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La figura professionale del fisioterapista in ambito tecnico giuridico

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Presentazione sul tema: "La figura professionale del fisioterapista in ambito tecnico giuridico"— Transcript della presentazione:

1 La figura professionale del fisioterapista in ambito tecnico giuridico
RCU Università degli Studi di Ferrara, medicina Legale, ROSA MARIA GAUDIO

2 PROFESSIONI SANITARIE
PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI: quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento di laurea • medico chirurgo e odontoiatra • veterinario • farmacista • biologo • psicologo PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE: quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento di diploma* • ostetrica (levatrice) • assistente sanitario • infermiere professionale (diplomato) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: quelle per il cui esercizio è richiesta licenza rilasciata dalle scuole pubbliche autorizzate all’insegnamento delle arti stesse • odontotecnico • ottico • meccanico ortopedico, ernista • infermiere abilitato, puericultrice *= in base alla riforma dell’Università, tali studi potrebbero acquisire i caratteri della laurea???????

3 R. D. 31maggio 1928, n. 1334 (G.U. 4 luglio 1928, n. 154)
Regolamento per l’esecuzione della L. 23 giugno 1927, n sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (art. 11) • odontotecnico • ottico • meccanico ortopedico,ernista • infermiere abilitato o autorizzato • capi bagnini, massaggiatori L. 27 luglio 1934, n professioni sanitarie (art. 99) • medico-chirurgo • medico-veterinario • farmacista professioni sanitarie ausiliarie • ostetrica (levatrice) • assistente sanitaria visitatrice • infermiere diplomato DP.R. 27 marzo 1969, n personale laureato nei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie • chimici • biologi • fisici

4 PERCORSO STORICO SULL’ACQUISIZIONE DELL’IDENTITÀ PROFESSIONALE: LA NASCITA DELLA FISIOTERAPIA
XVII secolo ortopedia incruenta XVIII secolo sviluppo dell’attività e degli istituti Sviluppo di speciali sezioni di cure fisiche ed ortopediche dopo il primo conflitto mondiale Il secondo conflitto mondiale e la poliomielite accrescono l’esigenza di rieducazione motoria Nel secondo dopoguerra nascono in tutto il mondo le scuole di medicina riabilitativa

5 Art n° 32 della Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948,
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

6 IL PERCORSO FORMATIVO: DAI DIPLOMI UNIVERSITARI AI CORSI DI LAUREA
Legge 30 marzo 1971 n.118: primo intervento per delineare un quadro complessivo ed unitario per la formazione didattica Legge 19 novembre 1990 n. 341: con la riforma dell’ordinamento universitario viene introdotto il diploma universitario D.M. 3 novembre 1999, n. 509: la riforma del “3+2” ridisegna l’architettura della formazione Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e D.M. 27 luglio 2000: titoli ed equipollenze

7 Dal 1994 al 2000 sono stati individuati 22 profili professionali.
Con D.M. del 26 settembre vengono individuate le figure e il relativo profilo del tecnico sanitario di laboratorio biomedico e del tecnico di radiologia medica. Con D.M. del 15 maggio 1995 sarà individuata la figura e il relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia (professione tecnico sanitaria). Con D.M. del 17 gennaio 1997 sarà individuata la figura e il relativo profilo per le: professioni infermieristiche : infermiere pediatrico, professioni riabilitative : terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, professioni della prevenzione : dell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario. Con D.M. del 27 luglio 1998 verrà individuata con il relativo profilo la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione vascolare (professione tecnico sanitaria). Il D.M dell’8 ottobre 1998 individua e regolamenta la figura dell’educatore professionale (professione riabilitativa). Per ultimi , rispettivamente il 15 aprile del 1999 e il 29 marzo 2001 sono state individuate e regolamentate le figure dell’ igienista dentale (per le professioni tecnico sanitarie) e tecnico della riabilitazione psichiatrica ( professione della riabilitazione).

8 La classe delle professioni sanitarie della riabilitazione:
Podologo secondo il profilo professionale del D.M. Sanità 14 settembre 1994, n.666, conduce l’esame obiettivo del piede ed è responsabile del trattamento, con metodi incruenti (cioè che non comportano incisioni profonde dei tessuti né alcuna forma di anestesia), ortesici e idromassoterapici, di alcuni suoi disturbi, quali le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, ecc. Fisioterapista secondo il profilo professionale del D.M. Sanità 14 settembre 1994, n.741, svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali, conseguenti a eventi patologici di diversa natura Ortottista-assistente di oftalmologia secondo il profilo professionale emanato con il D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 743, su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica. Devono essersi in grado di assumersi la responsabilità dell’organizzazione, nella pianificazione e nella qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni; e di svolgere l’attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

9 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Logopedista secondo il profilo professionale del D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 742, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività del logopedista è volta all’educazione e alla rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico e nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista: - elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile - pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali - propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva secondo il profilo professionale del D.M. Sanità 17 gennaio 1997, n. 56, svolge, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale, di neuropsichiatria infantile e, in collaborazione con altre discipline dell’area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

10 Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Secondo il profilo professionale emanato dal D.M. Sanità 17 gennaio 1997, n. 57 svolge, nell’ambito del progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica Terapista occupazionale Secondo il profilo professionale emanato dal D.M. Sanità 24 maggio 1997,n.136 opera nell’ambito della prevenzione, della cura e della prevenzione dei soggetti affetti da malattie e da disordini fisici e psichici, con disabilità sia temporanee sia permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche e della vita quotidiana. Educatore professionale Secondo il profilo professionale emanato dal D.M. Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico complessivo elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti allo sviluppo equilibrato della personalità mediante il raggiungimento di obiettivi educativi e relazionali, in un contesto di partecipazione e di recupero alla vita quotidiana; cura inoltre il positivo inserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà

11 I profili professionli:
Sono atti normativi che attribuiscono in modo ampio competenze a una determinata figura. I profili rappresentano ormai l’unica fonte normativa di abilitazione all’esercizio professionale. Si occupano generalmente della figura professionale, del suo ambito autonomo e del suo ambito collaborante. Quest’ultimo è generalmente rivolto nei rapporti con la professione medica, talvolta implicitamente, altre volte in modo dichiarato con espressioni del tipo “dietro prescrizione medica”.

12 DA PROFESSIONE “AUSILIARIA” A “PROFESSIONE SANITARIA”, LEGGE N
DA PROFESSIONE “AUSILIARIA” A “PROFESSIONE SANITARIA”, LEGGE N. 42 DEL 1999 Superamento della suddivisione proveniente dal T.U. delle leggi sanitarie 1934: da “professione sanitaria ausiliaria” a “professione sanitaria” Superamento ed abrogazione dei mansionari: i profili professionali (D.M. n. 741/94 per i fisioterapisti), diventano fonte unica della disciplina delle attività professionali Le professioni sanitarie principali sono definite professioni di tipo intellettuale

13 Professioni intellettuali:
“espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”.

14 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge detèrmina le professioni intellettuali per l’esercìzio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [ 2231] (1). L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali (2) sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

15 La Posizione di Garanzia CASSAZIONE sentenza n. 447/2000
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’

16 Note importanti a) codice deontologico
b) competenze e responsabilità giuridiche c) margini di autonomia professionale d) tutela e trattamento dei dati del paziente e) rapporto con i colleghi f) documentazione clinica g) significato di professione intellettuale

17 Possibili vesti giuridiche dei professionisti sanitari
VESTE BASE  esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) come tutti i professionisti che, per operare, necessitano dell’abilitazione dello stato  LIBERI PROFESSIONISTI Possibili VESTI ULTERIORI  pubblico ufficiale (artt. 357 e 358 C.P.) incaricato di un pubblico servizio se esercitano una pubblica funzione (legislativa), giudiziaria o amministrativa se prestano un pubblico servizio  DIPENDENTI DEL S.S.N. o CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

18 Nozione del pubblico ufficiale
CODICE PENALE Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

19 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
CODICE PENALE Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

20 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
CODICE PENALE Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

21 I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI
DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO Quale giustificazione? Quali le fonti normative di riferimento? in ambito giuridico : art. 622 C.P. (rivelazione del segreto professionale) : art. 326 C.P. (rivelazione del segreto d’ufficio) : art. 200 C.P.P. (segreto professionale) : art. 201 C.P.P.(segreto d’ufficio) in ambito deontologico in ambito etico Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, corrispondo alle diverse vesti giuridiche? Come va considerato il dovere? Esistono possibilità di conflitto (o diversa ampiezza) tra norme giuridiche e norme deontologiche? … e con le indicazioni etiche? Esemplificazione con riferimento ad una particolare normativa

22 Rivelazione di segreto professionale
CODICE PENALE Art. 622 Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

23 CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale
Art. 200 Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331, 334): i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano; gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . ……

24 CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale
Art. 200 Segreto professionale …… Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

25 CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 201 Segreto di ufficio Salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autoritý giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) . Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3.

26 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
CODICE PENALE Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

27 ↓ CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO → STATO DI NECESSITA’
→ STATO DI NECESSITA’ → DISPOSIZIONI DI LEGGE → CONSENSO

28 PER LA TUTELA DELLA SALUTE
esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 54 c.p. ? stato di necessità Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità é determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

29 QUALI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE?
Riferimenti “tipici” Art. 50 c.p. consenso dell’avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altamente contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume

30 PER LA TUTELA DELLA SALUTE
esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 51 c.p. ? Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

31 Corso per Infermieri 6/5/2005 IL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI

32 FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI per la TUTELA DELLA SALUTE
Codice penale art 50 Art. 32 COST. (2° comma) Art. 33 Legge N.833/1978 CONVENZIONE DI OVIEDO (artt. 5-9)

33 FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI
Art. 50 c.p. Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 610 c.p. Violenza privata: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. BASTANO?

34 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
Principio costituzionale (art. 32 Cost., 2° comma) …Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

35 Legge 833/1978 1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

36 Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Legge 833/1978 Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. (…)

37 Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina 4 Aprile 1997
Oviedo Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina 4 Aprile 1997 Convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997

38 Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e finalità Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Articolo 2 – Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

39 Disposizioni generali
Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata. Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

40 Consenso Articolo 5 – Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

41 Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. 2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

42 Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.

43 Consenso Articolo 7 – Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

44 Consenso Articolo 8 – Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata. Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001
Legge 28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001 Art. 1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. 

46 Art. 2.  Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.  Art. 3. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princípi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1. 2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

47 CONSENSO INFORMATO

48 COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL CONSENSO COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO … ma la comunicazione non si interrompe ..

49 MOMENTI FORMALI DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO DA PARTE DI SOGGETTI “CAPACI”
INFORMAZIONE : da parte di chi? ESPRESSIONE DEL CONSENSO : a chi? DOCUMENTAZIONE : in che modo?

50 DOCUMENTAZIONE DEL CONSENSO
Quando è previsto come obbligatoria o scritta? Trasfusione Sperimentazione Procreazione assistita Negli altri casi, quali possibili modalità? Scritto Testimonianza Riportata in cartella

51 E SE IL CONSENSO NON VIENE CHIESTO?
(O LA VOLONTA’ DEL PAZIENTE VIENE IGNORATA?)

52 IL CONSENSO NEL CASO DI SOGGETTI “INCAPACI”
Incapaci per età: minorenni i genitori vedi però Convenzione di Oviedo (art. 6) Incapaci per provvedimento legale: interdetti il tutore e legge 6/2004 Amministrazione di sostegno Incapaci per infermità transitoria: se urgenza il medico Incapaci per infermità permanente: il medico (o amministratore di sostegno)

53 … E SE IL PAZIENTE NEGA IL CONSENSO?
Art. 32 Cost. (2° comma): “…nessuno può essere obbligato… se non per disposizione di legge” I trattamenti ( e gli accertamenti ) sanitari obbligatori

54 Legge 833/1978 33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

55 Legge 833/1978 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale). - La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

56 Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). - Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.

57 Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

58 Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

59 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
Trattamenti sanitari obbligatori previsti attualmente Vaccinazioni obbligatorie (secondo le rispettive leggi) Cura delle malattie veneree in fase contagiosa (L. 837/58) *Cure e ricovero per tossicodipendenti (l. 685/75) [autorità giudiziaria] Cure (ed eventualmente isolamento) per malattie infettive (T.U.LL.SS.) Cure per infortuni sul lavoro, malattie professionali e per assicurati INPS o già pensionati per invalidità (in caso di rifiuto, perdita benefici economici) [TSO improprio!] Cura malattie mentali (per degenza ospedaliera v. procedura artt. 34 e 35 legge N.833/78) * Non più previsto (vedi T.U. N. 309/90)

60 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
Principi e procedure ordinarie (art. 33 legge N.833/78) Procedura per l’accertamento o il trattamento Proposta motivata di un medico Provvedimento del sindaco (quale autorità sanitaria locale) Procedura per la revoca o la modifica Chiunque può rivolgere richiesta al sindaco Entro 10 giorni il sindaco decide

61 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt ) Requisiti di legge che lo giustificano (art. 34) Alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici Che gli stessi non vengono accettati dall’infermo Impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere

62 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt ) Procedura per il ricovero (artt ) Proposta motivata di un medico Convalida della proposta da parte di un medico della ULSS Provvedimento di ricovero da parte del sindaco (in servizio psichiatrico di diagnosi e cura e sua comunicazione entro 48 ore al giudice tutelare Decreto di convalida da parte del giudice tutelare (entro le successive 48 ore)

63 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt ) Procedura per prolungare il ricovero oltre il 7° giorno (art. 35) Proposta motivata del sanitario responsabile del servizio psichiatrico della ULSS Comunicazione da parte del sindaco al giudice tutelare

64 CONSENSO: REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL CONSENSO
DERIVATO DALLA PERSONA CHE HA LA DISPONIBILITÀ DEL BENE TUTELATO DERIVATO DA PERSONA CAPACE ESPLICITO / IMPLICITO CHIARA RAPPRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA ESPRESSIONE DI VOLONTÀ EFFETTIVA DI AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA DELLA TUTELA DEL BENE LIBERO ANTE-FACTUM REVOCABILE

65 INFORMAZIONE (I) DIAGNOSI INDICAZIONE (SELEZIONE DEI PAZIENTI)
PROPOSTA DI TRATTAMENTO INDICAZIONE (SELEZIONE DEI PAZIENTI) MODALITÀ ESECUZIONE PRE-TRATTAMENTI CARATTERI MECCANICI CARATTERI FUNZIONALI DURATA PRESUNTA CADENZA CONTROLLI INTERVENTI COMPLEMENTARI FINALITÀ (RISULTATO ATTESO VS EVOLUZIONE NATURALE) ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO TRATTAMENTI ALTERNATIVI COMPORTAMENTO DEL PAZIENTE COSTO

66 (AUTONOMIA PAZIENTE VS AUTONOMIA ROFESSIONISTA)
INFORMAZIONE (II) COMPORTAMENTO SINCRONICO MODULISTICA (EVENT MODEL) VS COMPORTAMENTO DIACRONICO DOCUMENTAZIONE (PROCESS MODEL) COMPORTAMENTO NECESSARIO MA NON SUFFICIENTE PERCHÉ IL CONSENSO SIA VALIDO COMPORTAMENTO PRODUTTIVO DI CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTO PRODUTTIVO DI CORRESPONSABILIZZAZIONE (AUTONOMIA PAZIENTE VS AUTONOMIA ROFESSIONISTA) RIGORE TECNICO “NORMALITÀ” TECNICA (I.E. “RISCHIO”) NON ESASPERARE LE ASPETTATIVE VERIFICA DELL’INFORMAZIONE PRESSO TERZI COMUNICAZIONE

67 MODULISTICA carattere non liberatorio
non esonera dalla reiterazione di informazione differenziata per fase di informazione / fase di recepimento della manifestazione di volontà (consenso vs dissenso) non esaurisce la necessità di verificare il livello di comprensione, consapevolezza, corresponsabilizzazione del paziente non personalizza la comunicazione professionista-paziente offre al paziente la registrazione degli elementi tecnici giudicati significativi consente al paziente richieste di informazione mirate

68 DOVERE DI OPERARE PER LA SALUTE
LA DIMENSIONE NEGATIVA DELLA RESPONSABILITA’

69 L’AMBIVALENZA DEL TERMINE RESPONSABILITA’
OTTICA NEGATIVA ESSERE CHIAMATI A RENDERE CONTO DEL PROPRIO OPERATO: COLPEVOLEZZA VALUTAZIONE DA PARTE DI UN GIUDICANTE EX POST OTTICA POSITIVA COSCIENZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO IMPEGNO DELL’OPERATORE SANITARIO EX ANTE

70 OTTICHE DELLA RESPONSABILITA’ E RISPETTIVI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONDOTTA PROFESSIONALE
OTTICA NEGATIVA Obiettivo prevenzione di sanzioni Centralità del professionista Sentenza della magistratura come guida e appiattimento della cultura scientifica Professione espletata in modo difensivo e possibili danni all’assistito da omesso intervento qualificato Esasperazione dei formalismi OTTICA POSITIVA Obiettivo tutela della salute Centralità dell’assistito Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Professione ispirata alla solidarietà con l’assistito Valorizzazione degli aspetti sostanziali

71 RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLA PERSONA
IN AMBITO PENALE DELITTI DI OMICIDIO DELITTI DI LESIONE IN AMBITO CIVILE “DANNO INGIUSTO” PENA RISARCIMENTO

72 La Responsabilità Penale
Equivale all’obbligo di rispondere di quelle azioni che violano la norma incriminatrice; La responsabilità penale può assumere due forme dolosa o colposa, secondo l’intenzionalità dell’agente; commissiva od omissiva, secondo che si realizza un’azione positiva prevista dalla norma penale oppure si realizza un’azione negativa prevista dalla norma penale. Per i liberi professionisti e i dipendenti pubblici. Si configura un reato comune quando il precetto penale è generico e fa riferimento a “chiunque”; Si configura un reato proprio quando il precetto penale fa riferimento a soggetti che rivestono una determinata qualità o si trovano in una determinata situazione. (esempio: la falsità ideologica in certificato medico o l’omissione del referto) Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

73 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
REATO COMUNE Art Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclu-sione non inferiore ad anni ventuno. REATO PROPRIO Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incari-cato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclu-sione da sei mesi a due anni. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

74 METODOLOGIA DEL RAGIONAMENTO PER VALUTARE L’IPOTESI DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ALLA PERSONA CONSEGUENTE A COLPA PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE IDENTIFICAZIONE DEL DANNO IDENTIFICAZIONE DELL’ATTO SANITARIO (COMMISSIVO/OMISSIVO) VERIFICA DEL NESSO DI CAUSALITA’ (PER ATTO COMMISSIVO/OMISSIVO) VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO (COMPORTAMENTO COLPOSO?)

75 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
La norma indica, l’anello di congiunzione (il rapporto di causalità) tra una condotta, positiva o negativa, e l’evento. Esempio: Nel caso delle lesioni colpose determinate dall’esercizio della attività sanitaria, il rapporto di causalità sarà identificato nella lesione dell’incolumità personale del paziente. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

76 LE REGOLE DELLA CAUSALITA’
CODICE PENALE Art Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

77 LE REGOLE DELLA CAUSALITA’
CODICE PENALE Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

78 ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
CODICE PENALE Art Elemento psicologico del reato Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

79 L’elemento oggettivo del reato racchiude tre componenti essenziali:
La condotta, consistente in una azione positiva quando si concretizza in un movimento muscolare del soggetto (esplodere un colpo di pistola) o in una azione negativa quando si concretizza in una omissione del soggetto. Per aversi reato, nelle azioni negative, non basta la semplice inerzia da parte del soggetto, ma è necessario che egli ometta di compiere un’azione che per legge aveva l’obbligo di compiere (chi investe un pedone e omette di soccorrerlo risponde del reato di Omissione di Soccorso) L’evento cioè un effetto o risultato della condotta umana che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche (la morte di un uomo quale effetto dell’azione di un altro) Il nesso di causalità materiale, consiste nel legame che deve intercorrere tra il comportamento che costituisce reato e la conseguenza che esso produce (la morte della vittima [conseguenza] cagionata dal colpo di una pistola [comportamento] esploso dal delinquente) Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

80 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Il rapporto di causalita’ consiste nel nesso eziologico che lega la condotta, positiva o negativa, con l’evento. Esso, nelle lesioni colpose cagionate dall’esercizio dell’attivita’ sanitaria, puo’ essere identificato nella lesione dell’incolumita’ personale del paziente. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

81 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
La condotta: un qualsiasi comportamento (positivo o negativo) posto in essere dal soggetto ed idoneo a commettere reato. è necessario che la condotta (azione od omissione) sia caratterizzata, da un eleme-nto psicologico. (dolo, colpa, preterin-tenzione) Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

82 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
CONDOTTA PROFESSIONALE - Accertata caso per caso - Condotta di ogni professionista - Natura e specie incarico - Circostanze concrete d’esecuzione - Causa: antecedente ( o complesso antecedenti) necessario e sufficiente a produrre l’effetto Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

83 Ipotesi di ritardo di valutazione
Ipotesi di valutazione errata Ipotesi di condotta errata Perdita di chances

84 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
L’evento: E’ il risultato della condotta umana. Nei delitti che ci interessano, cioè quelli di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, produce l’effetto, rispettivamente, della morte dell’uomo o del manifestarsi di una malattia. E’ il risultato esteriore cagionato nella realtà naturalistica dal comportamento umano (concezione c.d. naturalistica dell’evento) ovvero la lesione o messa in pericolo del bene protetto (concezione c.d. giuridica dell’evento) Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

85 La Responsabilità Civile
Equivale all’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato; è risarcibile direttamente o da un terzo, con il quale si è stipulato apposito contratto di risarcire il danno provocato. (per esempio: Compagnie di assicurazioni) La responsabilità civile comporta l’obbligo di riparare economicamente ad un danno causato a seguito di un comportamento antigiuridico e colpevole, contrario alla legge. La responsabilità civile non grava su interessi pubblici, come quella penale, bensì su interessi privati, anche se a volte è possibile ricadere in un illecito che è contemporaneamente civile e penale. Non tutte le attività illecite generano però una responsabilità civile; è necessario che oltre all’azione contraria ad una norma di legge si realizzi anche un danno. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

86 Responsabilità civile
Illecito civile: la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità contrattuale La valutazione del danno e il risarcimento Dal risarcimento delle conseguenze economiche al riconoscimento del danno biologico e al danno esistenziale Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

87 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
RESPONSABILITÀ CIVILE Oggetto dell'opera professionale è l'esercizio di una attività tecnicamente qualificata; l’operatore si obbliga cioè non a guarire il malato ma soltanto a prestargli le cure ritenute necessarie per la guarigione. Va ricordato che si ha responsabilità per colpa tutte le volte in cui un determinato evento dannoso, pur non essendo voluto dal soggetto, sia tuttavia imputabile a una negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi e regolamenti da parte del medesimo. Il codice civile fa una distinzione tra responsabilità contrattuale, derivante cioè da un contratto tra due parti ed extracontrattuale, quella cioè derivante da un evento per il quale sia ravvisabile una colpa. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

88 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Legenda Debitore = colui che eroga il servizio, la prestazione; il professionista sanitario Creditore = colui che riceve il servizio, la prestazione; l’utente–cliente, il paziente Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

89 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Obbligazione: è un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale a favore di un'altra persona, detta creditore. L’obbligazione è la situazione correlata al diritto di credito ovvero ad eseguire una prestazione patrimoniale. Si parla di obbligo quando la fonte del rapporto è legale; è talvolta usato dal legislatore quale sinonimo di "dovere" (es. art. 143 c.c.). Spesso obbligo ed obbligazione sono impiegati come sinonimi. Comunemente si ritiene che il rapporto obbligatorio sia l'archetipo di tutti i rapporti intersoggettivi, sul quale si modellano sia i rapporti derivanti da fatto illecito che quelli contrattuali e si ordinano tutte le complesse situazioni soggettive, cioè tutte le relazioni di potere e dovere variamente distribuite fra le parti. L’obbligazione del sanitario è di mezzi, non di risultato Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

90 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Danno biologico E’ la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

91 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Il danno morale E’ rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

92 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Per ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario della prestazione e di essere stato danneggiato da questa. Per evitare la condanna, si deve dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi. La prescrizione, di regola, è quella ordinaria (decennale). Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

93 L’art. 1176 codice civile diligenza nell’adempimento
1) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 2) nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

94 Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato
Responsabilità contrattuale. Le principali caratteristiche della responsabilità contrattuale (art c.c.) derivano dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. La responsabilità contrattuale va valutata con il disposto dell'articolo 1176 del Codice Civile, che stabilisce "nell'adempiere l'obbligazione il debitore (nel caso in specie, il sanitario, che è, appunto debitore di una prestazione nei confronti del paziente) deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata" (allegato 3 e 4). L'attività del professionista è normalmente disciplinata proprio da questa norma, con la conseguenza che egli, generalmente, è responsabile anche per colpa lieve, in sede civile. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale - Francesco Basile Avvocato

95 DECRETO 14 settembre 1994, n Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista. Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. I della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle, aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista; Ritenuto che nell’ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure dei terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1938, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A DOTTA il seguente regolamento:

96 Art. 1. 1. I individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

97 3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; 4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale: a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico; b). la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, ai fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo ,all’addestramento per conseguire l’autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio lavoro-tempo libero), anche ai fini dell’utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all’ambiente. 5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. 6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

98 Art. 2. 1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994

99 LEGGE 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica. Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

100 Art. 2. Professioni sanitarie riabilitative 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

101 Art. 3. Professioni tecnico-sanitarie 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

102 Art. 4. Professioni tecniche della prevenzione 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico- professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali. 2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

103 Art. 5. Formazione universitaria 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

104 Art. 6. Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento 1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

105 PROFILO ATTUALE SECONDO LA LEGGE E CRITERI DI INTERVENTO PROFESSIONALMENTE AUTONOMI
Criteri guida Criteri limite Contenuto dei profili professionali Atto medico Contenuto degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma Competenze delle altre figure professionali laureate Contenuto dei codici deontologici

106 Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio 1997.
Il limite dell'atto medico si connota per la sua difficile individuazione per motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro ordinamento da sempre vi È una sorta di equivalenza tra l'atto sanitario e l'atto medico. Equivalenza che ha trovato recentemente anche l'avallo della giurisprudenza della Suprema corte di cassazione che ha avuto modo di precisare che solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di competenze tecniche e professionali

107 L’assoluta originalità dell’atto, che può qualificarsi come medico, discende dalla necessità ad esso propria di far procedere una formulazione diagnostica alla scelta della cura, che non può che essere successiva. Solo dalla indicazione diagnostica, infatti, è più precisamente dal percorso che è proprio alla diagnosi differenziale, scaturisce l’indicazione terapeutica, che nella sua qualità di trattamento non necessariamente farmacologico ben può essere affidata, in termini di organizzazione prescrittiva, oltre che di modalità di somministrazione, ad altra figura tecnica o professionale diversa dal medico. Forse, quindi, solo la diagnosi differenziale è quell’aspetto che connota l’atto medico-chirurgico rispetto agli altri atti di altri professionisti sanitari che quindi dovrebbero meglio essere definiti atti sanitari.

108 PROFILO ATTUALE SECONDO LA LEGGE E CRITERI DI INTERVENTO PROFESSIONALMENTE AUTONOMI
Due possibili ambiti di intervento In collaborazione con altre figure sanitarie In via autonoma Autonomia del Ft nella elaborazione del programma riabilitativo Il Ft agisce in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico

109 PAZIENTE PROGETTO RIABILITATIVO MEDICO FISIATRA PROGRAMMA
FISIOTERAPISTA

110 PROGETTO RIABILITATIVO
definisce quali sono gli esiti desiderati del trattamento, stabilendo i tempi delle verifiche tenendo conto in maniera globale dei bisogni del paziente, delle sue menomazioni, disabilità ed abilità residue e recuperabili, nonché dei limiti dati dalle situazioni ambientali, contestuali e personali elaborato dal medico fisiatra e dall’équipe riabilitativa

111 PROGRAMMA RIABILITATIVO
definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti e le modalità di verifica degli interventi elaborato dal fisioterapista con riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica

112 PROGRAMMA RIABILITATIVO
Tale programma deve contenere: - le aree di competenza su cui la riabilitazione deve intervenire ed i relativi obiettivi a breve o medio termine che ci si propone di raggiungere; - i termini per il monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità e dell'efficacia del trattamento; - la metodologia riabilitativa (in funzione dell'età del soggetto); - il tipo di presa in carico (diretta, indiretta, mista); - il tipo di trattamento (ambulatoriale, day hospital, domiciliare, ecc.); - la modalità di svolgimento del trattamento (individuale, di gruppo, misto); - la frequenza e la durata di ogni prestazione; - i dati identificativi del logopedista che effettua il trattamento logopedico; - i dati identificativi di eventuali altre strutture e di alti professionisti che collaborano nell'attuazione del programma logopedico con la descrizione di ciò che essi fanno; - il ruolo della famiglia con descrizione degli impegni che si assume per il buon esito del trattamento logopedico;

113 E' una documentazione di riferimento per:
- la ricerca scientifica (intesa come raccolta di dati scientifici su casistiche definite); - la ricerca sulla appropiatezza ed efficienza del trattamento logopedico; - la determinazione delle linee guida per il tratamento logopedico delle varie patologie; - la ricerca di strumenti di misurazione dei risultati sempre più specifici e mirati; - la verifica ed il miglioramento continuo della qualità, in tutti gli ambiti, finalizzata anche al processo di accreditamento istituzionale. Tale documentazione favorisce l'uniformità di quei metodi di lavoro che risultano essere più efficienti, stimola una modifica dei comportamenti e delle procedure che risultano inappropriate e ottimizza l'efficacia del trattamento: la possibilità di analizzare gli atti compiuti e le procedure utilizzate favorisce l'autocritica e la ricerca di condotte alternative. La redazione della cartella logopedica non solo è un dovere dell'operatore, derivante dal riconoscimento della sua autonomia professionale, ma è anche uno strumento che definisce le sue responsabilità acquistando un valore giuridico probatorio in caso di errori o inadempienze.

114 Competenze del medico fisiatra
formula la diagnosi della malattia valuta possibili menomazioni e/o disabilità predispone il progetto riabilitativo in collaborazione con l’èquipe riabilitativa prescrive il trattamento effettua eventuali controlli a distanza (follow-up) coordina il team riabilitativo

115 Esercizio abusivo di professione
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire (€103,29) a un milione (€516,46)” C.P. art.348

116 AUTONOMO - SUBORDINATO
il prestatore di lavoro autonomo ha una autonomia di gestione del lavoro, avendo in effetti la piena autonomia e discrezionalità in merito alla organizzazione della propria attività; l’ oggetto della prestazione è costituito dal risultato finale; l’ incidenza del rischio incombe sull’ attività produttiva; il corrispettivo è stabilito in conseguenza del risultato finale; esistono una autonomia nella gestione ed una discrezionalità in merito al tempo, e all’organizzazione dell’attività di impresa. il lavoratore subordinato è inserito in un organizzazione produttiva; è soggetto a vincolo di subordinazione; deve osservare un orario di lavoro; ha una predeterminazione della retribuzione ; non vi è per lui rischio economico.

117 FISIOTERAPISTA COORDINATORE MEDICO SPECIALISTA FISIOTERAPISTA TECNICO
? FISIOTERAPISTA COORDINATORE ? ? FISIOTERAPISTA TECNICO

118 UNITA’ OPERATIVA DI RIABILITAZIONE
MEDICO INFERMIERE FISIOTERAPISTA UNITA’ OPERATIVA DI RIABILITAZIONE ORTOTTISTA LOGOPEDISTA TECNICO DELLA NEURORIABILITAZIONEPSICHIATRICA

119 MEDICO SPECIALISTA RESIDENZA PROTETTA FISIOTERAPISTA

120 MEDICO CURANTE STRUTTURA PRIVATA FISIOTERAPISTA

121 DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DEL MEDICO
CONDITIO SINE QUA NON

122 Protocolli, Procedure e Linee Guida
Servizio di soccorso a mezzo ambulanza --- Linee guida per la redazione dei protocolli di afferenza ai PS e PPS, rif. int. 581 del 10/03/1999 Protocollo DP per 1 soccorritore per 2 soccorritori per dialisi per ambulatorio per laici Protocollo (Istruzione Operativa) Complesso di regole da osservare rigidamente per lo svolgimento di una determinata attività. Il protocollo è una regola precisa che non lascia autonomia, anche se concordato localmente con gli operatori coinvolti nell’attività descritta. In genere si utilizzano i termini: protocollo per le attività sanitarie; istruzione operativa per le attività tecniche o organizzative.

123 Protocolli, Procedure e Linee Guida
Procedura Serie di operazioni da compiere per raggiungere un obiettivo. In generale: è la maniera specifica di compiere una attività. Nota: scopo delle procedure nei modelli di riferimento di Sistema Qualità ISO 9000 è la riproducibilità di un’attività. Una procedura deve esprimere, cosa si fa, come viene fatto, chi fa, dove, quando, perché e chi è il responsabile delle attività descritte. Procedura E’ un protocollo non concordato con gli operatori…

124 Diligenza - riconoscere le proprie possibilità
astenersi da interventi che richiedono particolare attrezzatura comportamento che disattende, per trascuratezza i canoni di un intervento scientificamente corretto Negligenza (disattenzione, pigrizia, noncuranza, etc.) consiste invece in disattenzione, trascuratezza, mancanza di sollecitudine. Si ravvisa una condotta del sanitario negligente nei casi in cui egli dimentica una garza o un ferro chirurgico nell'addome del paziente operato;

125 Prudenza = scientia bene agendi virtù di metodo
conoscenza dei limiti (tecnici ed ambientali) e scelta coerente del comportamento Imprudenza = avventatezza, comportamento incauto, irriflessivo, imponderato, etc. consiste nella trasgressione di una regola di condotta sostanzialmente obbligatoria, cioè far una determinata azione senza adottare tutte quelle cautele che l'esperienza comune insegna essere necessarie.

126 Imperizia, invece, si intende una insufficiente attitudine nell'esercizio di quelle attività che esigono particolari conoscenze tecniche. La giurisprudenza ha individuato ipotesi di imperizia nei seguenti casi: nel difetto di una necessaria esperienza o di abilità tecnica e professionale; nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali strumentali che il sanitario deve essere sicuro di sapere adoperare correttamente; nella mancata percezione di un quadro clinico facilmente riconoscibile.

127 IMPERIZIA: fare ciò che non si sa fare
Cause del comportamento tecnico colposo. Il concetto di colpa nel reato colposo. IMPERIZIA: fare ciò che non si sa fare NEGLIGENZA: non fare ciò che si deve fare IMPRUDENZA: fare ciò che non si deve fare inosservanza di leggi, ordini….

128 Cassazione penale, sez IV, 10 aprile 1998, n OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE Lesioni personali colpose REATO COLPOSO IN GENERE Colpa professionale Codice Penale art .43 Codice Penale art. 590

129 Il Fatto … la configurazione colposa
Evento lesivo recidiva di frattura all’omero, in seguito a manovra fisoterapica nesso di casualità accertato depongono in tal senso la contestualità tra il vivo dolore accertato dal pz. e lo stiramento del braccio e il successivo esame clinico strumentale Condotta caratterizzata da colpa imperizia, imprudenza e negligenza nelle manovre di riabilitazione fisioterapica

130 Sentenza 16-5-1997 Corte d’Appello di Ancona
Fisioterapista assolto Il fatto non costituisce reato Motivazione: la Corte riteneva di incerta soluzione la questione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato … non ritenibile certa la condotta colposa

131 Sentenza Corte Suprema di Cassazione Sezione quarta penale
DIRITTO In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, nell’espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicchè, in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.

132 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
Corso per Infermieri 6/5/2005 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) 3. Conseguenze sotto il profilo della procedibilità Quali procedibilità? A sempre d’ufficio (anche il tentativo d’omicidio) B2 sempre d’ufficio B1 occorre distinguere In base all’elemento psicologico In base alla durata della malattia e ad altre eventuali conseguenze

133 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
Lesioni volontarie regola: d’ufficio se malattia superiore a 20 giorni o “lesioni aggravate” (vedi art. 583) eccezione: anche per malattie di durata inferiore se provocate da armi o sostanze tossiche (vedi art. 585) Lesioni colpose regola: solo su querela eccezione: d’ufficio se conseguenti all’attività lavorativa (vedi art. 590) e “aggravate” (vedi art. 583)

134 CODICE PENALE Art. 581 - Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

135 Art. 582 - Lesione personale
CODICE PENALE Art Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

136 Art. 583 - Circostanze aggravanti
CODICE PENALE Art Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; [3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] ……

137 Art. 583 - Circostanze aggravanti
CODICE PENALE Art Circostanze aggravanti …… La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) [l'aborto della persona offesa.] [NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa legge.]

138 Art. 585 - Circostanze aggravanti
CODICE PENALE Art Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

139 Art. 590 - Lesioni personali colpose
CODICE PENALE Art Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. …… Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

140 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
Violenza sessuale (da titolo XII – delitti contro la persona – ex lege 66/96) concetto: imporre “atti sessuali” con violenza o minaccia (art. 609 bis) “atti sessuali” con minorenne (art. 609 quater) perseguibilità: su querela (6 mesi – irrevocabile) tranne: ……

141 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
tranne: - minore sotto i 10 anni; - minore sotto i 14 anni se con violenza (609 bis); - minore sotto i 16 anni se da genitore, educatore, etc. (609 quater); - minore sotto 18 anni se da genitore, educatore, etc. e con violenza (609 bis); - da pubblico ufficiale o incaricato p. servizio; - se connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio; - se violenza di gruppo.

142 Art.609-bis (violenza sessuale)
CODICE PENALE Art.609-bis (violenza sessuale) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi

143 Art.609-quater (atti sessuali con minorenne)
CODICE PENALE Art.609-quater (atti sessuali con minorenne) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci

144 Art.609-septies (querela di parte).
CODICE PENALE Art.609-septies (querela di parte). I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi. La querela proposta é irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma

145 art.609-octies (violenza sessuale di gruppo)
CODICE PENALE art.609-octies (violenza sessuale di gruppo) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112

146 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
Maltrattamenti (titolo XI – delitti contro la famiglia) concetto: lesività ripetuta (commissiva o per omissione) ipotesi: - verso minori di 14 anni - tra familiari - verso persone affidate per educazione, istruzione, cura, custodia o per esercizio di professione perseguibilità: sempre d’ufficio

147 Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
CODICE PENALE Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

148 LA CARTELLA CLINICA HA LA FUNZIONE:
· di BASE INFORMATIVA CLINICA · di CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ documentale delle diverse attività responsabilita’ delle azioni cronologia e tempistica delle stesse modalità di esecuzione archivio · di SPAZIO DI LAVORO CONDIVISO nel processo diagnostico-terapeutico · di FONTE INFORMATIVA Ricerca clinico-scientifica Formazione operatori Dati amministrativi e gestionali

149 AREA 4 La documentazione in riabilitazione:
Per aumentare la professionalità (profiteri = dichiarare). Per aumentare l’autonomia culturale, abituandosi a codificare il proprio lavoro (professione intellettuale). Per migliorare la qualità dell’agire riabilitativo. Per favorire la comunicazione all’interno del team riabilitativo e tra operatori di aree diverse di competenza. Per verificare l’efficacia delle cure erogate.

150 La documentazione… Obbligo deontologico del professionista
(art. 7 cod. deont. AIFI) Obbligo normativo del professionista Garanzia dei diritti della persona assistita: Informazione Partecipazione Trasparenza Rilevanza pubblica (procedure aziendali; controllo di Qualità) Rilevanza giuridica    CONSENSO INFORMATO

151 La documentazione… Da richiedere!
“…in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.” (Cassazione penale, sez IV, 10 aprile 1998, n.7678; ma anche profilo profess., legislazione specifica e codice deontologico)

152 La documentazione… Da produrre… (cartella riabilitativa… e non solo…)
REQUISITI FORMALI (aspetti pratici di requisiti sostanziali): indicazione data e ora precisazione nome e cognome firma intelligibilità della grafia

153 La documentazione… Da produrre… (cartella riabilitativa…e non solo…)
REQUISITI SOSTANZIALI: Veridicità Chiarezza Completezza Tempestività Rintracciabilità

154 La documentazione… Veridicità “Atto pubblico di fede privilegiata” (art.2700c.c.): atto il cui contenuto è da ritenere veritiero fino a prova di falso. (Cass. Pen., Sez. VI 30 giugno 1975); Redatta da pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art.2699c.c.). (Cass. Pen., Sez. V 17 dicembre 1992) “Falsità ideologica in atto pubblico” (art. 479 c.p.) “Falsità materiale in atto pubblico” (art. 476 c.p.) “Rifiuto/omissione di atti d’ufficio” (art. 328 c.p.) “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”. (art. 493 c.p.)

155 La documentazione… Tempestività Cassazione Penale, 21 aprile 1983
Poiché la cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi; l’ annotazione postuma integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’ art. 476 c.p.. Cassazione Penale , 26 novembre 1997, n. 1098 La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicchè i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico

156 La documentazione… PROCEDURE PROTOCOLLI LINEE GUIDA Ma anche:
…non si vive di sola cartella…integrata o meno… PROCEDURE PROTOCOLLI LINEE GUIDA Ma anche: CERTIFICATI CONSIGLI SCRITTI ESERCIZI PER IL DOMICILIO

157 Documentazione cartella clinica
“strumento della memoria” vs “strumento della prova” “strumento della diligenza” “strumento della qualità”     chiara completa aggiornata veridica

158 REQUISITI FORMALI DELLA CARTELLA CLINICA: → CHIAREZZA → COMPLETEZZA
→ CHIAREZZA → COMPLETEZZA → VERIDICITA’ → AGGIORNAMENTO FINALITA’ DELLA CARTELLA CLINICA: → DEONTOLOGICA → CLINICA → GIURIDICA

159 Premessa … il mezzo più fedele in grado di documentare il decorso clinico di ogni degente, delle decisioni assunte, degli interventi effettuati e quindi del comportamento della struttura dell'Ospedale. Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la cartella clinica costituisce un "atto pubblico di fede privilegiata" ed il cui contenuto è confutabile solo con la prova contraria Come tale essa deve essere redatta da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

160 Art. 2700 Efficacia dell’atto pubblico
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

161 Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. –
{I}. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

162 Cartella integrata Strumento multidisciplinare che permette ai vari professionisti di rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di presa in carico della persona nel percorso terapeutico-assistenziale.

163 Perché una cartella integrata?
Favorisce la continuità terapeutica assistenziale; Permette un’assistenza personalizzata; Permette la valutazione la della qualità delle prestazioni erogate; È una documentazione sistematica; Abolisce il lavoro routinario; Facilita la comunicazione fra operatori dello stesso servizio (medici, infermieri, fisioterapisti, dietisti, logopedisti, etc) al fine di garantire l’integrazione delle varie professionalità impegnate nell’assistenza del cliente.

164 Conclusioni L’evoluzione è sostanzialmente positiva, ma dal punto di vista giuridico rimane tutto invariato. Bisogna tener conto di due aspetti fondamentali: I requisiti che esse devono rispettare sono uguali per ogni tipo di cartella; La cartella è del paziente: l’obiettivo è in funzione della manifestazione documentata e della metodologia diagnostico- terapeutica ed assistenziale approntata verso il paziente.

165 La Costituzione della Repubblica Italiana PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

166 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE
Corso per Infermieri 6/5/2005 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA A1 – A FINI PENALI informativa di reati perseguibili d’ufficio A quale A.G.?  Autorità Giudiziaria PENALE Con quali strumenti? DENUNCIA (come Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio) REFERTO (come Professionista Sanitario) (art. 365) A2 – A TUTELA del MINORE informativa degli stati di abbandono A quale A.G.?  Tribunale Minorenni SEGNALAZIONE (art. 9 legge 184/83)

167 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE
DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA …… A3 – A TUTELA DELL’“INCAPACE” informativa degli stati di incapacità (anche parziale, anche temporanea) A quale A.G.?  Giudice Tutelare (oppure P.M.) Con quali strumenti? SEGNALAZIONE (art. 406 C.C. ex lege 6/2004)

168 Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
CODICE PENALE Art Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

169 CODICE PENALE Art Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio- riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico..

170 Art. 365 - Omissione di referto
Corso per Infermieri 6/5/2005 CODICE PENALE Art Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

171 CODICE PENALE Art. 593 Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

172 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
CODICE PENALE Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

173 Art. 404 C.C. – ex lege 6/2004 (Amministrazione di sostegno)
LEGGE 6/2004 Art. 404 C.C. – ex lege 6/2004 (Amministrazione di sostegno) La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

174 LEGGE 6/2004 Art. 405 C.C. – ex lege 6/2004 (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità) Omissis. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Omissis

175 Art. 406 C.C. – ex lege 6/2004 (Soggetti)
LEGGE 6/2004 Art. 406 C.C. – ex lege 6/2004 (Soggetti) Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

176 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE
DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA B – DOVERE DI RISPONDERE A RICHIESTE DELL’A.G. (Svolgimento di accertamenti di competenza sanitaria) SU PERSONA VIVENTE (perquisizione) Ispezione corporale (previa autorizzazione P.M.) Esplorazione cavità naturali (?) Prelievo liquidi biologici (previo consenso) SU PERSONA DECEDUTA Ispezione cadaverica (autopsia)

177

178 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario)
2. Identificazione delle conseguenti ipotesi di reato Quali ipotesi di reato? A Omicidio (varie ipotesi) – morte come aggravante di alcuni reati (titolo XII – delitti contro la persona) B1 “lesioni personali” come delitto contro l’incolumità individuale (titolo XII – delitti contro la persona) B2 Lesività conseguente a delitti contro l’incolumità pubblica (titolo VI – delitti di pericolo mediante violenza o mediante frode)

179 TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
Capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO Art Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Art Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: [1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;] 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.


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