvedere alla stipula di polizze di assicurazione per responsabilità per colpa grave con oneri a proprio carico per le quali sono possibili due modalita’ alternative: 1) iniziativa personale esterna all’Azienda con Compagnia assicuratrice scelta dal dipendente e stipulazione di autonomo rapporto contrattuale. 2) adesione a polizza messa a disposizione dall’Azienda secondo quanto previsto dagli articoli dei Contratti Collettivi e secondo quanto previsto dall’art. 3 – comma 59 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008)
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La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art
La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 59 recita: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”
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La soluzione Assicurativa individuata dalle Aziende dell’AVEC
Stante la situazione venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 e soprattutto alla luce delle diverse interpretazioni provenienti dal mondo della dottrina e della pubblica amministrazione, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Centro in collaborazione con i propri Broker Assicurativi, hanno indetto una gara d’appalto per una copertura di “colpa grave sanitaria” avente le seguenti caratteristiche: Possibilità di adesione da parte di tutti gli operatori, dipendenti e non. Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato. Pagamento del premio direttamente al Broker senza alcuna attività di collettore da parte dell’Azienda di appartenenza. Gestione completamente informatizzata del processo di adesione e di recesso. Presenza di un massimale adeguato. Copertura ritagliata sul singolo, che dunque si vede garantito anche in caso di passaggio da un Ente all’altro.
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Caratteristiche del contratto
La gara è stata aggiudicata alla Compagnia AM TRUST EUROPE LIMITED e ha portato alla predisposizione di una polizza convenzione avente le seguenti caratteristiche tecnico/assicurative: Contraenza in capo allo stesso assicurato Coperta la Responsabilità Amministrativo Contabile Coperta la rivalsa dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza Coperti gli ulteriori danni consequenziali Massimale per sinistro/anno/assicurato: € Costi e spese legali in aggiunta al Massimale di polizza nella misura del 25% Nessuna franchigia Pregressa illimitata Copertura anche delle attività svolte presso precedenti Enti all’interno della pregressa contrattuale Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell’attività (dietro pagamento di un premio pari a 4 annualità) Durata annuale senza tacito rinnovo La copertura garantisce anche: Coperta l’attività intramoenia Coperti gli interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita. In tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di €
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PREMI ANNUI (ai quali vanno aggiunti gli oneri per i servizi assicurativi, pari a € 8,00)
CATEGORIA ASSICURATIVA PREMIO ANNUO QUALIFICA LORDO A Direttore Generale, Sanitario e Sociale € ,00 B Direttore Amministrativo € ,00 C Dirigente Medico, Veterinario e Medico Univ. € ,00 D Componenti del Comitato Etico € ,00 E Medici Specialisti in formazione € ,00 F Dirigente Sanitario non medico € ,00 G Personale sanitario convenzionato € ,00 H DirIgenti amministrativi, professionali e tecnici € ,00 I Personale tecnico non dirigente € ,00 L Quadri amministrativi, professionali e tecnici € ,00 M Quadri (D e DS) e altro personale sanitario € ,00 N Personale amministrativo non dirigente € ,00 O OTA / OSS € ,00
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Periodo di assicurazione
La convenzione è stata attivata con effetto le ore 24 del 28/10/10 e scadenza il 31/12/13 (prima annualità 28/10/10 – 31/12/11) Ferma la scadenza annuale del 31/12/11, le singole adesioni potranno avere quale effetto una data compresa tra il giorno della registrazione e i 60 giorni successivi. I premi verranno calcolati pro rata per il numero di giorni su 365. Le singole applicazioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo Pertanto gli assicurati che intenderanno mantenere la copertura in essere anche per le annualità successive alla prima, dovranno registrare ogni anno la propria adesione entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità in corso (e quindi entro il 30 gennaio di ogni anno), fatta salva la possibilità di utilizzare il rinnovo automatico via mail, seguendo le istruzioni contenute nella proposta di rinnovo che sarà loro trasmessa prima della scadenza annua.
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La convenzione prevede l’adesione on-line tramite il sito internet
Modalità di adesione La convenzione prevede l’adesione on-line tramite il sito internet Collegandosi al sito internet sopra citato ed inserendo il codice convenzione FERRARA, sarà possibile accedere all’area riservata alla convenzione e acquistare la copertura La modalità on-line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi: Facilità di accesso Possibilità di scaricare il contratto Possibilità di scaricare la nota informativa Scelta della decorrenza dell’assicurazione e calcolo automatico del rateo di premio Compilazione automatica della scheda adesione Pagamento del premio tramite i diversi sistemi attivi Il pagamento del premio (entro 15 giorni dalla registrazione) è condizione indispensabile per il perfezionamento dell’adesione alla polizza
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Invio modulistica Una volta registrata la propria adesione on-line, l’Assicurato dovrà stampare la propria scheda adesione creata automaticamente dal sistema e inviarla via fax al Broker, utilizzando le lettere accompagnatorie disponibili Tale operazione si rende necessaria per poter effettuare la dichiarazione di assenza sinistri richiesta dalla Compagnia. ENTRO 15 GIORNI DALLA REGISTRAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DEL PREMIO. Ricevuto il pagamento del premio la Compagnia provvederà a trasmettere all’Assicurato via posta / la copia del proprio certificato di polizza in duplice copia. L’assicurato, in qualità di contraente dovrà rendere il certificato in duplice copia, da lui sottoscritto. Tale operazione è dovuta in quanto l’Assicurato è anche Contraente della propria polizza
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Incontri sul territorio
Al fine di agevolare le adesioni del personale interessato il Broker sarà disponibile nelle date e nelle sedi sotto indicate per fornire precisazioni sulla polizza colpa grave e per coadiuvare il personale nelle operazioni di adesione alla stessa: Il 25 ottobre dalle ore 12,00 – alle 15,00 sala riunioni Ospedale di Cento – Via Vicini n.2 - Cento Il 26 ottobre 2010 dalle ore 12,00 – alle 15,00 polo formativo Via Comacchio 296 – Ferrara Il 29 ottobre dalle ore 12,00 – alle 15,00 sala riunioni Ospedale di Lagosanto – Via Valle Oppio 2 - Lagosanto
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