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La disciplina delle patenti di guida

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Presentazione sul tema: "La disciplina delle patenti di guida"— Transcript della presentazione:

1 La disciplina delle patenti di guida
Ferdinando Longobardo Comandante di P.L.

2 La disciplina delle patenti di guida
Le ultime novità in materia di età per la guida dei veicoli La guida sprovvisto della corrispondente patente di guida La guida con patente della stessa categoria

3 Legge delega Legge 28 aprile 2014 n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 2014, n. 100)

4 Decriminalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

5 Depenalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

6 Decriminalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 1. Abrogazione di reati Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 485 – Falsità in scrittura privata; 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; 594 – Ingiuria; 627 – Sottrazione di cose comuni; 647 – Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o cose fortuite.

7 La sanzione pecuniaria civile
Decriminalizzazione La sanzione pecuniaria civile

8 Decriminalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 3. Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie 1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

9 Decriminalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 8. Procedimento 1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. 2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

10 Decriminalizzazione Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

11 Decriminalizzazione a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

12 Decriminalizzazione c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

13 Decriminalizzazione

14 Depenalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 . Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

15 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

16 Non abbiamo la modifica dei testi normativi coinvolti.
Depenalizzazione Non abbiamo la modifica dei testi normativi coinvolti.

17 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

18 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

19 Depenalizzazione Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.

20 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

21 Depenalizzazione

22 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

23 Depenalizzazione Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro ; da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro

24 Depenalizzazione Art. 7. Autorità competente 1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

25 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 . Art. 5 Disposizione di coordinamento
Depenalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 . Art. 5 Disposizione di coordinamento

26 Depenalizzazione Art. 5. Disposizione di coordinamento 1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

27 Depenalizzazione Legge 689/81 Art. 8 bis Reiterazione delle violazioni Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

28 Depenalizzazione Legge 689/81 Art. 8 bis Reiterazione delle violazioni Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

29 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 . Art. 6 Disposizioni applicabili
Depenalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 . Art. 6 Disposizioni applicabili

30 Depenalizzazione Art. 6. Disposizioni applicabili 1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

31 Depenalizzazione Riassumendo
Le violazioni che prevedono la sola multa o ammenda hanno ora una sanzione amministrativa sanzionatoria (eccezioni) Le ipotesi aggravate rimangono sanzionate penalmente Si applica la 689/81, in quanto applicabile Autorità competente è quella prevista dal contesto normativo in cui è inserita la norma depenalizzata La recidiva nelle ipotesi aggravate deve essere considerata reiterazione

32 Depenalizzazione

33 La depenalizzazione della guida senza la patente di guida

34 Depenalizzazione Codice della strada Art Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da euro a euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

35 Depenalizzazione Codice della strada Art Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro ; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

36 Depenalizzazione Ministero dell’Interno Circ. 5 febbraio 2016 Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente.

37 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 8/2016, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Sulla base di tale disposizione, viene depenalizzato il reato previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S., limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116 C.d.S.

38 Depenalizzazione Le condotte criminose depenalizzate, perciò, sono riconducibili ai seguenti casi di guida di un ciclomotore, di un motoveicolo o di un autoveicolo: senza essere munito di patente perché mai conseguita ovvero perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all'interessato; con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente; con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all'art. 116, comma 15 bis, del C.d.S.

39 Circolare Ministero dell’Interno
Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno La depenalizzazione dell'art. 116, comma 15, C.d.S., coinvolge anche altre norme del codice della strada che sono a esso collegate: art. 124, comma. 4 (guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa); art. 135, comma 7, 136-ter, comma 3 (guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia); art. 135 comma 11 (guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno).

40 Depenalizzazione In tutte le richiamate ipotesi, naturalmente, il fatto illecito assume carattere penale in caso dì reiterazione del comportamento previsto.

41 Depenalizzazione

42 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Tutti gli illeciti sopraindicati sono sottoposti alle norme procedurali fissate dal codice della strada. Infatti, l'art. 6 del D.L.vo n. 8/2016 prevede che per gli illeciti depenalizzati le norme della L. n. 689/1981 siano applicabili in quanto compatibili, lasciando intendere che, ove, come nel caso del codice della strada, siano previsti riti e procedure speciali diversi, questi ultimi prevalgano sulle disposizioni della L. n. 689/1981.

43 Depenalizzazione Pertanto, agli illeciti depenalizzati sono integralmente applicabili le disposizioni del titolo VI del Codice della Strada e, conformemente alle disposizioni dell'art. 194 del C.d.S., solo residualmente, nei limiti e modi previsti dallo stesso titolo VI, le disposizioni della L. n. 689/1981.

44 Depenalizzazione Art. 116 C.d.S. comma 15 «da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro ;» P.M.R EURO

45 Depenalizzazione Il pagamento in misura ridotta non è tuttavia consentito per il caso di guida di macchine agricole o di macchine operatrici senza patente, di cui all'art. 124, comma 4, C.d.S..

46 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Non essendo presenti i motivi ostativi di cui all'art. 202 comma 1, C.d.S., per le violazioni depenalizzate per le quali è consentito il pagamento in misura ridotta, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, una somma ulteriormente ridotta del 30% (cioè Euro 3.500).

47 Depenalizzazione E se fosse un minore?

48 Depenalizzazione Art. 115 C.d.S? Art. 116 C.d.S? Incauto affidamento? Fermo amministrativo? E l’art. 2 della legge 689/81?

49 E se il minore fosse alla guida di un ciclomotore?
Depenalizzazione E se il minore fosse alla guida di un ciclomotore?

50 Depenalizzazione Il veicolo viene immesso? Anche se il veicolo appartiene a persona estranea alla sanzione amministrativa? Si applica l’art. 213, comma 2 sexies?

51 E se il minore alla guida di un ciclomotore avesse il foglio rosa?
Depenalizzazione E se il minore alla guida di un ciclomotore avesse il foglio rosa?

52 Depenalizzazione E se il minore fosse alla guida di un ciclomotore a quattro ruote con il foglio rosa?

53 Depenalizzazione Resta ferma l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, come previsto dall'art. 116, comma 17, C.d.S.

54 Depenalizzazione Art. 116 C.d.S. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

55 Depenalizzazione Cosa cambia? Non si applica più l’art. 224 ter C.d.S. Ma si applica l’art. 214 C.d.S.

56 Depenalizzazione Art. 224-ter. C.d.S. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

57 Depenalizzazione Art. 214 C.d.S. Fermo amministrativo del veicolo 1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

58 Depenalizzazione Art. 116 C.d.S. 17. (…) Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

59 Depenalizzazione Cambia qualcosa se al posto del fermo applico la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta?

60 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Secondo le regole generali, quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo del veicolo (ad esempio, perché fatto circolare contro la volontà del proprietario), essendo prevista, ai sensi dall'art. 116, comma 17, C.d.S., l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il trasgressore non è ammesso al beneficio del pagamento ulteriormente ridotto del 30% ed il pagamento ha effetto estintivo solo se corrisposto nella misura del minimo edittale.

61 Depenalizzazione Riepilogando Sanzione Amministrativa pecuniaria
Sanzione Amministrativa accessoria Ammesso alla riduzione del 30% (salvo impossibilità del fermo amministrativo) Si applica l’art. 214 C.d.S Non ammesso al p.m.r. in caso dell’art. 124 C.d.S.

62 Depenalizzazione Art. 116 Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

63 Depenalizzazione Reiterazione della guida senza patente Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 15, ultimo periodo, C.d.S., in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. Per la violazione è competente il tribunale in composizione monocratica a cui va indirizzata la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

64 Depenalizzazione Reiterazione della guida senza patente Tuttavia, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lvo n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

65 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Sulla base di tale disposizione di coordinamento, alla fattispecie in esame si applicano, perciò, le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis della L. n. 689/1981 con l'unica eccezione del termine entro cui la reiterazione può essere presa in considerazione che, conformemente alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, comma 15, C.d.S., è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'art. 8 bis della L. n. 689/8l.

66 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno La reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e, quindi, non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116, comma 15, C.d.S. Infine, secondo la previsione dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981, la reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito della stessa specie ovvero quando il primo illecito sia stato oggetto di pagamento in misura ridotta.

67 Depenalizzazione Riepilogando
La recidiva viene sostituita dalla reiterazione La reiterazione si calcola entro i due anni La reiterazione non opera quando il fatto precedente è stato sanzionato penalmente

68 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno 5. Confisca del veicolo in caso di illecito reiterato In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per reiterazione dell'illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI ed in particolare dell'art. 224 ter del C.d.S.

69 Depenalizzazione Perché?

70 Depenalizzazione Art. 116 C.d.S. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

71 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Occorre peraltro precisare che, sulla base dell'espressa previsione del comma 17 dell'art. 116 C.d.S., a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta del primo illecito commesso).

72 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, C.d.S. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981 ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito

73 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno 6. Incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente In occasione della contestazione dell'illecita depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente.

74 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.

75 Depenalizzazione Circolare Ministero dell’Interno 8. Guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione Quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, non si applica la norma depenalizzata dell'art. 116 C.d.S., o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensi quanto previsto dall'art. 73 del D.Lvo n. 159/2011.

76 Depenalizzazione D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

77 Depenalizzazione Art. 8. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

78 Depenalizzazione 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

79 Depenalizzazione 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

80 Depenalizzazione Art. 9. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa 1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

81 Depenalizzazione 2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

82 Depenalizzazione 3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

83 Depenalizzazione 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

84 Depenalizzazione 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

85 La disciplina delle patenti di guida

86 La disciplina delle patenti di guida
Trasporto di passeggero su ciclomotore

87 La disciplina delle patenti di guida
Art. 115 C.d.S. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare: 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

88 La disciplina delle patenti di guida
Art. 115 C.d.S. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali b) anni sedici per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM; 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

89 La disciplina delle patenti di guida
Art. 115 C.d.S. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 ad euro 155

90 La disciplina delle patenti di guida
Art. 115 C.d.S. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624.

91 La disciplina delle patenti di guida
Art. 115 C.d.S. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 se si tratta di animali.

92 La disciplina delle patenti di guida
Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.

93 La disciplina delle patenti di guida
Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

94 La disciplina dell’assicurazione
Ferdinando Longobardo Comandante di P.L.

95 OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE
Hanno l’obbligo della copertura assicurativa tutti i veicoli a motore senza guida di rotaia, compreso i filoveicoli e i rimorchi.

96 SANZIONI PECUNIARIE Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 ad euro

97 SANZIONI PECUNIARIE RIDOTTE
La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

98 SANZIONI PECUNIARIE RIDOTTE
La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

99 LA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
L'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo; In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del presente articolo; Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria

100 LA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
E se il conducente circola senza andare a fare la demolizione del veicolo?

101 Custodia Articolo 334 C.P. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. 1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro. 2 Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

102 Custodia Corte di Cassazione Penale, sezioni unite - Sentenza n del 21/01/2011 Circolazione stradale - Art. 213 del Codice della Strada ed art. 334 c.p. - Circolazione, da parte del proprietario e custode, col veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 comma 4 C.d.S. - Concorso tra le sanzioni - E' configurabile l'esistenza della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., e non anche la violazione dell'art. 334 del c.p. (concorso apparente).

103 SANZIONE ACCESSORIA Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

104 ART. 13 LEGGE 689/81 È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria.

105 ART. 213 C.D.S. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

106 ART. 210 C.D.S. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

107 IL SEQUESTRO L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

108 IL “DISSEQUESTRO” Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

109 LA CONFISCA Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

110 L’ASSICURAZIONE FALSA
Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

111 L’ASSICURAZIONE FALSA
Quindi? Non si ammette al pagamento in misura ridotta

112 L’ASSICURAZIONE FALSA
Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

113 L’ASSICURAZIONE FALSA
Si sospende la patente a chi non conduce il veicolo?

114 ACCERTAMENTO CON SISTEMI AUTOMATICI

115 Accertamento con sistemi automatici
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

116 Accertamento con sistemi automatici
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

117 Accertamento con sistemi automatici
Un accertamento semiautomatico

118 Accertamento con sistemi automatici
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

119 LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO

120 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

121 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno della circolazione dei veicoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti, l’art. 31 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

122 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
La legge prevede che con apposito regolamento si definiscano le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

123 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Il processo di dematerializzazione, che si conclude il 18 ottobre 2015, comporterà la cessazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

124 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1 Art bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

125 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
D.M. 9 agosto 2013, n. 110 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici Entrerà in vigore il 18 ottobre 2015.

126 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Il comma 3 dell’art. 31, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli possa essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche:

127 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

128 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ad oggi non ancora emanato), definirà le caratteristiche di questi sistemi di rilevamento a distanza e le relative modalità di attuazione, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

129 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

130 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentendo di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici sopra indicati non vi è l'obbligo di contestazione immediata.

131 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
L’art. 31 del D.L. 1/2012 prevede che l’accertamento delle violazioni all’obbligo di circolare con un veicolo assicurato per la responsabilità civile può avvenire, anche: attraverso dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico omologati per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione; attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato; attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. Attualmente sono a disposizione solo i dispositivi ed i sistemi di cui ai punti 2 e 3, mancando il decreto di attuazione dei dispositivi di cui al punto 1.

132 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Inoltre, la legge afferma che qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici elencati, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Pertanto se si accerta che un veicolo, transitato in ZTL o al casello Autostradale e si verifica che era sprovvisto di assicurazione può essere sanzionato notificandogli il verbale ai sensi dell’art Diversamente, secondo quanto si può dedurre dal testo normativo, è necessario provvedere a fermare il veicolo e contestare la violazione.

133 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Inoltre, la legge afferma che qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici elencati, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Pertanto se si accerta che un veicolo, transitato in ZTL o al casello Autostradale e si verifica che era sprovvisto di assicurazione può essere sanzionato notificandogli il verbale ai sensi dell’art Diversamente, secondo quanto si può dedurre dal testo normativo, è necessario provvedere a fermare il veicolo e contestare la violazione.

134 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Le immagini utilizzabili per l’accertamento Un primo aspetto da analizzare riguarda le immagini che si possono utilizzare per accertare la mancanza della copertura assicurativa. Come disposto dal comma 3 dell’art. 31, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata anche (…), attraverso le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato.

135 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
La contestazione non immediata Come esposto, l’art. 31 del D.L. 1/2012 prevede che, qualora la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli venga rilevata attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.

136 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
L’accertamento semiautomatico Esistono attualmente in commercio dispositivi non omologati per l’accertamento automatico delle violazioni che, nell’acquisire il passaggio del veicolo su strada, verificano immediatamente la regolare copertura assicurativa (e della revisione). Se successivamente il veicolo viene fermato e viene accertato “de visu” la mancata copertura assicurativa si ha la contestazione immediata della violazione.

137 La dematerializzazione del contrassegno assicurativo
In conclusione Con il procedimento di dematerializzazione del contrassegno assicurativo, fino a quando non si avrà l’omologazione dei dispositivi, delle apparecchiature o dei mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, sarà possibile accertare la mancata copertura assicurativa di un veicolo: attraverso i sistemi automatici di rilevazione degli accessi della ZTL, ma solo per i transiti rilevati come non autorizzati dal sistema; attraverso i sistemi di pedaggio autostradale o di strade extraurbane principali; attraverso i sistemi di cui alle lettere e), f) e g), del comma 1 bis dell’art. 201, secondo le procedure stabilite dai commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell’art. 193; ttraverso i sistemi “semiautomatici” che consentendo di individuare i veicoli che transitano sulla strada attraverso la contestazione immediata della violazione oppure, qualora non si riesca a fermare il veicolo per uno dei motivi indicati dal comma 1 bis dell’art. 201, o all’art. 384 del Regolamento C.d.S., a seguito di invito a presentare la copertura assicurativo ai sensi dell’art. 180, comma 8.

138 La disciplina dell’assicurazione
Falsità del certificato assicurativo

139 La disciplina dell’assicurazione
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 1. Abrogazione di reati Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 485 – Falsità in scrittura privata; 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; 594 – Ingiuria; 627 – Sottrazione di cose comuni; 647 – Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o cose fortuite.

140 La disciplina dell’assicurazione
La sanzione pecuniaria civile

141 La disciplina dell’assicurazione
Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

142 La disciplina dell’assicurazione
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

143 La disciplina dell’assicurazione

144 Le sanzioni amministrative accessorie
Ferdinando Longobardo Comandante di P.L.

145 Sanzioni amministrative
Principale Quella sanzione che consegue direttamente alla violazione della norma. Accessoria Quella sanzione che consegue di diritto, se previsto, alla sanzione principale, quando questa diviene definitiva.

146 Sanzioni amministrative previste nel codice della strada
In particolare nel codice della strada abbiamo: Sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 194 – 209); Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 210 – 219 bis); Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali (artt. 222 – 224 ter);

147 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive (art. 211); Obbligo di sospendere una determinata attività (art. 212); Confisca amministrativa (art. 213); Fermo amministrativo (art. 214); Rimozione del veicolo (art. 215); Ritiro del documento (art. 216); Sospensione della carta di circolazione (art. 217); Sospensione della patente di guida (art. 218); Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati (art. 218 bis). Revoca della patente di guida (art. 219); Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni (art. 219 bis).

148 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati (art. 222). Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223). Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (art. 224). Obblighi del condannato (art. 224 bis). Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224-ter).

149 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale. 1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono. 2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; sanzioni concernenti il veicolo; sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

150 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. 1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. 2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

151 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. 3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada. 4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

152 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. 5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. 7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria

153 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Casi in cui è previsto il ripristino Art. 15 danneggiare, impedire, imbrattare Art. 22 apertura nuovi accessi Art. 27 mancata presentazione atto autorizzativo Casi in cui è prevista la rimozione Art. 20 occupare abusivamente il suolo Art. 21 eseguire lavori o depositi senza accorgimenti Art. 23 Impianti pubblicitari abusivi

154 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività. 1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

155 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività. 2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

156 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Art. 212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività. 4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

157 Sanzioni Accessorie a sanzioni amministrative
Casi in cui è prevista la sospensione: Art. 9 - competizione sportive senza autorizzazione Art realizzare opere senza avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione Art gestire autoscuola senza preventiva autorizzazione

158 Cos’è la confisca? È un provvedimento di carattere:
sanzionatorio, repressivo, in quanto comporta il trasferimento coattivo della cosa, che è servita a commettere un illecito o ne costituisce il prodotto, dal privato alla P.A., senza corrispettivo; ablativo del diritto di cui è titolare il destinatario del provvedimento; acquisitivo, in quanto comporta l’acquisto a titolo originario e la piena disponibilità del bene da parte della P.A.

159 Cos’è il sequestro amministrativo?
Provvedimento ablativo di natura cautelare, affine alla confisca da cui differisce in quanto comporta un’indisponibilità temporanea del bene. Il sequestro perde efficacia se il procedimento sanzionatorio si conclude senza che l’autorità competente disponga la confisca nel termine stabiliti dalla legge;

160 Quali articoli del codice della strada prevedono la confisca?
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. 9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 97. Circolazione dei ciclomotori. 98. Circolazione di prova. 99. Foglio di via. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

161 Quali articoli del codice della strada prevedono la confisca?
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 186 bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 214. Fermo amministrativo del veicolo. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

162 Confisca penale 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. 9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. Si applica l’art. 321 C.P.P. il sequestro preventivo che può essere svolto solo dall’ufficiale di P.G.

163 Confisca amministrativa in caso di recidiva
98. Circolazione di prova. 99. Foglio di via. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

164 Confisca amministrativa di cose
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

165 Confisca amministrativa di veicoli
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 97. Circolazione dei ciclomotori. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 214. Fermo amministrativo del veicolo. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

166 CODICE DELLA STRADA Nel codice della strada abbiamo una:
Disciplina generale che si applica ogni qualvolta si prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca Disciplina speciale che si applica in casi ben determinati, in presenza di particolari condizioni (quando coinvolge determinati veicoli e si commettono determinate violazioni)

167 La disciplina generale della confisca amministrativa prevista dal Codice della Strada
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione

168 La disciplina generale della confisca amministrativa prevista dal Codice della Strada
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale. 3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

169 La disciplina generale della confisca amministrativa
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

170 Custodia e trasporto del veicolo
Obbligo di custodire di chi e dove Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido. In un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio Come si deve trasportare e custodire Provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale Altre incombenze: Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione

171 Custodia e trasporto del veicolo
Gli atti da redigere: L’autocertificazione del soggetto riguardo alle qualità personali; L’autocertificazione del soggetto riguardo al luogo; Il verbale di sequestro; Notifica del verbale al proprietario;

172 Custodia e trasporto del veicolo
Cassazione penale sez. III Sentenza n , del 11 gennaio 2012 Nell'ipotesi di sequestro di veicolo ex art 213 del codice della strada, l'apposizione di un cartello, che attesta il sequestro, non può essere paragonata all'apposizione dei sigilli, sicchè la sua rimozione non integra il reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli).

173 La disciplina generale della confisca amministrativa
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.

174 La mancata custodia del veicolo
A chi si contesta All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia. Quali sono le sanzioni La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro 7.276, , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi Quali sono le conseguenze In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis

175 La disciplina generale della confisca amministrativa
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. (...)

176 La mancata custodia del veicolo
L'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode La procedura prevista dall’art. 214 bis L’art. 38 della legge 2003 comma 12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l’alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disciplina prevista dal D.P.R. 189/01

177 La disciplina generale della confisca amministrativa
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

178 Conseguenze della circolazione abusiva di veicolo sotto sequestro
sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi; sanzione penale di cui all’art. 334 C.P.? custodia del veicolo?

179 Custodia Articolo 334 C.P. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. 1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro. 2 Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

180 Custodia Corte di Cassazione Penale, sezioni unite - Sentenza n del 21/01/2011 Circolazione stradale - Art. 213 del Codice della Strada ed art. 334 c.p. - Circolazione, da parte del proprietario e custode, col veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 comma 4 C.d.S. - Concorso tra le sanzioni - E' configurabile l'esistenza della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., e non anche la violazione dell'art. 334 del c.p. (concorso apparente).

181 Custodia 3.4. (…) l'esame della struttura delle due ipotesi di illecito in considerazione conferma l'ipotesi della sola apparenza del concorso; in particolare questo esame consente di escludere che il concorso di norma possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti tutti gli elementi specializzanti qualificanti l'illecito sono contenuti nell'art. 213: la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro. Si tratta di elementi specializzanti per specificazione perchè entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell'art. 334 c.p., e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica. C'è però, nell'art. 213, un ulteriore elemento specializzante: la circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa da "chiunque" e questo elemento può essere ritenuto specializzante "per aggiunta" (l'illecito può essere commesso - in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. 334 c.p. - anche da persone che non hanno quelle qualità).

182 Custodia Se così è, la soluzione del quesito proposto è obbligata: gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213 C.d.S., comma 4, e dunque questa norma deve essere ritenuta speciale ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1, (ma lo sarebbe anche con l'applicazione dell'art. 15 c.p.) con la conseguenza che il concorso con l'art. 334 c.p. limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.

183 La disciplina generale della confisca amministrativa
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

184 La disciplina generale della confisca amministrativa
Circolare Ministero dell’interno Circ. 24 giugno 2011, n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 6) Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.

185 La disciplina generale della confisca amministrativa
Cassazione civile sez. II Sentenza n del 14 ottobre 2009 In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, comma 2, l. n. 689/81, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma 6, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.

186 La confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli

187 La confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

188 La confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli
Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

189 La confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli
Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis.

190 La confisca amministrativa di ciclomotori e motoveicoli

191 La confisca amministrativa di ciclomotori e motoveicoli
Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

192 Confisca a seguito di reato
In queste ipotesi l’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

193 Il fermo amministrativo
Sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 210 – 219); Sanzione che incide sulla disponibilità del veicolo di un soggetto impedendogli di utilizzarlo per un certo periodo di tempo

194 Articoli del codice che prevedono il fermo amministrativo
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione. 97. Circolazione dei ciclomotori. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli. 122. Esercitazioni di guida. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

195 Articoli del codice che prevedono il fermo amministrativo
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. 179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

196 Il fermo amministrativo
Nel codice della strada abbiamo una: Disciplina generale che si applica ogni qualvolta si prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo. Disciplina speciale che si applica in casi ben determinati, in presenza di particolari condizioni (quando coinvolge determinati veicoli oppure quando si commettono determinate violazioni)

197 La disciplina generale del fermo amministrativo
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

198 La disciplina generale del fermo amministrativo
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

199 La disciplina generale del fermo amministrativo
Obbligo di custodire di chi e dove Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido. In un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio Come si deve trasportare e custodire Provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale Altre incombenze: Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

200 La disciplina generale del fermo amministrativo
Gli atti da redigere: L’autocertificazione del soggetto riguardo alle qualità personali; L’autocertificazione del soggetto riguardo al luogo; Il verbale di fermo con gli obblighi ai sensi dell’articoli 334 e 335 c.p. e dell’art. 349 c.p.; Il verbale di contestazione da notificare al proprietario e al genitore e lettera di invito a ritirare il veicolo;

201 La disciplina generale del fermo amministrativo
1. (…) Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

202 La disciplina generale del fermo amministrativo
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1° marzo 2004 (GU n. 71 del ) Modalita' e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.

203 La disciplina generale del fermo amministrativo
1. (…) All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

204 La disciplina generale del fermo amministrativo
1. (…) L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

205 La disciplina generale del fermo amministrativo
A chi si contesta All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia. Quali sono le sanzioni La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi Quali sono le conseguenze In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis

206 La disciplina generale del fermo amministrativo
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. Articolo 213, comma 2 quater 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.

207 La disciplina generale del fermo amministrativo
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

208 La disciplina generale del fermo amministrativo
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

209 Il fermo amministrativo
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro È disposta, inoltre, la confisca del veicolo

210 La disciplina speciale del fermo amministrativo prevista dal Codice della Strada

211 Il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli
Art Fermo amministrativo del veicolo 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

212 La disciplina generale del fermo amministrativo
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

213 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione

214 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (n.d.r. Agevolazioni per assistenza a persone invalida). Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.

215 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. (…) Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza.

216 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. (…) Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

217 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. (…) L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

218 Sanzioni Accessorie Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

219 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno Circ. 22 aprile 2011, n Art. 218, comma 2 (Sanzione accessoria della sospensione della patente e permesso orario) Con riferimento alla innovativa previsione recata dal comma 2 dell'art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente) di uno speciale permesso di tre ore giornaliere per motivi di lavoro, si ritiene opportuno precisare che l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale. La precisazione assume particolare significato in relazione all'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), poiché il permesso in questione deve ritenersi applicabile con esclusivo riguardo alla fattispecie depenalizzata di cui al comma 2, lettera a) e non anche alle fattispecie contemplate alle lettere b) e c) dello stesso comma, nonché in relazione all'art. 186-bis.

220 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno Circ. 22 aprile 2011, n (…) Analogamente, l'autorizzazione deve ritenersi preclusa con riguardo alle infrazioni costituenti reato contemplate nell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti). La soluzione interpretativa prospettata, oltre che coerente con l'impianto complessivo della legge in oggetto, caratterizzata dall'inasprimento del regime sanzionatorio nelle ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica che danno luogo a responsabilità penale, trova supporto in un argomento di carattere sistematico, costituito dalla collocazione dell'art. 218 nell'ambito della sezione seconda del titolo sesto del codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.

221 Sanzioni Accessorie Domanda Vi sono altri casi di sospensione della patente in cui non si applica l’art. 218?

222 Sanzioni Accessorie Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati. 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

223 Sanzioni Accessorie Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati. 2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

224 Sanzioni Accessorie Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B

225 Sanzioni Accessorie Domanda Quando viene sospesa la patente ad un neopatentato, questi può condurre ciclomotori?

226 Sanzioni Accessorie Art Revoca della patente di guida. 1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri .

227 Sanzioni Accessorie Art Revoca della patente di guida. 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (1394). 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile

228 Sanzioni Accessorie Domanda In quali casi è possibile la revoca della patente, qualora si guidi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico entro i limiti di cui al comma 2 lettera b?

229 Sanzioni Accessorie Domanda Quando viene revocata la patente per il mancato superamento dell’esame di revisione, dopo quanto tempo posso chiedere il foglio rosa?

230 Sanzioni Accessorie 219-bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni. 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2

231 Sanzioni Accessorie Art Revisione della patente di guida. 1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

232 Sanzioni Accessorie Art Revisione della patente di guida. 1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

233 Sanzioni Accessorie Art Revisione della patente di guida. 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.

234 Sanzioni Accessorie Art Revisione della patente di guida. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

235 Sanzioni Accessorie D.LGS. 59/2011 Art. 21 Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida 2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

236 Sanzioni Accessorie Capo II - Degli illeciti penali Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali Art Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

237 Sanzioni Accessorie Art Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente

238 Sanzioni Accessorie Art Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

239 Sanzioni Accessorie Art Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

240 Sanzioni Accessorie Art Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. 3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205

241 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

242 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno Circ. 22 aprile 2011, n Art. 224-ter (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato) L'introduzione nella disciplina codicistica dell'art. 224-ter ha comportato, per le ipotesi di reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la qualificazione amministrativa del provvedimento ablatorio, ora rimesso alla competenza del Prefetto ai sensi del comma 2 della disposizione. In tal modo, mentre l'illecito che costituisce il presupposto della confisca ha conservato, in quanto ipotesi di reato, la propria natura penale, il cui accertamento e le conseguenti decisioni restano affidate al Magistrato, la suddetta sanzione accessoria della confisca, analogamente alla sanzione del fermo e alla misura cautelare del sequestro, hanno acquistato carattere amministrativo.

243 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno Circ. 22 aprile 2011, n (…) La nuova configurazione della procedura, ove applicata nel senso di ritenere che debba necessariamente attendersi la pronuncia irrevocabile del Magistrato penale prima di potersi procedere alla vendita o rottamazione del veicolo sequestrato, comporterebbe un sensibile aggravio delle spese di custodia, attesa la durata indefinita del processo, durante il quale il veicolo dovrebbe essere permanentemente affidato ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis. Ciò contrasterebbe con la ratio della stessa norma da ultimo citata come introdotta nell'impianto codicistico dall'art. 38 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, il quale è stato voluto dal legislatore con la finalità di contenere gli oneri custodiali, prevedendo l'affidamento del veicolo oggetto di sequestro al proprietario e, in via subordinata e comunque per una durata definita, alle depositerie convenzionate.

244 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno 22 aprile 2011, n (…) Si ritiene, pertanto, che il richiamo effettuato dall'art. 224-ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate.

245 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

246 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

247 Sanzioni Accessorie Circolare Ministero dell’Interno 12 agosto 2010 “… Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 C.d.S, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze lo consentono ovvero dandone la custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis o comunque autorizzati, se non sono presenti i soggetti indicati o non possono assumere la custodia.

248 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

249 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

250 Sanzioni Accessorie Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. 7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3

251 Sanzioni Accessorie Art. 80 Revisioni

252 Sanzioni Accessorie Termine scadente in giorno festivo: Il principio fissato dall'art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l'altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative.

253 Sanzioni Accessorie Cassazione Civile Sez. II, sent. n del Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 14, del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, ove l'ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo.

254 Sanzioni Accessorie 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.

255 Cosa s’intende per sospensione dalla circolazione?
Sanzioni Accessorie Cosa s’intende per sospensione dalla circolazione?

256 Sanzioni Accessorie È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

257 La decurtazione dei punti è una sanzione accessoria?
Sanzioni Accessorie La decurtazione dei punti è una sanzione accessoria?

258 Sanzioni Accessorie SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 29 luglio 2008, n

259 Sanzioni Accessorie SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il , limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria. Con sentenza del , il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

260 Sanzioni Accessorie (…) L'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

261 Sanzioni Accessorie 1-bis qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente». Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. 261

262 Le sanzioni amministrative accessorie

263 Le sanzioni amministrative accessorie

264 Le sanzioni amministrative accessorie

265 Le sanzioni amministrative accessorie

266 Le sanzioni amministrative accessorie


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