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PubblicatoCesarina Salerno Modificato 6 anni fa
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L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa alla luce del
Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni Le fasi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Dispensa Lezione 4 - A cura di Arch. Paolo Cestra 1 1 1 1
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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI
Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. comma 1 art. 30 D.Lgs. 50/2016 economicità efficacia imparzialità tempestività correttezza AFFIDAMENTO NEL RISPETTO PRINCIPI DI: D.Lgs.50/2016 parità di trattamento trasparenza proporzionalità pubblicità tutela dell'ambiente efficienza energetica AFFIDAMENTO NEL RISPETTO PRINCIPI DI:
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SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIE
Le soglie di rilevanza comunitaria rappresentate al netto dell' IVA, relative a contratti pubblici, al raggiungimento e/o superamento delle quali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, sono indicate al 1° comma dell'art. 35 come di seguito riportate: F O R N I T U E e S V Z OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO LAVORI PROCEDURA AFFIDAMENTO per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; € > per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; PROCEDURA CON BANDO EUROPEO € > S E R V I Z S O C I A L per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. € > L A V O R I PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E PER LE CONCESSIONI € >
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APPALTI DI LAVORI APPALTI DI LAVORI APPALTI DI LAVORI AFFIDAMENTI
CONTRATTI SOTTO SOGLIA Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (che riguarda le procedure di aggregazione e centralizzazione delle committenze e la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO LAVORI PROCEDURA AFFIDAMENTO L A V O R I < € APPALTI DI LAVORI PROCEDURE ORDINARIE > € PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 63 CON CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI < € APPALTI DI LAVORI € > < € PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI O IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA APPALTI DI LAVORI > € AFFIDAMENTI < € AFFIDAMENTO DIRETTO O IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
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Fasi delle procedure di affidamento
GLI “AFFIDAMENTI” NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI comma 2 art. 32 D.Lgs. 50/2016 Fasi delle procedure di affidamento Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. individuazione elementi essenziali del contratto criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
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Fasi delle procedure di affidamento
GLI “AFFIDAMENTI” NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI comma 14 art. 32 D.Lgs. 50/2016 Fasi delle procedure di affidamento Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
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Fasi delle procedure di affidamento
“FORMA DEL CONTRATTO” NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI comma 14 art. 32 D.Lgs. 50/2016 Fasi delle procedure di affidamento Atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
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Fasi delle procedure di affidamento
“FORMA DEL CONTRATTO” NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI comma 14 art. 32 D.Lgs. 50/2016 Fasi delle procedure di affidamento Mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. scrittura privata < €
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GARANZIA DEFINITIVA comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. VALORE DELLA GARANZIA DEFINITIVA VALORE DEL CONTRATTO 10% € €
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GARANZIA DEFINITIVA comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. GARANZIA DEFINITIVA 10% € € SE RIBASSO = 20% + € VALORE DEL CONTRATTO SE RIBASSO = 29% + € TOTALE VALORE GARANZIA DEFINITIVA = €
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RIDUZIONE IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. TOTALE VALORE GARANZIA DEFINITIVA € RIDUZIONE 50% € = VALORE RIDOTTO GARANZIA DEFINITIVA € Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, TOTALE VALORE GARANZIA DEFINITIVA € RIDUZIONE 50% € RIDUZIONE 30 % € = VALORE RIDOTTO GARANZIA DEFINITIVA €
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CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA comma 5 art D.Lgs. 50/2016 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. AVANZAMENTO LAVORI TOTALE VALORE GARANZIA DEFINITIVA SVINCOLO RESTANTE PARTE GARANZIA DEFINITIVA PARI AL 20 % SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA FINO 80 % € € DOPO EMISSIONE COLLAUDO O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE €
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VALORE DEL SUBCONTRATTO VALORE DEL SUBCONTRATTO MAX
SUBAPPALTO comma 2 art D.Lgs. 50/2016 Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. VALORE DEL CONTRATTO VALORE DEL SUBCONTRATTO = 30% MAX € € NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO Le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate € VALORE DEL SUBCONTRATTO MAX < 2% < € O DI IMPORTO e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare
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SOSPENSIONE DEI LAVORI
comma 1 art D.Lgs. 50/2016 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. AVANZAMENTO LAVORI SOSPENSIONE SOSPENSIONE SOSPENSIONE ENTRO 5 GG. DALLA DATA DELLA SUA REDAZIONE INOLTRO DEL VERBALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVANZAMENTO LAVORI
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SOSPENSIONE DEI LAVORI
comma 2 art D.Lgs. 50/2016 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 300 GG. AVANZAMENTO LAVORI SOSPENSIONE SOSPENSIONE SOSPENSIONE SE DURATA SOSPENSIONI > ¼ DURATA ESECUZIONE LAVORI 75 GG. RICHIESTA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ESECUTORE AVANZAMENTO LAVORI
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