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PubblicatoAlexandre Salvador Figueira Sousa Modificato 6 anni fa
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La Vaccinazione obbligatoria (nelle scuole secondarie superiori)
Indicazioni operative per l’applicazione del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con L. n. 119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – (cfr. circolare /08/2017-DGPRE-DGPRE-P) Il calendario vaccinale è reperibile dal portale Numero di pubblica utilità: 1500 Presentazione in powerpoint a cura del Prof. Giampiero Santilli
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Normativa di riferimento
Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) in G.U Circolare sugli Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV e del relativo calendario vaccinale Decreto legge n. 73 del (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”) convertito con L. n. 119 del Circolare con le indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del D.L. 73/2017 Circolare con le indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017
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STRUMENTI di PREVENZIONE FINALITA’ della PREVENZIONE
La Prevenzione vaccinale Dall’A.S diventano obbligatorie 10 vaccinazioni per l’ingresso a nido, asilo, elementari, medie e biennio delle superiori (da 0 a 16 anni). Per la scuola secondaria la vaccinazione dei minori (fino a 16 anni di età) non è condizione d’accesso ma, se non effettuata, determina l’applicazione di sanzioni STRUMENTI di PREVENZIONE Garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini FINALITA’ della PREVENZIONE Ridurre la suscettibilità alle infezioni ed i costi sanitari e sociali legati alle malattie infettive e agli eventuali esiti mortali o invalidanti.
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Le Malattie infettive prevenibili
Poliomielite Difterite Pertosse Tetano Epatite virale B Meningiti Haemophilus influenzae tipo b Infezione da rotavirus Morbillo Parotite Rosolia Varicella Infezione da papillomavirus umano (HPV) Influenza Epatite virale A In riferimento alle malattie elencate l’obbligo vaccinale riguarda gli studenti fino a 16 anni di età e si estende anche ai “richiami”. In particolare il richiamo contro difterite, tetano, pertosse, polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino antidifterite, tetano, pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.
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Somministrazione dei vaccini
In esavalente In tetravalente Anti-poliomielite Anti-tetano Anti-difterite Anti-Anti-epatite B Anti-Haemophilus influenzae B Anti-pertosse Anti-Morbillo Anti-Parotite Anti-Rosolia Anti-varicella Per queste 4 vaccinazioni è prevista una valutazione fra tre anni per l’eventuale eliminazione dell’obbligo N.B. Sarà possibile procedere alla vaccinazione monocomponente per chi risulti già immunizzato per alcuni di questi vaccini
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i Soggetti obbligati I genitori/tutori/affidatari dell’alunno minore (da 0 a 16 anni) sono tenuti a sottoporlo a vaccinazione obbligatoria N.B. L’obbligo vaccinale riguarda altresì il minore straniero (extracomunitario da 0 a 16 anni di età) non accompagnato, che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili (Art.2 L N.47). Per esso è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
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Obblighi nei confronti della scuola
I genitori/tutori/affidatari dell’alunno minore (da 0 a 16 anni) sono tenuti a consegnare a scuola entro il : Idonea documentazione di avvenuta vaccinazione obbligatoria (una copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla ASL oppure il certificato vaccinale ASL) Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale (l’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN) oppure Idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni (l’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN) oppure
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in alternativa (1/2) - È possibile consegnare a scuola entro il una copia della richiesta di vaccinazione presentata alla ASL territorialmente competente secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione* - In questo caso la vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. * per l’A.S. 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata: 1- con formale richiesta di vaccinazione presso la ASL 2- telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato) 3- inviando una comunicazion all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della Regione di appartenenza 4- inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.
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in alternativa (2/2) - Le famiglie possono dichiarare con autocertificazione di aver effettuato parzialmente o integralmente le vaccinazioni di legge. - In questo caso, entro il , i genitori devono esibire a scuola idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
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Quando presentare la documentazione
Termini Inosservanza dei termini I soggetti obbligati devono presentare a scuola la documentazione di avvenuta vaccinazione entro il 31 ottobre 2017 ovvero entro il 10 marzo 2018 (per chi ha prodotto entro il un’autocertificazione). N.B. Tale adempimento, nelle scuole secondarie, non costituisce requisito di accesso La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti viene segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal Dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento
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La procedura ASL nei casi di inosservanza dell’obbligo di vaccinazione
1-La ASL invita i genitori con apposita comunicazione ad adempiere l’obbligo di vaccinazione in favore del figlio minore. 2-In caso di inosservanza dell’invito alla vaccinazione, i genitori vengono convocati dalla ASL per un colloquio (per conoscere i motivi della non-vaccinazione e far comprendere l’importanza della prevenzione vaccinale). 3-La mancata presentazione a tale incontro (e/o comunque l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori) determina una contestazione formale da parte della ASL, con irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. N.B. Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che i genitori non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale. Tale inibizione non si applica alla scuola secondaria di primo e secondo grado.
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Esonero dall’obbligo di vaccinazione (1/3)
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale In questo caso i genitori/tutori/affidatari del minore devono chiedere il rilascio di attestazione relativa alla sua pregressa malattia ed alla conseguente immunizzazione. L’attestato in questione deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta appartenente al SSN. In pratica si tratta di dichiarare che l’immunizzazione è avvenuta naturalmente perché il minore ha già avuto una di quelle malattie per le quali si richiede di fare la profilassi. Il medico curante potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che il minore abbia sviluppato gli anticorpi. L’attestato, a seguito del rilascio, deve essere presentato alla scuola interessata nei termini indicati. COSA FARE
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Esonero dall’obbligo di vaccinazione (2/3)
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione anche in caso di accertato pericolo per la sua salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN COSA FARE In questo caso i genitori/tutori/affidatari del minore devono chiedere il rilascio di attestazione relativa alle specifiche condizioni cliniche che sconsigliano la vaccinazione L’attestato in questione deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta appartenente al SSN. L’attestato, a seguito del rilascio, deve essere presentato alla scuola interessata nei termini indicati.
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Esonero dall’obbligo di vaccinazione (3/3)
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione anche nel caso in cui sia stato già vaccinato in privato COSA FARE In questo caso il medico di famiglia o il pediatra rilascia alla famiglia il certificato delle vaccinazioni sostenute completo di informazioni sul farmaco utilizzato (lotto, scadenza). Il genitore si reca alla Asl per richiede l’attestato da consegnare alla scuola. L’attestato, a seguito del rilascio, deve essere presentato alla scuola interessata nei termini indicati.
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