La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Patologie degenerative della colonna vertebrale: modalità di comportamento e gestione da parte del Medico Competente M. Sabbatucci.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Patologie degenerative della colonna vertebrale: modalità di comportamento e gestione da parte del Medico Competente M. Sabbatucci."— Transcript della presentazione:

1 Patologie degenerative della colonna vertebrale: modalità di comportamento e gestione da parte del Medico Competente M. Sabbatucci

2 riferimenti normativi elementi medico-legali ed assicurativi
l’idoneità lavorativa M. Sabbatucci

3 riferimenti normativi
M. Sabbatucci

4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI TITOLO VIII AGENTI FISICI
DECRETO LEGISLATIVO n° 81 del 9 aprile 2008 modificato DECRETO LEGISLATIVO 3 Agosto 2009 n° 106 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI articoli 167 – 171 + ALLEGATO XXXIII TITOLO VIII AGENTI FISICI VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV) da art. 199 a art. 205 ALLEGATO XXXV/B M. Sabbatucci

5 Movimentazione manuale di carichi
M. Sabbatucci

6 Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari. 2. Ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari. M. Sabbatucci

7 Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei Lavoratori. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare: a) ORGANIZZA i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) VALUTA, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII; c) EVITA O RIDUCE i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla SORVEGLIANZA SANITARIA di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII. M. Sabbatucci

8 ARTICOLO 168 (ex 48 -626-94) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
NOVITA’: •IL TESTO E’ STATO RIARRANGIATO IN MODO DA RISULTARE FEDELE ALL’ORIGINALE DIRETTIVA 269/90 MA ANCHE PIU’ FLUIDO E LOGICO (EVITA; ORGANIZZA, VALUTA - ANCHE IN PROGETTAZIONE, RIDUCE, ATTIVA SORVEGLIANZA SANITARIA) •IL RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO (ORA XXXIII) E’ PIU’ COMPLETO VIENE INSERITO UN COMMA RELATIVO ALLE NORME TECNICHE 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida. M. Sabbatucci

9 NORME TECNICHE ; BUONE PRASSI; LINEE GUIDA Definizione da art. 2 D.Lgs. 81
u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; M. Sabbatucci

10 Articolo 302-bis Potere di disposizione
Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. M. Sabbatucci

11 NORME TECNICHE DI RILIEVO PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
NORME ISO (VOLONTARIE) ISO : Ergonomics — Manual handling — Lifting and carrying ISO : Ergonomics — Manual handling — Pushing and pulling ISO : Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high frequency NORME UNI EN (COGENTI AI FINI DELLA “DIRETTIVA MACCHINE”) UNI EN : Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana : Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario M. Sabbatucci

12 NORME TECNICHE DI RILIEVO PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
A TUTTE QUESTE NORME SI PUO’ FARE RIFERIMENTO PER LE FINALITA’ DEL TITOLO E DELL’ALLEGATO TENUTO CONTO DELLE DEFINIZIONI E DEL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 168 STESSO. NEI CASI IN CUI LE NORME TECNICHE NON SIANO APPLICABILI (ES. SANITA’; MOVIMENTAZIONE PAZIENTI ???) SI POTRA’ FARE RIFERIMENTO A LINEE GUIDA E BUONE PRASSI SECONDO LA DEFINIZIONE DATA M. Sabbatucci

13 Indice MAPO: livelli di rischio
metodi… Indice MAPO: livelli di rischio Fascia di Rischio Indice MAPO Livello Esposizione Azione VERDE 0 – 1.5 Trascurabile Nessuna GIALLA > 1.5 – 5 Media A medio-lungo termine: - dotazione di attrezzature; - sorveglianza sanitaria; - formazione ROSSA > 5 Elevata A breve termine: M. Sabbatucci

14 ALLEGATO XXXIII (ex ALL.VI -626-94)
ELEMENTI DI RIFERIMENTO PRATICAMENTE IMMODIFICATI A PARTE: •LA CANCELLAZIONE DEL VALORE 30 KG DOPO L’ESPRESSIONE “IL CARICO E’ TROPPO PESANTE” •IL RIFERIMENTO AL RISCHIO DI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO, IN PARTICOLARE DORSO-LOMBARI M. Sabbatucci

15 ALLEGATO XXXIII (ex ALL.VI -626-94)
INSERITO UNO SPECIFICO RIFERIMENTO A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168 (errata corrige), comma 3. LE NORME TECNICHE CITATE SONO TRA QUELLE PREVISTE (MA NON ESAURISCONO!!!!): IL SUGGERIMENTO E’ DI RIFERIRSI PRIMARIAMENTE AD ESSE MA, SE NON ESAUSTIVE O CHIARE , DI RICORRERE AD ALTRE PERTINENTI, OVE APPLICABILI E NECESSARIE (ES. UNI EN ) M. Sabbatucci

16 • LE DUE NORME ADOTTANO IN SOSTANZA IL METODO DELLA REVISED
ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO METODI DI VALUTAZIONE E VALORI DI RIFERIMENTO IN ISO ED IN EN • LE DUE NORME ADOTTANO IN SOSTANZA IL METODO DELLA REVISED NIOSH LIFTING EQUATION ( O LIFTING INDEX) • ENTRAMBE LA SVILUPPANO A PARTIRE DA UNA GRIGLIA DI VALORI DI COSTANTE DI PESO (MASSA DI RIFERIMENTO O PESO MASSIMO SOLLEVABILE IN CONDIZIONI IDEALI) DATI IN FUNZIONE DI FASCE DIFFERENZIATE DI POPOLAZIONE LAVORATIVA LE DUE GRIGLIE (TABELLE) SONO SIMILI MA NON UGUALI ISO ADOTTA LA FORMULA DEL LIFTING INDEX TALE E QUALE ; EN LA INTEGRA CON LA POSSIBILE CONSIDERAZIONE PARAMETRICA DI ALTRE ALTRE VARIABILI (SOLLEVAMENTO CON UN ARTO; SOLLEVAMENTO IN PIU’ OPERATORI; ALTRE CONDIZIONI INFLUENTI) IN ISO IL RISCHIO E’ CLASSIFICATO COME PRESENTE / ASSENTE; IN EN IL RISCHIO E’ CLASSIFICATO SECONDO IL SISTEMA A TRE ZONE (VERDE; GIALLO; ROSSO). M. Sabbatucci

17 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Corretta impostazione della rotazione sui turni lavorativi, evitando sia il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore, sia l’avvicendamento ravvicinato dei turni (soprattutto nei reparti ad elevato carico lavorativo). Corretta distribuzione sia del personale sia dei compiti ad esso affidati. Corretta collocazione del personale che presenta limitazioni alla mansione svolta in base alla presenza del rischio di movimentazione dei carichi e della presenza o meno di ausili meccanici. M. Sabbatucci

18 VALUTARE IL CARICO DISCALE
L’entità del carico discale è determinata da:  l’entità del peso dell’insieme:  tronco, arti superiori, testa dell’operatore; la posizione del baricentro del  tronco, arti superiori e testa dell’operatore (condizioni di equilibrio) Il carico discale AUMENTA se:  si solleva un peso; si tiene il peso sollevato lontano dal corpo; si mantiene il rachide flesso; si effettua torsione del tronco; vi sono ulteriori forze applicate. M. Sabbatucci

19 M. Sabbatucci

20 vibrazioni M. Sabbatucci

21 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le VIBRAZIONI MECCANICHE, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere Iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori. M. Sabbatucci

22 Articolo 200 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per: (omissis) b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. M. Sabbatucci

23 Articolo 202 - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro) 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. 4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte B. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro) 5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. M. Sabbatucci

24 ISPESL / Documentazione / Banche dati / Banca dati Vibrazioni / WBV (Elenco mezzi)
M. Sabbatucci

25 Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. M. Sabbatucci

26 elementi medico-legali ed assicurativi
M. Sabbatucci

27 Con decreto del Ministero del Lavoro dell' 11 dicembre 2009 pubblicato su G.U. n.65 del 19 marzo 2010  e con Supplemento Ordinario n. 66 della G.U. n. 76 del 1 aprile 2010 è stato aggiornato l'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n L’aggiornamento del precedente D.M. 14 gennaio 2008 riguarda esclusivamente la sostituzione, rettifica ed integrazione di alcune voci di malattia e di alcuni codici di malattia ICD-10. M. Sabbatucci

28 Lista III - contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile
l'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n Lista I - contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II - contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III - contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile M. Sabbatucci

29 Lista I : malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Gruppo 2 – Malattie da Agenti Fisici AGENTE MALATTIA/E COD. IDENTIFICATIVO Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo Spondilodiscopatie del tratto lombare Ernia discale lombare M 47.8 M 51.2 Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla Tendinite del sovraspinoso (cuffia rotatori) Tendinite capoluogo bicipite Tendinite calcifica (Morbo Duplay) Borsite Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito Epicondilite Epitrocleite Borsite olecranica Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano Tendinite flessori/estensori (polso-dita) Dito a scatto Sindrome del Tunnel carpale M. Sabbatucci

30 Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Gruppo 2 – Malattie da Agenti Fisici AGENTE MALATTIA/E COD. IDENTIFICATIVO Omissis… Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici Spondilodiscopatie del tratto lombare Ernia discale lombare M 47.8 M 51.2 M. Sabbatucci

31 l’idoneità lavorativa
M. Sabbatucci

32 Vibrazioni Articolo Sorveglianza sanitaria (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a euro il medico competente) 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. M. Sabbatucci

33 Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
Vibrazioni Articolo Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute , e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. M. Sabbatucci

34 SORVEGLIANZA SANITARIA PER ESPOSTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TUTTI GLI ESPOSTI A “RISCHIO RESIDUO” DI MMC SONO SOTTOPOSTI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 41. LA SORVEGLIANZA SANITARIA TIENE CONTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (BASARSI SULL’INDICE DI MOVIMENTAZIONE ≥ 1) E DEI FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO . LA PERIODICITA’ NON E’ SPECIFICATA E PERTANTO VALE L’INDICAZIONE GENERALE DI MASSIMA DELLA VISITA ANNUALE, SALVO DIVERSA IMPOSTAZIONE BASATA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. SE IL RISCHIO E’ CONTENUTO (0,85-2) LA PERIODICITA’ PUO’ ESSERE BIENNALE O ANCHE TRIENNALE M. Sabbatucci

35 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie muscoloscheletriche del rachide da movimentazione manuale dei carichi – SIMLII 2004 FINALITÀ Intento eminentemente preventivo al fine di verificare, prima dell’avvio al lavoro, e poi nel tempo, l’adeguatezza tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro dei lavoratori singoli e, in seconda istanza, collettivamente considerati. OBIETTIVI SPECIFICI Identificare eventuali condizioni “negative” di salute conclamate o ad uno stato precoce, al fine di prevenirne l’ulteriore decorso; identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive maggiormente cautelative rispetto a quelle del resto dei lavoratori; contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale; verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate; raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti. M. Sabbatucci

36 PERIODICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi PERIODICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI In fase di assunzione o avviamento al lavoro; Visita periodica per indici di rischio superiori a 1, tra 0,86 e 1 una tantum(modello valutativo NIOSH); periodicità biennale o triennale tra i 18 e i 45, indice compreso tra 1 e 3; Qualora l’indice fosse superiore, per il periodo necessario a ridurre il rischio lavorativo, sarà bene aumentare la frequenza dei controlli sanitari mirati (annuale - biennale). per soggetti più giovani ed ultracinquantenni almeno biennale. M. Sabbatucci

37 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi
MODALITÀ Intervista anamnestica mirata (ultimi 12 mesi) ed esami clinico funzionale del rachide; Non accertamenti strumentali preventivi ma solo dopo valutazione e nel motivato sospetto clinico diagnostico (Rx, TAC-RMN, visita ortopedica, fisiatrica, reumatologica, esami ematochimici). M. Sabbatucci

38 valutazione clinico-funzionale del rachide:
atteggiamenti posturali in stazione eretta ed a rachide flesso; palpazioni muscoli paravertebrali; digitopressione apofisi spinose e spazi intervertebrali; valutazione motilità delle tre regioni rachidee (flessione, inclinazione, rotazione, estensione); manovre semeiologiche specifiche (s. Lasegue, s. Wasserman, valutazione mm. ischio-crurali, valutazione mm. ileo-psoas, valutazione mm. erettori spinali, valutazione presenza dorso curvo, valutazione ritmo dorso-pelvico). M. Sabbatucci

39 Protocollo clinico per l'inquadramento diagnostico della patologia da m. m. c. (in particolare del rachide dorso-lombare)  A - in caso di: MMC di peso > 3 kg, effettuata non occasionalmente, con Indice di sollevamento (IS) anche < 1.00; MMC di peso > ai valori massimi consentiti, effettuata occasionalmente. a parere del medico competente (visita fisiatrica, visita ortopedica, diagnostica per immagini, ecc.). M. Sabbatucci

40 Protocollo clinico per l'inquadramento diagnostico della patologia da m. m. c. (in particolare del rachide dorso-lombare) B - in caso di: MMC di peso > 3 kg, effettuata non occasionalmente, con IS > 1.00 a parere del medico competente (visita fisiatrica, visita ortopedica, diagnostica per immagini, ecc.). M. Sabbatucci

41 Segni e/o quadri clinico-funzionali minimali che richiedono indagini strumentali ( Rx - 2 proiezioni in ortostatismo) Dorso curvo strutturato Dolore irradiato (cruralgia, sciatalgia, cervicobrachialgia, ecc…) da 12 mesi in maniera sub-continua (anche in assenza di ulteriori segni clinici); Presenza di Lasegue o Wassermann positivi; Presenza di ritmo dorso-pelvico nettamente alterato e dolore alla flesso estensione del rachide o riduzione marcata della flessione del rachide a livello lombare; SAP lombare di 2° grado con dolore irradiato e con evidenza alla presso-palpazione di positività alla maggior parte del tratto vertebrale; presenza in accertamenti radiologici datati più di 5 anni precedenti la visita medica di discopatia lombare; SAP dorsale e lombo-sacrale di 3° grado; Lombalgie acute recidivanti (almeno 2 nell’ultimo anno) senza accertamenti radiologici già effettuati. M. Sabbatucci

42 patologie del rachide dorso-lombare
Colpo della strega Patologie gravi Patologie di media gravità Patologie di media gravità (alterazioni di carattere funzionale). M. Sabbatucci

43 Patologie gravi a carico del rachide dorso-lombare.
Ernia discale in atto con compromissione radicolare, Ernia discale con protrusione senza interessamento radicolare, Ernia discale ridotta chirurgicamente, Stenosi del canale con compromissione radicolare, Spondilolistesi di 2° grado (scivolamento >25%), Sindrome di Klippel-Feil, Scoliosi importanti (almeno 30° Cobb con torsione di 2°), Morbo di Scheuermann con dorso curvo strutturato di circa 40° in presenza di discopatia nel tratto lombare, Instabilità vertebrale grave (rilevabile in alcune patologie quali la spondilolistesi, Klippel-Feil, discopatia, fratture che comportano uno scivolamento vertebrale del 25%), Lesioni della struttura ossea e articolare di natura distruttiva o neoformativa (osteoporosi grave, angioma vertebrale, ecc.), Spondilite anchilosante (e altre forme infiammatorie). M. Sabbatucci

44 Patologie di media gravità a carico del rachide dorso-lombare.
- Scoliosi significative (20° Cobb con torsione 2; 30° Cobb con torsione 1+); - Sindrome di Baastrup; - Morbo di Scheuermann (presenza di dorso curvo strutturato); - Sindrome di Klippel-Feil (anche una sola sinostosi); - Spondilolistesi di 1° grado; - Spondilolisi; - Emisacralizzazione con pseudo articolazione; - Stenosi del canale in assenza di segni neurologici; - Discopatia lombare grave; - Inversione lordosi lombare in presenza dì discopatia; - Instabilità vertebrale lievi (10-15% in presenza di alcune patologie). M. Sabbatucci

45 Patologie di moderata gravità del rachide dorso-lombare (alterazioni di carattere funzionale).
Spondiloartropatie dorsali o lombari con deficit funzionale Spondiloartropatie dorsali o lombari di media entità, accompagnate da alterazioni morfologiche o degenerative (non già altrimenti considerate) del rachide. M. Sabbatucci

46 Idoneità: esempi di criteri utilizzabili
Nelle patologie di grave entità movimentare un peso non superiore a 9 kg per il maschio e 8 kg per la femmina; la movimentazione deve essere occasionale con frequenza dei sollevamenti max di 1 volta ogni 5’, per non più di 2 h nel turno lavorativo; M. Sabbatucci

47 Idoneità: esempi di criteri utilizzabili
Nelle patologie di media entità: movimentare un peso non superiore a 15 kg nel maschio e 10 kg nella femmina; la frequenza di sollevamento consigliata è pari a 1 volta ogni 5’ per max 4 h/die non continuative (per frequenza max di sollevamenti – 1 volta al minuto – ridurre del 20% i valori indicati); M. Sabbatucci

48 Idoneità: esempi di criteri utilizzabili
Nelle patologie di moderata entità (alterazioni di carattere funzionale) le limitazioni sono analoghe a quelle descritte per le patologie di media entità, rendendosi opportuno un trattamento riabilitativo, durante il quale è opportuna la sospensione temporanea della movimentazione; dopo il trattamento riabilitativo sono consentiti i limiti previsti per la patologie di media entità. M. Sabbatucci

49 Criteri e modalità di formulazione del giudizio di idoneità
REQUISITI DEL COMPITO E CAPACITÀ BIOMECCANICHE DEL SOGGETTO  Compito modificabile: il soggetto potrà essere considerato idoneo;  Compito non modificabile: non idoneo totalmente o in parte. Elenco lavori attribuibili ai soggetti portatori di patologie del rachide IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ SPECIFICA ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  IDONEO;  PERMANENTEMENTE NON IDONEO PUÒ SOLLEVARE SALTUARIAMENTE CARICHI (DI PESO MAX UOMINI 9 KG – DONNE 8 KG) PUÒ SOLLEVARE SALTUARIAMENTE CARICHI (DI PESO MAX UOMINI 15 KG – DONNE 10 KG)  TEMPORANEAMENTE NON IDONEO a) Patologie del rachide con sintomi e segni acuti in atto; b) Patologie di altri apparati (addominale, cardio-vascolare) c) Gravidanza. M. Sabbatucci

50 Formulazione del giudizio di idoneità
Tenere conto non solo del peso del carico ma anche della altre modalità di movimentazione (sollevamento, trasporto, spinta, traino). Stato della patologia, stabilizzato o evolutivo, possibilità terapeutiche e di recupero. Nei soggetti con rilievo anamnestico di mal di schiena, ma senza alterazioni anatomiche di rilievo della colonna vertebrale, è improbabile che vi siano condizioni valide dal punto di vista biomeccanico per controindicare la movimentazione manuale dei carichi (sempre che sia in limiti accettabili per un soggetto normale). Nei soggetti con ernia discale operata o stabilizzata, le indicazioni per limitare il sollevamento dei carichi sono controverse. Definizione di una soglia psico-fisica individuale di accettabilità dei requisiti di un compito che comporti movimentazione manuale dei carichi. Monitoraggio assiduo del soggetto dopo l’inserimento al lavoro. M. Sabbatucci

51 Carter e Birrel (2000): linee guida sulla gestione dei soggetti con mal di schiena negli ambienti di lavoro, con approccio basato sull’evidenza, non menzionano le restrizioni di peso, ma al contrario incoraggiano trattamenti riabilitativi aggressivi con precoce ritorno ai compiti lavorativi ordinari. Carraggee et al.(1999), Pope et al. (1999): sulla restrizione di attività dopo discectomia concludono che la base scientifica di tali restrizioni è questionabile e non vi sono significative diversità nell’outcome di soggetti con o senza limitazioni (altri autori hanno concluso allo stesso modo per soggetti operati all’addome per ernia o isterectomia) Occup Med (Lond) Mar;51(2): Occupational health guidelines for the management of low back pain at work: evidence review. Per questa ed altre diapositive, grazie a Luciano Romeo, Medicina del Lavoro, Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Università di Verona M. Sabbatucci

52 non dimenticate… M. Sabbatucci

53 grazie per la pazienza Che bravo il mio M.C.!
Obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute. IL CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA PER GLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO Che bravo il mio M.C.! grazie per la pazienza M. Sabbatucci


Scaricare ppt "Patologie degenerative della colonna vertebrale: modalità di comportamento e gestione da parte del Medico Competente M. Sabbatucci."

Presentazioni simili


Annunci Google