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REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

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Presentazione sul tema: "REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale"— Transcript della presentazione:

1 REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI/ASSESSORI DELLA REGIONE TOSCANA FINANZIAMENTO GRUPPI CONSILIARI A cura del: Settore Bilancio e finanze. Edizione 2015.

2 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Dipendenti pubblici; Dipendenti privati FACOLTA’ DI ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI TRATTAMENTO INDENNITARIO Indennità di carica ; Indennità di funzione; Divieto di cumulo; Rimborso spese per l’esercizio del mandato; Riduzione del trattamento in caso di assenza; Trattenuta obbligatoria. INDENNITA’ DI FINE MANDATO E ASSICURAZIONI Indennità di fine mandato; Erogazione anticipo di IFM; Assicurazioni RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE Definizione;  Motivazione; Autorizzazione;  Rendicontazione;  Variazioni di programma e rinunce;  Rimborsi spese RIFERIMENTI NORMATIVI GRUPPI POLITICI CONSILIARI Finanziamento e gestione risorse

3 Aspettativa non retribuita per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive
Dipendenti pubblici L’art. 68 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali siano collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità' parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. Spettano comunque tutti i rimborsi spese e i rimborsi spese di missione . Per effettuare la scelta della conservazione, in luogo dell’indennità consiliare, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, è necessario presentare apposita richiesta utilizzando il modello fornito. Si ricorda inoltre che è necessario produrre al Settore Bilancio e Finanze copia dell’atto di collocamento in aspettativa.

4 Modulistica - allegato 1 “Opzione trattamento economico”
Dipendenti privati L’art. 31 della legge n. 300/70 prevede che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

5 E’ fatto obbligo di produrre all’ufficio “Gestione economica del trattamento degli eletti” copia dell’eventuale atto di collocamento in aspettativa. Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche - art. 38 L. 488/99 I consiglieri/assessori hanno facoltà durante l’aspettativa per mandato elettivo di proseguire la contribuzione pensionistica presso l’istituto previdenziale di appartenenza (INPS – INPDAP – INPGI etc.) come previsto dall’art. 38 della L , n. 488. Non essendo presente la maturazione di un vitalizio o altro trattamento derivante dalla carica elettiva, non è più dovuta la quota contributiva a carico del lavoratore dipendente, di cui all’art.38 della l.488/99, restando la stessa, unitamente alla quota contributiva a carico del datore di lavoro, coperta figurativamente con oneri a carico dell’Ente Previdenziale di appartenenza. Il riconoscimento del diritto all’accredito figurativo è subordinato alla presentazione da parte del consigliere/assessore, di apposita domanda di accredito da inoltrarsi, all’ente Previdenziale, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di aspettativa, pena la decadenza del diritto medesimo (domanda da ripetere ogni anno entro la fine del mese di settembre dell’anno successivo).

6 - dipendenti privati (allegato 2 “Modello domanda di accredito”);
Modulistica Fac-simile domanda: - dipendenti privati (allegato 2 “Modello domanda di accredito”); - dipendenti pubblici nel sito Inps/Inpdap (moduli - il primo in elenco):

7 Trattamento indennitario
Di seguito sono elencate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai sensi della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui Consiglieri e sui componenti della Giunta regionale” attualmente vigente. Indennita’ di carica L’indennità di carica è stabilita nella misura del 65% dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, alla data del 1° dicembre 2011, e viene corrisposta per 12 mensilità. Attualmente ammonta a € 7.334,13 lordi. Indennita’ di funzione Ai consiglieri che svolgono particolari incarichi compete una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, alla data del 1° dicembre 2011

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9 Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale
25% € 2.820,82lordi Componente della Giunta regionale e Vice Presidente del Consiglio regionale 15% € € 1.629,49 lordi Consigliere Segretario del Consiglio, Presidente di Commissione, Portavoce dell’opposizione e Presidente di gruppo consiliare: 10% € 1.128,33 Vice Presidente e Consigliere Segretario di Commissione Vice Presidente gruppo con almeno 13 componenti 5% € 564,16 9

10 Divieto di cumulo Ai sensi dell’art.6 della L.R.3/09, le indennità di carica e di funzione non possono essere cumulate con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. I consiglieri/assessori dichiarano entro il 30 settembre di ogni anno le somme eventualmente percepite, con riferimento all’anno precedente, ovvero effettuano una dichiarazione negativa. Le somme non cumulabili, eventualmente percepite, verranno recuperate dal Settore Bilancio e Finanze, con trattenute sulle indennità consiliari da effettuarsi entro la fine dell’anno. Modulistica: - allegato 3 “Dichiarazione compensi carattere amministrativo”. L’elezione al Parlamento nazionale/europeo o a consigliere/assessore in un’altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario a decorrere dalla data di proclamazione o nomina.

11 Rimborso spese per l’esercizio del mandato
Ai consiglieri e ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa in base alla funzione, e per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio. Tale quota, parametrata ad una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per € 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per € 0,26. E’ pertanto necessario fare attenzione alla compilazione della scheda anagrafica di inizio legislatura dalla quale viene rilevato il comune di residenza e determinato il rimborso chilometrico. Inoltre si prega di comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza, allo scopo di evitare successivi e conseguenti conguagli.

12 Rimborso esercizio mandato - quota fissa (art.6bis c.3 L.R. 3/09)
Rimborso esercizio del mandato - quota variabile (art. 6bis, c.4 L.R. 3/09) Consigliere 1.925,00 345,60/1840,87 Vicepresidente e Segretario di commissione;Vicepres.gruppo con almeno 13 comp. 1.988,00 345,60/2534,40 Presidente di commissione - Presidente di gruppo 2.110,00 345,60/2227,54 Consigliere Segretario del consiglio - Portavoce dell'opposizione 2.140,00 345,60/2197,54 Vicepresidente del Consiglio 2.203,00 345,60/1570,38 Assessore 2.523,00 Presidente C.R 2.845,05 Presidente Giunta

13 Il trattamento complessivo non può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti: - Presidente Giunta e Consiglio € ,00 - Consiglieri con funzione e Assessori € ,00 - Consiglieri senza funzione € ,00 Riduzione del trattamento in caso di assenza Il rimborso spese per l’esercizio del mandato è ridotto di € oltre al 5% della quota variabile (per i soli consiglieri) per ogni giornata di assenza alle sedute: del Consiglio; dell’Ufficio di presidenza del Consiglio; della Giunta; della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio; delle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, d’inchiesta e d’indagine. Tale riduzione si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell’arco della stessa giornata. E’ da considerare presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.

14 Trattenuta obbligatoria
Con l’introduzione dell’art.10bis “Soppressione dell’assegno vitalizio”, le disposizioni in materia di assegno vitalizio cessano di avere applicazione dalla fine della nona legislatura (fermo restando l’erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni vitalizi indiretti, ai consiglieri e assessori cessati fino a tale termine ed ai loro aventi causa). Pertanto la ritenuta finalizzata all’erogazione dell’assegno vitalizio, non viene più effettuata e l’unica trattenuta obbligatoria applicata sull’indennità di carica (calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. 266/2005) risulta essere quella per la corresponsione della indennità di fine mandato (pari al 5%), attualmente corrispondente a € 366,71. Il Settore Bilancio e Finanze provvede alla gestione delle risultanze contabili delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) provenienti dai CAF e professionisti abilitati. E’ importante che eventuali variazioni di residenza e di modalità di accredito delle competenze siano comunicate tempestivamente all’ufficio. Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti mensilmente con valuta ultimo giorno lavorativo del mese. I relativi cedolini sono consultabili on-line tramite dei codici di accesso comunicati individualmente.

15 Indennità di Fine Mandato e Assicurazioni
Indennita’ di fine mandato Ai consiglieri/assessori cessati dal mandato e non rieletti o non rinominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato spetta il trattamento di fine mandato costituito dall’indennità di carica di consigliere regionale percepita al momento della cessazione per ogni anno di mandato esercitato, per un massimo di dieci anni. Detta indennità sarà liquidata entro 3 mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. Anticipo indennità di Fine mandato Il soggetto avente diritto può richiedere, con domanda al Presidente del Consiglio, l’erogazione anticipata di parte dell’Indennità di Fine Mandato nella misura non superiore al 70% di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. Modulistica allegato 4 “Richiesta anticipo su Indennità di Fine Mandato”

16 Assicurazioni I Consiglieri / Assessori, durante l’esercizio del loro mandato, sono assicurati contro gli infortuni (sia per i rischi professionali che extraprofessionali) e sono altresì assicurati per l’“Invalidità permanente da malattia” (vale a dire “la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini ed abitudini dell’assicurato” conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione). Il costo delle relative polizze cumulative e intestate al Consiglio Regionale è coperto con trattenute d’ufficio sulle indennità spettanti, ai sensi dell’art.24 della L.R. n. 3/2009. Essendo il contraente il Consiglio il costo della polizza non è detraibile fiscalmente. Il Consigliere / Assessore che subisce un infortunio oppure a cui insorge una malattia che, secondo parere medico, può portare a parziale o totale invalidità, deve farne denuncia scritta entro 30 gg. dall’evento, presentando al Settore Bilancio e Finanze le copie della relativa documentazione (gli originali devono essere conservati dal Consigliere / Assessore). La stessa procedura deve essere effettuata per tutte le ulteriori certificazioni che seguono la denuncia di apertura pratica e che vanno a coprire l’intero periodo relativo all’infortunio oppure alla malattia, fino alla conclusione dello stesso che deve essere sancita da un certificato medico di chiusura infortunio e/o malattia, con o senza postumi.

17 Rimborsi spese per missioni al di fuori del territorio regionale
Le missioni degli assessori sono gestite e liquidate dagli uffici della Giunta regionale. Definizione La missione è il temporaneo svolgimento dell’attività istituzionale al di fuori della sede del Consiglio Regionale. Ai consiglieri che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese nei limiti stabiliti dalla legge. Motivazione I consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione, con il riconoscimento del relativo trattamento previsto dalla normativa vigente, quando si tratti di trasferte: - conseguenti ad iniziative ed attività del Consiglio o alla formazione di delegazioni in rappresentanza del Consiglio; - rivolte a permettere la partecipazione a convegni, manifestazioni o seminari, a carattere istituzionale e non di partito, o a riunioni di organismi ai quali il Consiglio partecipa, ai quali il consigliere è invitato a partecipare in ragione della propria carica all’interno del Consiglio o è invitato in qualità di relatore. Autorizzazione Per i consiglieri deve essere preventivamente concessa dal Presidente del Consiglio tramite l’apposito modello. Modulistica - allegato 5 “Autorizzazione a missione”

18 Gli assessori sono soggetti ad autorizzazione, da parte del Presidente della Giunta, soltanto per le missioni all’estero. Rendicontazione Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, il consigliere, entro quindici giorni dalla fine della missione, presenta richiesta alla struttura competente in materia di bilancio e finanze mediante il modulo, predisposto dall’Ufficio Gestione economica del trattamento degli eletti, nel quale il consigliere dichiara sotto la sua personale responsabilità il luogo, il motivo, la data e l’ora di inizio e termine della missione. Il modulo di richiesta è corredato della documentazione comprovante le spese sostenute. Modulistica allegato 6 “Richiesta rimborso spese missione” Non è possibile rimborsare alcuna missione al consigliere con il finanziamento del gruppo, poiché il rimborso spese per esercizio mandato è omnicomprensivo.

19 Variazioni di programma e rinunce
In caso di annullamento dell’iniziativa programmata o di sopravvenute modifiche al programma della missione o di rinuncia alla stessa per oggettivo impedimento personale o per sopravvenuti motivi istituzionali, i consiglieri sono tenuti a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente del Consiglio e, per conoscenza, alla struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne e all’ufficio gestione economica del trattamento degli eletti, al fine di avviare le procedure per il recupero del costo dei servizi non utilizzati ed assumere i conseguenti atti amministrativi. Restano a carico del Consiglio i costi dei servizi non utilizzati e non recuperati totalmente.

20 Rimborso delle spese Ai consiglieri che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta: Spese di viaggio: - il rimborso del biglietto ferroviario anche in prima classe, compresi vagone letto e cuccette, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio. Non è rimborsabile il sovrapprezzo del biglietto acquistato in treno; - il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe business; - per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km, calcolato con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza. Il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino; - mezzi di trasporto pubblico locale e taxi, motivate da specifiche esigenze di servizio, nella località di svolgimento della missione, dietro presentazione della relativa ricevuta; - noleggio di automezzi privati per spostamenti specifici e limitati in casi di motivata necessità; - sosta del proprio automezzo al parcheggio dell’aeroporto.

21 Spese di soggiorno Ai consiglieri in missione sono rimborsate le spese di soggiorno in albergo, e relativa tassa di soggiorno, di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione di ricevuta. Spese di vitto Relative al pranzo e la cena, dietro presentazione delle relative ricevute. Spese di iscrizione Ai consiglieri in missione per partecipare a convegni e seminari sono rimborsate le spese per l’iscrizione ai medesimi. Tutte le ricevute relative alle spese di cui si chiede il rimborso devono essere controfirmate dal Consigliere. Le fatture devono essere intestate al Consigliere e in caso di scontrini fiscali occorre che sia individuabile il tipo di consumazione effettuata (cosiddetti “scontrini parlanti”).

22 Anticipo delle spese I consiglieri, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l’anticipazione delle presumibili spese. Il rimborso delle spese, nonché il recupero degli anticipi, sono conguagliati al termine della missione. Qualora il consigliere non provveda entro il termine previsto (15 giorni) a presentare alla struttura competente in materia di bilancio e finanze, i moduli per il rimborso della missione, gli anticipi, a qualsiasi titolo erogati, saranno comunque recuperati nel cedolino della prima mensilità utile . Missioni all’estero (Procedure organizzative, amministrative e contabili) Al fine dell’avvio delle procedure amministrative per l’organizzazione della missione, il consigliere interessato presenta, almeno dieci giorni prima della data di partenza, salvo casi di urgenza, alla struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne il programma della missione, corredato da una copia dell’autorizzazione alla stessa.

23 Riferimenti normativi:
Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3: “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”; Delibera U.P. 19 luglio 2012, n. 48: “Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell’Ufficio di Presidenza”. Struttura di riferimento Settore: Bilancio e Finanze Dirigente: dr. Fabrizio Mascagni

24 Gruppi politici consiliari – finanziamento e gestione risorse
Le norme relative al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari contenute nella L.R. 83/2012, si inseriscono in un contesto unanimemente riconosciuto di riduzione e controllo della spesa complessiva degli Enti Locali. Fondamentale, in tale legge, risulta anche la trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari. Questo viene realizzato attraverso la predisposizione di un sistema informativo a cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi, nonché attraverso la pubblicazione telematica di tali dati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale (Amministrazione Trasparente) e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

25 Riferimenti normativi
- D.P.C.M. 21 dicembre 2012 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 83 - Delibera UP Consiglio Regionale della Toscana del 27 febbraio 2013, n. 29 “Criteri per la ripartizione delle risorse in caso di variazione dei gruppi consiliari” - Delibera UP Consiglio Regionale della Toscana del 10 dicembre 2013, n. 111 “Approvazione del Disciplinare da adottare, ai sensi dell’art.2, dell’allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità - Allegato A della Del. UP 111/2013 – Disciplinare - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 - Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 9 dicembre 2010.

26 Funzioni essenziali Qui di seguito riportiamo i principali adempimenti per i gruppi consiliari in relazione ai vari periodi della legislatura. Inizio legislatura – Con la costituzione dei gruppi consiliari, è necessario che il Presidente di ciascun gruppo politico si rechi presso l’Agenzia delle Entrate per aprire la posizione fiscale del gruppo attraverso l’assegnazione di un codice fiscale specifico del gruppo; per quanto riguarda invece i componenti del gruppo misto questi useranno il loro personale codice fiscale per essere identificati quali componenti del gruppo misto. Dovrà essere inoltre aperto un conto corrente dedicato al gruppo dove verranno accreditati gli importi relativi al finanziamento dei gruppi consiliari (art.4 comma 5 LR 83/2012). A ciascun gruppo consiliare viene assegnato un contributo annuo fisso pari a euro per ogni consigliere aderente al gruppo. Per il gruppo misto, invece, tale contributo viene assegnato a ciascun componente solo nel caso in cui tale gruppo sia composto di almeno due membri, altrimenti non viene erogato. Al contributo fisso può aggiungersi una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati ufficiali dell’Istat, che potrà essere ripartita tra i gruppi secondo criteri da stabilirsi con una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ancora da adottare (art.1 comma 1 e 2 LR 83/2012). Tale contributo può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all’attività del Consiglio regionale. (art.3 comma 1 LR 83/2012). Il contributo viene erogato in due rate semestrali anticipate, a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura fino alla data antecedente alla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva. (art.4 comma 1 e 2 LR 83/2012).

27 Sempre all’inizio della legislatura, sarà cura del Settore Bilancio e finanze consegnare a ciascun gruppo consiliare il registro dei beni durevoli in virtù di quanto disposto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 9 dicembre Su tale documenti dovranno essere registrati in ordine cronologico tutti gli acquisti di beni durevoli effettuati dai gruppi consiliari con i contributi erogati, avendo cura di conservare anche la fattura o qualsiasi altro documento contabile che comprovi l’acquisto di tale bene. Durante la legislatura: Per l’esercizio della loro attività istituzionale, vengono messi a disposizione dei gruppi consiliari dei locali con le relative dotazioni strumentali e di servizi, i cui criteri di assegnazione sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. (art.5 comma 1 LR 83/2012). Vengono assegnate ai gruppi consiliari anche delle linee telefoniche le cui spese sono a carico del bilancio del Consiglio regionale: totalmente per quanto riguarda le spese dei canoni e per l’installazione e la manutenzione delle stesse; nella misura dell’80% del totale relativamente al costo di utilizzo, mentre il restante 20% è a carico del gruppo consiliare e verrà recuperato in sede di determinazione del finanziamento successivo. (art.5 comma 2 LR 83/2012). I gruppi consiliari possono altresì usufruire del servizio di tipografia del Consiglio Regionale (per stampa, fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni) entro un limite di spesa complessivo annuo previsto dall’art. 37 della delibera UP n.38/2015, superato il quale l’eccedenza è posta a carico del gruppo consiliare stesso (art. 5 comma 3 e 4 LR 83/2012).

28 Per quanto riguarda il contributo finanziario erogato ai gruppi, nel caso in cui durante la legislatura avvengano delle variazioni nei gruppi consiliari (costituzione di nuovi gruppi, fusione di due o più gruppi consiliari, variazione della composizione all’interno del gruppo stesso), il contributo viene rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, provvedendo alla restituzione delle somme già versate che risultino eccedenti. Nel caso di costituzione di un gruppo consiliare, successiva alla proclamazione degli eletti ed alla costituzione originaria dei gruppi consiliari, che non trova riferimento in un movimento politico a livello nazionale, la dotazione finanziaria di tale gruppo verrà decurtata del 25%. (art.2 comma 1 e 1 - bis LR 83/2012). Alla fine di ogni anno, ogni gruppo consiliare deve presentare il rendiconto delle spese sostenute durante l’anno, pertanto è necessario tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali nonché della documentazione comprovante le spese sostenute. Ai fini della rendicontazione, ogni gruppo consiliare ed ogni singolo componente del gruppo misto, si devono attenere a quanto previsto dal disciplinare approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con delibera del 10 dicembre 2013, n. 111, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie che per la tenuta della relativa contabilità. (art.6 comma 1 bis e 1 ter LR 83/2012).

29 Ciascun Presidente dei gruppi consiliari e ciascun consigliere appartenente al gruppo misto, approva, sottoscrive ed è responsabile del rendiconto annuale delle spese sostenute, redatto secondo il modello approvato con il DPCM del 21 dicembre 2012, e lo trasmette al Presidente del Consiglio regionale entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio, insieme alla copia della documentazione comprovante le spese sostenute, mentre gli originali della documentazione stessa devono essere conservati dai gruppi consiliari. (art.6 comma 1, 2 e 3 LR 83/2012). Il modello di rendiconto è composto da due distinte ma complementari parti, la prima da redigere secondo il principio di competenza, la seconda secondo il principio di cassa; l’eventuale parte del contributo erogato e non speso nell’anno di riferimento può essere riportato all’anno successivo. Nel caso di cessazione di un gruppo consiliare o per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto che cessa dalla carica durante la legislatura, il relativo rendiconto dovrà essere effettuato fino alla data di cessazione e dovrà essere inviato, insieme alla copia della documentazione, al Presidente del Consiglio regionale entro 45 giorni dall’avvenuta cessazione. Tutto ciò non è dovuto nel solo caso di cambio di denominazione del gruppo stesso. (art.6 comma 5 LR 83/2012). I rendiconti e la relativa documentazione allegata verranno inviati, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, da parte del Presidente del Consiglio Regionale alla competente sezione regionale della Corte dei Conti (art. 6 comma 4 LR 83/2012) che provvederà al loro controllo contabile e successivamente emanerà una delibera relativa alla regolarità contabile di tali rendiconti la quale verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in allegato ai rendiconti stessi (art. 6 comma 7 LR 83/2012).

30 I competenti uffici consiliari provvederanno successivamente alla pubblicazione della delibera della sezione regionale della Corte dei Conti e dei relativi rendiconti dei gruppi consiliari ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera d), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nell’apposita sezione web del sito del Consiglio Regionale chiamata “Amministrazione Trasparente”. (art. 6 comma 8 LR 83/2012). Fine legislatura - Per poter procedere alla rendicontazione di fine legislatura, si ricordano i principali adempimenti da porre in essere in virtù della vigente normativa. Con le modalità consuete e secondo il modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012, entro 45 giorni dalla data delle elezioni dovranno essere rendicontate le spese effettuate dall’inizio dell’anno al giorno antecedente l’insediamento del nuovo Consiglio regionale (art. 6 comma 6 LR 83/2012). Sarà cura del Settore Bilancio e finanze comunicare l’ammontare delle spese telefoniche e degli eventuali conguagli per le spese tipografiche, quantificate alla data antecedente la prima seduta del nuovo Consiglio. Trattandosi di fine legislatura, le eventuali somme che costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono trasferite dal Presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto al bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto (articolo 6 comma 6-bis LR 83/2012), dandone atto nella nota di trasmissione al Presidente del Consiglio. Una volta effettuato il trasferimento di tali somme, il gruppo consiliare dovrà chiudere il conto corrente aperto all’inizio della legislatura e successivamente dovrà essere chiusa la posizione fiscale del gruppo presso l’Agenzia delle Entrate.

31 Al momento della presentazione del rendiconto devono essere riassegnati al Consiglio i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi ricevuti (art. 6 comma 6-ter LR 83/2012). Tali beni sono quelli risultanti dal registro dei beni durevoli consegnato a ciascun gruppo consiliare in virtù di quanto disposto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 9 dicembre Copia del registro deve essere allegata al rendiconto unitamente al verbale di riassegnazione dei beni al consegnatario del Consiglio. La riassegnazione di beni inseriti nel registro dei beni durevoli dovrà essere effettuata, in base alla tipologia del bene, ai singoli consegnatari dei beni mobili del Consiglio, tramite apposito verbale di consegna sottoscritto dal responsabile della segreteria del gruppo ed il consegnatario. Al termine della legislatura, una copia della documentazione allegata ai rendiconti dei singoli anni deve essere consegnata all’archivio del Consiglio regionale. L’originale di tale documentazione deve essere invece conservata a norma di legge a cura del gruppo consiliare (art. 6 comma 1-ter LR 83/2012). Struttura di riferimento Settore: Bilancio e Finanze Dirigente: Fabrizio Mascagni Modulistica Modello di rendiconto – Allegato B - D.P.C.M. 21 dicembre 2012 -

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46 LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
La giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, così come la parieristica delle Sezioni regionali di controllo della stessa Corte dei Conti, hanno avuto modo a più riprese e con orientamento univoco di precisare l’esatto confine delle spese di rappresentanza. Il punto 12 della delibera U.P. 111 del 10 dicembre 2013 fornisce i criteri fondamentali di riferimento Da un’analisid ella giurisprudenza si possono però ricavare ulteriori indicazioni

47 Le spese di rappresentanza, come chiarito dalla Corte dei Conti in più occasioni, possono avvenire allorché sussista una correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, manifestando necessariamente un bisogno per lo stesso ad una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini Sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti interni all’ente. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell’ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all’Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l’esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispone (Corte dei conti - Sez. giurisdizionale Regione Veneto, n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, n. 326).

48 Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l’esposizione dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa. Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz’altro in riferimento ai valori economici di mercato (si riporta un tratto della sentenza Sezione giurisdizionale Corte dei conti Abruzzo n. 394/08: “non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l’evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull’adeguato espletamento delle funzioni sue proprie”.

49 La Corte dei Conti Sezione di controllo per il Molise con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2010 ha fornito gli elementi essenziali che la giurisprudenza contabile ha ritenuto come “puntuali criteri di legittimità “ di tali spese : una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente la necessità dell’ente ad una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini la previsione specifica nel bilancio la fissazione di criteri e della tipologia di interventi con atto regolamentare o atto a valenza regolamentare le spese di rappresentanza sono finalizzate ai vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto , quindi non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti interni all’ente. Non sono per lo stesso motivo, ammissibili nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, né essere riconosciute legittime se riferite a soggetti che, ancorché esterni, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza tali spese devono essere rigorosamente giustificate con l’esposizione dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata , della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa ( in questo senso anche Corte dei Conti, sez. II Giur. Centrale d’Appello, 20 marzo 2007 n. 64)

50 La sentenza della Sez. giurisdizionale per la regione Abruzzo n
La sentenza della Sez. giurisdizionale per la regione Abruzzo n del 13/7/2010 ha precisato (richiamando una cospicua precedente giurisprudenza) che “ le spese di rappresentanza devono assolvere una funzione rappresentativa dell’ente verso l’esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo e il prestigio con il quale l’ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, intrattenendo pubbliche relazioni; ciò induce ad escludere dall’ambito concettuale delle spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell’ambito dei normali rapporti istituzionali, a favore di soggetti i quali, ancorché esterni all’ente stesso, non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza”.

51 La provenienza pubblica dei fondi utilizzati e la loro doverosa destinazione ai fini specificamente individuati dalla disciplina di settore, impongono una documentata rendicontazione che permetta di far emergere adeguatamente la connessione tra la spesa e le finalità istituzionali con essa perseguite ( in questo senso in ultimo Corte dei Conti Sez. Giurisd. Basilicata sentenza n. 11 del 29 gennaio 2015): le spese di rappresentanza vanno rigorosamente giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell’ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura (sez. I, n. 35/1997; sez. II, n. 162/1999; sez. Veneto, n. 719/2003, sez. Basilicata n. 114/2011) e che devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una rigorosa documentazione delle circostanze e dei motivi che le occasionarono (sez. Lazio, n. 1181/2009; sez. II, n. 106/2002; sez. II, n. 162/1999; sez. II, n. 31/1998).

52 Anche le “spese conviviali” in occasione delle feste natalizie, se destinate ai dipendenti dell’ente, sono escluse dalle spese di rappresentanza (Sez. Umbria n. 178/2004, Sez. II° Appello n. 106/2002) . In senso conforme, anche la deliberazione n. 356 del 30/7/2012 della Sez. regionale di controllo della Lombardia la quale, nel ribadire che le spese di rappresentanza sono quelle “strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali”, ha precisato che le “attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell’amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto“ (nel caso di specie ha escluso pertanto che l’organizzazione di eventi e spettacoli per i bambini della scuola dell’infanzia rientri in tale nozione). Dello stesso tenore la sentenza Corte Conti Sez I° giurisdizionale centrale d’appello n. 417 del 27/9/2011 ha ritenuto fonte di responsabilità erariale l’acquisto da parte della Presidenza del Consiglio della regione Campania di gadget natalizi e di medaglie commemorative per i consiglieri regionali, i dipendi e loro familiari.

53 Particolarmente significativa la sentenza della Sez
Particolarmente significativa la sentenza della Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio n del 26/7/2010 che ha ritenuto fonte di responsabilità erariale “le spese relative a pranzi effettuati presso ristoratori locali e giustificate con mere fatture nelle quali viene genericamente individuato il numero di persone presenti al banchetto, ma nessuna documentazione è stata esibita con riguardo alle persone partecipanti, né è stato è possibile ricostruire le occasioni che avrebbero dato origine a queste riunioni conviviali e, soprattutto, le ragioni di rappresentanza sottese alle necessità di questi incontri. Trattandosi infatti di impiego di denaro pubblico, anche se complessivamente di modesto ammontare, è necessario che il responsabile della spesa sia in grado di esibire la documentazione giustificativa dalla quale desumere la finalità della stessa e la congruità delle ragioni che l’hanno determinata, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle motivazioni che non appaiono manifestamente irragionevoli o totalmente avulse dalle finalità istituzionali del’ente pubblico. Nella specie, il convenuto non si è preoccupato di conservare documentazione idonea a consentire siffatto controllo da parte della Corte, per cui, in assenza della medesima, deve ritenersi che le somme siano state spese per finalità non autorizzate e quindi, configurando danno erariale, devono essere poste a carico di chi le ha effettuate “.

54 Tra le pronunce più recenti la deliberazione della Sez
Tra le pronunce più recenti la deliberazione della Sez. di controllo della Regione Valle D’Aosta n. 8 del 29 marzo 2013 che in coerenza al costante orientamento richiamato ha puntualizzato che le spese di rappresentanza “ ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell’ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono.

55 FABRIZIO MASCAGNI Tel .ufficio 055/ Cell. 334/


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